Incarti n. 11.2016.130 11.2016.131
Lugano 4 aprile 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2016.805 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 29 agosto 2016 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 1° dicembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 22 novembre 2016 (inc. 11.2016.130) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.131);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1971), cittadino del __________, e AP 1 (1972) si sono sposati a __________ il 25 ottobre 2008. A quel momento la sposa aveva già una figlia, C__________ (ora maggiorenne), nata da una precedente unione. Dal matrimonio sono nati Y__________, il 21 maggio 2011, e J__________, il 15 gennaio 2013. Dopo un periodo in disoccupazione, il marito ha trovato lavoro tramite l'A__________ come operaio metalmeccanico per la F__________ SA di __________ (già __________ SA). La moglie è cassiera a tempo parziale nel supermercato __________ di __________.
B. I coniugi si sono separati una prima volta nel dicembre del 2012 dando avvio a una procedura a protezione dell'unione coniugale davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona che si è conclusa il 19 giugno 2013 con l'omologazione di un accordo, il quale prevedeva – fra l'altro – attribuzione dell'alloggio coniugale di __________ e l'affidamento dei figli alla moglie (riservato il diritto di visita paterno) e obbligava il marito a versare un contributo alimentare di fr. 500.– per ciascun figlio, assegni familiari non compresi (inc. SO.2012.1329). Dopo essersi riconciliati e avere ripreso la vita in comune, i coniugi si sono separati una seconda volta nell'agosto del 2016, quando il marito ha lasciato l'appartamento familiare per trasferirsi in un altro appartamento, sempre a __________.
C. Il 29 agosto 2016 AP 1 si è rivolta al medesimo Pretore con una nuova istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare e previo conferimento del gratuito patrocinio, l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale con mobili e suppellettili (riservato al marito il diritto di prelevare i suoi effetti personali), l'affidamento di Y__________ e J__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per ciascun figlio (assegni familiari non compresi) e il divieto al marito di alienare una F__________ sotto comminatoria dell'art. 292 CP.
D. All'udienza del 30 settembre 2016, indetta per il contraddittorio cautelare e di merito, il convenuto ha proposto di respingere le richieste della moglie, mentre quest'ultima ha ribadito la propria posizione. Accertata la necessità di munire il convenuto di un patrocinatore, il Pretore aggiunto ha rinviato le parti a una nuova udienza, omologando nel frattempo un accordo “nelle more istruttorie” sull'autorizzazione a vivere separati, sull'affidamento dei figli alla madre (riservato il più ampio diritto di visita paterno), sull'attribuzione in uso dell'appartamento coniugale alla moglie, sulla rinuncia provvisoria a contributi alimentari per i figli e sull'impegno del convenuto a non vendere la F__________. Il 3 ottobre 2016 il Pretore aggiunto ha designato a AO 1 un difensore d'ufficio nella persona dell'avv. PA 2.
E. Invitato a formulare osservazioni scritte, il 10 novembre 2016 il convenuto ha illustrato la propria situazione finanziaria. A un'ulteriore udienza del 17 novembre 2016, destinata al seguito della discussione, egli ha aggiornato i propri dati, affermando di disporre soltanto di un margine di fr. 200.– mensili. L'istante ha replicato, imputando al marito una disponibilità di almeno fr. 800.– mensili. Il convenuto ha duplicato, mantenendo il suo punto di vista. Il Pretore aggiunto ha quindi chiuso l'istruttoria e ordinato seduta stante la discussione finale, nel corso della quale le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
F. Statuendo con sentenza del 22 novembre 2016, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'appartamento coniugale in uso alla moglie, ha affidato i figli alla medesima (riservando il più ampio diritto di visita del padre), ha condannato AO 1 a versare dal 1° novembre 2016 un contributo alimentare di fr. 187.50 mensili per ciascun figlio (assegni familiari non compresi) e ha ingiunto allo stesso di non vendere la F__________. Egli non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili. Con separata decisione di quello stesso giorno l'istante è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° dicembre 2016 per ottenere che – accordatole il beneficio del gratuito patrocinio – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di aumentare il contributo alimentare per ciascun figlio, sempre dal novembre del 2016, a fr. 484.25 mensili, assegni familiari non compresi. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2018 AO 1 propone di respingere l'appello. Nel frattempo, su richiesta del giudice delegato di questa Camera, il convenuto ha fatto seguire il 6 febbraio 2018 la documentazione relativa ai suoi premi di cassa malati dal novembre del 2016 in poi.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità (fr. 700.– mensili per ciascun figlio) e la durata dei contributi alimentari che erano in discussione dinanzi al primo giudice. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 23 novembre 2016. Introdotto il 1° dicembre 2016, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude un “contratto di missione” stipulato il 14 settembre 2016 con l'A__________ per il suo impiego presso la F__________ SA e i suoi conteggi di stipendio dal 6 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. La proponibilità del contratto, esibito per la prima volta in appello, è dubbia, l'appellante non pretendendo di non aver potuto sottoporre il documento al Pretore aggiunto nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Comunque sia, il documento non sussidia ai fini del giudizio, poiché il suo contenuto è ripreso dai conteggi di stipendio agli atti e da quelli prodotti con le osservazioni all'appello, successivi alla decisione impugnata e come tali ricevibili. Ciò premesso, giova procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.
3. Litigioso rimane, nella fattispecie, il contributo alimentare per i figli. A tal fine il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 3000.– mensili fino all'ottobre del 2016 e in fr. 3200.– mensili in seguito, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2827.– mensili fino al 31 dicembre 2016 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 930.–, premio della cassa malati fr. 332.–, imposta di circolazione e assicurazione dell'automobile fr. 165.–, carburante fr. 200.–), lievemente ridottosi dopo di allora a fr. 2825.– mensili per la contrazione del premio della cassa malati (a fr. 330.–). Riguardo alla moglie, il primo giudice ne ha calcolato le entrate di fr. 1600.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2374.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 920.– [già dedotte le quote comprese nei fabbisogni in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 104.–).
Quanto ai figli, il Pretore aggiunto ha determinato il loro fabbisogno in denaro sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle previsioni della tabella (edizione 2016) egli ha adattato il costo dell'alloggio alla spesa effettiva del genitore affidatario e ha dimezzato la posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre), deducendo inoltre gli assegni familiari. Ha appurato così un fabbisogno in denaro di fr. 1820.– mensili per Y__________ e uno di fr. 1636.– mensili per J__________. Visto l'ammanco registrato dal bilancio familiare e la rinuncia della moglie a contributi alimentari per sé, il Pretore aggiunto ha destinato l'intero margine disponibile del padre (fr. 375.– mensili arrotondati) ai figli in ragione di un mezzo ciascuno, accertando un disavanzo di fr. 1620.– mensili nel fabbisogno in denaro di Y__________ e di fr. 1436.– in quello di J__________. Infine egli ha fatto decorrere i contributi alimentari di fr. 187.50 mensili per ogni figlio dal 1° novembre 2016, “vigendo per il periodo precedente la regolamentazione decisa in via cautelare” ed essendo per il resto “incontestato che la moglie avrebbe utilizzato averi del conto bancario intestato al marito in pendenza di causa”.
4. L'appellante deplora anzitutto che il marito non abbia mai presentato certificati di stipendio aggiornati e non abbia esibito l'ultimo contratto di lavoro, sicché le entrate di lui potrebbero essere superiori ai fr. 3200.– mensili accertati dal Pretore aggiunto. In realtà all'udienza del 17 novembre 2016 (cinque giorni prima dell'emissione della sentenza) il convenuto ha versato agli atti i conteggi salariali di ottobre e novembre del 2016 (doc. 9 e 10), mentre per quanto attiene al contratto di lavoro non consta che l'istante ne abbia chiesto l'edizione davanti al Pretore aggiunto. A parte ciò, l'istante medesima prospetta un reddito del marito di almeno fr. 3200.– mensili, ma gli ultimi fogli salariali prodotti con le osservazioni all'appello smentiscono la sua tesi. In proposito non soccorre dunque diffondersi.
5. L'appellante contesta poi il fabbisogno minimo del marito, che chiede di ridurre a fr. 2231.50 mensili, ridimensionando il premio della cassa malati in fr. 101.50 mensili (grazie al sussidio cantonale) e sopprimendo i costi per l'automobile di fr. 365.– mensili.
a) Per quel che è del premio della cassa malati, il Pretore aggiunto ha considerato l'importo figurante in due polizze della __________ Assicurazioni SA del 7 novembre 2016 (doc. 5 e 6), rilevando che “ad ora” il convenuto non risultava beneficiare di sussidi (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante rimprovera al primo giudice di avere accertato il premio sulla scorta di documenti che non tengono calcolo di un'eventuale sussidio cantonale, mentre avrebbe dovuto fondarsi sulla richiesta di versamento relativa al premio di ottobre 2016, che attestava un sussidio di fr. 223.10 e un premio effettivo di fr. 101.50 (doc. H). La doglianza non manca di buon diritto. A ragione l'appellante fa valere intanto che dal premio della cassa malati va dedotto l'eventuale sussidio e che già all'udienza del 17 novembre 2016 essa aveva rilevato tale circostanza, precisando altresì che il premio indicato sulla polizza (doc. 5) includeva la copertura complementare. Sta di fatto che anche il doc. H, cui essa si richiama, è ormai superato. Questa Camera ha dovuto perciò integrare l'istruttoria, il margine disponibile del convenuto potendo influire sul contributo alimentare per i figli minorenni.
Ora, dall'estratto conto della __________ Assicurazioni SA, sollecitato da questa Camera e che l'appellante non discute, si evince che effettivamente, in esito a una correzione dovuta alla modificata situazione familiare, dal 1° agosto al 31 dicembre 2016 AO 1 non ha beneficiato di alcuna riduzione dei premi. D'altra parte, dandosi – come nella fattispecie – una situazione di ammanco nel bilancio della famiglia, il debitore alimentare non può pretendere di vedersi inserire nel fabbisogno minimo i premi di assicurazioni non obbligatorie (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). Per quel periodo il premio da riconoscergli va accertato così in fr. 300.80 mensili, mentre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 esso si riduce a fr. 245.35 mensili (premio obbligatorio di fr. 292.75 meno il sussidio di fr. 47.40) per poi passare a fr. 261.40 mensili (premio obbligatorio di fr. 308.80 meno il sussidio di fr. 47.40), nulla lasciando supporre – per lo meno a un sommario esame – che in futuro la riduzione non sarà più concessa. Su questo punto l'appello si rivela quindi parzialmente fondato. Il problema è che, come si vedrà senza indugio, il minor premio della cassa malati rispetto a quello accertato dal Pretore aggiunto (fr. 332.– mensili) è ampiamente compensato da quanto AO 1 avrebbe potuto rivendicare per costi di trasferta.
b) Relativamente proprio alle spese d'automobile, il Pretore aggiunto ha ammesso un costo di fr. 165.– mensili per l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC, ritenendo l'importo ammissibile e non contestato nel suo ammontare dall'istante, la quale intendeva per di più impedire al marito la vendita della F__________. Quanto alla necessità di far capo a un veicolo privato, il primo giudice l'ha riconosciuta perché il convenuto, domiciliato a __________ e impiegato a __________, sottostà a turni di lavoro ed è sollecitato dalla moglie a occuparsi il più possibile dei figli. Considerato poi il tipo di vettura e la percorrenza mensile di almeno 500 km, in definitiva il Pretore aggiunto ha stimato un costo di fr. 200.– mensili per il carburante, tenuto conto che un abbonamento “arcobaleno” ai mezzi pubblici costerebbe, comunque sia, fr. 150.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5).
L'appellante afferma di avere contestato in realtà all'udienza del 17 novembre 2016 le spese d'automobile esposte dal marito, censurando la mancanza di giustificativi e sostenendo che, viste le difficoltà economiche della famiglia, il convenuto può recarsi al lavoro in treno. Essa critica di conseguenza la stima del Pretore aggiunto, mettendo in dubbio persino che il convenuto lavori a __________ e riconoscendo unicamente nel fabbisogno minimo di lui il costo di un abbonamento “arcobaleno” di fr. 150.– mensili. L'argomentazione è fondata nella misura in cui l'appellante fa valere di avere contestato già davanti al Pretore aggiunto le spese d'automobile esposte dal marito. Posto ciò, essa non nega che il marito lavori a turni (non necessariamente compatibili con l'uso dei mezzi pubblici) né insinua seri dubbi sul fatto che il luogo di lavoro non sia __________ (i fogli salariali più recenti esibiti con le osservazioni all'appello rendono verosimile, se mai, che il luogo di lavoro è appunto __________), né smentisce che il convenuto sia chiamato a occuparsi il più possibile dei figli. In condizioni del genere il veicolo privato può ritenersi necessario per esigenze professionali (nel senso dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF), oltre che per l'esercizio delle visite.
Quanto ai costi d'automobile, il Pretore aggiunto ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto, come detto, fr. 165.– mensili per l'imposta di circolazione e fr. 200.– mensili per il carburante. Ove si consideri tuttavia che il convenuto deve percorrere oltre 100 km giornalieri per una media di 19.2 giorni feriali ogni mese (RtiD II-2017 pag. 781 consid. 7b), risulta un tragitto complessivo di circa 2000 km mensili, non di soli 500 km. Si applicassero alla fattispecie,
in ragione dell'ammanco nel quale versa il bilancio familiare,
i parametri del diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b), il convenuto si vedrebbe riconoscere pertanto attorno ai fr. 560.– mensili. La circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza ammette infatti per un veicolo di categoria media (prezzo di catalogo: fr. 35 000.–) che percorre mensilmente 2000 km un costo medio, comprensivo di tutte le spese fisse e variabili (tranne l'ammortamento: DTF 140 III 342 consid. 5.2), di fr. –.28/km (‹www4.ti. ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari›). La spesa di fr. 365.– mensili riconosciuta al marito dal primo giudice appare dunque, a un sommario esame, di almeno fr. 195.– mensili inferiore a quanto l'appellante avrebbe potuto pretendere.
6. Nelle condizioni descritte il fabbisogno minimo di AO 1 risulta di fr. 2990.80 dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, di fr. 2935.35 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e di fr. 2951.40 dopo di allora. Considerato un reddito di fr. 3200.– mensili (che l'interessato non contesta né documenta dopo il settembre del 2017) rimane un margine disponibile di fr. 209.20 mensili nel primo periodo, di fr. 264.65 mensili nel secondo e di fr. 248.60 mensili nel terzo. Si tratta per finire di cifre inferiori a quelle calcolate dal primo giudice. L'appellante non può quindi dolersi di avere subìto un torto e in simili condizioni l'appello può solo essere respinto.
7. Da ultimo l'istante invoca l'accordo raggiunto fra le parti il 19 giugno 2013 nell'ambito della prima procedura a protezione dell'unione coniugale per ricordare che, a quel tempo, il convenuto si era impegnato a versare fr. 500.– mensili per ciascun figlio sulla base di entrate assimilabili a quelle attuali. Essa dichiara di non capire come mai, a soli tre anni di distanza, il convenuto non riesca a trovare un impiego che garantisca ai figli un adeguato contributo alimentare. La doglianza si esaurisce però in una recriminazione. Intanto l'assetto della vita separata pattuito nel giugno del 2013 non è mai stato applicato, proprio perché a quel tempo le parti si erano riconciliate. A parte ciò, avesse inteso sostenere che, dando prova di buona volontà, il convenuto potrebbe guadagnare di più, l'appellante avrebbe dovuto almeno rendere verosimile che il mercato dell'impiego offre concretamente al marito opportunità di lavoro meglio retribuite per le capacità e le qualifiche di lui. In tal caso sarebbe potuta anche entrare in linea di conto l'eventualità di un reddito ipotetico. Agli atti non si riscontrano tuttavia gli estremi siffatti.
8. Secondo il nuovo art. 301a CPC, applicabile anche ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore (il 1° gennaio 2017) della modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015 (art. 13cbis tit. fin. CC; RU 2014 pag. 537 segg.), la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo. A futura memoria è opportuno accertare pertanto che i contributi alimentari per Y__________ e J__________ sono fissati in base a un reddito di AO 1 di fr. 3200.– mensili e a un fabbisogno minimo di fr. 2951.40 mensili (consid. 6). Quanto a AP 1, il suo reddito ammonta a fr. 1600.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2374.– mensili (consid. 3). Il fabbisogno in denaro di Y__________, di fr. 1820.– mensili, e di J__________, di fr. 1636.– mensili (consid. 2), risulta pertanto scoperto nella misura di fr. 1600.– mensili per il primo e di fr. 1416.– mensili per la seconda.
9. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1 rifonderà altresì al marito, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili
10. Il gratuito patrocinio postulato da AP 1 in appello merita accoglimento (art. 117 CPC). Da un lato l'indigenza della richiedente appare verosimile, l'interessata non essendo in grado di sopperire al fabbisogno minimo proprio (né dei figli) e non risultando possedere sostanza (doc. F). Dall'altro, l'appello non appariva destituito fin dall'inizio di ogni probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), la censura relativa ai premi della cassa malati avendo richiesto un complemento istruttorio. Il gratuito patrocinio non esenta in ogni modo la beneficiaria dal rifondere ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC). Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In concreto il legale ha redatto l'appello in una causa già nota e limitata alla contestazione di due voci del fabbisogno minimo del marito (9 pagine di testo, frontespizio compreso). Anche presumendo un colloquio e uno scambio di corrispondenza con la cliente, un legale diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di 6 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 1250.–.
11. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'entità dei contributi alimentari litigiosi davanti a questa Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1250.–.
4. Notificazione a:
– avv. ; – avv. ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 10 con i dispositivi n. 2 e 3).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.