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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.04.2015 11.2015.13

3. April 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,364 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Esame della capacità processuale da parte del giudice dell'esecuzione

Volltext

Incarto n. 11.2015.13

Lugano 3 aprile 2015/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2014.4265 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 7 ottobre 2014 da

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 13 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2015 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con sentenza del 7 febbraio 2008 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra RE 1 (1963) e CO 1 (1965). La clausola n. 4.4 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata con la sentenza (inc. OA.2006.323) prevedeva:

                                         (…)

                                         Alla signora CO 1 è affidata, a far tempo dal 1° novembre 2007, la gestione dell'immobile di __________ fino a settembre 2013 incluso. In particolare la signora CO 1 si occuperà della sottoscrizione dei contratti di locazione, dell'incasso degli affitti e del pagamento delle spese ordinarie correnti: il saldo netto, fino a concorrenza di fr. 24 000.– annui, è di esclusiva spettanza della signora CO 1; l'eventuale eccedenza verrà divisa in due tra la signora CO 1 e il signor RE 1; spese straordinarie e oneri

                                         ipotecari restano a carico del signor RE 1;

                                         –  spese, costi e oneri fino al 31 ottobre 2007 restano a carico del signor RE 1;

                                         –  la signora CO 1 potrà continuare la gestione dell'immobile di __________ da ottobre 2013 a settembre 2018 (alle medesime condizioni di cui al precedente punto) qualora essa non percepisse un reddito da lavoro di almeno fr. 3500.– mensili;

                                         (…)

                            B.  Il 7 ottobre 2014 CO 1, patrocinata dall'avv. PA 2, ha inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, una domanda di esecuzione vertente sulla citata clausola dell'accordo. Sostenendo di non conseguire redditi superiori a fr. 3500.– mensili e dolendosi di essere stata privata indebitamente dell'amministrazione dello stabile, essa ha formulato la seguente richiesta di giudizio:

                                  Il signor RE 1 è condannato a ritornare tutta la documentazione, accessi, chiavi ecc. che necessitano alla signora CO 1 per proseguire nella gestione dell'immobile di __________ (Francia), oltre che tutta la documentazione della gestione dell'immobile a far conto dal mese di settembre 2013 e sino al momento della ripresa in gestione dell'immobile da parte della signora CO 1. L'ordine è impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP.

                                         La riconsegna di quanto necessario e dunque il ritorno della gestione dell'immobile di __________ (__________) alla signora CO 1, oltre che della documentazione della gestione passata dev'essere effettuata nel termine perentorio di 10 giorni. In caso di non esecuzione il signor RE 1 è condannato al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5000.–.

                                         Per ogni giorno di ritardo decorso infruttuoso il signor RE 1 è condannato al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1000.– al giorno e sino a completa esecuzione di quanto sopra.

                                  Il Pretore ha notificato la domanda di esecuzione a RE 1, fissandogli un termine di 20 giorni per formulare osservazioni scritte.

                            C.  RE 1 ha inoltrato al Pretore il 21 ottobre 2014 un' “istan­za nelle more istruttorie” per ottenere che, sospesa la procedura, fosse vietato all'avv. PA 2 di patrocinare CO 1 nella menzionata domanda di esecuzione e fosse accertata la nullità della medesima. Invitata a formulare osservazioni scritte nel termine di 15 giorni, CO 1 ha proposto il 4 novembre 2014 di respingere l'istanza. Statuendo con decisione del 5 febbraio 2015, il Pretore ha respinto l'istan­za e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico di RE 1, tenuto a rifondere a CO 1 fr. 600.– per ripetibili.

                            D.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 febbraio 2015 in cui chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la decisione del Pretore sia annullata e gli atti ritornati a quest'ultimo per nuovo giudizio, rispettivamente che la decisione del Pretore sia riformata nel senso di accogliere la sua “istanza nelle more istruttorie”. Con osservazioni del 18 marzo 2015 CO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Nel Cantone Ticino giudice dell'esecuzione è il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), che statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni non è dato appello, ma unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da esperire – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). Contrariamente all'indicazione dei rimedi giuridici apposta dal Pretore in calce alla decisione impugnata, il convenuto non poteva quindi introdurre appello. Presentato nel termine di 10 giorni, il suo memoriale può solo essere trattato come reclamo.

                             2.  RE 1 chiede a questa Camera di richiamare tutta una serie di incarti dalla Pretura del Distretto di Lugano e un ulteriore incarto dalla Commissione di disciplina degli avvocati, come pure di ordinare l'“interrogatorio/deposizione delle parti” e l'escus­sione dell'avv. PA 2 come testimone. Ora, a prescin­dere dal fatto che in sede di reclamo non sono ammessi nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), se non – in sede di

                                  esecuzione – per rendere verosimile l'ineseguibilità della richiesta (ipotesi estranea al caso specifico: art. 341 cpv. 3 e 342 CPC), i mezzi istruttori offerti non sono in concreto di alcuna utilità per il giudizio, come si vedrà oltre. In condizioni del genere giova procedere senza indugio all'esame del reclamo.

                             3.  Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato che il patrocinatore dell'attrice, di cui RE 1 contestava la capacità di stare in giudizio, è regolarmente abilitato alla rappresentanza professionale (art. 68 cpv. 2 CPC). E la Commissione di disciplina degli avvocati, cui lo stesso RE 1 aveva denunciato il 15 ottobre 2014 l'operato del legale per avere prima patrocinato i figli maggiorenni e poi l'ex moglie, ha deciso il 18 dicembre 2014 di non dar seguito alla segnalazione. Per di più – ha continuato il Pretore – non è dato a divedere come l'avvocato PA 2 abbia potuto mancare ai suoi doveri di diligenza assumendo il patrocinio di CO 1. Che in precedenza egli abbia patrocinato i figli non è un fatto inusuale nelle controversie del diritto di famiglia. Di ciò poi si sarebbero potuti dolere tutt'al più i figli o, al limite, la madre, ma sicuramente non il convenuto. Onde, in definitiva, il rigetto dell'“istan­za nelle more istruttorie”.

                             4.  RE 1 censura anzitutto una violazione del suo diritto d'essere sentito e una carente motivazione della sentenza impugnata, lamentando di non essersi potuto esprimere sulla decisione presa della Commissione di disciplina degli avvocati e di ignorar­ne il contenuto. Al legale della controparte egli rimprovera altresì – in sintesi – di non dimostrare alcuna indipendenza nei confronti della propria assistita, di versare in un conflitto d'interessi patrocinando CO 1 nell'incasso di prestazioni che competono ai figli, come pure di avere disatteso

                                  i suoi doveri di fedeltà e segretezza rappresentando prima i figli maggiorenni e poi la madre. Il mandato tra CO 1 e l'avv. PA 2 sarebbe quindi viziato, sicché al legale difetta – egli soggiunge – la capacità di tutelare gli interessi della cliente. Ne discende, a suo avviso, la nullità della domanda di esecuzione.

                             5.  La capacità di rappresentanza del patrocinatore è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e i presupposti processuali vanno verificati d'ufficio anche in una procedura sommaria (Güngerich in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 3 ad art. 253). Ciò non toglie che la sommarietà del rito debba indurre a evitare tutto quanto non sia indispensabile e possa rallentare il corso del processo (basti pensare alle limitazioni che l'art. 254 CPC pone al diritto alla prova). Adito con una domanda di esecuzione, il giudice è libero così di decidere, nel segno della speditezza, se invitare il convenuto a esprimersi entro “breve termine” per scritto oppure oralmente a un'udienza (Kellerhals in: Berner Kom­mentar, op. cit., n. 5 ad art. 341 CPC). In concreto il Pretore ha fatto il contrario: non solo ha fissato un termine di 20 giorni (che non può considerarsi “breve”) a RE 1 per formulare osservazioni scritte alla domanda di esecuzione, ma una volta ricevuta la di lui “istan­za nelle more istruttorie” ha – invece di indire l'udienza, risolvendo con una decisione unica l'ordine e il merito – sospeso la procedura (decreto del 22 ottobre 2014) e statuito incidentalmente sul solo presupposto processuale, aprendo in tal modo una via di ricorso separata. Ciò non è conforme all'indole di una procedura sommaria. Sta di fatto che la decisione incidentale è stata presa e che annullarla significherebbe dilazionare ancor più la decisione finale. Conviene perciò vagliare il reclamo senza indugio.

                             6.  L'interessato censura anzitutto – come detto – una violazione del suo diritto d'essere sentito e una carente motivazione della sentenza impugnata, lamentando di non essersi potuto esprimere sulla decisione presa della Commissione di disciplina degli avvocati e di ignorar­ne il contenuto. Non a torto, giacché nella sentenza impugnata il Pretore dichiara di “fare propria” la decisione della Commissione di disciplina, che non ha ravvisato alcuna violazione dell'art. 12 lett. a, b e c LLCA né dell'art. 16 LAvv né degli art. 11, 12 e 13 del Codice svizzero di deontologia e sorveglianza sugli avvocati, ma non ne riassume le motivazioni neppure a grandi linee. Posto ciò, dalla decisione emanata dalla Commissione di disciplina degli avvocati in concreto si può anche prescindere. Il Pretore ha soggiunto infatti per quali ragioni – a mente sua, e non secondo la Commissione di disciplina – non soccorrono gli estremi per negare la capacità proces­suale al patrocinatore dell'attrice. E la spiegazione propria addotta dal Pretore è senz'altro idonea a sorreggere, da sé sola, la sentenza impugnata. Diretta contro un'opinione del primo giudice dispensabile ai fini del giudizio, la censura del reclamante cade dunque nel vuoto.

                             7.  Quanto alle altre critiche del convenuto, esse poggiano su un convincimento fallace. RE 1 reputa invero che il patrocinio conferito da CO 1 all'avv. PA 2 sia inefficace (memoriale, pag. 13 in alto) perché il legale non denota alcuna indipendenza nei confronti della propria assistita, versa in un conflitto d'interessi patrocinando l'attrice nell'incasso di prestazioni che competono ai figli e infrange i suoi doveri di fedeltà e segretezza rappresentando prima i figli e poi la madre. Se non che, agisse pure in tal modo, un avvocato si esporrebbe al rischio di sanzioni disciplinari, per tacere di eventuali azioni civili e di possibili conseguenze penali promosse da terzi che si ritengano lesi dal suo comportamento, ma il mandato a lui conferito rimane valido e gli atti di patrocinio da lui compiuti continuano a vincolare il cliente. Anche nelle condizioni descritte egli conserva perciò la capacità di rappresentanza, ovvero la legittimazione a procedere, e invano la controparte contesterebbe – come nella fattispecie – l'esistenza di un presupposto processuale. Già di primo acchito il reclamo dimostra così la sua inconsistenza.

                             8.  Si aggiunga, ad ogni buon conto, che l'interessato argomenta fuori luogo quando asserisce che il legale dell'attrice si presterebbe a riscuotere prestazioni spettanti ai figli. In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale è abilitato difatti a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere personalmente tali diritti in giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365). Contributi alimentari residui e assegni familiari relativi al periodo in cui i figli non erano ancora maggiorenni vanno incassati perciò – se dovuti – dall'attrice, non dai figli. Né l'interessato pretende per avventura che, patrocinando i figli in un primo tempo (fino al 15 maggio 2014, quando costoro hanno scritto al Pretore di non voler intentare causa contro il padre per ottenere contributi alimentari dopo la maggiore età), l'avvocato PA 2 sia venuto a conoscenza di informazioni o sia giunto in possesso di dati personali o economici usati a detrimento del convenuto nella domanda di esecuzione, la quale verte per altro su una pattuizione fra coniugi intervenuta già al momento del divorzio. Ne segue che, priva di fondamento (e inutilmente prolissa), l'impugnazione si rivela manifestamente destinata all'insuccesso.

                             9.  L'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo formulata da RE 1 nel memoriale.

                           10.  Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha presentato osservazioni al ricorso, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

                           11.  Circa i rimedi giuridici dati sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove si pensi che l'amministrazione dello stabile a __________ fruttava all'attrice fino a fr. 24 000.– annui e ch'essa può rivendicarne l'esercizio fino al settembre del 2018 (sopra, lett. A).

Per questi motivi,

decide:                 1.  Trattato come reclamo, l'appello è respinto.

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di RE 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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