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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2015 11.2014.9

17. Dezember 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,529 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

Volltext

Incarto n. 11.2014.9

Lugano, 11 dicembre 2015/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2005.148 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 4 marzo 2005 dalla

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

 AP 1 (D), e  CE 1, già in (BG) al quale sono subentrati come eredi in pendenza di causa  AP 2 (BG) e  AP 3 (BG) (patrocinati dall'avv. dott. PA 1),

giudicando sull'appello del 3 febbraio 2014 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 dicembre 2013;

Ritenuto

in fatto:                A.  La particella n. 730 RFD di __________ (2000 m²) è stata costituita nel gennaio del 2000 in proprietà per piani prima della costruzione. È composta di quattro unità, pari ognuna a 250/1000 del fondo base: la n. 22 268 intestata a AP 1, la n. 22 269 a AP 4, la n. 22 270 a AP 5 e la n. 22 271 ad A__________. Il 17 maggio 2000 AP 2 e A__________ hanno affidato all'impresa AO 1 i lavori da capomastro per l'edificazione sul fondo di due ville bifamiliari collegate da un corpo sotterraneo, stipulando una mercede di fr. 1 834 012.35 complessivi con una deduzione contrattuale dello 0.75%. In seguito a divergenze con i committenti la AO 1 ha poi rescisso il contratto d'appalto in corso d'opera per il 25 aprile 2002.

                            B.  Contestualmente la AO 1 si è rivolta il 24 aprile 2002 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando l'iscrizione provvisoria nel registro fondiario di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 267 060.– con in­teressi sulla proprietà per piani n. 22 268, di fr. 267 906.90 con interessi sulla n. 22 269, di fr. 449 066.80 con interessi sulla n. 22 270 e di fr. 449 066.80 con interessi sulla n. 22 271. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare. Decretate l'indomani con decreto cautelare emesso senza contraddittorio, le iscrizioni provvisorie sono state ordinate dal Pretore con decisione del 12 settembre 2008.

                            C.  Nel frattempo, il 4 marzo 2005, la AO 1 ha promosso l'azione di merito per ottenere che AP 2 e A__________ fossero condannati solidalmente, quali committenti, a versarle complessivi fr. 1 152 935.90 con interessi a titolo di mercede per le opere eseguite e che tanto sulla proprietà per piani n. 22 270, appartenente al primo, quanto sulla proprietà per piani n. 22 271, appartenente alla seconda, fosse iscritta in via definitiva un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 449 066.80 con interessi

                                  (inc. OA.2005.149). Quel medesimo giorno la AO 1 ha promosso causa anche contro CE 1 e AP 1 affinché fosse iscritta per il medesimo credito un'ipoteca legale

                                  degli artigiani e imprenditori di fr. 267 060.– con interessi sulla proprietà per piani n. 22 268 dell'uno e un'analoga ipoteca di fr. 267 906.90 con interessi sulla proprietà per piani n. 22 269 dell'altra (inc. OA.2005.148). I convenuti hanno proposto di respingere le azioni. AP 1 è deceduto in pendenza di causa l'8 febbraio 2006. Gli sono subentrati nella lite i figli AP 5, già convenuto nella causa parallela, e AP 3.

                            D.  Statuendo con sentenza del 16 dicembre 2013, il Pretore ha par­zialmente accolto la petizione nei confronti di AP 2 e A__________, nel senso che ha condannato ciascuno di loro a versare alla AO 1 fr. 494 397.85 con interessi, disponendo in garanzia del credito l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 222 297.37 con interessi tanto sulla proprietà per piani n. 22 270 quanto sulla proprietà per piani n. 22 271. Le spese processuali di fr. 12 500.–, più la metà dei costi peritali, sono state poste per un settimo a carico della AO 1 e per il resto a carico dei convenuti in ragione di un mezzo ciascuno. Ogni convenuto è stato tenuto inoltre a rifondere alla AO 1 un'indennità di fr. 27 000.– (IVA compresa) per ripetibili ridotte.

                            E.  Con sentenza di quello stesso giorno il Pretore ha parzialmente accolto anche la petizione contro gli eredi di CE 1 (AP 2 e AP 3) e contro AP 1, disponendo in garanzia del citato credito l'iscrizione definitiva nel registro fondiario di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di fr. 264 400.48 con interessi sulla proprietà per piani n. 22 268 e di un'analoga ipoteca di fr. 265 238.90 con interessi sulla proprietà per piani n. 22 269. Le spese processuali di fr. 7500.–, più la metà dei costi peritali, sono state poste a carico degli eredi CE 1 e di AP 1 in ragione di un mezzo ciascuno. Entrambe le parti convenute sono state obbligate inoltre a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 15 000.– (più IVA) per ripetibili.

                             F.  Contro la prima sentenza AP 2 e A__________ sono insorti il 3 febbraio 2014 al Tribunale d'appello per vedere respinta la pretesa della AO 1, cancellate le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2014 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello incidentale ha postulato la condanna di ogni convenuto al versamento di fr. 584 660.– oltre interessi, con relativo adeguamento della somma garantita dalle ipoteche legali oggetto dell'iscrizione definitiva. AP 2 e A__________ hanno proposto di respingere l'appello incidentale. Statuendo il 20 novembre 2015, la seconda Camera civile ha parzialmente accolto entrambi gli appelli, ha annullato la decisione impugnata per carenza di motivazione e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le spese processuali di fr. 8000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili (inc. 12.2014.28).

                            G.  Contro la seconda sentenza AP 2, AP 3 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello dello stesso 3 febbraio 2014 per vedere respinta la petizione della AO 1, cancellate le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle loro osservazioni del 14 marzo 2014 AP 2, AP 3 e AP 1 propongono di respingere l'appello, rivendicando un'indennità per ripetibili di fr. 15 000.– complessivi più IVA.

Considerando

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni rette dalla procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è senz'altro dato. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dei convenuti il 19 dicembre 2013, durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2014, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 1° febbraio 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 3 febbraio 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                             2.  L'art. 837 cpv. 1 n. 3 consente di ottenere la costituzione di un'ipo­teca legale per crediti di artigiani o imprenditori che avessero for­nito materiali e lavori, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere su un determinato fondo. L'azione non tende al­l'accertamento del credito (di cui è debitore il committente del­l'opera), ma soltanto a far iscrivere nel registro fondiario un pegno per una certa somma in garanzia di quel credito (DTF 126 III 474 consid. d). L'iscrizione dell'ipoteca legale non basta ad ogni modo per conseguire la realizzazione del pegno. L'artigiano o imprenditore che intendesse procedere in tal senso (e far togliere l'opposizione del proprietario immobiliare al precetto esecutivo) dev'essere in possesso di un titolo esecutivo anche per quanto riguarda l'ammontare del credito (DTF 138 III 134 consid. 4.2). L'azione volta all'iscrizione di un'ipoteca legale può essere introdotta nei confronti del proprietario del fondo contestualmente all'azione creditoria nei confronti del committente dell'opera: in tal caso il giudice adito con l'azione creditoria statuisce anche sull'azione ipotecaria.

                             3.  Nella fattispecie la AO 1 ha promosso la causa OA.2005.149 perché AP 2 e A__________ fossero condannati solidalmente, quali committenti dell'appalto, a versarle complessivi fr. 1 152 935.90 con interessi a titolo di mercede per tutte le opere eseguite (azione creditoria); accessoriamente essa ha chiesto inoltre l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva a carico delle due proprietà per piani appartenenti ai convenuti nella misura in cui tali proprietà avevano beneficiato dei lavori (azione ipotecaria). Con la simultanea causa OA.2005.148, ora in esame, la AO 1 ha postulato l'iscrizio­ne definitiva di un'ipoteca legale in garanzia del credito anche per i lavori di cui hanno beneficiato le proprietà per piani di CE 1 e AP 1 (azione ipotecaria). Ciò posto, l'azione creditoria va decisa manifestamente prima delle azioni ipotecarie, la decisione sull'ammontare del credito vantato dall'attrice nei confronti dei committenti determinando l'ammontare dei pegni da iscrivere in via definitiva nel registro fondiario a carico dei proprietari. Proprio per tale ragione, del resto, la seconda Camera civile ha annullato interamente la sentenza del Pretore nella causa OA.2005.149, la cassazione del dispositivo sull'azione creditoria comportando l'annullamento dei dispositivi inerenti all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali sulle proprietà per piani n. 22 270 e 22 271. Rimane da sapere come debba essere deciso l'appello in esame, riguardante l'iscrizione definitiva delle ipoteche legali sulle proprietà per piani n. 22 268 e 22 269.

                             4.  Di per sé la decisione sull'appello concernente l'iscrizione definitiva delle ipoteche legali a carico delle proprietà per piani intestate a CE 1 e AP 1 potrebbe essere sospesa finché non sia stata definitivamente decisa l'azione creditoria e sia stato definitivamente fissato l'ammontare del credito vantato dalla AO 1 verso i committenti dell'opera. Su tale questione la seconda Camera civile, competente per materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG), ha rinviato infatti il giudizio al Pretore, il quale dovrà statuire di nuovo anche sull'iscrizione definitiva delle ipoteche legali a carico delle proprietà per piani n. 22 270 e 22 271. Passata in giudicato tale decisione, l'appello sull'iscrizione definitiva delle ipoteche legali a carico delle altre proprietà per piani n. 22 268 e 22 269 andrebbe deciso nello stesso modo, le censure sollevate dagli appellanti dinanzi a questa Camera essendo identiche a quelle sollevate da AP 2 e A__________ dinanzi alla seconda Camera civile. Simile modo di procedere implicherebbe tuttavia un trattamento diverso di situazioni giuridiche uguali: mentre due iscrizioni definitive di ipoteche legali (quelle sulle proprietà per piani n. 22 270 e 22 271) sono state annullate dalla seconda Camera civile, in effetti, due altre iscrizioni definitive riguardanti lo stesso fondo rimarrebbero sospese davanti a questa Camera. Per di più, al momento in cui sarà definitivamente decisa l'azione creditoria e sarà definitivamente fissato l'ammontare del credito vantato dalla AO 1 verso i committenti dell'opera, questa Camera potrà solo prenderne atto, gli appellanti non sollevando alcuna censura sull'iscrivibilità delle ipoteche come tali nel registro fondiario. Ne segue che in concreto sospendere la decisione non sarebbe opportuno né gioverebbe all'economia di giudizio.

                             5.  Dovendosi statuire pertanto sull'appello di AP 1, AP 2 e AP 3, occorre ricordare ch'esso è fondato sugli identici argomenti dell'appello presentato da AP 2 e A__________ alla seconda Camera civile. E la seconda Camera civile ha ritenuto la decisione del Pretore non sufficientemente motivata per consentirle di vagliare le censure mosse da quegli appellanti, onde il rinvio degli atti al primo giudice perché emani una sentenza che adempia i requisiti minimi del diritto federale. Da tale decisione, presa dall'autorità competente per materia – come detto – a statuire sul­l'azione creditoria, questa Camera non può scostarsi. Deve prendere atto che la questione legata all'am­montare del credito vantato dalla AO 1 è tornata a essere pendente davanti al giudice di merito, sicché le due iscrizioni definitive di ipoteca legale a carico delle proprietà per piani n. 22 268 e 22 269 mancano di fondamento e vanno annullate. Questa Camera non potendo giudicare essa medesima al riguardo, anche gli atti della causa OA.2005.148 vanno così rinviati al Pretore perché, decisa nuovamente l'azione creditoria (previa debita motivazione) e fissato l'ammontare del credito vantato dalla AO 1 verso i committenti dell'opera, giudichi insieme alle richieste di iscrizione definitiva di ipoteca legale sulle proprietà per piani n. 22 270 e 22 271 anche quelle sulle proprietà per piani n. 22 268 e 22 269. Ciò permetterà l'emanazione di una decisione uniforme, evitando che autorità diverse statuiscano a scaglioni su controversie sostanzialmente identiche.

                             6.  Le spese del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono l'annullamento della decisione impugnata, ma non è dato di sapere come per finire statuirà il Pretore in seguito al rinvio. Si giustifica così di suddividere le spese a metà, compensando le ripetibili. La tassa di giustizia inoltre va adeguatamente ridotta, l'attuale decisione non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Sugli oneri processuali di prima sede il Pretore giudicherà al momento in cui prenderà la nuova decisione.

                             7.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'ammontare dei pegni immobiliari chiesti a carico delle proprietà per piani n. 22 268 e 22 269.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                             2.  Le spese processuali ridotte a fr. 1000.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà a carico di AP 1 e per l'altra metà solidalmente a carico di AP 2 e AP 3. Le ripetibili sono compensate.

                             3.  Notificazione:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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