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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2015 11.2014.63

23. Dezember 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,563 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: termine per introdurre l'azione volta all'iscrizione definitiva

Volltext

Incarto n. 11.2014.63

Lugano 23 dicembre 2015/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OR.2013.152 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 16 agosto 2013 dalla

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2,)  

contro

AP 2 AP 4 AP 5 AP 6 AP 7 AP 8 AP 1 al quale subentrati in pendenza di causa e, e e AP 3 alla quale è subentrato in pendenza di causa (EAU) (tutti patrocinati dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 9 luglio 2014 presentato dai convenuti contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 giugno 2014;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 12 giugno 2013 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 3, ha ordinato, a conferma di un decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 15 marzo 2013, l'iscrizione provvisoria delle seguenti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori in favore della AO 1 per complessivi fr. 262 830.35 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in garanzia di opere da impresario costruttore eseguite sulla particella n. 269 RFD di __________ (inc. SO.2013.1174):

–                                      fr. 8245.18 sulla proprietà per piani n. 28 073 (pari a 32/1000 della particella), intestata a AP 1;

–                                      fr. 6699.21 sulla proprietà per piani n. 28 074 (pari a 26/1000 della particella), intestata a AP 1;

–                                      fr. 6699.21 sulla proprietà per piani n. 28 075 (pari a 26/1000 della particella), intestata a AP 1;

–                                      fr. 8245.18 sulla proprietà per piani n. 28 076 (pari a 32/1000 della particella), intestata a AP 2;

–                                      fr. 5410.90 sulla proprietà per piani n. 28 077 (pari a 21/1000 della particella), intestata alla AP 3;

–                                      fr. 9791.16 sulla proprietà per piani n. 28 078 (pari a 38/1000 della particella), intestata a AP 1;

–                                      fr. 9791.16 sulla proprietà per piani n. 28 079 (pari a 38/1000 della particella), intestata a AP 1;

–                                      fr. 5410.90 sulla proprietà per piani n. 28 080 (pari a 21/1000 della particella), intestata alla AP 4;

–                                      fr. 17 521.02 sulla proprietà per piani n. 28 081 (pari a 68/1000 della particella), intestata ad AP 5;

–                                      fr. 33 511.17 sulla proprietà per piani n. 28 082 (pari a 110/1000 della particella), intestata a AP 6;

–                                      fr. 28 342.82 sulla proprietà per piani n. 28 083 (pari a 110/1000 della particella), intestata a AP 1;

–                                      fr. 17 521.02 sulla proprietà per piani n. 28 084 (pari a 68/1000 della particella), intestata a AP 1;

–                                      fr. 20 870.62 sulla proprietà per piani n. 28 085 (pari a 81/1000 della particella), intestata a AP 1;

–                                      fr. 24 993.21 sulla proprietà per piani n. 28 086 (pari a 97/1000 della particella), intestata alla AP 7;

–                                      fr. 24 993.21 sulla proprietà per piani n. 28 087 (pari a 97/1000 della particella), intestata ad AP 8;

–                                      fr. 20 870.62 sulla proprietà per piani n. 28 088 (pari a 81/1000 della particella), intestata a AP 1;

–                                      fr. 6956.87 sulla proprietà per piani n. 29 711 (pari a 27/1000 della particella), intestata alla AP 3 e

–                                      fr. 6956.87 sulla proprietà per piani n. 29 712 (pari a 27/1000 della particella), intestata alla AP 4.

Contestualmente il Pretore ha respinto una richiesta di AP 1, che offriva una garanzia in sostituzione delle ipoteche legali da iscrivere sulle proprietà per piani non intestate a lui o alla AP 4. Alla AO 1 il Pretore ha assegnato inoltre un termine di 60 giorni per promuovere la causa volta al­l'iscrizione definitiva delle ipoteche legali, precisando che il decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato la cancellazione delle iscrizioni prov­visorie. In calce alla sentenza figurava l'indicazione dei rimedi giuridici (10 giorni per l'appello, rispettivamente per il reclamo se diretto contro la decisione sulle spese giudiziarie) con l'avvertimento che la decorrenza dei termini non era sospesa dalle ferie giudiziarie. La sentenza è stata notificata alla AO 1 il 13 giugno 2013.

                                  B.   Contro la decisione appena citata AP 1, AP 2, la AP 3, AP 5, AP 6, la AP 7 e AP 8 sono insorti a questa Camera con un appello del 21 giugno 2013 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato sia autorizzata la sostituzione delle ipoteche legali provvisorie iscritte sulle proprietà per piani non intestate a AP 1 o alla AP 4 con una garanzia prestata dallo stesso AP 1. Tale procedura è tuttora pendente (inc. 11.2013.54).

                                  C.   Il 16 agosto 2013 la AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, AP 2, la AP 3, la AP 4, AP 5, AP 6, la AP 7 e AP 8, postulando l'iscrizione definitiva delle ipoteche legali annotate in via provvisoria. Nella loro risposta del 23 ottobre 2013 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione perché tardiva, subordinatamente perché infondata. L'attrice ha replicato il 27 no­vembre 2013, mantenendo la propria domanda. I convenuti non hanno duplicato.

                                  D.   La AP 3 è stata sciolta per decisione dell'assemblea generale del 10 dicembre 2013. Il 23 dicembre 2013 AP 1 ha venduto la proprietà per piani n. 28 083 a F__________ e G__________ in ragione di metà ciascuno. In seguito, il 17 marzo 2014, egli ha venduto anche le proprietà per piani n. 28 073 e 28 074 a Fe__________ e A__________, sempre in ragione di metà ciascuno.

                                  E.   All'udienza del 15 mag­gio 2014 davanti al Pretore, indetta per le prime arringhe nella causa intesa all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali, le parti (compresa la AP 3 in liquidazione) si sono confermate nelle loro posizioni e hanno notificato prove. Al termine dell'udienza il Pretore ha deciso di limitare in primo luogo il giudizio alla tempestività dell'azione. Con sentenza del 10 giu­gno 2014 egli ha poi respinto l'eccezione di tardività e ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.– con le spese a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attrice fr. 1500.– per ripetibili.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2, la AP 3 in liquidazione, la AP 4, AP 5, AP 6, la AP 7 e AP 8 si sono rivolti con un appello del 9 luglio 2014 a questa Camera affinché il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di accertare la tardività dell'azione e di ordinare all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione delle ipoteche legali iscritte in via provvisoria. Nelle sue osservazioni del 5 settembre 2014 la AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

                                  G.   Il 18 giugno 2015 la AP 3 in liquidazione ha venduto le proprietà per piani n. 28 077 e 29 711 ad An__________. Accertati i vari trapassi di proprietà, il presidente di questa Camera ha impartito il 4 settembre 2015 a AP 1 e alla AP 3 in liquidazione un breve termine per comunicare se gli acquirenti intendessero subentrare nella causa, confermando il loro accordo. Il 6 ottobre 2015 AP 1 e la AP 3 in liquidazione hanno trasmesso le dichiarazioni con cui F__________, G__________, Fe__________, A__________ e An__________ dichiarano di subentrare nel processo. Contestualmente AP 1 e la AP 3 in liquidazione hanno dichiarato di consentire al subingresso. Tali dichiarazioni sono state comunicate all'attrice, che non ha reagito.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore può portare im­me­diatamente all'emanazione di una decisione finale e con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese. La decisione incidentale è impugnabile a titolo indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'eventuale tardività della petizione metterebbe fine senza indugio alla causa. La decisione impugnata è dunque incidentale. Quanto al valore litigioso, davanti al Pretore la AO 1 ha fatto valere il diritto a ipoteche legali per complessivi fr. 262 830.35 (litisconsorzio facoltativo: art. 93 cpv. 1 CPC), onde la proponibilità dell'appello. La sentenza del Pretore infine è stata notificata al patrocinatore dei convenuti l'11 giugno 2014. Presentato il 9 luglio 2014, l'appello in esame dunque è tempestivo.

                                   2.   Il 23 dicembre 2013 AP 1 ha – come detto – venduto la proprietà per piani n. 28 083 a F__________ e G__________ in ragione di metà ciascuno. In seguito, il 17 marzo 2014, egli ha venduto anche le proprietà per piani n. 28 073 e 28 074 a Fe__________ e A__________, sempre in ragione di metà ciascuno. Il 18 giugno 2015 infine la AP 3 in liquidazione ha venduto le proprietà per piani n. 28 077 e 29 711 ad An__________. Ora, l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani o impren­ditori – sia essa provvisoria o definitiva – va chiesta al proprietario attuale del fondo da gravare (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 312 n. 2882b con richiami). Se il proprietario del fondo cambia pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel processo al posto del­l'alienante” (art. 83 cpv. 1 CPC) con l'assenso di quest'ultimo, senza che la controparte possa opporsi (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 83; Graber/Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edi­zione, n. 19 ad art. 83). Nella fattispecie i nuovi proprietari hanno dichiarato di subentrare nel procedimento agli alienanti, i quali hanno consentito al subingresso. Precisato ciò, la sostituzione di parte si è perfezionata e nulla osta alla trattazione del­l'appello.

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che né l'art. 961 cpv. 3 CC né la norma – a suo avviso complementare –

                                         dell'art. 263 CPC disciplina la durata del termine per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale, lasciando tale decisione all'apprezzamento del giudice. Quanto alla sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie, egli ha soggiunto, l'art. 145 cpv. 2 CPC la esclude sia per la procedura di conciliazione sia per la procedura sommaria. Ispirandosi alla più recente giurisprudenza sulla decorrenza del termine per promuovere causa dopo il rilascio di un'autorizzazione ad agire da parte dell'autorità di conciliazione (DTF 138 III 615), nondimeno, egli ha ritenuto che il rito sommario si concluda al momento in cui il giudice assegna all'istante il termine per intentare azione (art. 961 cpv. 3 CC e 263 CPC), termine che quindi soggiace già alla procedura ordinaria e che come tale è sospeso dalle ferie (art. 145 cpv. 1 CPC). A sostegno di tale conclusione milita anche il fatto, per il Pretore, che il termine è prorogabile. Quanto all'avvertenza in calce alla decisione del 12 giugno 2013, stando alla quale la decorrenza dei termini non era sospesa dalle ferie giudiziarie, essa riguardava – secondo il Pretore – la possibilità d'impugnazione, non anche quella per avviare la causa volta all'iscrizione definitiva. Onde, in definitiva, l'intervenuta sospensione del termine durante le ferie e tempestività dell'azione introdotta il 16 agosto 2013.

                                   4.   Secondo gli appellanti il termine dell'art. 263 CPC non è assimilabile a quello che segue il rilascio di un'autorizzazione ad agire da parte dell'autorità di conciliazione (art. 209 cpv. 3 CPC) e non è sospeso dalle ferie. A loro avviso quel termine fa parte ancora del procedimento cautelare, come figurava del resto – essi sottolineano – nell'avvertenza posta in calce alla decisione del 12 giu­gno 2013. Il fatto poi che tale disposizione sia inserita nel titolo quinto del Codice, dedicato alla procedura sommaria (art. 248 segg.), e commini la decadenza del provvedimento cautelare in caso di inosservanza conferma la natura perentoria e preclusiva del termine. Gli appellanti invocano altresì una sentenza emessa il 1° novembre 2010 dal Tribunale di cassazione del Cantone Zurigo (in: BR 2011 pag. 68), la quale a mente loro rimane valida seppure pronunciata in applicazione della vecchia procedura civile cantonale. Il rito sommario si conclude – essi affermano – “solo con il rispetto del termine che è ancora parte di quella procedura”, di modo che, salvo proroga del giudice, l'inosservanza del termine comporta la perdita del diritto. A parere dei convenuti l'opinione del Pretore non è conforme pertanto al diritto federale e impone di riformare la sentenza impugnata nel senso di accertare la tardività dell'azione e di ordinare all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione delle ipoteche legali iscritte in via provvisoria.

                                   5.   L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). La procedura intesa all'ottenimento di un'iscrizione provvisoria è retta dalla procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). In realtà si tratta di un procedimento cautelare nel senso degli art. 261 segg. CPC (DTF 137 III 567 seg.). Se accoglie la richiesta di iscrizione provvisoria, il giudice fissa all'artigiano o imprenditore un termine per chiedere nelle vie ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett. h CPC) – l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC), con la comminatoria che l'iscrizione provvisoria decadrà in caso di inosservanza del termine (come prescrive l'art. 263 CPC per i provvedimenti cautelari). Il giudice può prorogare il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del medesimo (Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, n. 14 in fine ad art. 961 con richiamo a DTF 98 Ia 245).

                                   6.   In concreto il Pretore ha fissato all'istante, nella decisione del 12 giugno 2013 con cui ha ordinato le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali, un termine di 60 giorni per chiedere le iscrizioni definitive nelle vie ordinarie. Tale sentenza è stata notificata al patrocinatore del­l'istante il giorno dopo (tracciamento dell'invio postale n. __________, agli atti). Il termine di 60 giorni è cominciato a decorrere così il 14 giugno 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC). Il problema è di sapere se dal 15 luglio al 15 agosto 2013 quel termine sia rimasto sospeso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC oppure sia continuato a decorrere. Nel primo caso la petizione del 16 agosto 2013 sarebbe tempestiva. Nel secondo la petizione sarebbe invece – come sostengono gli appellanti – tardiva, sicché le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali andrebbero cancellate siccome decadute.

                                   7.   La giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile, intervenuta il 1° gennaio 2011, stabiliva che le disposizioni di procedura del diritto cantonale non pote­vano influire sul decorso di un termine per promuovere causa impartito dal giudice in virtù del diritto federale. Il termine del­l'art. 961 cpv. 3 CC non era dunque interrotto dalle ferie giudi­ziarie delle procedure civili cantonali (DTF 119 II 434, richiamata in: I CCA, sentenza inc. 11.1995.190 del 2 feb­braio 1996, consid. 3b). L'esigenza di salvaguardare l'unità dell'ordinamento giuridico federale (DTF 123 III 69 consid. 2a) e la sicurezza del diritto (DTF 89 II 309 consid. 6) sono assicurate ora dal nuovo Codice di procedura civile. Ciò premesso, rimane da sapere se la sospensione dei termini prevista dall'art. 145 cpv. 1 CPC si applichi anche al termine che un giudice fissa in conformità al­l'art. 961 cpv. 3 CC. La giurisprudenza – almeno quella pubblicata – non dà risposte in proposito. Occorre pertanto far capo alla dottrina.

                                         a)   Più autori reputano che il termine dell'art. 961 cpv. 3 CC sia di natura sostanziale e non possa quindi essere sospeso da disposizioni di procedura (Frei in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 2 ad art. 142; Hohl, Procédure civile, vol. II, 2ª edizione, pag. 178 n. 962; Benn in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 142; Gloor, Com­mentaire de l'arrêt de la Cour de Justice de Genève, Chambre des prud'hommes, du 12 avril 2012 [CAPH/70/2012] in: DTA 2012 pag. 159; Hoffmann-Nowotny in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 5 alle osservazioni preliminari degli art. 142–149). Taluni ricordano altresì, pur senza accennare espressamente all'art. 961 cpv. 3 CC, che solo i termini di procedura sono governati dagli art. 142 segg. CPC, mentre quelli di diritto sostanziale previsti dal Codice civile e dal Codice delle obbligazioni (segnatamente quelli di perenzione in caso di mancata promozione dell'azione) sono retti dall'ordinamento sulla base del quale sono fissati e non soggiacciono alle sospensioni dell'art. 145 cpv. 1 CPC (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.  7 ad art. 142; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 4 ad art. 142; Jenny in: Gehri/Kramer [curatori], ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n. 1 ad art. 142; Marbacher in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 2 ad art. 142).

                                         b)   Stando ad altri autori, per contro, il termine dell'art. 961 cpv. 3 CC è di natura processuale. Secondo Schumacher, in particolare, l'art. 263 CPC si applica a tutti i provvedimenti cautelari, indipendentemente dal fatto che il diritto sostanziale (ad esempio il Codice civile) contenga disposizioni uguali o analoghe, tanto che dal 1° gennaio 2011 l'art. 961 cpv. 3 CC poteva – a suo parere – essere abrogato (Das Bauhandwerker­pfand­recht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo 2011, pag. 208 n. 663; Die Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts, Prosequierung ohne Schlichtungsverfahren, in: BR/DC 2011 pag. 69). Ernst condivide tale punto di vista (Fristenprobleme beim Bauhandwerker­pfandrecht – zugleich zum Bedeutungs­schwund von Art. 961 Abs. 3 ZGB, in: Une empreinte sur le Code civil, Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer, Berna 2013, pag. 470 seg.), alla stessa stregua – sembrerebbe – di Bohnet (L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure suisse in: Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – fond et procédure, Basilea 2012, pag. 86, n. 112) e Grobéty/Heinzmann (Délais de déchéan­ce et autorisation de procéder, in: DC 2015 pag. 170).

                                         c)   Anche gli autori che ritengono il termine dell'art. 961 cpv. 3 CC di carattere processuale non sono unanimi tuttavia sul problema di sapere se l'art. 145 cpv. 1 CPC ne sospenda il corso. Schumacher respinge l'ipotesi con l'argomento che il termine dell'art. 961 cpv. 3 CC fa parte ancora della procedura sommaria applicabile alla richiesta di iscrizione provvisoria (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC), la mancata sospensione tenendo meglio conto inoltre della finalità perseguita dal termine, consistente nel limitare lo stato d'incertezza giuridica legato a un provvedimento cautelare. Tuttavia – egli soggiunge – iI giudice deve rendere attente le parti che il termine non è sospeso dall'art. 145 cpv. 1 CPC, in difetto di che la sospensione si applica (op. cit., Ergänzungsband zur 3. Auflage, pag. 214 n. 689; BR/DC 2011 pag. 69; sulla portata del­l'art. 145 cpv. 3 CPC v. ora DTF 139 III 78). Secondo Ernst, invece, il termine dell'art. 961 cpv. 3 CC è sospeso dalle ferie, poiché fa già parte a suo avviso dell'azione ordinaria, e all'appoggio di tale opinione evoca la giurisprudenza sulla decorrenza del termine entro cui promuovere causa dopo il rilascio di un'autorizzazione ad agire da parte dell'autorità di conciliazione (op. cit., pag. 476 in alto). Tale orientamento è seguito anche da Bohnet (op. cit., pag. 86 n. 112) e da Haldy (Les procé­dures spéciales, in: Le Code de procédure civile – Aspects choisis, Ginevra 2011, pag. 146), come pure dalla Cour d'ap­pel civile del Tribunale cantonale vodese (JdT 2014 III 20).

                                   8.   Nelle circostanze descritte la controversia dottrinale continua a sussistere e non risolve il problema di sapere se il termine fissato dal giudice a norma del­l'art. 961 cpv. 3 CC sia sospeso dalle ferie in forza dell'art. 145 cpv. 1 CPC. Se questa Camera predilige gli autori che ravvisano nel termine dell'art. 961 cpv. 3 CC carattere sostanziale, ciò non si deve quindi al fatto che tali autori appartengano a una corrente di pensiero maggioritaria (sopra, consid. 7a). Si deve per finire alla circostanza che il computo dei termini previsti dal diritto materiale, in specie quelli perentori entro cui il Codice civile e il Codice delle obbligazioni impongono di promuovere causa, soggiace agli art. 75 segg. e 132 CO, eventualmente – come rammenta Tappy (sopra, consid. 7a) – alla Convenzione europea sul computo dei termini (RS 0.221.122.3), ma non sono mai sospesi dall'art. 145 cpv. 1 CPC. E un termine per intentare azione previsto dal diritto materiale non è solo un termine fissato dal giudice in virtù dell'art. 263 CPC. Certo, v'è chi pretende che con l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile il termine dell'art. 961 cpv. 3 CC sia divenuto – né più né meno – un termine nel senso dell'art. 263 CPC, sicché poteva essere abrogato (sopra, consid. 7b). Sta di fatto che il legislatore ha adattato la formulazione dell'art. 961 cpv. 3 CC (sopprimendo la locuzione “con la procedura sommaria”), ma non l'ha soppresso. E nemmeno l'attrice pretende che ciò si debba a svista o dimenticanza.

                                         Si aggiunga che il termine fissato dal giudice in applicazione del­l'art. 961 cpv. 3 CC non può semplicemente essere equiparato al termine che l'art. 209 cpv. 3 e 4 CPC prevede per inoltrare la causa al tribunale dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire da parte dell'autorità di conciliazione (sospeso dalle ferie giudiziarie: DTF 138 III 615; v. anche DTF 140 III 561). Quello dell'art. 209 cpv. 3 e 4 CPC è infatti un termine d'ordine, poiché il deposito dell'istanza di conciliazione crea già litispendenza (art. 62 cpv. 1 CPC) ed entro tale lasso di tempo l'istante deve compiere sì determinati atti processuali (se vuole conservare la litispendenza), ma non gli incombe più di promuovere causa. Una richiesta di iscrizione provvisoria di ipoteca legale non crea invece alcuna litispendenza dell'azione intesa all'iscrizione definitiva, azione che se non è promossa entro il termine impartito dal giudice in conformità all'art. 961 cpv. 3 CC fa decadere l'iscrizione provvisoria. Che poi il termine dell'art. 961 cpv. 3 CC, pur perentorio, possa essere prorogato perché la legge ne rimette la fissazione all'apprezzamento del giudice nulla muta alla natura sostanziale del medesimo. Ne segue che in concreto il termine assegnato dal Pretore non poteva essere sospeso dalle ferie giudiziarie e che di conseguenza le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali, decadute, andavano radiate. L'appello si rivela così provvisto di buon diritto.

                                   9.   I convenuti chiedono che in esito all'accoglimento dell'appello sia riconosciuta loro un'indennità per ripetibili di fr. 10 000.–, sottolineando che il valore litigioso ammonta a fr. 262 830.35. Come essi giungano alla cifra di fr. 10 000.– non è dato tuttavia di sapere, né accludono all'appello una nota d'onorario del loro legale. Ora, l'art. 11 cpv. 1 del regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede per “pratiche con valore determinato o determinabile” un'indennità per ripetibili commisurata al valore litigioso. Tra l'aliquota minima (nella fattispecie il 6%) e la massima (nella fattispecie il 9%) l'indennità va poi commisurata alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). In concreto la causa è terminata già allo stadio delle prime arringhe, quan­do il Pretore ha deciso di limitare il giudizio all'esame sulla tempestività della petizione. Se non che, pur applicando nella fattispecie l'aliquota minima del 6%, si otterrebbe un'indennità per ripetibili di oltre fr. 15 000.–, palesemente esagerata già a prima vista, ove si consideri che in sede forense il legale dei convenuti ha dovuto unicamente presentare un memoriale di risposta e partecipare all'udienza per le prime arringhe. Occorre far capo così all'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento, secondo cui in caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla tariffa “l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.

                                         Nella fattispecie il patrocinatore dei convenuti ha – come detto – stilato un memoriale di risposta (14 pagine, di cui 7 dedicate al frontespizio, alle richieste di giudizio, agli annessi e all'elenco delle prove) e ha partecipato a un'udienza (apparentemente breve, il verbale compendiandosi in due pagine e mezzo). Anche tenendo conto che le ripetibili devono comprendere le spese (l'art. 14 cpv. 2 del regolamento prevede che “può essere presentata una nota d'onorario e spese”) e l'IVA (art. 14 cpv. 1 del regolamento), nel caso specifico un'indennità complessiva di fr. 4000.– appare sicuramente congrua. Basti pensare che la stesura del memoriale non avrebbe occupato un avvocato diligentemente speditivo per più di otto ore (retribuite fr. 280.– l'una: art. 12 del regolamento). Pur aggiungendo un paio d'ore per

                                         l'udienza e un altro paio d'ore per le prestazioni accessorie indispensabili (colloqui, telefonate e corrispondenza), come pure un 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 della tariffa per analogia) e l'8% di IVA, l'indennità in questione rispetta appieno le particolarità del caso. L'indennità per ripetibili va fissata di conseguenza.

                                10.   Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza del­l'attrice (art. 106 cpv. 1 CPC). In sede di appello gli appellanti postulano la rifusione di ripetibili per fr. 4000.–, ma la cifra è eccessiva. L'art. 11 cpv. 2 lett. a del noto regolamento dispone che in caso di appello le ripetibili “sono fissate tra il 30% e il 60% dell'indennità per il patrocinio in primo grado. Le prestazioni del patrocinatore sono consistite davanti a questa Camera nella redazione dell'appello in una causa già conosciuta (quattro pagine di motivazione, più il frontespizio e le richieste di giudizio) e su una sola questione (la tempestività della petizione avversaria). L'aliquota del 50% (comprensiva delle spese e dell'IVA) può dunque dirsi ampiamente adeguata. Ne segue un'indennità per ripetibili di fr. 2000.–.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Più delicata è la questione legata all'esecutività dell'attuale decisione. Un ricorso in materia civile al Tribunale federale ha effetto sospensivo solo per decreto del giudice

                                         dell'istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF), a meno che non sia diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF). Non è chiaro se ciò sia il caso di una decisione concernente l'iscrizione – provvisoria o definitiva – di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (Schumacher, Das Bauhandwerker­pfand­recht, 3ª edizione, pag. 530 n. 1446). Non si può escludere perciò che l'odierno pronunciato sia immediatamente esecutivo e che le iscrizioni provvisorie potrebbero essere cancellate prima che

                                         l'attrice abbia modo di ottenere il conferimento dell'effetto sospensivo da parte del Tribunale federale. I Cantoni devono vigilare nondimeno, in ossequio alla forza derogatoria del diritto federale, affinché eventuali ricorsi sprovvisti per legge di effetto sospensivo non siano resi illusori (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).

                                         In ossequio al principio appena enunciato questa Camera soleva lasciare all'artigiano o all'imprenditore un termine di 15 giorni per chiedere al Tribunale federale il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.24 del­l'8 mag­gio 2014, consid. 7 con riferimenti). Nella sua prassi più recente il Tribunale federale esige nondimeno che la richiesta di effetto sospensivo sia accompagnata da un memoriale di ricorso almeno sommariamente motivato (Meyer/Dorman in: Basler Kommentar, BGG, 2ª edizione, n. 28 ad art. 103; Geiser/ Uhlmann, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 3ª edizione, n. 1.166 e 1.167 § 1 Grundlagen). Nelle circostanze descritte tanto vale dilazionare l'esecutività dell'attuale sentenza al momento del passaggio in giudicato. Il dispositivo sarà comunicato all'ufficiale del registro fondiario solo con la relativa attestazione.

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  La petizione è respinta.

                                         2.  L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, ad avvenuto passaggio in giudicato di questa sentenza, le seguenti iscrizioni provvisorie:

a)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 8245.18 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 073 (pari a 32/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata a Fe__________ e A__________ in ragione di metà ciascuno;

b)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 6699.21 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 074 (pari a 26/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata a Fe__________ e A__________ in ragione di metà ciascuno;

c)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 6699.21 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 075 (pari a 26/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata a AP 1;

d)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 8245.18 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 076 (pari a 32/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata a AP 2;

e)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 5410.90 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 077 (pari a 21/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata ad An__________;

f)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 9791.16 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 078 (pari a 38/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata a AP 1;

g)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 9791.16 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 079 (pari a 38/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata a AP 1;

h)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 5410.90 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 080 (pari a 21/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata alla AP 4;

i)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 17 521.02 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 081 (pari a 68/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata ad AP 5;

l)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 33 511.17 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 082 (pari a 110/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata a AP 6;

m)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 28 342.82 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 083 (pari a 110/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata a F__________ e G__________ in ragione di metà ciascuno;

n)    ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 17 521.02 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 084 (pari a 68/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata a AP 1;

o)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 20 870.62 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 085 (pari a 81/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata a AP 1;

p)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 24 993.21 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 086 (pari a 97/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata alla AP 7;

q)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 24 993.21 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 087 (pari a 97/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata ad AP 8;

r)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 20 870.62 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 28 088 (pari a 81/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata a AP 1;

s)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 6956.87 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 29 711 (pari a 27/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata ad An__________;

t)   ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 6956.87 con interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013 in favore della ditta AO 1, __________, sulla proprietà per piani n. 29 712 (pari a 27/1000 della particella n. 269) RFD di __________, intestata alla AP 4.

                                         3.  Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 4000.– complessivi per ripetibili.

II.   Le spese di appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà agli appellanti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

– avv.; – avv.; –; –; –; –.

                                         Comunicazione a:

                                         –,(EAU);

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                      – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2014.63 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2015 11.2014.63 — Swissrulings