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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.12.2015 11.2015.103

30. Dezember 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,328 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Azioni possessorie: legittimazione a procedere e nozione di “atto di illecita violenza”

Volltext

Incarto n. 11.2015.103

Lugano, 30 dicembre 2015/rn      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2015.461 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione di manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 3 giugno 2015 dalla

AP 1, e da AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 19 novembre 2015 presentato dalla AP 1 e da AP 2 contro la sentenza emanata dal Pretore il 5 novembre 2015;

Ritenuto

in fatto:                A.  Il Consorzio “Residenza T__________”, AP 2 e la AP 1 hanno stipulato il 26 febbraio 2013 con la AO 1 un contratto d'appalto riguardante opere da impresario costruttore destinate all'edificazione di una proprietà per piani sulla particella n. 1759 RFD di __________. In corso d'opera, il 23 dicembre 2014, l'avv. PA 1 ha scritto alla AO 1, comunicandole “a nome e per conto dei suoi mandanti” di recedere dal contratto e diffidando l'impresa a liberare il cantiere entro il 7 gennaio 2015. La AO 1 ha contestato il 30 di­cembre 2014 la validità della rescissione contrattuale. L'avvocato PA 1 ha ribadito l'8 gennaio 2015 la regolarità della disdetta e ha preteso lo sgombero dei luoghi entro il 14 gennaio successivo. La AO 1 ha rifiutato, esigendo prima di essere pagata.

                            B.  Il 3 giugno 2015 la AP 1 e AP 2 hanno promosso con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti un'azione di manutenzione davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che fosse ordinato alla AO 1 – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – di sgomberare immediatamente “tutto il materiale e la gru depositati sul cantiere”. Invitata a esprimersi per scritto, il 19 giugno 2015 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. La AP 1 e AP 2 hanno replicato il 20 luglio 2015, ribadendo la loro domanda. La AO 1 ha duplicato il 3 agosto 2015, postulando la reiezione dell'istanza in ordine, subordinatamente nel merito. Agli atti sono state acquisite soltanto prove documentali. Non si sono tenute udienze né sono stati introdotti memoriali conclusivi.

                            C.  Statuendo con decisione del 5 novembre 2015, il Pretore ha respinto l'istanza, reputando – per l'essenziale – che la convenuta fosse in diritto di rifiutare lo sgombero del cantiere fino all'adempimento del contratto da parte dei committenti, i quali non avevano onorato tutte le richieste di acconto. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste solidalmente a carico della AP 1 e di AP 2, tenuti a rifondere alla AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.

                            D.  Contro la decisione appena citata la AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 19 novembre 2015 per vedere riformata la sentenza del Pretore nel senso di ordinare alla AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere dal cantiere una gru, due baracche, recinzioni, pannelli in legno, pozzetti in cemento armato, tubi in PVC, puntelli, un quadro elettrico, legname, palette in legno, una bombola del gas, staggi e una caldaia per il bitume. L'appello non è stato intimato alla AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Le sentenze in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, il Pretore avendo accertato il valore litigioso in fr. 15 000.– (sentenza, pag. 5 in fondo), somma che di per sé non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore del­l'istante il 9 novembre 2015, di modo che il termine di 10 giorni per appellare è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto il 19 novembre seguente. Introdotto l'ultimo giorno utile, il memoriale in esame è pertanto tempestivo.

                             2.  Nella fattispecie la AP 1 e AP 2 hanno promosso un'“azione di manutenzione” (art. 928 CC), come essi medesimi hanno indicato esplicitamente sul frontespizio dell'istanza. Ora, l'art. 928 CC dispone che “quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto” (cpv. 1).

                                  L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento del danno (cpv. 2). Diver­sa­mente dall'altra azione possessoria (l'“azione di reintegra”, che tende a ottenere la restituzione di una cosa sottratta con un atto di illecita violenza), nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di far valere un suo diritto prevalente (art. 927 cpv. 2 CC). L'azione va accolta così ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 145 n. 365).

                             3.  Un'azione di manutenzione o un'azione di reintegra compete anche a un possessore indiretto che intenda procedere contro un possessore diretto (per esempio al proprietario di un bene mobile o immobile che lamenti un atto di illecita violenza da parte di un conduttore, un affittuario, un comodatario, un usufruttuario o un depositario), come questa Camera ha già avuto modo di precisare anni addietro (sentenza inc. 100/94 del 4 ottobre 1994, consid. 3, confermata con sentenza inc. 11.1996.13 del 27 feb­braio 1996, consid. 2). Aggiornati, i riferimenti dottrinali di allora rimangono validi (Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 56 segg. alle note preliminari degli art. 926–929 CC; Steinauer, op. cit., pag. 145 n. 367a; v. anche Ernst in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizio­ne, n. 22 alle note preliminari degli art. 926–929). Contitolari metà ciascuno di tutte le proprietà per piani costituite sulla particella n. 1759, nella fattispecie gli istanti erano dunque legittimati a procedere, come possessori indiretti dell'im­mobile, nei confronti dell'appaltatore dell'opera, possessore diretto. La questione è di sapere se quest'ultimo turbi il possesso indiretto dei proprietari con un atto di illecita violenza.

                             4.  Un atto di illecita violenza può consistere in un intervento di carattere materiale o immateriale (Steinauer, op. cit., pag. 145 n. 367), purché comporti una modifica della situazione di fatto (Stark, op. cit., n. 60 in fine alle note preliminari degli art. 926–929 CC). Trattandosi di una turbativa, l'atto di illecita violenza può anche consistere – al limite – in un'omissione, sempre che l'interessato fosse tenuto ad agire (Stark, op. cit., n. 23 ad art. 928 CC), Tale potrebbe essere il caso – ad esempio – di un vicino che lasci sussistere una situazione di pericolo sul proprio fondo (Waldis, Das Nachbarrecht, 4ª edizione, pag. 39 in alto). Non basta a configurare un atto di illecita violenza, per contro, l'eventualità che a partire da un certo momento il possesso del convenuto non sia più sorretto da un valido titolo giuridico senza che alcun mutamento della situazione di fatto sia intervenuto nel frattempo. Non commette un atto di illecita violenza, pertanto, un possessore diretto che non restituisca l'oggetto alla scadenza

                                  del contratto stipulato con il possessore indiretto. In circostanze del genere non è proponibile né un'azione di manutenzione né un'azio­­ne di reintegra (I CCA, sentenza inc. 100/94 del 4 ottobre 1994, consid. 5; inc. 11.1996.13 del 27 febbraio 1996, consid. 2; Stark, op. cit., n. 16 ad art. 927 CC e nota 35 ad art. 928 CC).

                             5.  La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare altresì, nel solco di quanto precede, che il problema di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non deve implicare la soluzione di problemi di diritto legati a un eventuale rapporto giuridico instauratosi fra le parti (Rep. 1996 pag. 189 consid. 2 con richiami). Mentre la proponibilità di un'azione possessoria non crea difficoltà se le parti non sono legate contrattualmente (per un'azione di reintegra v. Rep. 1996 pag. 189 consid. 2), le azioni possessorie non sono date nei casi in cui l'esistenza di un “atto di illecita violenza” dipenda dall'interpretazione giuridica di un contratto sorto fra le parti (sentenza inc. 100/94 del 4 ottobre 1994, consid. 5; inc. 11.1996.13 del 27 febbraio 1996, consid. 2). Le azioni possessorie sono intese unicamente, per principio, a ripristinare o a conservare uno stato di fatto. Eccettuato l'art. 927 cpv. 2 CC che permette al convenuto di invocare un diritto prevalente (purché lo giustifichi subito), tali azioni non sono destinate a chiarire se un determinato stato di fatto sia o non sia conforme al diritto, ma si limitano ad assicurare una tutela provvisoria (RtiD II-2011 pag. 708 n. 24c). Del resto, un'azione possessoria non pregiudica l'esito di un'azione petitoria (DTF 113 II 244 in alto).

                             6.  In concreto gli appellanti si dolgono – in sintesi – che la convenuta non sgomberi il cantiere nonostante essi abbiano dichiarato di recedere dal contratto di appalto. Come si è appena spiegato, nondimeno, la sola circostanza che a partire da un determinato momento il possesso di un convenuto non sia più sorretto da un valido titolo giuridico, senza che alcun mutamento della situazione di fatto sia intervenuto, non connota un “atto di illecita violenza”. E in concreto lo stato di fatto risulta essere rimasto lo stesso prima e dopo la disdetta dell'appalto: materiali e macchinari erano sul cantiere prima della rescissione contrattuale e sono sul cantiere adesso, senza che la convenuta abbia intrapreso alcunché. Ciò non lascia spazio ad azioni possessorie. Per di più, chiarire se nel caso specifico la convenuta trascenda in un “atto di illecita violenza” lasciando sul posto infrastrutture di cantiere dipende dal problema di sapere se nella fattispecie il contratto di appalto sia stato rescisso da un rappresentante validamente autorizzato (art. 32 cpv. 1 CO), rispettivamente se la convenuta possa lecitamente rifiutare ogni prestazione finché gli istanti non abbiano onorato il pagamento degli anticipi richiesti (art. 82 CO). Si tratta di questioni squisitamente giuridiche che esulano con ogni evidenza dall'ambito possessorio e che vanno risolte nel quadro di un'azione petitoria. L'appello degli istanti cade pertanto nel vuoto.

                             7.  Non si disconosce che nella sentenza impugnata il Pretore è entrato nel merito della controversia sia per quanto attiene al potere di rappresentanza del legale degli istanti intenzionato a sciogliere il contratto (accertando la valida rescissione) sia per quanto attiene al contenzioso circa la resistenza della convenuta allo sgombero del cantiere in mancanza di adeguati pagamenti (accertando il diritto dell'impresa ad agire in tal modo, onde il rigetto dell'azione). Così facendo, tuttavia, egli ha travalicato manifesta­mente i limiti di un'azione possessoria. Poco importa che simili questioni fossero risolvibili già in una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Sapere se un determinato negozio giuridico sussista o sia stato validamente disdetto, rispettivamente se un contratto sinallagmatico sia stato o non sia stato correttamente adempiuto da una parte o dall'altra non è una questione correlata al possesso. Per tacere della circostanza che nella fattispecie non è intervenuto – come detto – alcun mutamento nella situazione di fatto suscettibile di integrare un “atto di illecita violenza” (cfr., una volta ancora: Stark, op. cit., n. 60 all'introduzione degli art. 926–929 CC). Se ne conclude che, precorrendo argomenti di indole contrattuale in un contesto meramente possessorio, il Pretore si è sospinto fuori tema.

                             8.  Quanto si è appena spiegato nulla toglie alla circostanza che nel risultato (ancorché non nelle motivazioni) la sentenza impugnata resista alla critica, l'azione di manutenzione rivelandosi destinata all'insuccesso. D'ufficio va rilevato nondimeno che una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può portare al rigetto della pretesa con autorità di cosa giudicata. Se l'attore non riesce a ottenere causa vinta in quella sede, pertanto, l'istanza non va respinta, bensì dichiarata inammissibile (art. 257 cpv. 3 CPC; DTF 140 III 315). Ne segue che la decisione del Pretore va confermata nel senso che l'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata irricevibile, l'attore conservando la possibilità di procedere nelle vie ordinarie (FF 2006 pag. 6724 verso il basso). Beninteso – nel caso in esame – con un'azione petitoria e non più con un'azione volta alla protezione del possesso.

                             9.  Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato comunicato per osservazioni.

                           10.  Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata, nel senso che l'istanza del 3 giugno 2015 è dichiarata irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico degli appellanti in solido.

                             3.  Notificazione:

–; –.

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).