Incarto n. 11.2016.100
Lugano, 7 ottobre 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2016.467 (esecuzione di decisioni) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con “istanza” del 27 luglio 2016 da
RE 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 2),
giudicando sul reclamo del 26 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 settembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio fra CO 1 (1958) e RE 1 (1962), omologando una convenzione del 24 ottobre 1996 in cui i coniugi avevano stipulato – tra l'altro – quanto segue:
6. Il padre dichiara di avere acceso sulla propria testa una polizza di assicurazione vita puro rischio del valore di fr. 120 000.–. Egli si impegna a comunicare alla __________ irrevocabilmente la propria intenzione di costituire quale beneficiaria di tale somma la signora RE 1 in sua mancanza i figli B__________ e P__________. Egli si impegna altresì a sottoscrivere la rinuncia al diritto di revoca sulla polizza il cui originale verrà consegnato alla beneficiaria. Egli dichiara infine di impegnarsi a mantenere in vigore la polizza facendo personalmente fronte al relativo onere.
B. Anni dopo, il 2 agosto 2016, RE 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'“istanza (ex art. 295 CC)” del 27 luglio 2016 nella quale lamentava l'inadempienza dell'ex marito, il quale non solo non aveva mai rispettato l'obbligo assunto nella convenzione sugli effetti del divorzio, ma che aveva finanche disdetto “da diverso tempo” la polizza di assicurazione. Nel memoriale essa ha avanzato così la richiesta di giudizio in appresso:
1. Ordine è fatto a CO 1 di voler ripristinare la polizza assicurativa nei termini e ai sensi della convenzione… e di consegnare l'originale all'istante entro 30 giorni.
C. Il Pretore ha trattato l'istanza come “domanda di esecuzione ex art. 338 CPC” e ha fissato al convenuto un termine di dieci giorni per formulare osservazioni. CO 1 ha trasmesso un allegato del 12 agosto 2016 in cui ha proposto di dichiarare l'istanza irricevibile, subordinatamente di respingerla. RE 1 ha replicato spontaneamente il 18 agosto 2016, confermando la propria richiesta di giudizio. CO 1 non ha duplicato. Statuendo il 16 settembre 2016, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 400.– a carico di RE 1, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2016 per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – la decisione sia annullata o, subordinatamente, dichiarata nulla e che le siano attribuite “congruamente accresciute ripetibili”. Il reclamo non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni non è dato appello, ma unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC) da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata spedita il 16 settembre 2016, giorno della sua emanazione. Introdotto il 26 settembre 2016 (etichetta postale sulla busta d'invio), il reclamo in oggetto è sicuramente tempestivo.
2. In calce al memoriale la reclamante indica, a titolo di prova: “richiamo incarto dalla Procura di Lugano PP __________, testi, documenti, edizione documenti, perizie”. In sede di reclamo non sono ammissibili tuttavia né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 CPC). I mezzi istruttori prospettati dalla reclamante non possono pertanto entrare in linea di conto.
3. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato che RE 1 ha esplicitamente presentato l'istanza del 27 luglio 2016 “per inadempienza degli obblighi della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio”. Egli ha ritenuto dunque “pacifico che l'istanza andava trattata come un'istanza d'esecuzione”. Ciò posto, egli ha constatato che la clausola n. 6 della nota convenzione sanciva l'obbligo per il convenuto di “mantenere in essere una determinata polizza assicurativa”. Se non che – egli ha proseguito – la polizza è ormai stata disdetta e la convenzione non prevede obblighi di ripristino. Onde il rigetto dell'istanza, fermo restando che RE 1 potrà “sempre richiamarsi a quanto previsto dall'art. 345 CPC”.
4. La reclamante si duole che il Pretore abbia trattato la sua istanza come domanda di esecuzione, sostenendo di avere invocato l'art. 295 CC nel convincimento che il giudice avrebbe citato le parti per un tentativo di conciliazione. In ogni modo – essa continua – conciliazione o no, il Pretore avrebbe dovuto indire un'udienza a protezione del figlio minorenne P__________, disabile. La procedura seguita dal primo giudice è quindi completamente erronea. A suo avviso inoltre la polizza sulla vita cui si riferisce la clausola n. 6 della convenzione dev'essere ripristinata a tutela di lei, “nel caso di un'eventuale inaspettata dipartita del convenuto in assenza di copertura assicurativa”. Decidendo altrimenti, il Pretore avrebbe violato così – essa conclude – gli art. 9 e 29 Cost., come pure gli art. 295, 338 e 405 CPC.
5. Ricevuta “l'istanza (ex art. 295 CPC)”, in concreto il Pretore ne ha disposto la notificazione al convenuto il 3 agosto 2016, “vista la domanda di esecuzione ex art. 338 CPC” e “visto l'art. 341 cpv. 2 CPC”. A tale notificazione RE 1 non ha reagito. Pervenute le osservazioni di CO 1, del 12 agosto successivo, essa ha replicato spontaneamente il 18 agosto 2016, ma non ha mosso obiezioni alla procedura seguita dal Pretore, né ha – men che meno – criticato la mancata convocazione a un tentativo di conciliazione. Solo nel reclamo essa rimprovera ora al Pretore, per la prima volta, di avere adottato una procedura erronea, in violazione degli art. 9 e 29 Cost., oltre che degli art. 295, 338 e 405 CPC. Ciò non è ammissibile. Vizi di forma che una parte può sollevare prima della sentenza devono essere eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere in seguito, salvo offendere l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona fede processuale (DTF 141 III 216 consid. 5.2, 135 III 336 consid. 2.2, 134 I 21 consid. 4.3.1, 132 II 496 consid. 4.3). Una parte non può, in altri termini, attendere l'emanazione del giudizio per formulare censure d'ordine che avrebbe potuto opporre in precedenza. Ne segue che, già per questa ragione, il reclamo dell'interessata è destinato all'insuccesso.
6. Non si disconosce che davanti al Pretore la reclamante non era patrocinata. Chi procede in giustizia da sé deve assumere tuttavia i rischi inerenti alla propria scelta (sentenza del Tribunale federale 5A_541/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 4.3, pubblicato in: RSPC 2016 pag. 223). Tant'è vero che il giudice può ingiungere a una parte non patrocinata di far capo a un rappresentante solo ove questa sia manifestamente incapace di condurre la propria causa (art. 69 CPC). Neppure la reclamante, tuttavia, invoca estremi del genere nella fattispecie.
7. L'emanazione dell'attuale sentenza non impedisce alla reclamante di promuovere causa per vedere obbligato l'ex marito a stipulare una polizza sulla vita analoga a quella da lui estinta presso la __________, giacché la decisione con cui il Pretore ha respinto l'istanza riguarda solo una procedura di esecuzione. Contrariamente all'opinione del Pretore, inoltre, a RE 1 non rimane unicamente la possibilità di chiedere, in luogo della prestazione dovuta, un equivalente in denaro giusta l'art. 345 cpv. 1 lett. b CPC. Tale facoltà le è data senz'altro. Ma in alternativa nulla osta a ch'essa agisca nelle vie ordinarie per ottenere la condanna dell'ex marito a consegnarle una polizza analoga a quella oggetto della menzionata convenzione sugli effetti del divorzio. A ben vedere, anzi, mal si comprende perché “l'istanza (ex art. 295 CPC)” sia stata trattata come una domanda di esecuzione, lo stesso Pretore giungendo alla conclusione, nella sentenza impugnata, che simile procedura risultava infruttuosa sin dall'inizio, CO 1 avendo rescisso la polizza già anni addietro. Sia come sia, dovesse RE 1 reintrodurre un'azione di merito, il Pretore verificherà senza indugio i presupposti processuali, compresa l'autorizzazione ad agire (DTF 139 III 275 consid. 2.1).
8. La richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo diviene senza oggetto con l'emanazione della presente sentenza.
9. Le spese del reclamo seguirebbero la soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Data nondimeno la particolarità della fattispecie e la superflua conversione dell'atto introduttivo della lite in una domanda di esecuzione, è giusto rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Ripetibili (tanto meno “accresciute”) alla reclamante non entrano in linea di conto. Neppure si giustifica di attribuire ripetibili a CO 1, al quale il reclamo non è stato comunicato per osservazioni.
10. La notifica della sentenza avviene a RE 1 anziché alla di lei rappresentante, la quale in seguito a una sospensione dell'autorità disciplinare non è più abilitata a esercitare professionalmente il patrocinio forense per sei mesi (sentenza del Tribunale federale 2C_119/2016 del 26 settembre 2016, immediatamente esecutiva [60 LTF], facente seguito a una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo inc. 52.2015.68 del 4 dicembre 2015).
11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (il valore della polizza assicurativa è indicato in fr. 120 000.– nella clausola n. 6 della convenzione sugli effetti del divorzio).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–; – avv. dott..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).