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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.2018 11.2016.138

4. Juli 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·720 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2016.138

Lugano 4 luglio 2018/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa SO.2016.964 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 marzo 2016 da

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1 ,

giudicando sull'appello del 29 dicembre 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 16 dicembre 2016;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto cautelare del 16 dicembre 2016, emanato nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale che oppone AO 1 (1968) a AP 1 (1972), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha nominato un curatore educativo alla figlia G__________ (nata il 30 novembre 2010) e ha così disciplinato il diritto di visita paterno:

                                         una visita alla settimana, sul WE, alternativamente il SA e la settimana successiva la DO;

                                         una volta ogni 15 giorni la visita settimanale si estende anche ad un pernottamento;

                                         una cena o un pranzo infrasettimanale;

                                         la mattina del 21 dicembre 2016 presso la scuola dell'infanzia e;

                                         un giorno completo il 24 dicembre 2016.

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con appello del 29 dicembre 2016 per ottenere la riforma del giudizio nel senso di disciplinare il diritto di visita paterno come segue:

                                         una visita sul WE ogni 15 giorni, dal sabato mattina alle ore 9:00 a domenica sera alle ore 18:00

                                         una cena ogni 15 giorni, nella settimana che precede il fine settimana durante il quale G__________ non incontra il padre, dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

                                         Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Il 15 giugno 2018 AP 1 ha comunicato di ritirare l'appello, il Pretore avendo nel frattempo emanato una decisione in cui ha previsto un assetto delle relazioni personali paterne “molto simile” da quelle da lei richieste in appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto, non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza. Non si pone inoltre di problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica a AO 1 per osservazioni.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico di AP 1.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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