Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.07.2016 11.2016.41

14. Juli 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,735 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa: spese processuali e ripetibili

Volltext

Incarto n. 11.2016.41

Lugano, 14 luglio 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2016.13 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 18 marzo 2016 da

e CO 2 CO 1 (patrocinati dall'avv. PA 1)  

contro

e RE 2 RE 1,

giudicando sul reclamo del 19 aprile [recte: maggio] 2016 presentato da RE 2 e RE 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto 12 maggio 2016;

Ritenuto

in fatto:                A.  CO 1 e CO 2 sono proprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1492 RFD di __________, sezione di __________, che beneficia di una servitù di limitazione d'altezza a carico della sottostante particella n. 1491, costituita in proprietà per piani. Adito da CO 1 e CO 2, con decreto cautelare del 12 maggio 2016 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a RE 1 e RE 2, titolari un mezzo ciascuno della proprietà per piani n. 20 324 (pari a 500/1000 della particella n. 1491), “di astenersi dall'eseguire al di sopra della quota di 280.02 m s.l.m. ogni e qualsiasi intervento atto a modificare lo stato e la funzione originale del tetto” dell'edificio. Agli istanti egli ha impartito inoltre un termine fino al 30 settembre 2016 per promuovere l'azione di merito, con l'avvertenza che qualora il termine fosse decorso infruttuoso il provvedimento cautelare sarebbe decaduto. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– complessivi per ripetibili.

                            B.  Contro il decreto appena citato RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2016 nel quale chiedono di ridurre le spese processuali a fr. 300.– e le ripetibili a fr. 1000.– complessivi, rinviandone l'attribuzione alla sentenza di merito. Nelle loro osservazioni del 6 giugno 2016 CO 1 e CO 2 propongono di respingere il reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) il termine per ricorrere è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato notificato ai convenuti il 13 maggio 2016. Introdotto il 19 maggio 2016, il reclamo è pertanto tempestivo.

                             2.  Con l'istanza cautelare CO 1 e CO 2 hanno chie­sto, ancor prima di avviare la causa di merito, che fosse vietato ai convenuti ogni intervento “atto a modificare lo stato e la funzione originale del tetto” sopra la proprietà per piani n. 20 324, con la comminatoria dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza. Il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la domanda, nel senso che ha vietato ogni intervento sul tetto dell'edificio sopra la quota di 280.02 m s.l.m., rinunciando tuttavia alla comminatoria penale poiché nulla lasciava presagire che i convenuti non avrebbero ottemperato al­l'ingiunzione. Senza particolare motivazione egli ha poi addebitato le spese processuali di fr. 2000.– ai convenuti, obbligando questi ultimi a rifondere agli istanti fr. 3500.– complessivi per ripetibili.

                             3.  I reclamanti fanno valere che i lavori da loro intrapresi sul tetto della proprietà per piani consistono nella sostituzione del ghiaietto con un lastricato in piastrelle alla quota di 279.98 m s.l.m., ciò che non contravviene al decreto cautelare. Anzi, lo stesso Pretore aggiunto ha rinviato alla causa di merito la questione di sapere se la servitù gravante la particella n. 1491 osti alla posa di strutture mobili sul tetto dell'edificio sopra una determinata quota. In circostanze del genere – essi sostengono – gli oneri del decreto cautelare sarebbero stati da suddividere fra le parti, anche perché il primo giudice ha rinunciato alla com­minatoria penale, o sarebbero stati da rinviare se mai alla sentenza di merito. Per di più, soggiungono, l'ammontare delle spese e delle ripetibili è esagerato, intanto perché eccede i massimi tariffari, il valore litigioso indicato dagli istanti in fr. 20 000.– non superando in realtà fr. 5000.– (pari al costo dell'opera del piastrellista), e inoltre perché tale ammontare è sproporzionato rispetto all'impegno richiesto al giudice e al legale delle controparti per la trattazione della causa.

                             4. Quanto al valore litigioso, anzitutto, gli istanti lo hanno precisato in una lettera del 21 marzo 2016 alla Pretura in fr. 20 000.–. I convenuti non hanno contestato tale cifra, né con la rispo­sta del 2 aprile 2016 né con la duplica del 18 aprile successivo. Nel reclamo essi affermano ora che il valore litigioso non eccede fr. 5000.–, pari al costo delle opere da piastrellista da loro commissionate sul tetto della proprietà per piani. A prescindere dalla tardività della contestazione, tuttavia, il valore litigioso nelle cause inerenti a servitù è quello che il diritto reale limitato ha per il fondo dominante o quello del deprezzamento causato al fondo serviente, se esso è maggiore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.176 del 17 aprile 2014, consid. 1b con richiami di dottrina e di giurisprudenza). In concreto il valore dell'appalto commissionato al piastrellista non è di conseguenza un fattore pertinente. Decisivo è il maggior valore che deriverebbe alla proprietà per piani dei convenuti, rispettivamente la svalutazione che subirebbe la particella degli istanti, in caso di esecuzione della terrazza sul tetto della particella n. 1491. E che tale valore sia inferiore a fr. 20 000.– i reclamanti non pretendono.

                             5.  Ciò posto, l'art. 104 cpv. 1 CPC dispone che il giudice statuisce sulle spese giudiziarie (ovvero sulle spese processuali e le ripetibili) nella decisione finale. In caso di provvedimenti cautelari nondimeno l'art. 104 cpv. 3 CPC permette di rinviare la decisione sulle relative spese giudiziarie alla sentenza di merito. Si tratta di una norma potestativa che lascia al giudice ampia latitudine di apprezzamento. Ove respinga la richiesta di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, il giudice liquida senza indugio nel decreto cautelare anche la questione delle spese giudiziarie, su cui la sentenza di merito non avrà alcun influsso. Se egli invece accoglie – in tutto o in parte – la richiesta, un rinvio della decisione sulle spese giudiziarie alla sentenza di merito può apparire opportuna, sempre che la causa di merito sia già pendente. Se la causa di merito non è ancora stata introdotta, l'alternativa è la seguente:

                                  –  o il giudice pone le spese giudiziarie a carico del convenuto, per lo meno nella misura della soccombenza, con facoltà per il convenuto di esigerne il rimborso giusta l'art. 95 CPC nella causa di merito qualora dovesse uscire vittorioso,

                                  –  o il giudice pone provvisoriamente le spese giudiziarie a carico del­l'istante, riservata una diversa decisione in esito alla sentenza di merito.

                                  Non dovesse l'istante promuovere la causa di merito, nel primo caso il convenuto potrà chiedere al giudice una decisione complementare sul rimborso delle spese; nel secondo caso, per contro, la decisione provvisoria sulle spese giudiziarie diviene automatica­mente definitiva con la decorrenza del termine per intentare la causa di merito (principi esposti in: Tappy, CPC commenté, Ba­silea 2011, n. 11 segg. ad art. 104; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 11 segg. ad art. 104; v. anche Staehelin/Stae­he­lin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ª edizione, pag. 434 § 22 n. 32; Schmid in: Ober­hammer/Do­mej/Haas, Kurz­kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 104).

                             6.  In concreto il Pretore aggiunto non era tenuto quindi – contraria­mente a quanto asseriscono i reclamanti – a porre provvisoriamente le spese giudiziarie del procedimento cautelare a carico degli istanti. Egli poteva anche statuire senza indugio su tali spese applicando il principio della soccombenza. Certo, i reclamanti fanno valere che, comunque sia, la loro soccombenza sarebbe solo parziale perché il Pretore aggiunto non ha vietato loro ogni intervento sul tetto della particella n. 1491 (come gli istanti chiedevano), ma solo ogni intervento oltre la quota di 280.02 m s.l.m., e perché il primo giudice ha rinunciato a munire il divieto della comminatoria penale. Sta di fatto ch'essi non indicano neppure approssimativamente in che proporzione ciò inciderebbe sulle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 2 CPC), né prospettano concreta­mente una qualsiasi chiave di riparto, limitandosi a postulare – come detto – il rinvio della relativa decisione alla sentenza di merito. Ciò che tuttavia il Pretore aggiunto non era tenuto a fare. Ne segue che su questo punto il reclamo non è sufficientemente motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC) affinché questa Camera riformi il dispositivo sulle spese giudiziarie del procedimento cautelare, procedendo essa medesima a una suddivisione. Ciò non impedisce ad ogni modo di precisare il citato dispositivo del Pretore aggiunto, ricordando che i convenuti potranno chiedere il rimborso di tali spese nella causa di merito qualora dovessero uscire vittoriosi dalla medesima.

                             7.  Indipendentemente da quanto precede, i convenuti chiedono di ridurre le spese del procedimento cautelare da fr. 2000.– a fr. 300.–, rimproverando al Pretore aggiunto di essere caduto in un eccesso d'apprezzamento. Ora, secondo l'art. 10 LTG la tassa di giustizia in caso di provvedimenti cautelari è compresa tra fr. 100.– e fr. 20 000.–. Fra il minimo e il massimo della tariffa soccorre come valido parametro di riferimento il valore litigioso su cui si fonda l'art. 9 cpv. 1 LTG per definire la tassa di giustizia nelle procedure som­marie. Si fosse trattato così di una causa sommaria dal valore litigioso di fr. 20 000.–, la tassa di giustizia sarebbe stata compresa tra fr. 250.– e fr. 2000.– (la metà di quella prevista per le procedure ordinarie di identico valore: art. 7 cpv. 1 LTG). In concreto il Pretore aggiunto ha riscosso dunque, all'atto pratico, un emolumento pari al massimo della tariffa per le cause rette dalla procedura sommaria aventi un valore litigioso di fr. 20 000.–. Come sottolineano i reclamanti, tuttavia, il procedimento cautelare si è limitato a un doppio scambio di allegati di poche pagine, senza che si sia tenuta una sola udienza, senza che si sia assunto un solo mezzo di prova e senza che sia intervenuto quindi uno scambio di memoriali conclusivi. Né il plico di documenti prodotti dalle parti è ponderoso, né l'esame dei fatti o l'applicazione del diritto ha riservato difficoltà, né la stesura di un decreto supercautelare di due pagine (il 18 marzo 2016) e di un decreto cautelare di cinque sembra avere richiesto un dispendio di tempo particolare. Applicare in simili circostanze il massimo della tariffa per le cause aventi un valore litigioso di fr. 20 000.– rette dalla procedura sommaria non è sostenibile. Tutto ponderato, in un caso del genere non si giustifica di prelevare spese processuali per più di fr. 1000.– complessivi. Al riguardo il reclamo merita parziale accoglimento.

                             8.  Quanto alle ripetibili, per una causa ordinaria dal valore litigioso fino a fr. 20 000.– l'art. 11 cpv. 1 del regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede ripetibili variabili dal 15 al 25% del valore medesimo. Se la causa rientra però tra le “procedure speciali civili” (come i procedimenti cautelari secondo il Codice di procedura civile ticinese in vigore al momento in cui è stato emanato il citato regolamento), le ripetibili si riducono tra il 20% e il 70% dell'importo così calcolato. Nella fattispecie si è visto che il procedimento cautelare non denotava complessità specifiche, né in fatto né in diritto. Il grado di difficoltà era, in sostanza, nella media. A parte il doppio scambio di allegati, poi, davanti al Pretore aggiunto tutto si è svolto in modo lineare. Ciò giustifica di applicare le aliquote medie del 20% secondo l'art. 11 cpv. 1 e del 45% secondo l'art. 11 cpv. 2. Ne discende un'indennità per ripetibili di fr. 1800.–, cui si aggiungono le spese del 10% (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA dell'8%, per un totale di fr. 2150.– (arrotondati).

                                  Gli istanti obiettano di avere pattuito con il loro patrocinatore una retribuzione a tempo in base a un onorario di fr. 300.– orari e fanno valere che il loro legale ha dedicato al procedimento cautelare 17 ore e mezzo di lavoro. Così argomentando, essi disconoscono però che l'indennità per ripetibili cui si riferisce l'art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC è determinata sulla base della tariffa cantonale (art. 96 CPC), non sulla base agli accordi intercorsi fra l'avvocato e il cliente. E l'avvocato sa fin dall'inizio che in una causa dal valore litigioso determinato o determinabile (nella fattispecie quantificato da lui medesimo in fr. 20 000.– con lettera alla Pretura del 21 marzo 2016: sopra, consid. 4) nel Cantone Ticino le spese ripetibili sono calcolate ad valorem, non ad horam (art. 11 cpv. 1 del noto regolamento). A tale principio è lecito derogare solo in caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto sulla scorta della tariffa oppure nel caso in cui le particolarità della fattispecie o gli interessi delle parti in causa giustifichino un'eccezione (art. 13 cpv. 1 del regolamento). L'istanza cautelare presentata da CO 1 e CO 2 era una richiesta intesa al fermo di lavori edili come svariate altre istanze analoghe e non presentava specialità che integrassero gli estremi per scostarsi a titolo eccezionale dall'art. 11 cpv. 1 del regolamento. Spettava quindi al patrocinatore calibrare il tempo profuso nella gestione della pratica.

                             9.  Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I convenuti ottengono una riduzione delle spese processuali da fr. 2000.– a fr. 1000.– (ancorché non a fr. 300.–) e delle ripetibili da fr. 3500.– a fr. 2150.– (ancorché non a fr. 1000.–), ma non il rinvio della decisione sulle spese giudiziarie alla sentenza di merito né una suddivisione delle spese fra le parti. Tutto considerato, si giustifica perciò di porre le spese del reclamo a carico di metà ciascuno. Ciò giustificherebbe una compensazione delle ripetibili, ove i reclamanti potessero rivendicarne. Essi non hanno dovuto far capo però a un patrocinatore né hanno reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno. Non avendo diritto a indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), essi vanno chiamati perciò a rifondere agli attori la metà delle spese ripetibili incontrate da costoro.

                           10.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2150.– per ripetibili. I convenuti potranno chiedere il rimborso di tali somme nella causa di merito qualora dovessero uscire vittoriosi dalla medesima.

                             2.  Le spese del reclamo, di fr. 500.–, da anticipare dai reclamanti, sono poste per metà a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico degli istanti in solido. I reclamanti rifonderanno agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– complessivi per ripetibili ridotte.

                             3.  Notificazione:

–e; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2016.41 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.07.2016 11.2016.41 — Swissrulings