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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.06.2017 11.2015.29

8. Juni 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,943 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale: custodia del figlio e contributo alimentare per il coniuge

Volltext

Incarto n. 11.2015.29

Lugano, 8 giugno 2017/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2014.102 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 31 gennaio 2014 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 7 aprile 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 26 marzo 2015;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1958) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 19 luglio 2005. A quel momento avevano già un figlio, E__________, nato il 17 aprile 1999. Il marito lavora dal 1° no­vembre 2011 come capo équipe presso la __________ a __________. La moglie esercita la professione di orafo in proprio __________) a __________ e insegna a tempo parziale nella Scuola __________ di __________ a __________. I coniugi si sono separati il 31 dicembre 2009, quando la moglie ha lasciato l'appartamento familiare di __________ per trasferirsi in un altro appartamento nello stesso stabile. L'organizzazione della vita separata, che prevedeva la custodia alternata del figlio, è stata regolata autonomamente dai coniugi. Nel luglio del 2013 il marito si è trasferito con il figlio in un altro appartamento, sempre a __________.

                                  B.   Il 31 gennaio 2014 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per sé e uno di fr. 1660.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi) dal 5 febbraio 2014, come pure la restituzione di un servizio di porcellana ingle­se e di posate d'argento di sua proprietà. Identiche richieste essa ha formulato già in via cautelare.

                                  C.   All'udienza del 31 marzo 2014, indetta per il contraddittorio, il Pretore ha omologato un accordo cautelare in cui i coniugi si davano atto di vivere separati “almeno dal 2009” e convenivano di “mantenere la custodia congiunta del figlio E__________” (con residenza abituale dal padre e diritto di visita puntualmente regolato della madre), AO 1 impegnandosi da parte sua a ver­sare alla moglie un contributo alimentare per il figlio di fr. 300.– (oltre quanto già corrisposto) per il mese di marzo 2014 e di fr. 900.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° aprile 2014 in poi.

                                  D.   La discussione è proseguita all'udienza del 2 giugno 2014, nel corso della quale l'istante ha reiterato le proprie domande. Il convenuto ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ma ha chiesto l'affidamento del figlio e ha offerto alla moglie un contributo di fr. 300.– mensili per l'esercizio del diritto di visita, affermando di non possedere alcun servizio di porcellana. Il Pretore ha ordinato la sospensione del contraddittorio per procedere all'ascolto del figlio, che è avvenuto il 28 agosto 2014 da parte di una consulente e mediatrice familiare. Alla ripresa del contraddittorio, il 6 ottobre 2014, l'istante ha replicato, confermando le proprie richieste. Il Pretore ha deciso allora di sentire il figlio egli medesimo. AO 1 ha duplicato per scritto il 21 ottobre 2014, ribadendo la propria posizione. Il 28 ottobre 2014 E__________ è stato ascoltato dal Pretore.

                                  E.   Il 27 novembre 2014 AP 1 ha sollecitato in via cautelare l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita paterno), chiedendo un contributo alimentare per lui di fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi) e instando perché fosse vietato al marito di parlare al ragazzo della causa. All'udienza del 1° dicembre 2014 il Pretore ha impartito al marito un termine per presentare osservazioni scritte e ha ordinato la continuazione del contraddittorio a protezione dell'unione coniugale, nel corso del quale entrambi i coniugi hanno notificato prove. Con osservazioni scritte del 18 dicembre 2014 AO 1 ha poi proposto di respingere l'istanza cautelare della moglie. Persistendo gravi difficoltà nello svolgimento del diritto di visita, il Pretore ha sentito nuovamente le parti a un'udienza del 9 gennaio 2015.

                                  F.   AP 1 ha chiesto al Pretore il 2 febbraio 2015, in via cautelare, ‟un supporto specialisticoˮ in favore di E__________ e l'affidamento del figlio a lei o, in via subordinata, la privazione della custodia parentale dei genitori e il collocamento del ragazzo “presso una struttura adeguata alla sua etàˮ, mantenendo regolari rapporti con i genitori. Il Pretore ha sentito un'altra volta i coniugi a un'udienza del 26 febbraio 2015, nell'ambito della quale entrambi hanno dato atto che nessuna intesa sull'affidamento del figlio era possibile e hanno chiamato il Pretore a decidere

                                         l'istanza a protezione dell'unione coniugale. Il 24 marzo 2015 AP 1 ha comunicato al Pretore di avere interrotto le relazioni personali con il figlio.

                                  G.   Statuendo con sentenza del 26 marzo 2015, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio al padre, con obbligo di mantenerlo, ha disciplinato il diritto di visita materno, ha ordinato un “accompagnamento terapeutico” in favore del figlio per favorire un riavvicinamento con la madre, ha impartito ai genitori un termine per approvare la scelta dello psicoterapeuta nella persona di __________, ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 300.– mensili dal 5 febbraio 2014 fino alla maggiore età di E__________ e di fr. 590.– mensili “dalla maggiore età di E__________ (rispettivamente termine della formazione)”. Il giudizio sulla restituzione delle suppellettili rivendicate dalla moglie è stato rinviato alla liquidazione del regime dei beni. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–, sono state poste per cinque sesti a carico della moglie e per il resto a carico del marito, cui l'istante è stata obbligata a rifondere fr. 4000.– per ripetibili.

                                  H.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera il 7 aprile 2015 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – l'affidamento del figlio (riservato il più ampio diritto di visita paterno), un accompagnamento terapeutico volto a sostenere E__________, “in termini generali, dal disagio derivante dalla separazione dei genitori”, un aumento del contributo alimentare per sé a fr. 867.– mensili fino all'indipendenza economica del figlio e a fr. 1277.– mensili dopo di allora, come pure un contributo alimentare per E__________ di fr. 1660.– mensili (assegni famigliari non compresi), sempre dal 5 febbraio 2014. Con decreto del 13 aprile 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 maggio 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è in ogni modo adempiuto, ove appena si consideri che davanti al Pretore era litigioso il contributo alimentare per il figlio, di fr. 1660.– mensili (senza assegni familiari) almeno fino alla maggiore età. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante il 27 marzo 2015. Introdotto il 7 aprile 2014 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nel caso specifico il figlio ha compiuto 18 anni in pendenza di appello, il 17 aprile 2017. E la maggiore età pone fine all'autorità parentale dei genitori (art. 296 cpv. 2 CC). Venendo meno l'autorità parentale, viene meno anche la questione – contesa nella fattispecie – della custodia parentale e del diritto di visita che spetta al genitore non affidatario. Parimenti diviene caduca la richiesta di contributo alimentare per il figlio (fr. 1660.– mensili, assegni familiari non compresi) che l'appellante formula nel caso in cui E__________ le sia affidato. Al proposito l'appello è divenuto senza oggetto e la causa va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC).

                                   3.   Nell'appello l'istante critica il Pretore, cui rimprovera di non avere sollecitamente allontanato il figlio dal padre per evitare che questi lo condizionasse, di non avere reagito all'inosservanza delle sue stesse decisioni, di avere ignorato l'istanza cautelare del 27 novembre 2014 in cui essa chiedeva che il marito non parlasse più al figlio della causa, di non avere ordinato al convenuto di condurre il figlio da lei per l'esercizio delle visite e di avere trascurato una lettera del 15 gennaio 2015 in cui essa prospettava l'opportunità di collocare E__________ in un istituto. Si tratta di recriminazioni infruttuose. Avesse inteso ottenere la formale emanazione di un decreto cautelare sull'affidamento del figlio pendente causa, l'istante avrebbe dovuto esigerne l'adozione senza indugio. Avesse inteso postulare l'esecuzione effettiva di eventuali decisioni del Pretore, avrebbe dovuto attivarsi a quel momento. Avesse inteso discutere la sua istanza del 27 novembre 2014 al contraddittorio del 1° dicembre successivo, avrebbe dovuto opporsi formalmente a che in udienza il giudice impartisse al marito un termine per osservazioni scritte. Avesse inteso far ricoverare il figlio in un istituto, avrebbe dovuto instare formalmente a tal fine. Muovere doglianze dopo che il Pretore ha statuito con la decisione finale poco sussidia.

                                   4.   Quanto al contributo alimentare per l'appellante, il Pretore ha calcolato il reddito netto di AO 1 in fr. 5416.20 mensili (consid. 5.5) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3068.40 mensili fino al giugno del 2015 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 753.30 già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del figlio, parcheggio fr. 140.–, premio della cassa malati fr. 339.35, assicurazione dell'automobile fr. 131.20, imposta di circolazione fr. 36.60, leasing fr. 317.95), aumentato a fr. 3562.80 mensili dal luglio del 2015 fino alla maggiore età o al termine della formazione del figlio (aggiunta di fr. 23.65 per il premio dell'assicurazione dell'economia domestica, di fr. 13.25 per il premio del­l'assicurazione contro la responsabilità civile, di fr. 257.50 per

                                         il premio dell'assicurazione sulla vita e di fr. 200.– mensili per

                                         le imposte) e a fr. 3939.50 mensili dopo di allora (pigione di fr. 1130.– mensili computata per intero: sentenza impugnata, consid. 5.7.1).

                                         Relativamente alla moglie, il Pretore ne ha determinato il reddito netto in fr. 2133.10 mensili fino al 30 giugno 2015 e in fr. 3000.– mensili, ipotetici, dopo di allora (sentenza impugnata, consid. 5.6). Ne ha definito inoltre il fabbisogno minimo in fr. 2111.65 mensili fino al giugno del 2015 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 368.–, imposta di circolazione fr. 12.10, assicurazione della motocicletta fr. 31.55) e in fr. 2697.95 mensili dal luglio del 2015 in poi (aggiunta di fr. 39.30 per il premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'assicurazione del­l'economia domestica, di fr. 250.– per il premio dell'assicurazione sulla vita, di fr. 197.– mensili per il “terzo pilastro” e di fr. 100.– per le imposte).

Riguardo al fabbisogno in denaro del figlio, il primo giudice l'ha stimato in fr. 1911.– mensili fino all'aprile del 2015 (16° compleanno) e in fr. 1861.– mensili dopo di allora, fino al termine della formazione, sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo. A tal fine egli ha sostituito il costo dell'alloggio previsto nella tabella correlata alle raccomandazioni (fr. 310.– mensili) con la quota di un terzo della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (fr. 1130.– mensili) e ha dedotto gli assegni familiari che la tabella già comprende (fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno, fr. 250.– dopo di allora).

Ciò posto, accertata nel bilancio familiare un'eccedenza di fr. 457.60 mensili dal 1° febbraio 2014 al 30 aprile 2015, di fr. 507.60 mensili dal 1° maggio 2015 al 30 giugno 2015, di fr. 293.80 mensili dal 1° lu­glio 2015 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di E__________ e di 1778.75 mensili dopo di allora (sentenza impugnata, consid. 5.7.4), il Pretore ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 300.– mensili dal febbraio del 2015 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di E__________, somma offerta dallo stesso convenuto (in difetto di che la cifra sarebbe risultata inferiore), e di fr. 590.– mensili dopo di allora.

5.   L'appellante chiede di riformare la decisione del Pretore aumentando il contributo alimentare per sé a fr. 867.– mensili dal 5 febbraio 2014 fino all'indipendenza economica del figlio e a fr. 1277.– mensili da allora in poi. Davanti al Pretore tuttavia essa si è limitata a postulare un contributo alimentare di fr. 600.– men­sili (istanza, pag. 10), domanda che è rimasta immutata fino al termine del­l'ultima udienza tenutasi in Pretura il 26 febbraio 2015. Né l'interessata pretende che – per ipotesi – la maggiorazione dell'importo si giustifichi alla luce di fatti nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui eccede fr. 600.– mensili, la richiesta di contributo alimentare in appello va dichiarata pertanto irricevibile.

                                   6.   Controverso è anzitutto il reddito del convenuto, che il Pretore ha stabilito – come detto – in fr. 5416.20 mensili e che l'appellante sostiene essere in realtà di fr. 5465.65, ovvero fr. 5665.65 riconosciuti dal marito, meno l'assegno familiare di fr. 200.– mensili. L'opinione non può essere condivisa. Certo, AO 1 ha dichiarato di guadagnare fr. 5665.65 mensili, tredicesima e assegno familiare compresi (risposta, pag. 6 punto 10; duplica, pag. 6 punto 10). I dati più recenti a disposizione del Pretore attestavano però uno stipendio di fr. 5616.– mensili, tredicesima e assegno familiare compresi (fr. 63 947.– annui netti: tabella 2014 allestita dal datore di lavoro il 9 dicembre 2014, nei “documenti richiamati II”, ultimo foglio). E l'appellante non pretende che quei dati siano erronei, incompleti o inveritieri. Su questo punto la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.

                                   7.   L'appellante chiede altresì di ridimensionare il fabbisogno minimo del marito calcolato dal Pretore, riducendo da fr. 1350.– a fr. 1200.– mensili il minimo esistenziale del diritto esecutivo, poiché il figlio va affidato a lei. Quest'ultima ipotesi tuttavia è venuta a cadere con la maggiore età di E__________, di modo che al proposito l'appello è superato dagli eventi. Tutt'al più il minimo esistenziale del diritto esecutivo nel fabbisogno minimo del marito andrebbe ridotto da fr. 1350.– a fr. 1200.– mensili dal momento in cui E__________ avrà terminato la formazione professionale (finché frequenta i corsi di laboratorista chimico alla Scuola __________ di __________ il figlio non è autosufficiente), ma a quel momento il convenuto non fruirà più delle deduzioni fiscali a beneficio di genitori con obblighi di mantenimento, sicché le imposte di fr. 200.– mensili stimate che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di AO 1 raddoppieranno almeno, già a livello di verosimiglianza. Si riducesse una voce del fabbisogno minimo, andrebbe perciò aumentata l'altra.

                                   8.   Per quanto riguarda il reddito dell'appellante, come detto il Pretore l'ha determinato in fr. 2133.10 mensili fino al 30 giugno 2015 e in fr. 3000.– mensili (ipotetici) dopo di allora. Egli ha accertato che nel 2013 l'istante guadagnava fr. 12 711.– annui da attività dipendente (con un grado d'occupazione del 16%) e ricavava un utile di fr. 12 886.06 annui dalla sua attività indipendente di orafa, onde un reddito complessivo di fr. 2133.10 mensili. Accertato ciò, il primo giudice ha ritenuto nondimeno che a 44 anni l'istante può aumentare il suo grado d'occupazione come dipendente oppure dedicare più tempo ed energie all'attività in proprio e portare la capacità lucrativa a fr. 3000.– mensili, se non altro dal luglio del 2015 (sentenza impugnata, consid. 5.6).

                                         a)   L'appellante fa valere che il suo reddito effettivo non eccede fr. 2000.– mensili (in luogo dei fr. 2133.10 calcolati dal Pretore), come risulta “dalla più recente notifica fiscale”. In realtà dalla tassazione 2013 (la più recente agli atti, nella rubrica “documenti richiamati I”) si evince un reddito lordo di fr. 26 834.– annui, per un imponibile di fr. 16 200.– annui (fr. 18 800.– ai fini dell'imposta federale diretta). Il reddito imponibile non corrisponde tuttavia al reddito netto. E quale documento attesterebbe in concreto un reddito netto di fr. 24 000.– annui non è dato a divedere. In proposito l'appello manca di consistenza.

                                         b)   Per quel che è del reddito ipotetico, l'appellante fa valere che durante la vita in comune essa non ha mai guadagnato più di quanto guadagna adesso, di modo che non può esserle imposto di conseguire un reddito più elevato, sovvertendo i ruoli assunti dai coniugi durante la comunione domestica. Inoltre – essa soggiunge – il Pretore ha trascurato che le condizioni del mercato del lavoro “in una zona di frontiera depressa come __________” e il settore dei beni di lusso come quello del­l'oreficeria in cui lei opera, uno dei primi toccati dalla crisi, non consentono di ritrarre utili maggiori da un'attività indipen­dente come la sua.

                                               Ora, che i ruoli assunti dai coniugi durante la vita in comune non vadano stravolti solo perché una parte adisce il giudice a protezione dell'unione coniugale è vero (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2). Come la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, tuttavia, qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel pretendere che un coniuge sfrutti appieno la propria capacità lucrativa per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD I-2011 pag. 653 consid. 4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 6b).

                                               Nella fattispecie la separazione dei coniugi risale al 31 dicembre 2009. Dopo cinque anni e mezzo (luglio del 2015, data fissata dal Pretore per la decorrenza del reddito ipotetico) l'appellante non può più seriamente valersi, quindi, del riparto dei ruoli assunti durante la comunione domestica. Né essa pretende che fattori legati all'età o allo stato di salute osterebbero a un aumento della capacità lucrativa. Tanto meno risulta – contrariamente a quanto essa sostiene nel­l'appello – che la cura del figlio (residente dal marito) le abbia ostacolato l'esercizio della professione. Certo, l'appellante asserisce che le sarebbe impossibile aumentare il grado d'occupazione come insegnante (16%), l'apprendistato di orafo essendo poco seguito, ma non rende in alcun modo verosimile l'affermazione, mentre per quel che è dell'attività in proprio, l'utile appare finanche in crescita (fr. 7044.45 nel 2011, fr. 11 448.65 nel 2012, fr. 12 886.06 nel 2013: doc. QQ). Le generiche asserzioni secondo cui __________ si troverebbe “in una zona di frontiera depressa” e il settore del­l'oreficeria sarebbe vittima dalla crisi poco giovano, di conseguenza, al buon esito dell'appello.

                                   9.   Relativamente infine al proprio fabbisogno minimo, quantificato dal Pretore in fr. 2111.65 mensili fino al giugno del 2015 e in fr. 2697.95 mensili dopo di allora, l'appellante chiede di rivalutarlo a fr. 2847.– mensili, portando il minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1350.– mensili e riconoscendole il premio delle assicurazioni private, compreso il “terzo pilastro” costituito presso la __________ di assicurazione sulla vita (doc. N).

                                         a)   Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un coniuge che vive solo è di fr. 1200.– mensili. Identico principio vale del resto per il marito dal momento in cui E__________ avrà terminato la formazione professionale (sopra, consid. 8). Al proposito non soccorre ripetersi.

                                         b)   In merito alle assicurazioni private, il Pretore ha spiegato nella sentenza impugnata di avere tralasciato i premi di tali polizze nel fabbisogno minimo delle parti fino al luglio del 2015 (maggior reddito della moglie) per evitare che il bilancio coniugale cadesse in ammanco (consid. 5.7.1 e 5.7.2). Effettivamente in caso di ristrettezze economiche i premi delle assicurazioni non obbligatorie (contro la responsabilità civile, dell'economia domestica, per le coperture complementari alla cassa malati secondo la LCA) non trovano spazio nel fabbisogno minimo dei coniugi (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Essa sottolinea che la sua polizza assicurativa di “terzo pilastro” (fr. 197.– mensili) è correlata all'esercizio dell'attività indipendente, poiché il “secondo pilastro” dell'attività dipendente è esiguo, dato il modesto gra­do d'occupazione, senza dimenticare – essa epiloga – che il “terzo pilastro” è stato costituito con l'accordo del marito. Il che potrà anche essere vero, ma nulla muta alla circostanza che le polizze di “terzo pilastro” seguono la sorte delle altre assicurazioni private non obbligatorie: vanno incluse nel fabbisogno minimo dei coniugi se il bilancio familiare ciò consente (cfr. RtiD I-2007 pag. 741 consid. 7b). E l'appellante non contesta che fino al luglio del 2015 il bilancio coniugale avrebbe registrato un ammanco se il Pretore aves­se inserito simili costi nel fabbisogno minimo delle parti. Anche su quest'ultimo aspetto l'appello vede così la sua sorte segnata.

                                10.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza per quanto riguarda il contributo alimentare contestato a torto dal­l'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Nella misura in cui l'appello è divenuto senza oggetto (sopra, consid. 2), le spese vanno attribuite in base a quello che sarebbe stato il presumibile esito del ricorso (FF 2006 pag. 6669), riservato un eventuale giudizio di equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). In concreto le probabilità che questa Camera assegnasse all'appellante l'affidamento di un figlio viepiù vicino alla maggiore età, il quale rifiutava di trasferirsi da lei (sentenza impugnata, consid. 3.5 e 3.6) e con il quale la madre aveva ormai interrotto le relazioni dal marzo del 2015 (sopra, lett. F), apparivano pressoché nulle. Ragioni di equità che inducano a scostarsi dal criterio della presumibile soccombenza non se ne scorgono. Anche nella misura in cui l'appello è diventato privo d'oggetto perciò le spese processuali vanno addebitate all'istante, fermo restando che il relativo ammontare va adeguatamente ridotto per tenere conto del fatto che al riguardo la causa termina senza decisione. L'indennità per ripetibili al convenuto è commisurata, comunque sia, alla stringatezza delle osservazioni (due pagine in tutto).

                                11.   L'appello in materia di affidamento essendo divenuto senza oggetto, si rende superfluo comunicare un esemplare della presente sentenza al figlio (art. 301 lett. b CPC).

                                12.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).          

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali, ridotte a fr. 1000.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv.; – avv..

                                        Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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