Incarto n. 11.2016.33
Lugano 15 dicembre 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa CA.2016.65 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 25 febbraio 2016 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1,)
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 4 maggio 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 22 aprile 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario delle particelle n. 1297 (489 m²) e n. 1335 (424 m²) RFD di __________, formanti una stradina privata a fondo cieco collegata alla pubblica via (s__________ o via V__________). All'imbocco di tale strada è posato un divieto d'accesso per veicoli con peso superiore a 3.5 t e un divieto d'accesso per veicoli di larghezza superiore a 2.1 m. Entrambe le particelle sono gravate di servitù di passo con ogni veicolo in favore di svariati fondi limitrofi, tra cui la particella n. 1334 (comproprietà della O__________ SA, di M__________ B__________ e di __________ M__________ in ragione di un terzo ciascuno). Su tale proprietà l'impresa di costruzioni AO 1 ha avviato lavori per la creazione di un accesso veicolare alla porzione superiore del fondo in vista di edificazione, facendo transitare propri veicoli e mezzi d'opera sulla stradina.
B. Il 25 febbraio 2016 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza cautelare prima della pendenza della causa perché fosse ordinato subito “con divieto permanente” alla AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione – di cessare immediatamente il transito di veicoli “con dimensioni superiori a 2.1 metri e a massa totale di 3.5 tonnellate” sulla strada formata dalle sue particelle n. 1297 e 1335, così come di cessare immediatamente l'uso di elettricità, acqua potabile e condotte di scarico dalla stessa strada, con l'avvertenza che la trasgressione degli ordini avrebbe costituito un valido titolo per esigere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. La richiesta di provvedimenti supercautelari è stata respinta dal Pretore il giorno successivo.
C. Invitata a presentare osservazioni scritte, il 15 marzo 2016 la AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. In una replica spontanea del 1° aprile 2016 l'istante ha ribadito le proprie domande. La convenuta ha duplicato spontaneamente l'11 aprile 2016, mantenendo il suo punto di vista. Statuendo con decreto cautelare del 22 aprile 2016, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le le spese processuali di fr. 500.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello il 4 maggio 2016 per ottenere che la sua istanza sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato in tal senso. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2016 la AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuova causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore non ha accertato il valore litigioso, che l'istante ha indicato in fr. 30 000.– senza essere contraddetto dalla convenuta. In realtà v'è da dubitare che oggettivamente il valore delle ingiunzioni raggiunga tale soglia. Determinante è il valore oggettivo che le prestazioni contestate hanno per le parti, non il valore che soggettivamente una parte attribuisce alla controversia né l'ammontare dei danni che l'istante può temere. Sia come sia, per adesso conviene reputare l'appello proponibile. Dovesse il ricorso meritare accoglimento, si tornerà sulla questione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 25 aprile 2016 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Presentato il 4 maggio 2016 (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella fattispecie il Pretore ha rilevato anzitutto che non è dato di sapere se i due divieti d'accesso all'imbocco della stradina siano stati apposti dall'autorità amministrativa o con l'autorizzazione della medesima. Posto ciò, egli ha constatato che l'istante si vale di un parere rilasciato nel 2002 dall'ing. __________ B__________, il quale consigliava di limitare il passaggio sulla strada a mezzi con peso complessivo inferiore alle 3.5 t, ma che nel 2012 l'istante medesimo aveva diffidato la convenuta a non transitare “con mezzi che eccedessero le 18 t” (doc. 3), conformemente a quanto raccomandava una perizia allestita nel 2009 dall'ing. __________ A__________ come prova a futura memoria. In circostanze del genere il Pretore non ha ravvisato estremi per impartire i postulati divieti cautelari. Dovesse risultare danneggiata la strada in seguito al passaggio di mezzi pesanti – egli ha soggiunto – l'istante potrà chiamare la convenuta a risarcire i danni, mentre qualora dovessero riscontrarsi problemi di statica e di sicurezza interverrà l'autorità amministrativa. Circa il preteso uso di elettricità, acqua potabile e condotte di scarico dalla strada, il Pretore ha reputato che l'istante nulla avesse reso verosimile. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza cautelare.
3. L'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che:
a) un suo diritto è leso o minacciato di esserlo; e
b) la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
I due requisiti sono cumulativi. A ciò si aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 2). Il provvedimento richiesto poi deve apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (sul principio: Bohnet in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.68 del 2 maggio 2017, consid. 8 con rimandi). Se i provvedimenti cautelari sono decretati prima dell'introduzione della causa di merito, “il giudice assegna all'istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine” (art. 263 CPC).
4. Per quanto attiene alla verosimiglianza che un diritto sia leso o minacci di esserlo (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC), l'istante deve quanto meno addurre elementi idonei a far apparire la lesione oggettivamente plausibile, nulla escludendo poi che in sede di merito la situazione possa risultare diversa (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 5 con riferimenti). Nella fattispecie manca in primo luogo ogni verosimiglianza circa l'uso di elettricità, acqua potabile e condotte di scarico dalla strada da parte della convenuta. L'istante rimprovera a quest'ultima di usufruirne senza diritto, sostenendo di avere constatato un aumento del consumo di acqua ed elettricità non altrimenti spiegabile, ma a parte il fatto che la doglianza è formulata per la prima volta in appello (ed è quindi irricevibile: art. 317 cpv. 1 CPC), l'assunto non è confortato da alcun elemento di verosimiglianza. Né giova all'appellante argomentare che la verosimiglianza si desume dall'opposizione della convenuta ai divieti, poiché ove ciò fosse andrebbero impartiti divieti a un convenuto per il solo fatto che egli si opponga alle ingiunzioni. In proposito l'appello manca di consistenza.
5. Relativamente alla richiesta di limitare il transito sulla strada privata a veicoli di peso inferiore a 3.5 t e di larghezza inferiore a 2.1 m, l'istante invoca il suo diritto di proprietà (art. 641 cpv. 2 CC). La convenuta oppone il “diritto di passo con ogni veicolo” in favore della particella n. 1334, sulla quale sta svolgendo lavori edili (doc. B e C). Ora, di per sé il proprietario del fondo serviente non può ostacolare l'esercizio della servitù sul fondo dominante (art. 737 cpv. 3 CC). In concreto spettava pertanto all'istante rendere verosimile un esercizio della servitù abusivo o eccessivo, ovvero lesivo del diritto reale limitato (art. 737 cpv. 2 CC).
a) L'appellante rammenta che all'imbocco della strada sono posti due cartelli di divieto di transito con limitazione di peso e di larghezza, sicché tali restrizioni vanno rispettate. Non pretende però di avere reso verosimile che quei segnali siano stati apposti dall'autorità amministrativa o con l'accordo della medesima, come fa notare il Pretore. Tali cartelli non bastano dunque per rendere verosimile che la strada sia inidonea al transito di veicoli pesanti. Certo, l'istante si vale anche di un parere rilasciato il 25 aprile 2002 dall'ing. __________ B__________, secondo cui “cautelativamente e in base ai primi accertamenti” le limitazioni poste all'imbocco della strada sono giustificate (doc. F). Se non che, la convenuta ha fatto allestire a sua volta un referto da un altro specialista, il quale ha concluso che il passaggio di veicoli fino a 18 t di peso massimo è possibile se i mezzi si tengono costantemente a una distanza di almeno 50 cm dal ciglio stradale (referto 19 maggio 2009 dell'ing. __________ A__________: doc. 1, pag. 7). E nella fattispecie l'istante non ha reso verosimile il transito di mezzi con peso superiore a quello indicato da quest'ultimo professionista, in particolare il passaggio “di un Paker di oltre 20 tonnellate” (replica, pag. 3). Dalla documentazione prodotta dallo stesso istante risulta anzi che esistono escavatori cingolati – come quello usato della convenuta (doc. 4) – anche con pesi operativi limitati a 14 t (doc. J).
b) Secondo l'appellante, pur volendosi attenere all'opinione dell'ing. __________ A__________, nulla garantisce che i conducenti facciano effettivamente passare i mezzi pesanti a 50 cm dal ciglio stradale, avendo egli personalmente constatato che costoro non osservano simile prescrizione, per altro impossibile da rispettare in una strada larga appena 3.5 m. Egli sostiene inoltre che il referto allestito nel 2009 da quel professionista è datato e superato dal parere espresso successivamente dall'ing. __________ B__________, il quale ha confermato ancora di recente la propria opinione.
A ragione l'appellante fa valere, effettivamente, che in una lettera del 30 marzo 2016 l'ing. __________ B__________ ha ribadito non solo il contenuto del suo parere del 24 aprile 2002, ma ha anche allegato fotografie atte a documentare “lo stato di ulteriore degrado e cedimento del campo stradale” (doc. M). Il problema è che da un confronto con la documentazione fotografica acclusa al referto dell'ing. __________ A__________ (doc. 1, pag. 8 a 20) non è possibile accertare, per lo meno a un giudizio di apparenza, un peggioramento apprezzabile delle condizioni della strada rispetto al 2009. A un sommario esame l'opinione del secondo specialista non appare dunque superata. Per il resto, le asserzioni dell'istante si esauriscono in assunti apodittici, lungi dal risultare verosimili. Gli atti processuali si compendiano per finire nelle opinioni di due esperti, senza che elementi di rilievo facciano propendere già di primo acchito per l'una o per l'altra tesi. La questione è di sapere, nelle condizioni descritte, se ciò sia sufficiente per rendere oggettivamente plausibile la lesione della proprietà lamentata dall'istante. L'interrogativo può ad ogni modo rimanere irrisolto se si considera quanto segue.
6. Come si è visto dianzi, provvedimenti cautelari si giustificano quando l'istante renda verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo e che – cumulativamente – la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 lett. b CPC). Nel caso specifico l'istante non ha reso verosimile il rischio di un “pregiudizio difficilmente riparabile”. Egli paventa danni alla sua proprietà per almeno fr. 300 000.– ove debba riasfaltare la strada, ma a prescindere dal fatto che agli atti non figura un solo elemento suscettibile di rendere verosimile un rischio di tale entità, contestato dalla convenuta, un pregiudizio patrimoniale è di norma risarcibile in denaro. Per apparire “difficilmente riparabile” esso deve risultare di complessa quantificazione, di ardua dimostrazione o di incerta riscossione (perché il convenuto non è solvibile o risiede all'estero, per l'ampiezza del pregiudizio o per altri motivi). Un danno economico di cui sia possibile ottenere risarcimento senza apparenti difficoltà non
basta per sollecitare l'adozione di provvedimenti cautelari (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 2 con rimandi).
Nella fattispecie l'appellante non mette in dubbio che, come sottolinea anche il Pretore, ai fini di stabilire future responsabilità il referto dell'ing. __________ A__________ sia idoneo a dimostrare eventuali danni alla strada causati dal transito di mezzi e veicoli della convenuta. Né egli pretende, per ipotesi, che eventuali danni potranno essere solo difficilmente quantificabili. Egli si duole di non conoscere la situazione finanziaria della convenuta e di non sapere se questa sarà in grado di risarcire un danno tanto grave. Si tratta però di argomenti avanzati la prima volta con l'appello e pertanto irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, nulla rende verosimile che la convenuta, attiva da quasi settant'anni nel settore dell'edilizia ticinese, abbia problemi di liquidità. L'interessato prospetta anche danni alle abitazioni confinanti o ai conducenti dei mezzi pesanti, ma non pretende di poter essere chiamato a risponderne quale proprietario della strada (art. 58 CO), sicché non è dato a divedere quale pregiudizio potrebbe derivargli. Se ne conclude in ultima analisi che, destituito di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso.
7. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
8. Riguardo ai mezzi di ricorso esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi il caso spetterà all'appellante rendere verosimile (e non solo affermare) davanti al Tribunale federale che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).