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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2015 11.2015.9

23. April 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,111 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Stralcio per versamento tardivo dell'anticipo

Volltext

Incarto n. 11.2015.9

Lugano 23 aprile 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2014.518 (divorzio: esecuzione di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 giugno 2014 da

 CO 1 già in   (patrocinato dall'avv.dott.  PA 2 )  

contro

 RE 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

giudicando sul reclamo del 6 febbraio 2015 presentato da quest'ultima contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 26 gennaio 2015;

Ritenuto:                    

in fatto:                      che nell'ambito di una causa di divorzio su azione di un coniuge promossa il 30 giugno 2014 da RE 1 (1979) contro il marito CO 1 (1968), entrambi cittadini statunitensi, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato il diritto di visita paterno al figlio R__________ (nato il 22 luglio 2004) con il seguente decreto cautelare del 5 di­cembre 2014 (inc. CA.2014.323):

                                                   1. Al padre è riservato il più ampio diritto alle relazioni personali che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in considerazione bisogni e desideri del minore. Varranno inoltre le seguenti regole e il seguente assetto minimo in caso di mancata intesa:

–  ciascun genitore è tenuto ad incoraggiare i rapporti del figlio con l'altro genitore mettendo sempre al centro il bene del minore;

–  i genitori sono tenuti a garantire regolarità e prevedibilità delle visite, limitando al minimo i cambiamenti del calendario una volta fissato;

–  il padre trascorrerà con il figlio le vacanze natalizie dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015;

–  un mese durante il periodo estivo. Durante le vacanze estive del padre con il figlio, il padre provvederà che il figlio e la madre si sentano quotidianamente;

–  il padre ha il diritto di intrattenere contatti telefonici o via skype giornalieri con il figlio, di preferenza tra le ore 18.00 e le ore 21.00 ora svizzera;

–  il padre ha il diritto di intrattenere regolari contatti via e-mail con il figlio;

–  entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio le vacanze all'estero. La madre consegnerà il passaporto del figlio al padre (così come eventuali ulteriori documenti necessari, es. permesso C del figlio), con una settimana di anticipo rispetto all'esercizio di visita del padre e per il tramite dei rispettivi legali delle parti, quando vi sarà il/la curatore/curatrice per il tramite di quest'ultimo; ciò ogni volta che il padre eserciterà il suo diritto di visita.

                                  che un appello presentato da RE 1 contro tale decreto è stato ritirato il 13 gennaio 2015, sicché il 20 gennaio 2015 questa Camera ha stralciato la procedura dal ruolo (inc. 11.2014.106);

                                  che nel frattempo, il 17 dicembre 2014, CO 1 si è rivolto al Pretore aggiunto perché ordinasse, come giudice dell'esecuzione, una comminatoria a norma dell'art. 292 CP nei confronti della moglie (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC), rea di ostacolare il diritto di visita;

                                  che con decreto cautelare del 26 gennaio 2015 il Pretore aggiunto, confermando un decreto superprovvisionale del 17 dicembre 2014, ha comminato a RE 1 l'applicazione dell'art. 292 CP nel caso in cui non ottemperasse al diritto di visita paterno disciplinato con decreto cautelare del 5 dicembre 2014;

                                  che contro il decreto predetto RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 febbraio 2015 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che la decisione del Pretore aggiunto sia riformata nel senso di respingere la domanda di esecuzione presentata il 17 dicembre 2014 da CO 1;

                                  che con decreto del 18 febbraio 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo;

                                  che il 20 febbraio 2015 RE 1 è stata invitata a depositare entro il 9 marzo 2015, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presumibili, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti;

                                  che entro la scadenza non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 10 marzo 2015 è stato impartito alla reclamante un ultimo termine fino al 23 marzo 2015 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la Camera non sarebbe entrata nel merito del rimedio giuridico (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                  che l'importo di fr. 500.– è stato accreditato sul conto del Tribunale di appello il 1° aprile 2015 per mezzo di un pagamento postale che risulta essere avvenuto il 30 marzo 2015;

                                  che con decreto del 2 aprile 2015 (recapitato il giorno seguente) la reclamante è stata invitata a fornire – entro il 15 aprile 2015 – la prova del pagamento (addebito) alla scadenza fissata del 23 marzo 2015, in caso contrario il versamento dell'anticipo sarebbe stato considerato tardivo;

                                  che l'interessata non ha reagito a questa richiesta, ma si è limitata a trasmettere il 21 aprile 2015 due rapporti del Servizio medico-psicologico di __________ che a suo giudizio giustificherebbero l'opposizione alle misure ordinate con il decreto cautelare del 26 gennaio 2015;

e considerando

in diritto:                   che l'anticipo spese in questione non è stato versato entro il termine suppletorio e deve dunque ritenersi tardivo;

                                  che nelle circostanze descritte il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                  che l'irricevibilità del reclamo comporta l'addebito delle spese processuali alla reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione:

– avv.   ; –    .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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