Incarto n. 11.2015.30
Lugano, 27 dicembre 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OR.2014.7 (scioglimento di comproprietà e modo della divisione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 21 marzo 2014 da
CO 1, e CO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sul reclamo del 13 aprile 2015 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 26 febbraio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. La particella n. 631 RFD di __________ (421 m²), su cui sorge una casa d'abitazione, apparteneva per metà a CO 1 e CO 2 in comunione ereditaria e per l'altra metà a RE 1. Ottenuta il 4 febbraio 2014 l'autorizzazione ad agire, il 21 marzo 2014 CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere lo scioglimento della comproprietà mediante licitazione privata o, in subordine, mediante vendita ai pubblici incanti, in entrambi i casi con base d'asta fissata a discrezione del giudice. Nella sua risposta del 30 maggio 2014 RE 1 ha postulato il rigetto della petizione. Gli attori hanno replicato il 23 giugno 2014, mantenendo le loro richieste. Con duplica del 20 agosto 2014 la convenuta ha concluso una volta ancora per la reiezione integrale delle domande.
B. Il dibattimento si è aperto il 29 settembre 2014 e l'istruttoria è cominciata seduta stante con una richiesta di edizione di documenti da RE 1. Il 12 novembre 2014 è stata acquisita agli atti una perizia giudiziaria sul valore del fondo in comproprietà, stimato dall'arch. __________ di __________ in fr. 860 000.–. A quel momento rimanevano da assumere tre testimoni e l'interrogatorio delle parti. Se non che, il 22 gennaio 2015 la convenuta ha scritto al Pretore, dichiarandosi d'accordo di sciogliere la comproprietà mediante licitazione privata. Gli attori hanno chiesto allora al Pretore, con lettera del 30 gennaio 2015, di ordinare la licitazione tra comproprietari e di porre le spese giudiziarie a carico della convenuta. Il Pretore ha indetto un'udienza per il 24 febbraio 2015, nel corso della quale le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
1. La comproprietà sulla particella n. 631 RFD di __________ è sciolta.
2. Lo scioglimento è effettuato mediante licitazione fra i comproprietari.
3. Il notaio avv. __________, __________, è incaricato di procedere alla liquidazione con la licitazione privata tra i comproprietari (½ CO 1/ CO 2, ½ RE 1).
Il piede d'asta per la quota di comproprietà di un mezzo è fissato a fr. 375 000.–. Il notaio provvederà a versare il ricavato alla parte “cedente” dopo aver rimborsato gli oneri ipotecari e eventuali altri passivi, dopo aver dedotto le spese d'asta, l'onorario e le spese del notaio, nonché tasse e imposte.
Le parti non si sono intese, per contro, sull'addebito delle spese giudiziarie. Gli attori hanno chiesto così di porre gli oneri processuali a carico della convenuta e di condannare quest'ultima a rifondere loro un'indennità di fr. 22 904.– per ripetibili. La convenuta ha proposto di addebitare gli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
C. Statuendo il 26 febbraio 2015 sulle spese processuali e le ripetibili, il Pretore ha distinto fra l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC, intesa a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà, e l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo della divisione. Per quanto riguarda la prima, egli ha posto le spese processuali di fr. 1700.– a carico della convenuta (tentativo di conciliazione compreso), con obbligo di rifondere agli attori fr. 6595.– complessivi per ripetibili. Per quanto riguarda la seconda, egli ha posto le spese processuali di fr. 4980.– (compreso il tentativo di conciliazione e il costo della perizia, di fr. 1880.–) per un decimo a carico degli attori in solido e per il resto a carico della convenuta, con obbligo di rifondere agli attori fr. 5493.– complessivi per ripetibili ridotte.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 aprile 2015 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di porre le spese processuali dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, riducendo a fr. 3000.– l'indennità per ripetibili a suo carico, e di annullare il dispositivo sulle spese giudiziarie relative all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC. Nelle loro osservazioni del 26 maggio 2015 CO 1 e CO 2 propongono di respingere il reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la decisione del Pretore è stata notificata al patrocinatore di RE 1 il 27 febbraio 2015. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così il 30 marzo successivo (art. 142 cpv. 3 CPC), salvo interrompersi da domenica 29 marzo a domenica 12 aprile 2015 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Presentato il lunedì successivo, in reclamo della convenuta è pertanto ricevibile (art. 142 cpv. 3 CPC).
2. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che in presenza di una transazione – come nella fattispecie – il giudice statuisce sulle spese giudiziarie “secondo gli art. 106–108” CPC (art. 109 cpv. 2 lett. a CPC). Egli si ispira quindi, per principio, al risultato della transazione, confrontando le richieste di giudizio con quanto è stato stipulato nell'accordo. Ciò premesso, nell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (“azione di divisione”), intesa a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà, egli ha ritenuto RE 1 soccombente, avendo costei dichiarato acquiescenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Le ha addebitato quindi le spese processuali di fr. 1700.– (tentativo di conciliazione compreso) e l'indennità per ripetibili di fr. 6595.–. Quanto all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC intesa a definire il modo della divisione, il Pretore ha applicato lo stesso principio: constatato che RE 1 aveva aderito alla richiesta di sciogliere la comproprietà mediante licitazione privata (domanda principale degli attori), tranne “su un punto di secondaria importanza” (le modalità di presentazione dell'offerta), egli l'ha reputata soccombente nella proporzione di nove decimi. Le ha addebitato di conseguenza le spese processuali (fr. 4980.–, compreso il tentativo di conciliazione e il costo di fr. 1880.– per la perizia sul valore del fondo) nella misura di nove decimi, lasciando la differenza a carico degli attori in solido, e l'ha condannata a rifondere un'indennità di fr. 5493.– per ripetibili ridotte.
3. La reclamante sostiene che nel caso specifico sarebbe dovuta entrare in linea di conto, ai fini del giudizio sulle spese processuali e le ripetibili, la sola azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC, nel senso che il Pretore nemmeno avrebbe dovuto ravvisare due azioni diverse. Essa motiva tale affermazione con l'argomento per cui “ovviamente la contestazione del diritto a richiedere lo scioglimento del regime di comproprietà comportava per definizione la contestazione di qualunque modalità di scioglimento, benché l'appellante a tutti gli effetti non abbia specificatamente contestato un modo di divisione piuttosto che un altro”. “In fin dei conti” – essa soggiunge – “la reclamante ha ben considerato la modalità della licitazione privata, che era l'unica che le parti avrebbero potuto concretizzare a causa della determinazione di ognuna di esse a rifiutare altre modalità” (memoriale, pag. 2 in fondo e 3 in alto).
a) Intanto giova precisare subito che giustamente il Pretore ha distinto, pur nel quadro di un giudizio unico, due azioni separate: l'una fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC per far accertare il diritto alla divisione e l'altra fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC per far definire il modo della divisione. La prima non si identifica con la seconda (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2015, consid. 4 con richiami) e la seconda non è sussidiaria alla prima (I CCA, sentenza inc. 11.2013.107/108 del 21 marzo 2016, consid. 11). A torto la convenuta pretende perciò che il Pretore non dovesse scindere tra l'una e l'altra. Su questo punto non soccorre diffondersi.
b) Per quanto riguarda l'azione ancorata all'art. 651 cpv. 2 CC, invano la convenuta tenta poi di far passare la licitazione privata come l'unico modo di divisione “che le parti avrebbero potuto concretizzare a causa della determinazione di ognuna di esse a rifiutare altre modalità”, quasi che nell'ambito di tale procedura sussistesse fin dall'inizio unità di vedute in caso di scioglimento della comproprietà, sicché essa non può definirsi acquiescente. Basti rammentare che nella risposta RE 1 lamentava dinanzi al Pretore la propria inferiorità economica rispetto a quella degli altri due comproprietari e definiva CO 2 tanto ricco da vanificare a priori ogni sua possibilità di partecipare con qualche successo a una licitazione privata, anche perché “gli attori bramano vendere all'unico ed esclusivo scopo di nuocere alla convenuta” (memoriale del 30 maggio 2014, pag. 5). L'appellante non può quindi invocare seriamente, ora, la propria “determinazione (…) a rifiutare altre modalità” di divisione che non fossero la licitazione fra comproprietari. Se mai è vero il contrario, nel senso che davanti al Pretore la convenuta era inizialmente ostile sia allo scioglimento della comproprietà sia a un'eventuale licitazione privata come modo di divisione, tant'è che proponeva di respingere la petizione per intero. Anche in proposito il reclamo si rivela quindi destituito di consistenza.
c) L'appello non è destinato a miglior sorte nemmeno per quel che è dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC. La convenuta chiede infatti di suddividere le spese processuali a metà e di ridurre a fr. 3000.– l'indennità per ripetibili a suo carico, poiché il suo comportamento processuale denoterebbe solo “una certa soccombenza”, l'adesione alla richiesta avversaria essendo dovuta alle “enormi pressioni subìte da parte attrice. A prescindere dal fatto però che un'acquiescenza rimane tale, indipendentemente dai motivi che possano averla indotta, tutto si ignora sulle “enormi pressioni” che gli attori avrebbero esercitato. Nella lettera al Pretore del 22 gennaio 2015 RE 1 si limitava a menzionare non meglio precisate “ragioni diverse”, mentre all'udienza del 24 febbraio 2015 essa non ha più adombrato spiegazione alcuna. Nessun elemento concreto giustifica in definitiva, nelle circostanze descritte, di scostarsi dal disposto dell'art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC e di sollevare l'acquiescente da una parte delle spese giudiziarie. Una volta ancora l'appello dimostra così la sua infondatezza.
4. Le spese della decisione odierna seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli attori, che hanno formulato osservazioni al reclamo per il tramite di un legale, hanno diritto a una congrua indennità per ripetibili. Dandosi valori litigiosi che non eccedono fr. 20 000.–, il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede indennità comprese tra il 15 e il 25% del valore stesso (l'art. 11 cpv. 1), da ridurre a un importo variante dal 30 al 60% in appello (art. 11 cpv. 2 lett. a). Sotto questo profilo l'indennità chiesta dagli attori, di fr. 690.–, appare sicuramente congrua e finanche ai limiti inferiori della tariffa.
5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse in questa sede non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà agli attori fr. 690.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).