Incarto n. 11.2014.76
Lugano, 16 settembre 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gianella
sedente per statuire nella causa CA. 2014.22 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 29 aprile 2014 dall'
avv. dott. AP 1 (con recapito presso)
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) causa nella quale la figlia I__________ (1999) è rappresentata dalla curatrice avv.
giudicando sul reclamo presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 luglio 2014 e sul “reclamo” contro la successiva decisione del 22 luglio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio che oppone AO 1 (1963) al marito AP 1 (1954), quest'ultimo ha instato il 29 aprile 2014 perché fosse modificata la disciplina cautelare delle sue relazioni personali con la figlia I__________, nata il 5 ottobre 1999. In esito a un'audizione testimoniale che ha avuto luogo il 7 luglio 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, “preso atto dell'istruttoria esperita”, ha regolato seduta stante i diritti di visita (limitati al territorio svizzero) con decreto a verbale, dopo di che le parti hanno tenuto immediatamente le arringhe finali cautelari.
B. AP 1 ha chiesto il 16 luglio 2014 al Pretore la motivazione scritta del decreto emesso il 7 luglio precedente. Il Pretore ha respinto l'istanza il 22 luglio 2014 con l'argomento di avere motivato la regolamentazione cautelare dei diritti di visita “rinviando alle risultanze dell'istruttoria (documenti, ascolto I__________) e, per quanto attiene alla limitazione del diritto di visita al territorio svizzero, rinviando altresì alle precedenti decisioni emesse dal Pretore e dal Tribunale d'appello”. Egli non ha prelevato spese.
C. L'8 settembre 2014 AP 1 ha presentato al Tribunale d'appello un “reclamo” in cui dichiara di impugnare sia il decreto cautelare del 7 luglio 2014 sia la decisione emanata dal Pretore il 22 luglio seguente. In sintesi egli chiede che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, gli sia accordata una terza settimana di vacanze estive con la figlia, come pure un diritto di visita settimanale ogni martedì e mercoledì dalle ore 16.30 (pernottamento compreso), senza limitazione territoriale ai confini svizzeri, autorizzando I__________ a recarsi da lui “ogni volta che lo desidera oltre i giorni decisi dal giudice”. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: I. Sul reclamo contro la decisione del 22 luglio 2014
1. Il giudice può notificare una sua decisione senza motivazione scritta al dibattimento (art. 239 cpv. 1 CPC), consegnando alle parti il dispositivo scritto con una breve motivazione orale (lett. a), oppure recapitando il dispositivo alle parti (lett. b). La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 1 prima frase CPC). In tal caso il termine per introdurre appello o reclamo decorre dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC). Se il giudice rifiuta la motivazione scritta, ad esempio perché reputa tardiva la richiesta, la sua decisione è impugnabile con reclamo, sempre ch'essa comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC; D. Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 32 ad art. 239). Il termine di ricorso, ordinariamente di trenta giorni, si riduce nelle procedure sommarie a dieci giorni (art. 314 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). L'emanazione di provvedimenti cautelari è retta dalla procedura sommaria (art. 261 segg. CPC).
2. Nella fattispecie il Pretore ha respinto la richiesta di motivazione presentata (tempestivamente) da AP 1 il 16 luglio 2014 con l'argomento – come detto – che “la decisione incidentale in questione è stata motivata rinviando alle risultanze dell'istruttoria (documenti, ascolto I__________) e, per quanto attiene alla limitazione del diritto di visita al territorio svizzero, rinviando altresì alle precedenti decisioni emesse dal Pretore e dal Tribunale d'appello”. Intimata il 22 luglio 2014, giorno in cui è stata emanata, tale decisione è pervenuta il giovedì 24 luglio successivo a __________, all'indirizzo indicato da AP 1 per le notificazioni in Svizzera che lo concernono. Il termine di giacenza postale (sette giorni) è scaduto giovedì 31 luglio 2014, ma il plico non è stato rinviato alla Pretura per “ordine attivato dal destinatario”, ciò che ha prorogato la scadenza fino a mercoledì 27 agosto 2014. Il plico raccomandato è poi stato ritirato all'ufficio postale di __________ quell'ultimo giorno (www.post.ch, tracciamento degli invii n. __________). Il reclamo di AP 1 contro la decisione del Pretore è stato inviato a questa Camera lunedì 8 settembre 2014. Ciò premesso, la questione è di sapere se tale reclamo sia tempestivo. La richiesta di motivazione formulata da AP 1 riguardava in effetti un decreto cautelare. E nelle procedure sommarie il termine di reclamo è di dieci giorni (sopra, consid. 1).
3. Di per sé i reclami contro “altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC competono alla terza Camera civile del Tribunale d'appello, non alla prima (I CCA, sentenza inc. 11.2012.108 del 4 dicembre 2012, consid. 3 a 5). Ove il reclamo in esame risultasse tardivo, nondimeno, la trasmissione alla terza Camera civile si tradurrebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Tanto vale dunque verificarne in concreto la tempestività.
a) Un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in cui è consegnato al destinatario che ha un procedimento in corso o che deve attendersi la notifica dell'atto, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali l'atto è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa). Poco importa che il destinatario abbia organizzato un fermo posta o abbia impartito alla posta un ordine di trattenuta. Un'eccezione vale soltanto se l'autorità intima l'atto giudiziario per raccomandata consapevolmente a un indirizzo in fermo posta (durata massima: un mese), nel qual caso la notifica si ritiene avvenuta al momento in cui l'atto è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo giorno del mese durante il quale esso è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 III 174 consid. 1a). In tutti gli altri casi gli accordi intercorsi tra il destinatario e la posta non possono ritardare la notifica dell'atto, che per i tribunali interviene al più tardi il settimo giorno di giacenza (cfr. RDAT I-2003 pag. 45 in basso; I CCA, sentenza inc. 11.2004.114 del 26 novembre 2007, consid. 5). Tale principio è rimasto immutato anche dopo l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (A. Stahelin in: Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 138; Frei in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 21 e 22 ad art. 138).
b) Nella fattispecie l'ordine di trattenuta attivato unilateralmente dal destinatario dell'indirizzo indicato da AP 1 per le notificazioni in Svizzera che lo concernono (via __________, __________) non influiva, dopo quanto si è spiegato, sulla durata della giacenza del plico all'ufficio postale, scaduta giovedì 31 luglio 2014. Cominciato a decorrere venerdì 1° agosto 2014, il termine d'impugnazione di dieci giorni contro la decisione del Pretore sarebbe scaduto di conseguenza il lunedì 11 agosto successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato l'8 settembre 2014, il reclamo apparirebbe così, già di primo acchito, manifestamente tardivo. Il problema è che in realtà occorre una verifica supplementare.
c) Una decisione di primo grado deve contenere – tra l'altro – l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, sempre che le parti non abbiano rinunciato a rimedi giuridici (art. 238 lett. f CPC). Ciò vale per tutte le decisioni finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari (Killias in: Berner Kommentar, ZPO, op. cit., n. 26 ad art. 238; v. anche Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 11 in fine ad art. 238). Trattandosi di decisioni emanate con la procedura sommaria (come i provvedimenti cautelari), inoltre, le parti devono essere rese attente che il termine d'impugnazione di dieci giorni non è sospeso dalle ferie (art. 145 cpv. 3 CPC). Ove manchi quest'ultima avvertenza, le ferie interrompono (o inibiscono) il decorso del termine nonostante il contrario testo di legge, quand'anche il destinatario della decisione sia un avvocato (DTF 139 III 83 consid. 5). In concreto la decisione del 22 luglio 2014 con cui il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1 volta a ottenere la motivazione scritta del decreto cautelare non contempla la benché minima indicazione dei rimedi giuridici. Le ferie giudiziarie hanno sospeso così la decorrenza del termine fino a venerdì 15 agosto 2014 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Cominciato a decorrere sabato 16 agosto 2014, i dieci giorni sono scaduti soltanto lunedì 25 agosto 2014. Resta il fatto che, inoltrato l'8 settembre 2014, il memoriale di reclamo si rivela nondimeno tardivo.
d) È vero che, mancando nella decisione del Pretore qualsiasi menzione sulle vie di ricorso, AP 1 non è stato avvertito nemmeno della circostanza che il termine per esperire appello o reclamo nelle procedure sommarie si riduce a dieci giorni. È altrettanto vero però che la mancata indicazione dei rimedi giuridici non inficia la validità di una decisione (Killias in: Berner Kommentar, op. cit., n. 28 e 30 in fine ad art. 238 CPC; D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 28 ad art. 238; Naegeli/Mayhall in: Oberhammer/Domej/ Haas, ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 20a ad art. 238). L'unica conseguenza si riconduce al fatto che in casi del genere le parti non devono subire alcun pregiudizio, sicché la durata del termine d'impugnazione dipende dalle circostanze concrete (Meyer in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 13 ad art. 238). Chi non trova alcuna indicazione dei rimedi giuridici e intende ricorrere, pertanto, deve informarsi “in tempo utile” e agire sollecitamente (DTF 129 II 134 consid. 3.3 con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2011.123 del 16 gennaio 2012, consid. 3b). Trattandosi di un avvocato, la mancata indicazione dei rimedi giuridici non comporta di regola alcun pregiudizio (D. Staehelin, op. cit., n. 28 ad art. 238 CPC con richiamo), un avvocato dovendo conoscere i termini di ricorso e potendo in ogni modo sincerarsene con una rapida consultazione dei testi di legge (cfr. (DTF 135 III 494 consid. 4.4). Nel caso specifico AP 1 è un avvocato e non può pretendere di avere ignorato che nelle procedure sommarie il termine d'impugnazione è ridotto a dieci giorni. Tardivo, il suo reclamo contro la decisione del 22 luglio 2014 va dichiarato perciò irricevibile.
II. Sul “reclamo” contro il decreto cautelare del 7 luglio 2014
4. Davanti a questa Camera il reclamante dichiara di impugnare anche “la decisione incidentale 7 luglio 2014”. Si tratta del decreto cautelare “intermedio” emesso dal Pretore seduta stante il 7 luglio 2014 “nelle more istruttorie”, in attesa di statuire con decreto finale nel procedimento cautelare (riservati elementi nuovi). Simili decreti “intermedi” sono, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, impugnabili (DTF 139 III 89). Ma non necessariamente con reclamo. Le relazioni personali tra un genitore e il figlio minorenne non sono controversie pecuniarie e non dipendono da questioni di valore litigioso nel senso dell'art. 308 cpv. 2 CPC (DTF 112 II 291 consid. 1). La loro regolamentazione può quindi formare oggetto di appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC), ciò che esclude la proponibilità di un reclamo. Di per sé l'impugnazione di AP 1 può anche essere trattata – nonostante l'intestazione approssimativa (“reclamo, art. 319a ss CPC”) – a tale stregua. In primo luogo occorre interrogarsi nondimeno, una volta ancora, sulla sua tempestività.
a) Il verbale d'udienza del 7 luglio 2014 è stato notificato alle parti seduta stante. Il termine d'impugnazione contro il decreto cautelare è cominciato a decorrere così l'indomani, martedì 8 luglio 2014 e sarebbe giunto a scadenza il giovedì 17 luglio successivo. Se non che, come nella nota decisione del 22 luglio 2014, anche in quel verbale mancava qualsiasi indicazione dei rimedi giuridici, e soprattutto ogni cenno al fatto che le ferie non sospendessero il termine d'impugnazione (sopra, consid. 3c). Sia come sia, AP 1 non ha ricorso contro il decreto cautelare. Ne ha chiesto invece il 16 luglio 2014 la motivazione scritta, che il Pretore ha rifiutato – come si è visto – con decisione del 22 luglio successivo. Solo l'8 settembre 2014, con il memoriale inoltrato a questa Camera, egli ha dichiarato di presentare “reclamo” contro il decreto. A quel momento però il termine d'impugnazione era largamente scaduto, anche tenendo conto del fatto che le ferie dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC lo avevano sospeso (per mancato avvertimento del Pretore conforme all'art. 145 cpv. 3 CPC).
b) Non va dimenticato, certo, che qualora la motivazione scritta di una decisione giunga solo in un secondo tempo, il termine per introdurre appello o reclamo decorre dalla notifica della motivazione stessa (sopra, consid. 1). Tale però non è il caso in rassegna, nell'ambito del quale AP 1 si è visto rifiutare la motivazione scritta del decreto. Si volesse anche ammettere quindi – con l'interessato – che in realtà il decreto cautelare del 7 luglio 2014 non era motivato e che di conseguenza non era impugnabile poiché bisognava esigerne prima la motivazione scritta (D. Staehelin, op. cit., n. 31 ad art. 239 CPC; Killias, op. cit., n. 20 ad art. 239 CPC), la possibilità di ricorso è venuta meno con il rifiuto della motivazione medesima da parte del Pretore. Un'altra questione è sapere se il Pretore abbia rifiutato la motivazione scritta a ragione o a torto, ma per vagliare tale interrogativo AP 1 avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la decisione del 22 luglio 2014. Avesse ottenuto causa vinta, il Pretore avrebbe dovuto motivare il decreto per scritto, ciò che avrebbe fatto decorrere il termine di dieci giorni per l'appello. In estrema sintesi, il decreto del 7 luglio 2014 non è stato impugnato entro i dieci giorni che hanno fatto seguito alla sua emanazione e nemmeno può più essere impugnato, il Pretore avendone rifiutato la motivazione scritta con decisione definitiva. Ne segue che, pur trattato come appello, il “reclamo” di AP 1 va dichiarato irricevibile.
III. Sulle spese processuali e il gratuito patrocinio
5. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tutto induce a presumere nondimeno che nel caso specifico una riscossione si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'erario cantonale, l'esistenza di almeno tre procedure di abbandono del credito da parte del Tribunale di appello rendendo verosimilmente illusorio ogni eventuale incasso. Tanto vale in simili frangenti soprassedere a prelievi. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata da IS 1. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni né a AO 1 né alla curatrice di I__________.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
6. Quanto ai rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 4 in principio).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo contro la decisione emessa dal Pretore il 22 luglio 2014 è irricevibile.
2. L'appello (“reclamo”) contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 luglio 2014 è irricevibile.
3. Non si riscuotono spese.
4. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
5. Notificazione:
– avv.; – avv.; – avv.,.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).