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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.08.2015 11.2014.86

5. August 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·766 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2014.86

Lugano 5 agosto 2015/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2013.202 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 25 marzo 2013 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)  

giudicando sull'appello del 25 settembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 10 settembre 2014;

Ritenuto

in fatto:                      che con decisione emanata il 10 settembre 2014 a protezione dell'unione coniugale il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha, in particolare, dato atto che AO 1 (1965) e AP 1 (1969), __________, vivono separati dal 1° settembre 2012, ha affidato il figlio A__________ (1997) alla madre con esercizio congiunto dell’autorità parentale, ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 475.– mensili per la moglie dal 1° novembre 2014, di fr. 1855.– mensili dal 1° settembre 2012 al 31 ottobre 2013 aumentati a  fr. 1830.– mensili dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2014 e a fr. 1980.– mensili in poi, assegni familiari non compresi, per A__________;

                                  che contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 settembre 2014 in cui chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 850.10 mensili dal 1° settembre 2012 al 31 ottobre 2013, a fr. 875.15 mensili dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2014 e a fr. 1500.15.– mensili in poi, così come quello per il figlio a fr. 2030.– mensili dal 1° settembre 2012 al 31 ottobre 2013 e a fr. 1980.– mensili in poi;

                                  che nel termine di 10 giorni assegnato il 13 ottobre 2014 a AO 1 per presentare eventuali osservazioni, il presidente di questa Camera, su richiesta delle parti, ha sospeso il 23 ottobre 2014 il procedimento;

                                  che il 29 luglio 2015 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo sottoscritto una convenzione sugli effetti del divorzio in cui hanno segnatamente pattuito l'estinzione di ogni loro reciproca pretesa;

e considerando

in diritto:                    che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

                                  che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

                                  che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole;

                                  che non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato osservazioni;

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                             2.  Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico di RE 1.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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