Incarti n. 11.2016.122 11.2016.123
Lugano 2 dicembre 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa CA.2016.26 (esecuzione di decisioni) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 7 novembre 2016 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 (con recapito postale presso),
giudicando sul reclamo del 21 novembre 2016 presentato da AP 1 contro il decreto emesso dal Pretore il 9 novembre 2016 (inc. 11.2016.122) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.123);
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare emesso il 14 ottobre 2016 in una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta da AP 1 (1974) contro il marito AO 1 (1962) il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha disciplinato, “nelle more istruttorie”, lo statuto dei figli M__________ (nata il 10 dicembre 2005), L__________ (nato il 6 aprile 2007) ed E__________ (nato il 21 novembre 2008), attribuendone la custodia alla madre, lasciando l'autorità parentale in comune ai genitori e regolando il diritto di visita paterno come segue:
3. Al padre sono garantite le relazioni personali con i figli da esercitarsi in forma sorvegliata presso il __________ di __________ (c/o Istituto __________), con le seguenti modalità:
un sabato o una domenica ogni due settimane, per una durata di un'ora, secondo giorni e orari da concordare tra i genitori, tramite i rispettivi legali, e l'istituto, la prima volta il 22/23 ottobre 2016.
3.1 La madre è tenuta ad accompagnare i figli presso il __________ un quarto d'ora prima dell'orario d'inizio e a passare a riprenderli un quarto d'ora dopo la fine degli incontri.
Il padre dovrà presentarsi agli incontri soltanto all'orario d'inizio previsto e dovrà lasciare l'istituto non appena si saranno conclusi gli incontri.
3.2 Durante l'esercizio del diritto/dovere di visita, al padre dovrà essere impedito di discutere con i figli circa il loro attuale luogo di domicilio, le scuole frequentate e i loro numeri di telefono, come pure degli asseriti maltrattamenti da loro subiti.
3.3 Gli operatori del __________ dovranno trasmettere a questa Pretura un breve rapporto circa lo svolgimento dei primi 4 diritti/doveri di visita, ritenuto che qualora dovessero riscontrare dei disagi nei figli nell'incontrare il padre dovranno darne immediato avviso alla Pretura, affinché possano essere adottate le opportune misure;
che contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 ottobre 2016 per ottenere “nelle more istruttorie” l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale e la sospensione delle relazioni personali del padre con i figli sino all'emanazione del giudizio finale (inc. 11.2016.110);
che la domanda di effetto sospensivo contestuale all'appello è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 14 novembre 2016;
che nel frattempo, il 7 novembre 2016, AO 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo di comminare alla moglie l'applicazione dell'art. 292 CP nel caso in cui disattenda le ingiunzioni contenute nel decreto cautelare del 14 ottobre 2014;
che con decreto supercautelare del 9 novembre 2016 il Pretore ha munito della comminatoria dell'art. 292 CP “i dispositivi n. 3 e 3.1 della decisione 14 ottobre 2016 (...) e segnatamente l'ordine imposto a AP 1 di accompagnare i figli presso il Punto d'Incontro ai fini dell'esercizio sorvegliato delle relazioni personali fra il padre e i figli”, convocando le parti al contraddittorio del 21 novembre 2016;
che contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2016 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio e dell'effetto sospensivo – l'annullamento del giudizio impugnato;
che il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dai Pretori in materia di esecuzione delle sentenze, adottate con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), sono impugnabili mediante reclamo (art. 309 lett. a CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che qualora la decisione imponga un obbligo di fare, il giudice dell'esecuzione può ordinare una comminatoria penale secondo l'art. 292 CP (art. 343 CPC);
che, come in tutte le procedure sommarie, anche nella procedura di esecuzione il giudice può statuire senza contraddittorio (Güngerich in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, edizione 2012, vol. II, n. 2 ad art. 265);
che un provvedimento emesso senza contraddittorio è una decisione “superprovvisionale” (art. 265 cpv. 1 CPC) e non può essere oggetto di appello né di reclamo (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1);
che tale principio vale anche trattandosi di decisioni prese dalle autorità di protezione dei minori (DTF 139 III 519 consid. 1.2.2)
o dalle autorità di protezione degli adulti (DTF 140 III 290 consid. 1.1);
che in circostanze del genere il decreto emesso dal Pretore il 9 novembre 2016, del resto espressamente indicato come “supercautelare”, non è impugnabile;
che, improponibile, il reclamo della convenuta sfugge così a ogni disamina;
che l'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;
che le spese della sentenza odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che la richiesta di gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto, il reclamo apparendo manifestamente destituito fin dall'inizio di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC);
che delle possibili ristrettezze economiche in cui versa la reclamante si tiene conto, in ogni modo, contenendo sensibilmente l'ammontare delle spese;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
– avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).