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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.12.2016 11.2015.7

22. Dezember 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,297 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per figlia minorenne

Volltext

Incarto n. 11.2015.7

Lugano, 22 dicembre 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2012.66 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 maggio 2012 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 2 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 18 dicembre 2014;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con sentenza del 17 febbraio 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio tra AO 1 (1966) e AP 1 (1970), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui AO 1 si impegnava a versare per la figlia M__________ (nata il 9 luglio 2002) un contributo alimentare non indicizzato di fr. 1250.– mensili fino al 12° compleanno (9 luglio 2014), aumentato a fr. 1450.– mensili da allora fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2008.220).

                            B.  Il 29 settembre 2009 AO 1 è diventato padre di T__________, avuto da A__________ (1970). Il 19 agosto 2011 AO 1 è diventata madre di I__________, avuta da D__________ (1964).

                            C.  AO 1 ha convenuto il 14 maggio 2012 AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere una riduzione del contributo alimentare in favore della figlia M__________ a fr. 750.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 930.– mensili da allora fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi). Identica richiesta egli ha formulato già in via cautelare. Nella sua risposta del 14 giugno 2012 la convenuta ha postulato il rigetto dell'azione, proponendo di dichiarare quest'ultima temeraria, di corrisponderle congrue ripetibili e di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

                            D.  L'istanza cautelare è stata respinta dal Pretore aggiunto con decreto del 17 gennaio 2013. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, compensate le ripetibili. AP 1 è stato tenuto inoltre a versare alla convenuta una provvigione ad litem di fr. 2500.–. Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 24 luglio 2014, che non ha riscosso spese processuali, ma ha condannato AO 1 a rifondere all'ex marito fr. 300.– per ripetibili. L'appellante è stata ammessa nondimeno al beneficio del gratuito patrocinio (inc. 11.2013.11).

                            E.  Le prime arringhe di merito si sono tenute il 19 aprile 2014 e

                                  l'istruttoria, cominciata senza indugio, si è chiusa il 21 maggio 2014. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 28 agosto 2014 AP 1 ha ribadito sostanzialmente la domanda iniziale, chiedendo di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 726.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 930.– mensili da allora fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi. Nel suo allegato del 29 agosto 2014 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione e di dichiarare l'azione temeraria.

                             F.  Statuendo con sentenza del 18 dicembre 2014, il Pretore aggiunto ha respinto l'azione, senza per ciò dichiararla temeraria. Le spese processuali di fr. 1200.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 5000.– per ripetibili.

                           G.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 febbraio 2015 nel quale chiede che – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua petizione e che il contributo alimentare per la figlia M__________ sia ridotto di conseguenza. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.57 del 23 giugno 2016, consid. 1 con rinvii). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste ultime raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Ciò è il caso in concreto, litigiosa essendo la riduzione del contributo alimentare per M__________ da fr. 1250.– a fr. 726.– mensili dal 14 giugno 2012 (data della petizione) fino al 12° com­pleanno (9 luglio 2014) e da fr. 1450.– a fr. 930.– mensili da allora fino alla maggiore età. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 7 gennaio 2015. Introdotto il 2 febbraio 2015, l'appello in esame è dunque ricevibile.

                             2.  Al memoriale l'appellante acclude due documenti nuovi: una lettera 21 gennaio 2015 della __________ inerente all'accensione di un'ipoteca in secondo grado sulla proprietà per piani n. 4913 della particella n. 731 RFD di __________, allora comproprietà del­l'appellante, e un estratto 21 gennaio 2015 del registro delle esecuzioni riguardante l'attore stesso. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Ci si può domandare se in concreto ricorrano estremi del genere. Sta di fatto che in concreto né l'uno né l'altro documento appare incidere sull'esito del giudizio. Sulla ricevibilità di tali atti non giova dunque diffondersi.

                             3.  I contributi di mantenimento per i figli fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato possono essere modificati o soppressi, su istanza di un genitore o del figlio, ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). Se il debitore è d'accordo con la modifica, decide l'autorità di protezione dei minori. Se non è d'accordo, decide il giudice (art. 134 cpv. 3 CC). La modifica presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato o è stato modificato l'ultima volta (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla aIle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.57 del 23 giugno 2016, consid. 5 con richiami).

                             4.  Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, riepilogati i criteri che disciplinano la modifica di una sentenza di divorzio, ha rilevato che l'attore paragonava la sua situazione ai tempi del divorzio (2009), quando guadagnava fr. 5357.30 mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3556.10, ciò che gli lasciava un margine disponibile di fr. 1801.25 mensili, con quella al momento del promuovere causa (2012), quando il suo reddito era calato a fr. 4299.75 mensili e il suo fabbisogno minimo era passato a fr. 3842.20, ciò che ha ridotto il margine disponibile a fr. 457.55 mensili. Il primo giudice non ha creduto tuttavia a tale confronto, non ritenendo spiegabile che con una disponibilità di appena fr. 457.75 mensili l'attore continuasse a offrire un contributo alimentare per la figlia di fr. 726.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 930.– mensili da allora fino alla maggiore età, versando inoltre un contributo alimentare di fr. 650.– mensili al figlio T__________. Per di più, ha proseguito il Pretore aggiunto, il fabbisogno minimo di fr. 3842.20 mensili preteso dall'attore non eccede in realtà fr. 3081.– mensili, mentre il reddito di lui ammonta ad almeno fr. 5218.20 mensili, il che gli lascia un margine disponibile di fr. 2137.20 mensili, sufficiente per finanziare il contributo alimentare in favore di M__________ e quello in favore di T__________.

                                  A parte ciò, il primo giudice ha rimproverato all'attore di avere provocato egli medesimo la diminuzione del proprio reddito, scegliendo nel 2012 di passare da fisioterapista indipendente a dipendente della __________ Sagl. Così, se nel 2010 egli guadagnava ancora fr. 82 500.– annui e nel 2011 finanche fr. 100 000.– annui, nel 2012 il suo reddito dichiarato è sceso a fr. 57 600.– annui. Quanto alla motivazione del “troppo lavoro” addotta dal­l'attore per giustificare la drastica diminuzione delle entrate, il primo giudice l'ha reputata destituita di riscontri istruttori. Anzi, egli ha rilevato, gli atti dimostrano se mai che il dominus della __________ Sagl rimane l'attore e non è certo divenuto il socio gerente L__________. Nulla induce a dubitare in simili circostanze, egli ha concluso, che AP 1 abbia una capacità lucrativa di almeno fr. 7500.– mensili lordi. Che poi AO 1 abbia intrapreso nel frattempo un'attività al 50% come infermiera per “__________” Servizio cure a domicilio del __________ nulla muta, con il suo red­dito di fr. 2905.55 mensili lordi essa non riuscendo nemmeno a coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2989.60. In definitiva, secondo il Pretore aggiunto, nel caso specifico non si legittima alcuna riduzione del contributo alimentare per la figlia M__________. Onde il rigetto della petizione.

                             5.  L'appellante fa valere anzitutto che l'ex moglie guadagna almeno fr. 3000.– mensili netti e non solo fr. 2905.55 lordi come ha accertato il Pretore aggiunto. Sostiene inoltre che il fabbisogno minimo di lei calcolato dal primo giudice in fr. 2989.60 mensili (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 404.20, locazione fr. 1000.–, leasing del­l'automobile fr. 300.–, assicurazione del veicolo fr. 111.30, im­posta di circolazione fr. 24.10, spese di trasferta fr. 300.–), non eccede in realtà fr. 2389.60 mensili, dovendosi stralciare dal conteggio tanto il leasing dell'automobile quanto le spese di trasferta.

                                  a)   Intanto non è vero che la convenuta guadagni fr. 3000.– mensili netti. La media delle sue retribuzioni dal luglio 2012 all'ottobre 2013 dà un reddito di fr. 2732.10 mensili netti (doc. 14), non potendosi considerare come introito né il rimborso delle spese per l'uso professionale dell'automobile né l'assegno familiare di fr. 200.– mensili, il quale spetta al figlio – o eventualmente alla figlia, ove fosse destinato a I__________ – e non alla madre (cfr. DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). In proposito non soccorre dunque diffondersi.

                                  b)  Per quanto riguarda il fabbisogno minimo della convenuta, sarà anche vero che la rata del leasing per l'automobile è venuta meno nel dicembre del 2012 (doc. 10). Sta di fatto che il fabbisogno minimo dell'interessata ammonta pur sempre, da quel momento, a fr. 2689.60 mensili, ciò che non lascia alla convenuta praticamente alcun margine per contribuire al fabbisogno in denaro di M__________. Certo, l'appellante chiede di stralciare dal fabbisogno minimo dell'ex moglie anche il costo di fr. 300.– mensili che il Pretore aggiunto ha riconosciuto per oneri di trasferta. Non spende una parola tuttavia per motivare la richiesta. Eppure la convenuta aveva esposto la stessa voce di spesa già in prima sede (ancora nel memoriale conclusivo, pag. 10 a metà). Nemmeno davanti al Pretore aggiunto tuttavia l'attore aveva reagito, per lo meno con una replica spontanea. Totalmente priva di motivazione (allora come ora), la contestazione non può dun­que essere vagliata oltre.

                             6.  Ribadisce l'appellante che, per quanto lo concerne, ai tempi del divorzio (2009) egli guadagnava fr. 5357.35 mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3556.10 che gli lasciava un margine disponibile di fr. 1801.25 mensili, mentre al momento di promuovere causa (2012) egli guadagnava appena fr. 4499.75 mensili netti (fr. 4800.– lordi) e aveva un fabbisogno di fr. 3842.20, sicché il suo margine disponibile si era ridotto a fr. 457.55 mensili. Egli sostiene di offrire alla figlia un contributo alimentare di fr. 726.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 930.– mensili da allora fino alla maggiore età non perché guadagni più di fr. 4499.75 mensili, come reputa il Pretore aggiunto, ma per spirito di sacrificio. Sta di fatto che, si volesse pur credere a simile giustificazione, il fabbisogno minimo dell'appellante nel 2012 non era di fr. 3842.20 mensili, bensì di fr. 3081.– mensili, come ha accertato il primo giudice (sentenza impugnata, consid. 4.2), il cui calcolo non è messo in discussione nell'appello (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo del­l'alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 369.–, assicurazione del mobilio domestico fr. 42.75, leasing dell'automobile fr. 300.–, assicurazione del veicolo fr. 123.30, imposta di circolazione fr. 46.75). Ciò lasciava all'appellante un margine disponibile di fr. 1418.– mensili e non solo di fr. 457.55 mensili.

                             7.  Non si disconosce che il margine disponibile appena citato è insufficiente per finanziare il contributo di mantenimento in favore della figlia M__________ dopo il 12° compleanno e, soprattutto, per garantire cumulativamente il contributo alimentare di fr. 650.– al figlio T__________. Il Pretore aggiunto ha ritenuto nondimeno che l'appellante abbia una capacità lucrativa di fr. 7500.– mensili lordi (sentenza impugnata, consid. 4.2 in fine), ben superiore a quella di fr. 4800.– mensili lordi dichiarata nel 2012 (fr. 4499.75 netti), tant'è che l'autorità fiscale ha accertato il reddito imponibile di lui da attività indipendente in fr. 82 500.– nel 2010 (fr. 6875.– mensili) e in fr. 100 000.– nel 2011 (fr. 8333.– mensili). Secondo il Pretore aggiunto, nulla giustifica la volontaria diminuzione di guadagno dovuta al passaggio dal­l'attività in proprio a quella di dipendente della __________ Sagl, costituita nel marzo del 2012 (sentenza impugnata, consid. 4.2) e di cui la compagna dell'appellante A__________ detiene l'intero capitale sociale. Men che meno – ha epilogato il primo giudice – la motivazione del “troppo lavoro”, priva di riscontri istruttori (sentenza impugnata, loc. cit.).

                                  L'appellante ripete di non essersi “più sentito in grado” a un certo momento “di proseguire con i ritmi elevati che l'hanno costretto per ben 20 anni e che gli hanno arrecato (…) seri pregiudizi alla salute”. Le uniche prove da lui invocate in proposito sono tuttavia un'ernia discale oggetto di intervento chirurgico risalente al 2008 (doc. XX e ZZ). Quali problemi di salute l'avrebbero costretto a ridurre l'attività lucrativa nel 2012 non è dato di sapere. Anche l'affermazione secondo cui l'attore ha costituito la __________ Sagl per ovviare a “una situazione lavorativa divenuta nel corso degli ultimi anni sempre più insostenibile” manca di qualsiasi verosimiglianza, le uniche dichiarazioni in tal senso essendo le sue. Per il resto, la libera scelta di una professione trova i propri limiti nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento dei figli (DTF 114 IV 124; I CCA, sentenza inc. 11.2012.22 del 12 marzo 2014, consid. 6d con rinvio alla sentenza inc. 11.1996.98 dell'11 settembre 1997, consid. 8 in fine). Trattandosi di contributi alimentari per minorenni, in altri termini, un genitore non può liberamente modificare le proprie condizioni di vita se ciò influisce sulla capacità di far fronte al fabbisogno dei ragazzi (DTF 137 III 121 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_280/2016 del 18 novembre 2016, consid. 4.4.1). Nulla gli impedisce di passare da un'attività indipendente a un'attività dipendente (o il contrario), ma deve fare quanto sia ragionevolmente esigibile da lui per evitare un pregiudizio agli interessi dei figli.

                                  Nella fattispecie incombeva all'attore, dopo quanto si è visto, dimostrare di aver fatto quanto era ragionevolmente esigibile da lui per evitare una diminuzione delle entrate suscettibile di pregiudicare il contributo di mantenimento per la figlia. In realtà egli si è semplicemente impiegato per la __________ Sagl, accomodandosi di una drastica diminuzione del reddito (dai fr. 100 000.– annui conseguiti nel 2011 a fr. 57 600.–), ma senza rendere verosimile né la necessità di ridurre massicciamente a 46 anni l'attività lucrativa né l'impossibilità di conservare un grado d'occupazione che gli consentisse almeno di coprire il fabbisogno in denaro dei figli. Nelle circostanze descritte una riduzione del contributo alimentare per M__________ non può entrare in linea di conto. Privo di consistenza, l'appello vede così la sua sorte segnata.

                             8.  Quanto precede rende superfluo esaminare se, come reputa il Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 4.3), la diminuzione di reddito fatta valere dall'attore sia in realtà fittizia, l'autentico dominus della situazione rimanendo lo stesso AP 1, anche dopo avere trasformato la __________ da ditta individuale in società a garanzia limitata e averne ceduto le azioni. L'appellante sottolinea invero l'esigenza di salvaguardare “una certa parità di trattamento tra la figlia M__________ e il figlio T__________”, quasi che il contributo alimentare per l'una sia sproporzionato rispetto al contributo alimentare per l'altro. Se non che, il contributo alimentare fissato per M__________ al momento del divorzio appare rispondere alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (www.__________ ch), cui questa Camera si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), in particolare ai parametri che disciplinano il fabbisogno in denaro di un figlio unico fino al 12° compleanno e da allora alla maggiore età. Se mai v'è da interrogarsi sull'adeguatezza del contributo alimentare per il figlio T__________, ma la questione esula dall'ambito dell'attuale causa e ne trascende i limiti.

                             9.  Le spese della decisione odierna seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

                                  Il gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante non può entrare in considerazione. Versasse pure il richiedente in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), per vero, la concessione di tale beneficio presuppone – cumulativamente – una domanda “non priva di probabilità di successo” (art. 117 lett. b CPC). Nel caso specifico il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto di buon diritto, tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni. L'esito del­l'ap­pello ne è del resto la conferma. La tassa di giustizia di fr. 2500.– applicata all'attuale pronunciato corrisponde in ogni modo al minimo della tariffa per cause ordinarie dal valore litigioso compreso tra fr. 30 000.– e fr. 50 000.– (art. 7 cpv. 1 e 13 LTG).

                           10.  Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della causa, calcolato dal Pretore aggiunto in fr. 49 440.– (sentenza impugnata, consid. 8), raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante.

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.

                             4.  Notificazione:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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