Incarto n. 11.2016.25
Lugano 2 marzo 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa OA.2005.22 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 26 settembre 2005 da
AP 1 (già patrocinato dall'avv. PA 1) e AP 2 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 già in e ora di ignota dimora (già patrocinata dall'avv. Z__________),
giudicando sull'appello del 19 aprile 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 marzo 2016;
Ritenuto
in fatto: A. R__________ (1908), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 16 febbraio 1999, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono i figli AO 1 (detta __________) e AO 2 (detto __________) __________ insieme con AP 1 (unica erede della di lui moglie M__________ T__________, deceduta il 21 febbraio 2002). Il 14 gennaio 2004 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Blenio per la divisione dell'eredità (inc. DI.2004.4). Con sentenza (“decreto”) del 16 marzo 2004, emesso in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. __________ F__________ in qualità di notaio divisore. Il 25 agosto 2005 quest'ultima ha trasmesso l'inventario al Pretore, essendo sorte contestazioni fra gli eredi. AO 1 e AO 2 si sono visti così assegnare dal Pretore supplente, il 6 settembre 2005, un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura accelerata.
B. Il 26 settembre 2005 AP 2 e AP 1 hanno promosso causa perché fosse accertata rinuncia all'eredità fu R__________ da parte della di lui moglie, fosse determinata la porzione del compendio ereditario soggetta a divisione o a collazione e fosse respinta l'azione di divisione per tutti i beni toccati dalla rinuncia (domande n. 1 e 2). Essi hanno chiesto inoltre che fossero esclusi dall'obbligo di collazione vari beni da loro ricevuti in vita dal de cuius, che tali beni fossero stralciati dall'inventario e che l'azione di divisione fosse respinta al riguardo, subordinatamente che fosse diminuito il valore di quei beni, tenuto calcolo di “tutti i fattori di riduzione atti ad influire sul valore dell'immobile, di quanto effettivamente pagato per l'acquisto stesso, nonché di tutte le spese di manutenzione” (domande n. 4 e 8). Oltre a ciò gli attori hanno instato perché nell'inventario fosse inserita una pretesa soggetta a collazione di fr. 700 000.– per quanto AO 1 ha ricevuto in vita dal de cuius e hanno sollecitato l'assegnazione alla medesima di un termine adeguato per rilasciare tutte le informazioni in proposito (domande n. 5.1 a 5.5). Infine essi hanno chiesto di addebitare alla convenuta le spese del notaio divisore (domanda n. 6).
C. Nella sua risposta del 27 ottobre 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione e l'11 novembre successivo ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza preliminare del 28 novembre 2005 le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo le proprie posizioni e notificando prove. Regolarmente convocata alle successive udienze del 18 settembre 2006 e del 19 settembre 2008, indette per un giuramento di edizione e per l'interrogatorio formale delle parti, la convenuta è rimasta assente ingiustificata.
D. Nel frattempo, il 22 settembre 2005, AP 1 ha introdotto a sua volta una petizione contro AP 2 e AP 1 per ottenere che nell'inventario della successione fossero iscritti o adeguati i valori delle particelle n. 297, 662, 636, 778, 441 e 97 RFD di __________, come pure “gli oggetti ed i beni della lista di inventario di cui al doc. B”, che fossero indicati i conti bancari “sui quali confluivano le rendite AVS e le pensioni” dei convenuti e che fosse riconosciuto un di lei credito di fr. 25 000.– nei confronti loro. Accertato il mancato pagamento di una cauzione processuale di fr. 13 000.–, il Segretario assessore ha dichiarato il 14 febbraio 2007 in luogo e vece del Pretore la petizione di AO 1 irricevibile (inc. OA.2005.21).
E. Il 7 marzo 2013 l'avv. __________ Z__________ ha comunicato al Pretore di rinunciare al mandato poiché non riusciva più a conferire con la sua cliente, precisando nondimeno che questa poteva essere raggiunta al recapito della figlia P__________ a __________. Rimasti infruttuosi i tentativi di notificare gli atti alla convenuta al domicilio della figlia, il Pretore ha proceduto nelle vie edittali. L'istruttoria è terminata il 26 gennaio 2015, dopo che l'arch. __________ M__________ ha rilasciato una perizia sul valore della particella n. 297 e del mobilio depositato in locali della C__________ SA ad __________. Citate le parti al dibattimento finale del 23 giugno 2015, il Pretore ha estromesso dagli atti un memoriale conclusivo del 18 giugno 2015 presentato dagli attori, poiché giunto fuori termine (art. 280 cpv. 3 CPC ticinese). La convenuta non ha prodotto alcun memoriale conclusivo. Al dibattimento finale del 23 giugno 2015 è comparso il solo AP 1, che ha confermato le proprie richieste.
F. Statuendo il 4 marzo 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di AP 2 e AP 1, ordinando la modifica dell'inventario come segue:
2.1 Il valore della particella n. 297 RFD __________, soggetta all'obbligo di collazione da parte degli attori in ragione di metà ciascuno, viene rideterminato nella somma di fr. 228 528.85 (punto A1).
2.2 Quali mobilio e suppellettili domestiche vengono considerati i beni indicati al consid. 8.2 della presente decisione, per una corrispettiva somma di fr. 3319.– (punto A2).
2.3 Il totale degli attivi viene rideterminato nella somma di fr. 338 844.80 (punto A2).
2.4 Il saldo viene rideterminato nella somma di fr. 338 844.80 (punto A2).
La tassa di giustizia di fr. 9000.– e le spese di fr. 4000.– sono state poste per due terzi a carico di AP 2 e AP 1 in solido e per il resto a carico di AO 1, ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Gli attori sono stati tenuti inoltre a rifondere alla convenuta (e per essa allo Stato del Cantone Ticino, che aveva già retribuito il di lei patrocinatore) fr. 2300.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 aprile 2016 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato accertando anzitutto l'assenza ingiustificata di AO 1 all'interrogatorio formale del 19 settembre 2008 e ritenendo veri, quindi, i fatti che con esso si volevano provare (art. 276 cpv. 2 CPC ticinese). Egli chiede inoltre di fissare in fr. 179 370.– il prezzo d'acquisto delle particelle n. 297 e 662 nell'agosto del 1981 e di modificare l'inventario nel senso che le particelle n. 297 e 862 ne siano estromesse e siano dichiarate non collazionabili, che sia reintegrato nell'inventario invece il valore della particella n. 662 per fr. 51 690.– e quello di un appartamento a D__________ (Spagna) intestato alla convenuta per fr. 83 500.–, che sia ridotto a fr. 10 280.– il valore
delle suppellettili (previa detrazione delle spese di deposito di fr. 6845.–) e che il totale degli attivi (incluso un conto bancario di fr. 306.95 già inventariato dal notaio divisore) e il saldo siano rideterminati in fr. 145 776.95. In subordine AP 1 limita a fr. 105 119.35 il valore attribuito alla particella n. 297 “soggetta a azione di riduzione” (dedotti gli investimenti degli attori per lavori di miglioria), rispettivamente a fr. 250 896.30 il totale degli attivi e il saldo finale.
H. AO 1 è stata chiamata a esprimersi sull'appello nelle vie edittali, con pubblicazione sul Foglio ufficiale del 15 novembre 2016, essendo rimasto infruttuoso sia un ulteriore tentativo di notifica al recapito della figlia sia una notificazione per rogatoria a D__________, in Spagna. Essa non ha reagito. Da parte sua AP 2 si è rimessa il 15 dicembre 2016 al giudizio di questa Camera, pur sostenendo che la particella n. 297 non soggiace a collazione.
Considerando
in diritto: 1. La causa davanti al Pretore è stata trattata con la vecchia procedura accelerata degli art. 389 segg. CPC ticinese (art. 479 cpv. 1 CPC ticinese) che disciplinava le contestazioni di inventario. Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta in concreto il 4 marzo 2016. Il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero non prevede più norme sulla divisione ereditaria, né l'art. 249 lett. c CPC annovera fra le cause della procedura sommaria le contestazioni d'inventario. Nel nuovo diritto tali azioni sono disciplinate perciò dalla procedura semplificata fino al valore litigioso di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219 CPC). In concreto la decisione del Pretore era appellabile perciò entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 1 426 747.50 (sentenza impugnata consid. 12.3), cifra che non appare inverosimile e che non è contestata dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'attore il 7 marzo 2016. ll termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 20 marzo al 3 aprile 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), di modo che sarebbe scaduto il 21 aprile 2016. Depositato il 20 aprile 2016, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. All'appello AP 1 acclude una convenzione del 7 agosto 1981 nella quale lui e la sorella AP 2 concedevano ai genitori un diritto di abitazione nella casa di __________ (doc. DE-5), come pure una “Notizia agli atti” del 4 febbraio 2009, da lui redatta e timbrata dalla cancelleria della Pretura. Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Per quel che è della convenzione del 7 agosto 1981, essa figura già agli atti e la sua produzione in appello si rivela superflua. Quanto al secondo documento, l'appellante non spiega perché gli sarebbe stato impossibile esibirlo senza indugio al Pretore. Di dubbia proponibilità, esso non è in ogni modo di sussidio per il giudizio. Non giova dunque attardarsi sulla sua ricevibilità.
3. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato in primo luogo che la procedura di divisione ereditaria si componeva, secondo la procedura cantonale applicabile alla fattispecie, di tre fasi essenziali: una prima, intesa all'accertamento del diritto alla divisione e, non intervenendo un accordo tra eredi, alla nomina di un notaio divisore (art. 475 seg. CPC ticinese); una seconda, volta alla stesura dell'inventario della successione e alla determinazione dei beni da dividere (art. 477 a 479 CPC ticinese); una terza, riguardante la divisione effettiva (art. 480 segg. CPC ticinese). Ciò premesso, egli ha ritenuto tardiva – e comunque sia infondata – la richiesta degli attori tendente a far constatare la rinuncia di M__________ T__________ all'eredità del marito, la qualità di erede di lei essendo già stata definita senza contestazioni il 16 marzo 2004 con il decreto di nomina del notaio divisore.
Riassunti poi i principi che reggono la collazione (art. 626 a 633 CC), il Pretore ha esaminato se le particelle n. 297 e 862 RFD
di __________, appartenute al de cuius e passate agli attori, andassero effettivamente collazionate per fr. 660 000.– e fr. 55 000.–, come indicava il notaio divisore nel suo brevetto del 27 aprile 2007. A tal fine egli ha escluso che, firmando l'inventario fiscale della successione, M__________ T__________ intendesse esonerare quei beni da collazione. Inoltre egli ha accertato che il 7 agosto 1981 gli attori avevano acquistato dal padre le particelle n. 297 e n. 662 per complessivi fr. 130 571.–, un valore inferiore del 60% rispetto quello di mercato. Nell'alienazione della particella n. 297 egli ha riscontrato così una donazione mista soggetta a collazione per fr. 228 528.85. Relativamente alla particella n. 862 invece, scorporata dalla particella n. 662, il primo giudice ha confermato il calcolo del notaio divisore.
Posto ciò, il Pretore ha respinto la richiesta degli attori di collazionare gli attivi ricevuti da AO 1. Non essendo questa erede (legittima né istituita) di R__________, per il Pretore un obbligo di collazione non entra in linea di conto, nemmeno considerando la convenuta come erede della madre. Quanto agli ulteriori beni che secondo gli attori si trovavano indebitamente in possesso della convenuta (un vecchio barometro, una statua in legno del Madagascar, un'enciclopedia Larousse, un pregiato tappeto iraniano e una pentola in rame), l'istruttoria non ha dimostrato tale circostanza. Per converso – ha soggiunto il Pretore – l'inventario della successione va modificato relativamente al valore del mobilio e delle suppellettili domestiche depositate in locali della C__________ SA, da ridurre a fr. 3319.– conformemente alle conclusioni peritali dell'architetto M__________.
Infine il Pretore ha dichiarato priva d'oggetto la richiesta di assegnare alla convenuta un termine per rilasciare informazioni su quanto essa ha ricevuto dal de cuius, anche perché gli attori avrebbero potuto esigere ciò nel corso dell'istruttoria. E per concludere egli ha respinto anche la pretesa di porre i costi notarili a carico della convenuta, rilevando che tali oneri vanno addebitati alla comunione ereditaria e non a un singolo erede, per tacere del fatto che la tassazione dell'onorario notarile da parte del Segretario assessore con decreto del 25 ottobre 2005 non era stata impugnata.
4. Dopo una lunga cronistoria della vicenda, l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato che in realtà la successione di suo padre R__________ era già stata divisa in modo equo quando i genitori erano ancora in vita. Mai prima d'ora però egli ha prospettato l'ipotesi di anticipi ereditari, nemmeno quando AO 1 ha intentato azione di divisione, della quale egli ha riconosciuto il principio (doc. E nell'inc. DI.2004.4: “contestazioni e domande”, del 16 agosto 2005, pag. 2). Per di più, dalla presunta divisione anticipata egli non trae alcuna conclusione. Anzi, egli medesimo chiede di inserire nell'inventario della successione beni che il padre aveva dato in vita alla convenuta. Su questo punto non giova dunque attardarsi.
5. L'appellante censura l'operato “improvvisato” del notaio divisore, il quale non avrebbe inventariato beni che gli eredi concordavano appartenere alla successione, né avrebbe menzionato nell'inventario le pretese che gli attori facevano valere nei confronti di AO 1. Egli si duole inoltre che il notaio non ha indagato sulla consistenza dei conti bancari indicatigli dagli attori, né sull'esistenza di un appartamento in Spagna o di altri prelevamenti da averi del padre. Anche a tale proposito non si vede tuttavia quali conclusioni l'appellante intenda trarre. Che la stesura dell'inventario da parte del notaio denotasse una certa improvvisazione è già stato rilevato da questa Camera in una precedente sentenza fra le parti (inc. 11.2006.21 del 27 novembre 2006, consid. 4b). Si tratta però di una questione superata. In discussione è ora la sentenza del Pretore, solo oggetto su cui può vertere l'appello. Tocca quindi all'appellante spiegare perché tale decisione si fondi su accertamenti di fatto errati o su un'errata applicazione del diritto (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'operato del notaio divisore appartiene al passato.
6. Si domanda l'appellante se, considerata la natura accelerata della procedura e la sua durata (oltre 11 anni), il Pretore abbia fatto il necessario per portare a termine la causa in tempi ragionevoli. Una volta di più non si intravede tuttavia quali conclusioni egli intenda trarre da tale argomentazione. L'appellante critica il primo giudice anche per non avere eseguito determinati accertamenti, in particolare il richiamo degli incarti fiscali in capo alla convenuta dal 1995 al 2003, esplicitamente previsto nell'ordinanza sulle prove del 23 dicembre 2005. Non consta ch'egli abbia sollecitato il Pretore ad agire in tal senso prima della chiusura dell'istruttoria. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
7. L'appellante si duole che il Pretore non gli abbia trasmesso gli atti dell'azione di divisione introdotta da AO 1 il 27 maggio 2002, stralciata dal ruolo il 1° dicembre 2008 (inc. OA.2002.8). Ciò gli avrebbe arrecato un danno poiché, fosse stato a conoscenza di quegli atti processuali a tempo debito, egli non avrebbe eseguito lavori di miglioria tra il 2002 e il 2003 nella casa paterna (particella n. 297). La doglianza non ha alcun nesso con la sentenza impugnata e si esaurisce in una recriminazione. Sfugge di conseguenza a ulteriore disamina.
8. Alla convenuta l'appellante imputa di non avere fatto alcunché per chiarire i contorni della vertenza e di non avere ottemperato, violando il principio della buona fede, all'obbligo d'informazione sancito dall'art. 607 CC. Il che sarà anche vero. Sta di fatto che una volta di più l'appellante non trae dalla doglianza alcuna conclusione. E un appello non può essere motivato con semplici rimostranze.
9. Nel merito l'appellante chiede di escludere dall'obbligo di collazione la particella n. 297 (la casa paterna) o, in subordine, di ridurre il valore dell'immobile a fr. 105 119.35, dedotti i costi per opere di miglioria di fr. 53 855.20. Il Pretore ha considerato invece che quando AP 2 e AP 1 hanno comperato l'immobile dal padre, il 7 agosto 1981, il fondo valeva fr. 325 000.–, benché gli acquirenti l'abbiano pagato soltanto fr. 135 000.–. E siccome alla morte di R__________, il 16 febbraio 1999, il fondo valeva fr. 382 000.–, il Pretore ha ravvisato una donazione per fr. 228 528.85 da collazionare ai figli in ragione di un mezzo ciascuno (valore del bene alienato all'apertura della successione moltiplicato per l'ammontare della donazione, diviso per il valore del bene al momento dell'alienazione: sentenza impugnata, consid. 5.4. e 5.5).
a) Secondo l'art. 626 CC gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha dato loro per atto tra vivi in acconto della loro quota (cpv. 1). È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che questi ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità (cpv. 2). Comune a tutte le liberalità soggette a collazione è lo scopo, che è quello di fornire una dote, creando, assicurando o migliorando la situazione del beneficiario. E una liberalità non è ravvisabile solo qualora la prestazione del defunto avvenga a titolo gratuito, ma anche quando l'erede debba fornire un corrispettivo di valore assai minore, di modo che si dia sproporzione tra le due prestazioni. In tale ipotesi va considerata come oggetto di collazione la differenza di valore tra le due prestazioni. Trattandosi di immobili in particolare, una liberalità è soggetta a collazione se riguarda beni importanti (DTF 131 III 55 consid. 4.1.2, 116 II 667 con rinvii).
b) L'appellante ribadisce che firmando l'inventario della successione a fini fiscali (doc. C1 nel fascicolo “Brevetto n. 217 + contestazioni”) anche la madre ha confermato che la particella n. 297 è stata venduta, non donata, né la veridicità di quel documento può seriamente essere messa in dubbio. L'argomentazione cade nel vuoto, ove appena si consideri che il Pretore non ha posto in dubbio la veridicità del questionario né ha disconosciuto che il fondo è stato alienato con un atto formale di compravendita dal padre ai figli. Egli si è limitato a rilevare che nulla poteva dedursi da quel modulo circa la qualifica del negozio giuridico intercorso e che nulla poteva desumersi neppure circa un'eventuale rinuncia degli eredi a pretese di collazione. Tanto meno pensando al fatto che gli attori non esitavano a chiedere l'inserimento nell'inventario notarile di beni mobili e immobili non annoverati dall'inventario fiscale (sentenza impugnata, consid. 5.1). Con simili motivazioni l'interessato non si confronta. Anche al riguardo l'appello si rivela così inconsistente.
c) Riafferma l'appellante che il prezzo pagato al padre il 7 agosto 1981 per acquistare la particella n. 297, compresa anche la particella n. 662, ammontava non a fr. 130 571.–, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 179 370.–, pari al debito ipotecario assunto in tale occasione dagli acquirenti, come dimostrano i documenti bancari di “addebitamento e assunzione del debito in conto mutuo ipotecario già del signor ing. R__________”. Il Pretore è stato di altro avviso. A mente sua il prezzo è quello risultante dal rogito di compravendita, il quale stabiliva (doc. E nell'inc. DI.2004.4: istromento n. 11 514 del notaio __________ B__________):
Il prezzo è pattuito in complessivi franchi 130 571.– (…), importo pari al valore di stima ufficiale dei beni. Tale importo viene pagato mediante compensazione. I compratori dichiarano infatti di assumere il debito professato dal venditore nei confronti della spettabile UBS di e garantito dalle attuali cinque iscrizioni ipotecarie a registro fondiario, note alle parti, limitatamente all'importo corrispondente al prezzo pattuito. Per la differenza tra l'importo del prezzo ed il debito effettivo residuante, le parti contraenti convengono di compensare altro credito dei figli compratori nei confronti del padre, così che il signor R__________ dichiara la sua soddisfazione e tacitazione ed entrambe le parti contraenti riconoscono che non vi è più tra di loro pendenza economica alcuna. L'intero saldo del debito ipotecario viene pertanto assunto dai figli compratori.
Poco importa dunque, secondo il Pretore, che gli atti documentino un diverso debito bancario, trattandosi di una “circostanza che il rogito già considerava, senza con ciò mutare il prezzo di compravendita pattuito dalle parti” (sentenza impugnata, consid. 5.2).
La clausola sopra riprodotta non è invero un esempio di precisione. Ad ogni modo essa attesta, per lo meno, che il prezzo della compravendita è stato pattuito in fr. 130 571.–, e ciò va presunto vero fino a dimostrazione del contrario (art. 9 cpv. 1 CC). Il contratto prevedeva sì la compensazione del prezzo con l'assunzione del debito ipotecario da parte degli acquirenti, ma solo fino a concorrenza di quella cifra. Anche l'istanza di iscrizione nel registro fondiario menzionava – come ha ricordato il Pretore – lo stesso importo (allegato al doc. E). Che il rogito integri, per avventura, gli estremi di un falso materiale l'appellante non ha mai preteso. Certo, AP 2 e AP 1 hanno assunto altresì, come si evince dall'atto pubblico, un imprecisato “debito residuante”. L'appellante non asserisce tuttavia che la compensazione del debito ipotecario residuo con un credito suo e della sorella verso il padre, cui allude il rogito, non sia vera. Né egli spiega perché, se il prezzo di compravendita equivaleva all'intero debito ipotecario, l'atto pubblico attesti una cifra diversa. In definitiva l'opinione del Pretore resiste dunque alla critica
d) L'interessato lamenta che il Pretore abbia ravvisato nell'atto di compravendita del 7 agosto 1981 un negozio giuridico misto con donazione, ciò che a suo parere non risponde alla volontà dell'alienante né alle risultanze dell'istruttoria. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che una donazione mista si riscontra qualora per la cessione di un bene le parti pattuiscano consapevolmente una contropartita esigua e intendano con ciò favorire chi trae vantaggio dall'operazione (animus donandi). Per comune esperienza un netto e consapevole squilibrio tra prestazioni può – egli ha soggiunto – indiziare una siffatta volontà. In concreto il primo giudice ha accertato così, sulla scorta della perizia allestita dall'arch. E__________ M__________, che di fronte a un valore “commerciale” di fr. 325 000.– (al momento della stipulazione contrattuale) il prezzo d'acquisto della particella n. 297, di fr. 130 571.–, denota una manifesta disparità (di oltre il 60%) tra prestazione e controprestazione, onde – sotto il profilo oggettivo – l'esistenza di una donazione mista. Sul piano soggettivo, poi, l'entità della sproporzione, ben lontana dal delineare un semplice prezzo di favore, induce ad accertare anche l'animus donandi (sentenza impugnata, consid. 5.4).
L'appellante rimprovera al Pretore di aver fatto capo a una sentenza del Tribunale federale (2A.9/2004 del 21 febbraio 2005) in campo fiscale per esprimere mere supposizioni. In realtà il Pretore ha evocato quel precedente solo per rafforzare il proprio ragionamento. Se infatti una differenza del 25% tra prezzo pattuito e valore venale consente già, per il Tribunale federale, di intravedere oggettivamente una donazione mista, a maggior ragione ciò vale per un divario di oltre il 60%. Che il precedente evocato riguardi l'ambito fiscale nulla muta, le premesse per ammettere una donazione mista essendo le medesime (sentenza citata, consid. 4.2). Né l'appellante contesta che uno scarto percentuale di tale ampiezza denoti un netto squilibrio, di modo che a torto egli insiste per l'esistenza una semplice vendita di favore, non soggetta a collazione. L'attore rimprovera al Pretore di avere dimenticato che sulla particella n. 297 i suoi genitori si erano riservati un diritto di abitazione, ciò che riduceva il valore dell'immobile di almeno fr. 56 176.– (memoriale, pag. 21 con riferimento al doc. DE-5 nel fascicolo “Brevetto n. 217 + contestazioni”). Il problema è che egli quantifica per la prima volta il deprezzamento del fondo dovuto al diritto di abitazione in appello, e per di più sulla base di un suo calcolo personale. Davanti al Pretore egli aveva posto la questione, ancorché solo al momento di chiedere il 17 giugno 2009 la delucidazione della perizia 18 maggio 2009, ma la delucidazione è venuta a cadere per l'impossibilità di compiere un sopralluogo (decreto pretorile del 14 luglio 2014). Sta di fatto che, sia come sia, mancano gli elementi per poterlo giudicare adesso.
Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, nulla dimostra secondo l'appellante che il de cuius intendesse elargire una liberalità, né la convenuta ha comprovato una qualsivoglia malafede a suo danno. Se non che, nessuno ha mai ricondotto l'animus donandi di R__________ a malafede. Si conviene che, secondo dottrina, non basta una sproporzione manifesta riconoscibile tra prestazione e controprestazione per connotare una donazione. È necessario altresì che di tale sproporzione il de cuius avesse contezza (DTF 126 III 175 consid. 3b/bb; autori citati in: Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 9 ad art. 626 con riferimenti). Secondo quanto ha accertato pacificamente il Pretore, nondimeno, nel caso specifico le parti sapevano che il prezzo della compravendita (fr. 130 571.–: sopra, consid. b) corrispondeva al valore di stima ufficiale degli immobili. E tale valore è – già per comune esperienza (RtiD I-2013 pag. 545 consid. 3.4) – inferiore al valore venale, tant'è che in concreto il prezzo di compravendita era inferiore anche all'ammontare del debito ipotecario. Non si vede come l'alienante non potesse rendersene conto.
L'appellante deplora di non aver potuto addurre elementi suscettibili di smentire l'esistenza di una donazione mista per via delle assenze ingiustificate della convenuta in Pretura. Un attore tuttavia non può contare di vincere una causa facendo assegnamento sulla collaborazione del convenuto. Per il resto l'interessato non spiega in che modo i “manoscritti” DB1 a DB9 nell'inc. DI.2004.4 e le non meglio precisate deposizioni testimoniali confermerebbero le “reali intenzioni” del de cuius. Né è compito di questa Camera, in una procedura che non è retta dal principio inquisitorio, promuovere ricerche nel ponderoso carteggio del processo per individuare elementi favorevoli alla tesi di una parte. Al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
e) Secondo l'appellante la particella n. 297 si è rivalutata, passando da fr. 325 000.– nel 1981 a fr. 382 000.– nel 1999, grazie ai lavori di miglioria apportati da lui e dalla sorella con un investimento di complessivi fr. 53 855.20, somma che va dedotta da un eventuale obbligo di collazione. L'entità dell'investimento è invocata tuttavia per la prima volta in appello, senza che l'interessato si valga delle condizioni poste dall'art. 317 cpv. 1 CPC. Contrariamente a quanto egli pretende, il notaio divisore non consta avere riconosciuto tale importo nel suo brevetto del 27 aprile 2005, da esso evincendosi unicamente che dal valore della particella n. 297 si sarebbe dovuto dedurre quanto AP 2 e AP 1 avevano corrisposto in controprestazione e successivamente investito (doc. F nell'inc. DI.2004.4). Oltre a ciò, per giustificare l'ammontare della pretesa l'attore si fonda su una “Ricapitolazione delle spese” da lui confezionata per gli anni dal 2002 al 2004 (doc. H). Si tratta però di una dichiarazione di parte, per di più contestata dalla convenuta (risposta del 27 ottobre 2005, pag. 13). Essa non può assurgere dunque a mezzo di prova, tanto meno in relazione a un altro lasso di tempo.
f) Nelle osservazioni all'appello AP 2, pur rimettendosi al giudizio di questa Camera, ricorda che la convenuta non è una discendente di R__________, ma ne è diventata erede in sostituzione della di lui moglie. Sostiene di conseguenza che, surrogata nella posizione di sua madre M__________ T__________, la convenuta non può avanzare pretese di collazione nei confronti dei discendenti sulla base dell'art. 626 cpv. 2 CC. AP 2 non disconosce che quest'ultima norma può essere invocata anche dal coniuge superstite (DTF 77 II 228), pur quanto egli sia esentato dall'obbligo di collazione. Definisce nondimeno tale giurisprudenza iniqua, tanto da non essere stata confermata in DTF 89 II 77 e da essere criticata da una corrente di dottrina, stando alla quale in concorso con discendenti il coniuge superstite non deve avere l'obbligo di collazione, ma non deve neppure potersi valere dell'art. 626 cpv. 2 CC. L'interessata perde di vista tuttavia che il citato principio è stato ancora applicato in DTF 107 II 126 consid. 2c, come pure nella sentenza 5A_141/2007 del 21 dicembre 2007, consid. 9.2, ed è condiviso dalla maggioranza degli autori (Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 51 ad art. 626). Perché la dottrina minoritaria dovrebbe prevalere sull'opinione dominante essa non spiega.
g) Il metodo di calcolo applicato dal Pretore per determinare la quota di valore soggetta a collazione della particella n. 297 non è contestato. Il primo giudice si è attenuto – come detto – a DTF 98 II 352, nel senso che ha ravvisato una donazione per fr. 228 528.85 da collazionare riguardo ai figli in ragione di un mezzo ciascuno (valore del bene alienato all'apertura della successione moltiplicato per l'ammontare della donazione, diviso per il valore del bene al momento dell'alienazione). Il criterio non è per altro messo in discussione dalla dottrina (Forni/Piatti, op. cit., n. 3 ad art. 630 CC; Fankhauser in: Breitschmid/Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht, 3ª edizione, n. 4 ad art. 630 CC).
10. L'appellante chiede di escludere dall'obbligo di collazione almeno il valore della particella n. 862 (564 m²), scorporata nel 1982 dalla particella n. 662. Nella sentenza impugnata il Pretore ha giudicato trascurabile il valore della particella n. 662 (allora di 5733 m²: cascina e prato), il prezzo della compravendita riferendosi praticamente alla sola particella n. 297 (5306 m²: abitazione con legnaia, prato e bosco). Egli non ha mancato di accertare però che, subito dopo avere staccato la particella n. 862 dalla particella n. 662, AP 2 e AP 1 hanno venduto la medesima per fr. 55 000.– (doc. DD2). Il primo giudice ha ritenuto perciò che quell'importo andasse collazionato. Quanto all'obiezione degli attori, i quali sostenevano che tale ricavo era andato a beneficio dei genitori, egli ha reputato l'affermazione priva di riscontri probatori. Ed egli ha respinto anche la richiesta degli attori intesa a considerare come valore di riferimento quello di stima ufficiale, richiesta che non era sorretta da alcuna motivazione (sentenza impugnata, consid. 5.6).
AP 1 riafferma che i genitori hanno beneficiato del provento della vendita, di cui avevano bisogno per estinguere debiti, ma con la motivazione del Pretore non si confronta. Che la sua obiezione sia rimasta senza il conforto di prove egli non nega. Che R__________ abbia condotto le trattative per la vendita della particella n. 862 in rappresentanza dei figli ancora non significa che egli abbia anche incamerato il prezzo. L'appellante chiede di richiamare un incarto n. 551 del 16 dicembre 1981 “inerente questa transazione immobiliare”. A prescindere dalla circostanza però che la richiesta andava formulata dinanzi al Pretore, l'unico atto così designato è un rogito del notaio __________ M__________ per mezzo del quale AP 2 e AP 1 avevano concesso a P__________ L__________ un diritto di compera sul fondo medesimo (doc. DD2, foglio n. 3, nel fascicolo “Brevetto n. 217 + contestazioni”). Che cosa l'appellante intenda dedurre da quel contratto non è dato di capire. A poco giova poi la richiesta – nuova – di dare “per veri i fatti che con la domanda n. 45 (…) dell'interrogatorio formale” della convenuta si volevano provare, l'appellante non indicando a quali fatti essa si riferisca.
11. Per quel che riguarda il mobilio depositato nei locali della C__________ SA ad __________ che il primo giudice ha valutato in fr. 3319.– complessivi sulla scorta della perizia giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 31), l'appellante fa valere che il Pretore disponeva di documentazione sufficiente per stimare quel valore senza ordinare un costoso referto. La recriminazione è fine a sé stessa. Gli attori non si sono opposti infatti all'assunzione della prova, né all'udienza preliminare del 28 novembre 2005 né quando sono stati chiamati a esprimersi sui quesiti peritali, il 23 ottobre 2008 (pag. 4). L'appellante insta altresì perché anche le spese di assicurazione, di deposito e di trasloco ch'egli avrebbe affrontato per i beni in questione, di complessivi fr. 6845.95, siano poste a carico della comunione ereditaria. Se non che, in prima sede gli attori hanno rivendicato soltanto costi di deposito, limitandosi per il resto a rinviare a un elenco, dal quale però non risultavano altri esborsi (doc. C2). Quanto al doc. H accluso alla petizione, esso era stato invocato dagli attori unicamente per ottenere la rifusione di “spese di manutenzione” destinate alla casa paterna, spese che la petizione neppure quantificava e che la convenuta definiva semplici allegazioni di parte (sopra, consid. 9e). Per quel che è infine della richiesta tendente a dare “per veri” i fatti che si volevano provare con le domande n. 6 e 10 dell'interrogatorio formale della convenuta (art. 276 cpv. 2 CPC ticinese), vale una volta ancora quanto si è esposto al consid. 10, dalle relative domande non evincendosi nemmeno l'ammontare degli esborsi. Anche al riguardo l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
12. L'appellante chiede di portare a fr. 10 280.– il valore di tutte le suppellettili da reintegrare nel compendio della successione, dovendosi aggiungere alla stima peritale di fr. 3319.– per i beni depositati nei locali della C__________ SA il valore degli oggetti di cui si sarebbe appropriata la convenuta, di fr. 6961.–. Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che l'istruttoria non ha dimostrato l'appartenenza di tali beni (elencati nel doc. DF2) a R__________, né il loro possesso da parte della convenuta (sentenza impugnata, consid. 8.1). Al riguardo l'appellante riproduce una lista degli oggetti da lui elencati nel doc. DF2, attribuendo loro per la prima volta un valore di fr. 6961.–, ma ciò non basta manifestamente per dimostrare quanto egli pretende. Nulla prova inoltre quali e quanti oggetti sarebbero in possesso della convenuta. Che quest'ultima abbia venduto il tappeto “T. briz fein Iran” a sua figlia P__________ è una mera ipotesi (“Ora, se l'appellata non si sia impossessata di questo tappeto, ci si può chiedere dove è andato a finire e che fine abbia fatto”: memoriale, pag. 25), per altro non addotta davanti al Pretore. Quanto alla richiesta (memoriale, loc. cit.) di dare “per veri” i fatti che si volevano provare con le domande n. 7, 8 e 11 dell'interrogatorio formale della convenuta (art. 276 cpv. 2 CPC ticinese), non serve ripetere quanto già si è detto nei consid. 10 e 11, tali domande essendo inidonee a dimostrare il valore dei beni da reintegrare nell'asse ereditario.
13. Da ultimo l'appellante contesta il mancato inserimento nell'inventario della particella n. 662 e di un appartamento a D__________, in Spagna (__________12 Piso 4/1), chiedendo che i due immobili siano collazionati in capo alla convenuta per fr. 51 690.– e fr. 83 500.–. A ben vedere però gli attori non avevano cifrato simili pretese davanti al Pretore (petizione, pag. 20 a 24 e pag. 30). Comunque sia, la doglianza non soccorre al buon esito dell'appello. Relativamente alla particella n. 662, che gli attori medesimi hanno donato alla convenuta il 3 dicembre 1985 (doc. DD3 nel fascicolo “Brevetto n. 217 + contestazioni”), non si vede perché essa dovrebbe rientrare nel compendio ereditario. Per quel che è dell'appartamento in Spagna, invece, il Pretore ha spiegato che un'eventuale donazione da parte di R__________ sfuggirebbe all'obbligo di collazione perché la convenuta non è erede di lui, ma solo della di lui moglie (sentenza impugnata, pag. 28 seg.). L'interessato non contesta tale opinione, per altro condivisa dalla dottrina dominante (Forni/Piatti, op. cit., n. 2 ad art. 626 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 142 segg.). Anche a quest'ultimo proposito la sentenza impugnata merita quindi conferma.
14. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del fatto che questi è privo di formazione giuridica e che ha agito di propria iniziativa senza l'ausilio di un legale, si modera adeguatamente l'ammontare delle spese processuali. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni all'appello.
15. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 6000.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–;
–nelle vie edittali; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).