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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.2017 11.2016.126

20. Februar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·758 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Diffida ai debitori

Volltext

Incarto n. 11.2016.126

Lugano, 20 febbraio 2017/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2016.203 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 17 settembre 2016 da

e AP 1 (rappresentati da RA 1)  

contro  

AO 1,

statuendo sulla “domanda di trattenuta salariale” dell'8 novembre 2016 presentata da AP 1 e AP 2 al Pretore supplente;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con decisione del 27 ottobre 2016 il Pretore supplente del Distretto di Leventina ha respinto un'istanza del 17 settembre 2016 con cui AP 1 (1991) e AP 2 (1997) chiedevano una diffida ai debitori del padre AO 1 per i contributi alimentari loro dovuti (rispettivamente fr. 2000.– e fr. 1200.– mensili) in virtù di una sentenza di divorzio emessa dal Pretore il 31 luglio 2015. In esito a tale decisione il Pretore supplente non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili.

                            B.  AP 1 e AP 2 si sono nuovamente rivolti al Pretore supplente con una “domanda” dell'8 novembre 2016 in cui postulano una “trattenuta salariale” a carico del padre, il quale nel frattempo – essi allegano – ha omesso anche il versamento del loro contributo alimentare relativo all'ottobre del 2016. Il Pretore supplente ha fatto seguire l'istanza a questa Camera.

Considerando

in diritto:              1.  Nella sentenza del 27 ottobre 2016 il Pretore supplente ha respinto la prospettata diffida ai debitori, rilevando che un simile provvedimento non si giustifica in caso di ritardi insignificanti nel pagamento di contributi o di omissioni puramente sporadiche. Nella fattispecie – egli ha continuato – AO 1 ha sempre assolto il proprio obbligo contributivo, salvo tralasciare un versamento mensile nel 2015 e uno nel 2016 (il contributo di agosto), tutti gli altri pagamenti essendo regolarmente avvenuti, seppure con qualche ritardo. Ciò non basta per ordinare una trattenuta di stipendio a norma dell'art. 291 CC.

                             2.  Nella “domanda” dell'8 novembre 2016, trasmessa dal Pretore supplente a questa Camera, AP 1 e AP 2 non discutono la sentenza del Pretore supplente, cui neppure alludono. Fanno valere – in sintesi – che nel frattempo il padre non ha ancora versato loro il contributo alimentare dell'ottobre 2016, oltre ad avere trascurato quello di agosto già menzionato dal Pretore supplente. Ciò giustificherebbe ora l'emanazione del provvedimento richiesto.

                             3.  Nelle circostanze descritte mal si comprende perché la “domanda” di AP 1 e AP 2 sia stata fatta seguire a questa Camera. Nello scritto i litisconsorti non denotano alcuna intenzione di impugnare la decisione presa il 27 ottobre 2016 dal Pretore supplente. Adducono unicamente che, avendo AO 1 “saltato” non solo il versamento di agosto 2016, ma anche quello di ottobre, è giunto il momento di ordinare la diffida ai debitori. Si tratta quindi di una nuova istanza, che non può essere giudicata direttamente in appello.

                             4.  Nelle condizioni descritte la “domanda” dell'8 novembre 2016 va ritornata alla Pretura del Distretto di Leventina perché sia trattata come nuova istanza di diffida ai debitori. La trasmissione a questa Camera essendo avvenuta per iniziativa del Pretore supplente, senza l'intervento di AP 1 e AP 2, si rinuncia al prelievo di spese.

Per questi motivi,

decide:                 1.  La "domanda” dell'8 novembre 2016 è rinviata alla Pretura del Distretto di Leventina per essere trattata come istanza di diffida ai debitori.

                             2. Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione:

–; –.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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