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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.07.2016 11.2016.10

11. Juli 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·755 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Volltext

Incarto n. 11.2016.10

Lugano 11 luglio 2016/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2015.3593 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 agosto 2015 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 1),  

giudicando sull'appello del 22 febbraio 2016 presentato da AP 4 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 febbraio 2016;

Ritenuto

in fatto:                     che con sentenza del 5 febbraio 2016, emessa a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1965) e AO 1 (1970), entrambi cittadini italiani, a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ alla moglie, cui ha affidato i figli E__________ (nato il 26 dicembre 2004) e V__________ (nata i 30 magio 2008) e autorizzandola a trasferire la loro residenza a __________ dal 1° luglio 2016, ha regolato il diritto di visita paterno, ha designato ai minori un curatore educativo, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per ogni figlio di fr. 947.– mensili (oltre l'assegno familiare) dal febbraio 2016;

                                  che le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per tre quarti a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili ridotte;

                                  che contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 febbraio 2016 per ottenere la riforma della decisione medesima nel senso di ottenere l'affidamento dei figli, riservato il diritto di visita materno, l'assegnazione dell'abitazione coniugale e la soppressione dei contributi alimentari;  

                                  che nelle sue osservazioni del 19 maggio 2016 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello;

                                  che il 23 giugno 2016 AP 1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte ponente fine al contenzioso;

e considerando

in diritto:                   che dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 109 e 15 seg. ad art. 241; Naegeli in: Oberhammer, Kurz­kom­mentar ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 5 ad art. 241; Liebster in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizio­ne, n. 7 in fine ad art. 241);

                                  che sulle spese egli applica pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 109 CPC);

                                  che nella fattispecie le parti non hanno sottoposto al giudice l'accordo da loro concluso per essere messo a verbale sicché la causa va stralciata dal ruolo perché senza oggetto;

                                  che quanto alle spese del presente decreto, le parti hanno pattuito di porle a carico dell'appellante e di compensare le ripetibili, disciplina alla quale ci si può attenere;

Per questi motivi,

decreta:                1.  L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

                             2.  Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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