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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.2015 11.2015.57

11. August 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,464 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Reclamo contro una decisione in materia di spese in esito a una domanda di esecuzione

Volltext

Incarto n. 11.2015.57

Lugano 11 agosto 2015/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2015.131 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 2 luglio 2015 da

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 27 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 21 luglio 2015;

Ritenuto

in fatto:                A.  Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il 4 marzo 2015 CO 1, proprietario della particella n. 401 RFD di __________ (1668 m²), ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia contro RE 1, proprietario della contigua particella n. 402 (161 m²), per ottenere che questi eseguisse determinati interventi edilizi (“mettere i canali e i paranevi a sue spese”), rimediando a immissioni d'acqua e neve provenienti dal suo fondo (inc. SE.2015.6). All'udienza del 15 aprile 2015, indetta per le prime arringhe, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:

                                         Occorre togliere l'attuale lamiera, che è troppo vecchia per essere munita di canali e paraneve, e sostituirla con un'altra copertura, non più con la pendenza verso l'attore, ma verso __________. Non più nemmeno a due falde, ma con una falda sola che scola in un luogo dove non arrecherà più fastidio. È pure prevista, verso __________, la posa di un canale. (…) Tenuto conto che il Municipio impiegherà circa un mese per rilasciare la licenza edilizia, i lavori di cui sopra potranno essere iniziati e terminati entro 60 giorni, sempre che il Comune rilasci la licenza.

                            B.  Nel termine stabilito RE 1 ha ottenuto la licenza edilizia e ha smontato talune lamiere dal tetto, ma non ha eseguito tutti i lavori pattuiti. Il 2 luglio 2015 CO 1 si è rivolto così al Pretore, chiedendo che l'accordo del 15 aprile 2015 fosse dichiarato immediatamente esecutivo e che fosse ordinato a RE 1 di ultimare le opere stabilite, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 300.– per ogni giorno di ritardo, con facoltà di adempimento sostitutivo da parte sua una volta trascorsi 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2015 il convenuto ha ammesso di non avere concluso i lavori entro il termine pattuito, ma ha assicurato che li avrebbe finiti il più presto possibile.

                            C.  Statuendo il 21 luglio 2015, il Pretore ha dichiarato la transazione del 15 aprile 2015 immediatamente esecutiva e ha ordinato

                                  a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di togliere sulla sua particella n. 402 “l'attuale lamiera, sostituirla con un'altra copertura non più con la pendenza verso l'attore ma verso __________, con una falda sola che scola (l'acqua) in un luogo dove non arrecherà più fastidio. Verso __________ deve pure essere prevista la posa di un canale”. Nel caso in cui il convenuto non avesse ottemperato all'ordine, il convenuto è stato autorizzato a eseguire egli medesimo l'intervento a spese del convenuto. Gli oneri processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono stati posti a carico di RE 1, tenuto a rifondere a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

                            D.  Il 27 luglio 2015 RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo in cui chiede di annullare il dispositivo sulle spese giudiziarie e di non prelevare costi né assegnare ripetibili. Il memoriale non è stato intimato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Una decisione in materia di spese giudiziarie – unico oggetto litigioso nella fattispecie – è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Trattandosi di una decisione emessa in esito a una procedura di esecuzione (art. 335 segg. CPC), il termine di reclamo è di dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 in relazione con l'art. 339 cpv. 2 CPC). La sentenza impugnata è pervenuta al convenuto il 22 luglio 201. Introdotto il 27 luglio 2015, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                             2.  Il reclamante contesta l'addebito di spese e ripetibili con l'argomento che CO 1 non è stato danneggiato in alcun modo dal ritardo nel compimento dell'opera sulla sua particella n. 402, dovuto – egli sottolinea – “a mancanza di manodopera e di liquidità”, senza trascurare che l'impresa edile incaricata di procedere all'intervento è oberata di lavoro. Egli ricorda che il contenuto della transazione 15 aprile 2015 si deve a una sua idea, che il precedente tetto del suo fabbricato esisteva da cinquan­t'anni e che ciò non ha mai recato disturbo a nessuno. Leso sarebbe quindi – se mai – lui stesso, non CO 1, cui il ritardo nell'ultimazione dei lavori non cagiona il benché minimo pregiudizio.

                             3.  Una transazione giudiziale ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). È quindi immediatamente esecutiva. Se l'obbligato non la rispetta, l'avente diritto può esigere che il giudice ordini all'obbligato di ottemperare senza indugio, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa fino a fr. 5000.–, di una multa disciplinare fino a fr. 1000.– per ogni giorno d'inadempimento, di misure coercitive e dell'adempimento sostitutivo (art. 343 cpv. 1 CPC). Qualora il giudice accolga la richiesta, le spese giudiziarie sono poste per principio – come in tutte le procedure – a carico del soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Il giudice può, eccezionalmente, derogare al precetto della soccombenza e ripartire le spese secondo equità, ma solo nei casi previsti dall'art. 107 cpv. 1 CPC.

                             4.  Il reclamante fa valere – come detto – che CO 1, suo “cugino diretto”, non è stato danneggiato in alcun modo dal ritardo nel compimento dell'opera, che il tetto esistente da cinquant'anni sul suo fabbricato non ha mai dato fastidio a nessuno e che il ritardo nell'adempimento dell'accordo è dovuto “a mancanza di manodopera e di liquidità”. Egli non contesta che il Pretore gli abbia ingiunto a ragione di eseguire i lavori senza indugio, ma reputa che i motivi da lui addotti a giustificazione del ritardo impongano di rinunciare al prelievo di spese e all'attribuzione di ripetibili. In realtà le circostanze da lui fatte valere non consentono di applicare l'eccezione prevista dall'art. 107 cpv. 1 CPC. Che CO 1 non sia stato danneggiato dal ritardo nel compimento dell'opera non è, in effetti, una scusa per giustificare la remora nel rispetto dell'accordo. Quanto alla “mancanza di liquidità”, il reclamante non rende in alcun modo verosimile di essere senza mezzi, per tacere del fatto ch'egli medesimo rivendica la paternità della transazione. Riguardo infine al sovraccarico di lavoro che grava sull'impresa edile, nulla impedisce a RE 1 di incaricare un'altra ditta. Certo, il reclamante si duole che CO 1 abbia adito nuova­mente il Pretore invece di parlare direttamente con lui. Mal si comprende tuttavia a che cosa sarebbero potute servire in concreto ulteriori trattative. Nemmeno il convenuto tenta una spiegazione al proposito.

                             5.  Ne segue che, privo di fondamento, il reclamo è destinato all'insuccesso. Le spese seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante è privo tuttavia di formazione giuridica e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Si giustifica così – eccezionalmente – di rinunciare all'incasso di oneri processuali. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.

                             7.  Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la decisione odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese processuali e delle ripetibili fissate dal Pretore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione:

–;

– avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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