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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.09.2017 11.2015.92

22. September 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,605 Wörter·~33 min·3

Zusammenfassung

Divorzio: liquidazione del regime dei beni, riparto della previdenza professionale e contributo di mantenimento per la moglie

Volltext

Incarto n. 11.2015.92

Lugano, 22 settembre 2017/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2012.383 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 dicembre 2012 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 23 ottobre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 29 settembre 2015;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1960) e AO 1 (1959), cittadini svizzeri, si sono sposati a __________ il 7 agosto 1983. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come analista programmatore per un istituto di credito (la __________) a __________, la moglie era venditrice a tempo parziale in un supermercato __________, sempre a __________. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2010, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 612 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento nel medesimo Comune.

                                  B.   In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 1° marzo 2011, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 12 aprile 2011 una convenzione in virtù della quale il marito dichiarava di lasciare l'uso del­l'abitazione familiare alla moglie, cui si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili, più la metà dell'eventuale bonus annuo elargito dal datore di lavoro (inc. SO.2011.811). Il 2 marzo 2011 AP 1 ha avuto da D__________ (1989) un bambino, A__________, che ha riconosciuto nel­l'agosto del 2012. Da allora madre e figlio sono andati a vivere con lui. Nel frattempo, il 12 lu­glio 2012, AP 1 ha postulato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 612 RFD di __________ (inc. OR.2012.153).

                                  C.   Il 10 dicembre 2012 AP 1 ha intentato azione di divorzio dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, proponendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – un contributo alimentare per la moglie di fr. 723.– mensili fino al proprio pensio­namento o, al più tardi, fino al pensionamento di lei (22 settembre 2023) e sollecitando la suddivisione degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio. In pen­denza di causa, il 18 febbraio 2013, AO 1 è stata riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 40% dall'Assicurazione Invalidità, che le ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita retroattivamente dal 1° marzo 2010. All'udienza del 17 aprile 2013, indetta per la conciliazione, i coniugi non hanno trovato un accordo. Il marito è stato invitato così a valutare se inserire nelle domande di divorzio lo scioglimento della citata comproprietà immobiliare e a formulare una richiesta di indennità sostitutiva della prestazione previdenziale (art. 124 cpv. 1 vCC), vista l'invalidità della moglie, come pure ad aggiornare i dati. In coda al­l'udienza il Pretore ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per motivare la petizione.

                                  D.   Nel suo memoriale del 2 maggio 2013 AP 1 ha ribadito le richieste iniziali, salvo offrire alla moglie un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili indicizzati fino al proprio pensionamento o, al più tardi, fino al pensionamento di lei (22 settembre 2023) e un conguaglio previdenziale consistente in un'indennità vitalizia di fr. 500.– mensili dal momento in cui fosse stata sciolta la comproprietà sull'abitazione coniugale. Relativamente a quest'ultima, egli ha chiesto l'attribuzione dell'intero fondo dietro versamento alla moglie di fr. 250 000.– oppure la realizzazione dell'immobile mediante licitazione privata o, in caso di insuccesso, mediante vendita ai pubblici incanti con suddivisione a metà del ricavo netto. Di conseguenza egli ha ritirato l'istanza del 12 luglio 2012 volta allo scioglimento della comproprietà, che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha stralciato dal ruolo il 27 maggio 2013 senza riscuotere spese, ma condannando

                                         l'istante a rifondere alla moglie fr. 320.– per ripetibili.

                                  E.   Con risposta e riconvenzione del 22 agosto 2013 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha instato per un contributo alimentare di fr. 2035.– mensili indicizzati fino al settembre del 2023 (data del suo pensionamento), ‟riservato l'art. 129 cpv. 3 CCˮ, e per un conguaglio previdenziale di fr. 76 000.–. Essa ha consentito altresì allo scioglimento della comproprietà sul­l'abitazione coniugale mediante attribuzione del fondo all'attore, chiedendo tuttavia il versamento di fr. 400 000.– netti o, in alternativa, la vendita del fondo ai pubblici incanti e l'accredito in suo favore di almeno fr. 400 000.–. Infine essa ha postulato a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio. L'attore ha rinunciato a una risposta riconven­zionale.

                                  F.   All'udienza del 14 novembre 2013, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le loro posizioni e notificato prove.

                                         Nel corso dell'istruttoria, il 3 marzo 2014, anche la Cassa pensioni __________ ha riconosciuto AO 1 parzialmente inabile al lavoro, concedendole una mezza rendita d'invalidità retroattivamente dal 2 ottobre 2013. Il 1° ottobre 2014 la convenuta ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________, e il 12 gennaio 2015 i coniugi hanno venduto l'immobile. Il 20 aprile 2015 la __________ ha confermato il licenziamento di AO 1 per il 30 aprile successivo.

                                  G.   L'istruttoria è terminata il 5 settembre 2015. Alle arringhe finali del 1° giugno 2015 l'attore ha ridotto a fr. 250.– mensili indicizzati il contributo alimentare offerto alla moglie fino al proprio pensionamento o – al più tardi – fino a 22 settembre 2023, ha chiesto che il regime dei beni sia liquidato con la suddivisione a metà del provento ricavato dalla vendita dell'abitazione coniugale e ha proposto alla moglie una rendita vitalizia di fr. 500.– mensili a titolo di conguaglio della previdenza professionale, rinunciando per altro al gratuito patrocinio. Da parte sua AO 1 ha portato a fr. 2324.– mensili fino al settembre del 2023 la richiesta di contributo alimentare, ha preteso il versamento di fr. 16 222.45 in liquidazione del regime dei beni e ha chiesto che sia ordinato alla cassa pensione del marito (la Fondazione di previdenza __________) o al marito stesso di corrisponderle un conguaglio in contanti di fr. 104 510.27, senza più sollecitare il beneficio del gratuito patrocinio.

                                  H.   Statuendo con sentenza del 29 settembre 2015, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato AP 1 a versare alla moglie fr. 12 169.20 in liquidazione del regime dei beni, oltre a un capitale di fr. 104 510.20 su un ordinario conto di risparmio a titolo di conguaglio previdenziale e a un contributo alimentare di fr. 1883.– mensili fino al settembre del 2023 (compreso). Le richieste di gratuito patrocinio presentate dalle parti sono state stralciate dal ruolo per desistenza. Le spese processuali di fr. 8000.– sono state poste per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 ottobre 2015 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere liquidato il regime matrimoniale riconoscendo a ciascun coniuge la proprietà dei beni in suo possesso, di fissare in fr. 500.– mensili non indicizzati l'indennità da lui dovuta a AO 1 a titolo di previdenza professionale (subordinatamente di stabilire tale indennità in fr. 104 510.27 a carico della Fondazione di previdenza __________, da accreditare su un conto di libero passaggio intestato alla beneficiaria) e di ridurre a fr. 383.– mensili indicizzati il contributo alimentare per la moglie deciso dal Pretore. Egli chiede inoltre che le spese di primo grado siano addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno o, in subordine, che l'indennità per ripetibili in favore della convenuta sia ridotta a fr. 6500.–. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2015 AO 1 propone di respingere l'appello o, in subordine, di ordinare alla cassa pensione del marito (anziché al marito stesso) di versarle il capitale fr. 104 510.20 in contanti.

                                  L.   Il 26 maggio 2017 AP 1 ha modificato la propria richiesta di giudizio in materia di previdenza professionale valendosi del nuovo art. 407b cpv. 2 CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Egli non ha più offerto così alla convenuta la rendita vitalizia di fr. 500.– mensili, ma si è limitato a proporre il versamento su un conto di libero passaggio a lei intestato (o il versamento alla convenuta medesima) di fr. 85 365.17 da parte della propria cassa pensione. AO 1, cui il memoriale è stato comunicato, è rimasta silente.

                                  M.   Il presidente della Camera ha interpellato il 18 agosto 2017 la Cassa pensioni __________ per sapere se fosse possibile cumulare al capitale di risparmio maturato da AO 1 la somma di fr. 85 365.17 prospettata da AP 1 e, in caso affermativo, se l'accredito avrebbe influito sulla mezza rendita di invalidità percepita dalla beneficiaria dal 2 ottobre 2013. La Cassa pensioni __________ ha risposto il 1° settembre 2017 che “non ci è possibile accreditare la somma di fr. 85 365.17 come prestazio­ne di libero passaggio secondo divorzio”, consigliando di depositare il capitale su un conto di libero passaggio intestato a AO 1. Le parti, cui la risposta della cassa pensione è stata comunicata, non hanno reagito.

Considerando

in diritto:                  1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciu­ta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dei rapporti patrimoniali in discussione davanti al Pretore (liquidazione del regime dei beni, indennità a titolo di previdenza professionale, contributo alimentare). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisio­ne impugnata è giunta al legale dell'attore il 30 settembre 2015. Introdotto il 23 ottobre 2015, il ricorso in esame è pertanto ammissibile.

                                   2.   L'appellante acclude al suo ultimo memoriale del 26 maggio 2017 il proprio certificato di previdenza, valuta il 30 novembre 2012 (doc. AA), e il certificato di previdenza della convenuta, valuta il 1° gennaio 2013 (doc. BB). Ora, l'art. 407b cpv. 2 CPC, entrato in vigore il 1° gen­naio 2017, dispone che in materia di previdenza professionale “le parti possono presentare nuove conclusioni sulle que­stioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva”. In concreto i nuovi documenti prodotti dal­l'appellante sono quindi ricevibili, per tacere del fatto che lo stesso certificato di previdenza di AO 1 figura già nell'incarto (doc. 21).

                                   3.   Litigiosi rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni, il riparto della previdenza professionale, il contributo alimentare per la moglie e l'indennità in favore di quest'ultima per ripetibili di primo grado. Il principio del divorzio invece è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale, come quelle relative al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione, vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.43 dell'8 agosto 2017, consid. 3). Occorre quindi procedere a tale stregua.

                                    I.   Sulla liquidazione del regime dei beni

                                   4.   Il Pretore ha accertato anzitutto che il bene principale oggetto di liquidazione era in concreto la particella n. 612 RFD di __________, che i coniugi hanno venduto il 12 gennaio 2015 per fr. 980 000.– ricavando un utile netto di fr. 521 665.50, di cui fr. 260 664.– destinati all'attore e fr. 260 326.50 alla convenuta (sentenza impugnata, consid. 6 con rinvio al doc. HH). Egli non ha trascurato che la moglie pretendeva di avere investito nell'acquisto dell'immobile non meno di fr. 60 000.– ricevuti a suo tempo dal padre __________ C__________, ciò che il marito contestava (memoriale con­clusivo, pag. 3 punto 2.2). Alla luce delle risultanze istruttorie il primo giudice ha ritenuto la pretesa fondata sino a concorrenza di fr. 10 676.–, che ha qualificato come beni propri della moglie. Egli ha ricalcolato così la spettanza di lei nell'alie­nazione dell'alloggio coniugale in fr. 254 988.50, cui ha aggiunto l'importo di fr. 10 676.–, ottenendo un totale di fr. 265 664.50. E siccome la convenuta aveva già ricevuto una liquidazione di fr. 260 326.50, il Pretore ha conclu­so che rimaneva in favore di lei un saldo di fr. 5338.–, ma avendo la convenuta medesima limitato la doman­da a fr. 5169.25, per finire egli ha riconosciuto alla moglie tale cifra.

                                         a)   L'appellante contesta che il denaro elargito dal suocero nel 1997 o 1998 (20 milioni di lire italiane del tempo) sia un investimento profuso nell'abitazione coniugale da ascrivere ai beni propri della moglie. Sostiene che l'importo di fr. 60 000.– da questa rivendicato come donazione paterna “è stato speso in altro modo durante il matrimonio” (memoriale conclu­sivo, pag. 2 punto 2.2). Per quanto riguarda la somma di

                                               fr. 10 676.– in particolare, egli ricorda che il suocero aveva sì concesso quel denaro per garantire un mutuo ipotecario destinato all'acquisto dell'abitazione coniugale, ma a titolo di prestito. Solo quando i coniugi avevano inteso restituire la somma, due o tre anni dopo (perché l'ammortamento ipotecario intervenuto nel frattempo non richiedeva più simile garanzia), il suocero aveva rinunciato al rimborso, dicendo che potevano tenere i soldi. Se non che – continua l'appellante – a quel momento il denaro non è più servito per finanziare l'acquisto dell'abitazione coniugale, ma è stato consumato per il fabbisogno dell'economia domestica, per le vacanze e per comperare nel 2005 una __________ usata, la quale non ha più valore alcun residuo. A parere dell'appellante, perciò, il regime matrimoniale deve considerarsi “sciolto con la ripartizione già avvenuta del provento della vendita della casa di __________”.

                                         b)   L'art. 206 cpv. 1 CC prima frase prevede che “se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro coniuge e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni”. Allo scioglimento del regime della partecipazione agli acquisti un coniuge ha diritto pertanto di recuperare alla stregua di beni propri – come rileva il Pretore (con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3.1) – le eventuali somme che i suoi genitori gli hanno donato per finanziare l'acquisto di un immobile iscritto nel registro fondiario in comproprietà di entrambi i coniugi. Il problema è che in concreto AO 1 ha ottenuto dal padre un semplice prestito e che solo al momento del rimbor­so (due o tre anni dopo) il padre ha convertito il prestito in donazione (sentenza impugnata, consid. 6). Incombeva così alla convenuta dimostrare che a quel momento il denaro è stato reinvestito in qualche modo nel­l'immobile, il marito contestando – come detto – che ciò sia il caso. Al proposito essa non ha addotto tuttavia alcun elemento di verosimiglianza, poco giovando il fatto che alle arringhe finali il marito abbia rinunciato a replicare (verbale del 1° giugno 2015, pag. 1 in fondo). Su questo punto l'appello si rivela così provvisto di buon diritto.

                                   5.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha accolto anche l'altra pretesa avanzata dalla convenuta in liquidazione della partecipazione agli acquisti, l'interessata chiedendo di reintegrare nei suoi beni propri l'importo di fr. 7000.– speso nel 2005 per comperare la citata __________ in dotazione al marito. Il Pretore ha accertato che AP 1 non contestava l'acquisto dell'automobile con denaro della moglie (anzi, come si è visto, sosteneva che tutti i fr. 60 000.– donati dal suocero alla moglie sono stati usati per le necessità della famiglia). Legittimamente perciò, secondo il Pretore, la convenuta chiedeva di rientrare in possesso della somma (consid. 7).

                                         L'attore eccepisce nell'appello che la convenuta ha diritto – se mai – di rientrare in possesso dell'automobile, il cui valore residuo è praticamente nullo, ma non di vedersi riconoscere un credito di fr. 7000.–. Ed egli si dichiara disposto a consegnare il veicolo dietro semplice richiesta. La censura è pertinente. I beni acquisiti in sostituzione di beni propri rimangono beni propri (art. 198 n. 4 CC). Oggetto surrogato, l'automobile in questione sostituisce perciò il capitale speso per comperarla (Guillod in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 25 ad art. 198 CC). Dato che a norma dell'art. 205 cpv. 1 CC ogni coniuge riprende nello scioglimento della partecipazione agli acquisti i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro, nella fattispecie la convenuta poteva chiedere la consegna del­l'auto­mobile, ma non rivendicare l'importo profuso nella compravendita. Né essa ha mai asserito – per ipotesi – di avere mutuato la somma al marito e di chiederne il rimborso. La pretesa di lei non poteva di conseguenza essere accolta. Anche su questo punto l'appello merita così accoglimento (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1996.50 del­l'8 ot­tobre 1997, consid. 3).

                                   II.   Sul riparto della previdenza professionale

                                   6.   Per quanto riguarda la suddivisione del “secondo pilastro”, il Pretore ha rammentato che qualora per uno dei coniugi (o per entrambi) fosse già sopraggiunto al momento del giudizio un caso di previdenza – come nella fattispecie, la convenuta essendo stata riconosciuta parzialmente invalida – l'art. 124 cpv. 1 vCC conferiva il diritto a “un'adeguata indennità”. Quand'anche il caso di previdenza riguardasse un solo coniuge (mentre l'altro disponeva ancora di una prestazione d'uscita), la questione del riparto era disciplinata nel suo insieme dall'art. 124 vCC (e non più, nemmeno parzialmente, dall'art. 122 vCC: Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 1 ad art. 124 vCC). Ciò posto, il Pretore ha accertato che in concreto il marito aveva accumulato il 31 maggio 2015 una prestazione d'uscita dalla sua cassa pensione di fr. 288 607.55 e la moglie il 1° gennaio 2013 una prestazione di fr. 79 587.–. Ogni coniuge aven­do diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro, egli ha calcolato il conguaglio in favore di AO 1 in fr. 104 510.20, importo che nessuno dei due coniugi pretendeva doversi adeguare verso l'alto né verso il basso.

                                         Rimaneva da sapere in che modo l'attore avrebbe potuto corrispondere la citata somma alla convenuta, la quale ne chiedeva il versamento sotto forma di rendita. Al riguardo il Pretore ha constatato che agli atti non figurava “nessuna dichiarazione di esecutività dell'istituto di previdenza del marito sulla fattività di un pagamento del conguaglio direttamente da parte dell'ente previdenziale coinvolto”. Egli ha reputato nondimeno che l'attore disponga “di risorse sufficienti per sostenere finanziariamente l'indennizzo dovuto alla moglie, e meglio con un unico versamento in capitale”, le ristrettezze economiche da lui temute in seguito al pensionamento potendosi presumere compensate dal fatto che per un decennio ancora egli avrebbe alimentato ancora la sua previdenza, allorché la vendita dell'abitazione coniugale poteva supporsi reintegrare il prelievo anticipato con cui è stato finanziato l'acquisto dell'abitazione primaria. Inoltre – ha soggiunto il Pretore – AP 1 potrà ancora accantonare risparmi. Tenuto conto di ciò, egli ha condannato l'attore a versare alla convenuta, su un ordinario conto di risparmio a lei intestato, l'importo di fr. 104 510.20 in contanti (sentenza impugnata, consid. 8).

                                         a)   Nell'appello l'attore rimproverava al primo giudice di avere proceduto in sostanza a un riparto delle prestazioni d'uscita dei coniugi secondo l'art. 122 vCC, non secondo l'art. 124 vCC. Con il risultato di creargli difficoltà economiche e di ridurlo a vivere con il minimo esistenziale, mentre la convenuta avreb­be beneficiato di una notevole somma in contanti che avrebbe potuto spendere liberamente, senza alcuna garanzia di previdenza per la vecchiaia. Per di più, l'appellante paventava un futuro economico precario, sia perché avrebbe dovuto mantenere una famiglia di tre persone, sia perché il suo avvenire professionale sarebbe stato incerto, non potendosi escludere un suo licenziamento, la __________ prevedendo drastici tagli del personale. Molto più equo sarebbe stato – egli epilogava – imporgli il versamento di una rendita vitalizia di fr. 500.– mensili, che capitalizzata corrispondeva al totale dovuto di fr. 104 510.20.

                                         b)   Nel memoriale complementare del 26 maggio 2017 l'appellante ha modificato la richiesta di giudizio appena citata, valendosi del nuovo art. 407b cpv. 2 CPC. Egli ha rinunciato così a offrire alla convenuta la rendita vitalizia di fr. 500.– mensili in luogo e vece del capitale di fr. 104 510.20 stabilito dal Pretore, chiedendo che si ordini invece alla sua cassa pensione (la Fondazione di previdenza __________, __________) di versare alla cassa pensione di AO 1 (o a AO 1 personalmente) un conguaglio di fr. 85 365.17. Egli motiva la richiesta con l'argomento che in virtù del nuovo art. 124 cpv. 2 CC “se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità e non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, l'importo che gli spetterebbe conformemente all'articolo 2 capoverso 1ter della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio in caso di soppressione della rendita d'invalidità vale come prestazione d'uscita”. Determinante è perciò – egli sottolinea – la data in cui è stata promossa la causa divorzio, non più quella in cui la sentenza di divorzio sarebbe passata in giudicato. La petizione essendo stata presentata in concreto il 10 dicembre 2012, fa stato la prestazione d'uscita dalla cassa pensione da lui maturata a quel momento (fr. 250 317.35, valuta il 30 novembre 2012), come pure la prestazione d'uscita dalla cassa pensione maturata dalla moglie a quel momento (fr. 79 587.–, valuta il 1° gennaio 2013). Il conguaglio da lui dovuto risulta perciò, egli conclude, di fr. 85 365.17.

                                         c)   Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio, del 19 giugno 2015 (RU 2014 pag. 2313 e segg.). La novella prevede il conguaglio dei diritti alla previdenza acquisiti durante il matrimonio anche nel caso in cui uno dei coniugi percepisca già una rendita di vecchiaia o di invalidità al momento in cui è promossa azione di divorzio (per quanto non abbia ancora raggiunto l'età del pensionamento: art. 124 nCC). Inoltre essa dispone il conguaglio delle prestazioni acquisite dalla celebrazione del matrimonio fino al momento in cui è promossa la causa di divorzio (art. 122 nCC) e non più fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Dal profilo processuale è decisivo così il momento della litispendenza secondo l'art. 62 CPC. “Il fatto che in conseguenza di ciò le prestazioni d'uscita accumulate durante la procedura di divorzio non vengano [più] divise per metà va accettato nella misura in cui serve a trovare una soluzione semplice” (FF 2013 pag. 4170 in alto). Il nuovo diritto è applicabile anche alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 7dbis tit. fin. CC, art. 407b cpv. 1 CPC).

                                         d)   Nella fattispecie l'appellante adduce a ragione, ciò premesso, che ai fini del giudizio è determinante per entrambi i coniugi, in materia di previdenza professionale, il giorno in cui la petizione di divorzio è stata introdotta, il 10 dicembre 2012. A quel momento la convenuta non era ancora stata dichiarata invalida (al 40%) dall'Assicurazione Invalidità, che le ha riconosciuto il diritto a una rendita solo con decisione del 18 febbraio 2013, seppure retroattivamente dal 1° marzo 2010 (doc. 17). Ma, soprattutto, essa non era ancora stata dichiarata invalida dal suo istituto di previdenza, che le ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita unica­mente il 3 marzo 2014, quantunque retroattivamente dal 2 ottobre 2013 (doc. 27; non “dal dicembre 2012”, come la Cassa pensioni __________ allega nella lettera del 1° settembre 2017 a questa Camera). E un coniuge al beneficio della sola rendita AI non integra gli estremi dell'art. 124 cpv. 1 nCC finché non si veda riconoscere il diritto a una rendita anche dalla sua cassa pensione (Basaglia/Prior, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d'une rente, in: FamPra.ch 2017 pag. 82). Quanto a un caso di previdenza che si verifica durante la causa di divorzio, esso è – come detto – ininfluente (Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in: FamPra.ch 2017 pag. 133). Ne discende che in concreto il riparto delle prestazioni d'uscita fra coniugi va attuato secondo la regola ordinaria del­l'art. 123 cpv. 1 nCC (divisione a metà delle prestazioni acquisite), non secondo la norma particolare dell'art. 124 cpv. 1 nCC (che disciplina l'eventualità in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza).

                                         e)   Come nel diritto anteriore, anche secondo la legge nuova le pretese di previdenza professionale acquisite dai coniugi durante il matrimonio vanno divise a metà (art. 123 cpv. 1 CC) e sono soggette a conguaglio (art. 122 CC). Le prestazioni maturate dall'uno e dall'altro coniuge, in altri termini, si compensano (art. 124c cpv. 1 CC; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divor­ce, in: FamPra.ch 2017 pag. 16). Nel caso in esame l'attore ha prodotto un certificato della sua cassa pensione (la Fondazione di previdenza __________) che attesta una prestazione di libero passaggio, il 30 novembre 2012, di fr. 250 317.35 (doc. AA di appello). Agli atti figura anche un certificato prodotto dalla convenuta, che attesta una prestazione di libero passaggio presso il rispettivo istituto di previdenza (la Cassa pensioni __________), il 1° gennaio 2013, di fr. 79 587.– (doc. 21, identico al doc. BB di appello). I due certificati sono sufficientemente vicini alla data del 10 dicembre 2012 per giustificare il conguaglio di fr. 85 365.17 in favore della convenuta calcolato dall'attore.

                                         f)    Se i coniugi non giungono a un'intesa sulla divisione delle prestazioni d'uscita dal “secondo pilastro”, il giudice decide sul modo di ripartizione e stabilisce l'importo delle relative quote che dovranno essere versate, chiedendo agli istituti di previdenza professionale interessati “di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata” (art. 281 cpv. 1 CPC). La Fon­dazione di previdenza __________ ha già confermato all'attore l'8 aprile 2015 che la prestazione d'uscita da lui acquisita il 31 maggio 2015 poteva essere divisa a metà (doc. LL). A maggior ragione si può desumere che sia divisibile a metà quella da lui acquisita il 30 novembre 2012, oggetto del certificato accluso al memoriale del 26 maggio 2017 (doc. AA di appello). Per quanto riguarda la convenuta, questa Camera ha verificato di propria iniziativa che la citata somma di

                                               fr. 85 365.17 potesse essere versata in favore di AO 1 all'istituto di previdenza cui questa è affiliata. La Cassa pensioni __________ ha comunicato tuttavia – come detto (sopra, lett. M) – che ciò non è possibile. In condizioni del genere non rimane che disporre l'accredito di fr. 85 365.17 su un conto di libero passaggio intestato a AO 1, ovvero un conto bloccato di cui spetterà alla beneficiaria indicare le coordinate bancarie o postali. La decisione impugnata deve così essere riformata in tal senso. Anche su questo punto l'appello merita accoglimento.

                                  III.   Sul contributo di mantenimento per la convenuta

                                   7.   Il Pretore ha ravvisato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (27 anni di vita in comune), che conferisce a entrambi i coniugi il diritto di conservare anche dopo il divorzio – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. Egli ha constatato nondimeno che la convenuta chiedeva unicamente la copertura del proprio fabbisogno minimo e che nemmeno l'attore aveva “chiarito i contorni del tenore di vita goduto prima della separazione”, sicché per finire egli si è limitato a esaminare in che modo potesse essere finanziato quel fabbisogno minimo, criterio che l'interessata non contesta.

                                         A tal fine il Pretore ha accertato anzitutto il reddito dell'attore in fr. 7171.– mensili (fr. 6961.– da attività lucrativa, fr. 210.– dalla sostanza) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3549.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1260.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio A__________], conguaglio spese accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati e assicurazione complementare fr. 341.–, franchigia della cassa malati e spese mediche fr. 100.–, spese d'automobile fr. 250.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 78.–, onere fiscale fr. 170.–).

                                         Relativamente alla convenuta, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 1732.– mensili (fr. 615.– mensili dalla rendita AI, fr. 567.50 mensili dalla rendita LPP, fr. 549.80 mensili dalla sostanza) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3615.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1300.–, conguaglio spese accessorie fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 386.50, assicurazione com­plementare fr. 314.60, franchigia della cassa malati e spese mediche fr. 83.35, abbonamento “arcobaleno” fr. 52.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 78.–, onere fiscale fr. 150.–).

                                         Nelle circostanze descritte il Pretore ha accertato che l'attore registra un margine disponibile di fr. 3622.– mensili, mentre la convenuta accusa un ammanco di fr. 1883.– mensili. Anche considerando che AP 1 deve sopperire al fabbisogno in denaro del figlio A__________, stimato in fr. 1365.– mensili, il Pretore ha ritenuto così ch'egli rimane con un margine di fr. 2257.– mensili, sufficienti per colmare il disavanzo della convenuta. Egli ha condannato di conseguenza l'attore a versare a AO 1 un contributo alimentare di fr. 1883.– mensili fino al pensiona­mento di lei, nel settembre del 2023, nemmeno la convenuta postulando contributi di mantenimento dopo di allora.

                                         a)   L'appellante non discute il proprio reddito né l'ammontare del proprio fabbisogno minimo, salvo dolersi che in quest'ultimo è stato inserito il minimo esecutivo del diritto esecutivo destinato a una persona sola (fr. 1200.– mensili), mentre egli vive in comunione domestica con il figlio A__________. Il minimo esistenziale di fr. 1350.– mensili è riservato tuttavia ai genitori affidatari. Non risulta che l'appellante sia genitore affidatario, per quanto il figlio viva nella me­desima economia domestica. Il calcolo del Pretore è dunque corretto. Per quel che è della convenuta, l'appellante non ne rimette in discussione il fabbisogno minimo. Contesta il reddito di lei, ribadendo ch'essa è abile al lavoro nella misura del 60%, che il licenziamento da parte della __________ non può essere messo a suo carico e che, si fosse attivata per ricu­perare almeno un'attività al 40% presso la __________, essa potrebbe guadagnare fr. 1500.– mensili. Al reddito effettivo di fr. 1732.– stimato dal Pretore egli aggiunge così un reddito ipotetico di fr. 1500.–, per complessivi fr. 3232.– men­sili. L'ammanco della convenuta riducendosi in tal modo a fr. 383.– mensili, l'attore si dichiara disposto a versare un contributo alimentare per lei di pari importo fino al settembre del 2023.

                                         b)   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che la convenuta ha lavorato per la __________ come venditrice sin dal 1° giugno 1990, inizialmente con un grado d'occupazione dell'80%, ridotto poi al 40% (ancor prima della separazione) per ragioni di salute e in seguito progressivamente fino al 10%, quando è intervenuto il licenziamento per il 30 aprile 2015 (doc. 32). In simili condizioni il primo giudice si è domandato quale attività professionale potesse ancora svolgere la convenuta a 56 anni, apparendogli poco verosimile che costei potesse tornare alle dipendenze della __________, come prospettava l'attore. Tanto meno il Pretore ha reputato che AO 1 potesse esercitare un'attività di altro genere, come ad esempio quella di collaboratrice domestica, visti i problemi di artrosi alle mani e di ernia discale. Egli ha rinunciato così ad ascriverle un reddito potenziale, limitandosi a computarle i fr. 615.– mensili della rendita AI, i fr. 567.50 mensili della rendita LPP e i fr. 549.80 mensili di reddito della sostanza, per complessivi fr. 1732.– mensili.

                                         c)   Che la convenuta abbia una capacità lucrativa residua del 60%, come sottolinea l'appellante, è vero. L'Assicurazione Invalidità però esamina soltanto se una determinata persona sia in grado di sfruttare economicamente la propria forza lavorativa residua in un mercato (astratto) nel quale vi sia corrispondenza tra posti disponibili e offerta d'impiego (RtiD

                                               I-2015 pag. 867 consid. 4d con citazioni di dottrina e di giurisprudenza), ciò che sogliono fare anche gli istituti di previdenza ove quella data persona abbia un “secondo pilastro” obbligatorio. Ma la questione di sapere se un coniuge possa ragionevolmente provvedere “da sé al proprio debito mantenimento” nel senso del­l'art. 125 cpv. 1 CC non va giudicata in base a criteri teorici. Appurare se quel coniuge possa conseguire un certo reddito dipende anche dalla concreta situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD II-2006 pag. 690 consid. 5a con rinvio). Nella misura in cui invoca la capacità lucrativa residua della moglie al 60% siccome riconosciuta dall'Assicurazione Invalidità, l'appellante si vale così di un'argomentazione inconcludente.

                                         d)   Soggiunge l'appellante che, si fosse attivata per ricu­perare almeno un'attività al 40% presso la __________, la convenuta potrebbe guadagnare fr. 1500.– mensili. A prima vista la tesi potrebbe anche apparire di qualche pertinenza. Quanto dichiarato da __________ R__________, direttore del supermercato in cui la convenuta lavorava, lasciava in effetti ben sperare (“AO 1 potrebbe in ogni tempo rientrare, compatibilmente con le valutazioni che però dovranno essere effettuate con il Case Management e l'ufficio del personale”: deposizione del­l'11 febbraio 2014, verbali pag. 2 in fondo). Sta di fatto che il 20 aprile 2015 la __________ le ha inviato la conferma di licenziamento “in seguito alle ragioni citate” (doc. 32), riconducibili – secondo la convenuta – a problemi di salute (verbale del 1° giugno 2015, pag. 2 in alto). Che la convenuta medesima abbia provocato lo scio­glimento del rapporto di lavoro non risulta, né sono stati sentiti testimoni al riguardo, né l'appellante revoca in dubbio i problemi di salute lamentati dalla moglie, cui accenna anche il Pretore (osteoporosi, artrosi ed ernia discale: sentenza impugnata, consid. 10e in fine). Ch'essa potesse farsi riassumere dalla __________ appare dunque, nelle circostanze descritte, inverosimile. Al proposito l'appello cade dunque, una volta ancora, nel vuoto.

                                         e)   Rimane da domandarsi se, licenziata dalla __________, la convenuta potesse trovare un'occupazione come venditrice altrove. Il fatto è che a 56 anni, con problemi di salute e con una capacità lucrativa del 60%, una simile opportunità non poteva darsi per presunta. Tanto meno ove si consideri che, trattandosi di persone oltre i 50 anni, si impone particolare cautela nel pronosticare una possibile integrazione quale dipendente (I CCA, sentenza inc. 11.2015. 3 del 28 febbraio 2017, consid. 6b con rinvio alla sentenza inc. 11.2006.106 del 7 giugno 2010, consid. 4c con rinvii). In simili condizioni toccava all'attore rendere almeno verosimili concrete disponibilità d'impiego sul mercato locale del lavoro. A maggior ragione ove si pensi che AO 1 non consta avere maturato esperienze professionali fuori del suo campo d'attività, né avere ottenuto un diploma qualsiasi o avere acquisito esperienze lavorative in altri settori. L'appellante si duole di dover sopportare tale stato di cose, ma l'art. 125 cpv. 1 CC è chiaro: se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Non incombe alla collettività farsene carico. Privo di fondamento, al riguardo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

                                 IV.   Sulle spese processuali e le ripetibili

                                   8.   Le spese e le ripetibili dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attore ottiene causa vinta sui due punti litigiosi inerenti alla liquidazione del regime dei beni (per un valore di fr. 12 169.25 complessivi), come pure sull'ammontare del conguaglio previdenziale dovuto alla convenuta (da fr. 104 510.20 a fr. 85 365.17), mentre esce sconfitto sulla pretesa riduzione del contributo alimentare (da fr. 1883.– mensili a fr. 383.– mensili fino al settembre del 2023). Non si disconosce che in materia di previdenza professionale egli risulta vittorioso in seguito a una modifica di legge, ma non si deve trascurare nemmeno che su tal punto la sentenza impugnata (la quale imponeva all'attore un pagamento in contanti solo perché al Pretore sembrava mancare una dichiarazione di attuabilità da parte della cassa pensione) non era seriamente difendibile. Tutto considerato, si giustifica così che l'attore sopporti due terzi degli oneri processuali e che rifonda alla convenuta un'equa indennità per ripetibili ridotte (pari a un terzo dell'indennità piena: RtiD

                                         II-2016 pag. 638 n. 24c).

                                   9.   L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo riguardante le spese processuali di primo grado (fr. 8000.– complessivi), che il Pretore ha posto per due terzi

                                         a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere all'attore un'indennità di fr. 10 000.– a titolo di ripetibili ridotte. Davanti al primo giudice infatti l'attore è risultato largamente soccombente sul contributo alimentare per la convenuta (fr. 1883.– mensili rispetto all'offerta di fr. 250.– mensili) e per quel che era della previdenza professionale (nel cui ambito egli proponeva una semplice rendita di fr. 500.– mensili), anche se per finire vede respingere la pretesa di fr. 16 222.45 avanzata dalla moglie in liquidazione del regime dei beni. Il suo grado di soccombenza nella proporzione di due terzi rimane quindi compatibile con l'esito del giudizio.

                                         A ragione l'appellante critica per contro l'indennità a titolo di ripetibili fissata dal Pretore, il quale indica di essersi dipartito da un'indennità piena di fr. 15 000.–. Chi ottiene causa vinta nella proporzione di due terzi ha diritto nondimeno, per principio, a un'indennità per ripetibili pari a un terzo di quella che gli sarebbe spettata se fosse uscito vittorioso per intero (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Alla convenuta andava quindi riconosciuta un'indennità di fr. 5000.–, non di fr. 10 000.–. L'attore chiedendo di ridurre l'indennità a fr. 6500.–, non v'è ragione di sospingersi oltre. Su tal punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

                                  V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                10.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare litigioso in appello (fr. 1500.– mensili fino al settembre del 2023).

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2.  Il regime dei beni è liquidato con l'attribuzione in proprietà esclusiva a ciascun coniuge dei beni in suo possesso.

3.  La Fondazione di previdenza __________, __________, è tenuta a trasferire la somma di fr. 85 365.17, prelevandola dalla prestazione di libero passaggio maturata da AP 1, su un conto di libero passaggio intestato a AO 1 del quale la beneficiaria indicherà le coordinate bancarie o postali.

7.  Le spese processuali di fr. 8000.– complessivi, da anticipare dall'attore, sono poste per due terzi a carico dell'attore medesimo e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore rifonderà un'indennità di fr. 6500.– per ripetibili ridotte.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Le spese di appello, di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico dell'appellante medesimo e

                                         per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                                  III.   Notificazione:

– avv. dott.; – avv.; –(in estratto: consid. 6 e dispositivo n. I/3).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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