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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.02.2014 11.2014.4

13. Februar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,618 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Reclamo contro una decisione con cui il Pretore riconosce una decisione estera secondo la Convenzione di Lugano e ordina il sequestro

Volltext

Incarto n. 11.2014.4

Lugano, 13 febbraio 2014/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2013.858 (dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano e richiesta di sequestro) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 13 dicembre 2013 da

 CO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 RE 1  ,

giudicando sul reclamo del 15 gennaio 2014 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 dicembre 2013;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto del 19 luglio 2011 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione consensuale di RE 1 (1973) e CO 1 (1976), tra l'altro alla seguente condizione:

                                         5.  Il signor RE 1 corrisponderà la somma di € 400.00 mensili, quale contributo economico al mantenimento del figlio D__________, da versarsi entro il 05 di ogni mese, rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre agli assegni familiari eventualmente percepiti.

      Adito con un'istanza cautelare da CO 1, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha decretato il 13 maggio 2013 una trattenuta di fr. 505.– mensili dallo stipendio che RE 1 percepisce dalla V__________ SA, __________, a copertura del contributo alimentare per il figlio.

B.  Il 13 dicembre 2013 CO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore, chiedendogli di dichiarare esecutivo in Svizzera il citato decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Varese e di ordinare il seque­stro “della pretesa creditoria derivante dal contratto di lavoro che RE 1 ha (...) verso la V__________ SA, __________” fino all'ammontare di fr. 10 015.10 con interessi al 5%. A sostegno della pretesa essa ha fatto valere un credito per contributi alimentari in favore del figlio maturati dal luglio del 2011 al maggio del 2013, più spese straordinarie e assegni familiari. Mediante decisione del 16 dicembre 2013, emanata senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto la richie­sta, nel senso che ha dichiarato esecutivo il decreto di omologazione in Svizzera e ha decretato il sequestro richiesto fino a concorrenza di fr. 8571.– oltre interessi. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste per un quarto a carico di CO 1 e per il resto a carico di RE 1, senza assegnazione di ripetibili.

                                  C.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 gennaio 2014 in cui fa valere che la moglie ha già riscosso i contributi alimentari per i mesi di aprile e maggio 2013, come pure ch'egli ha già eseguito nelle mani di CO 1 “molti altri pagamenti”. Il reclamo non è stato notificato all'istante per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l'esecuzione di decisioni straniere sono regolati dagli art. 335 segg. CPC, “eccetto che un trattato internazionale o la LDIP dispongano altrimenti” (art. 335 cpv. 3 CPC). Trattandosi di riconoscere una decisione estera riguardante prestazioni in denaro che emani da uno Stato vincolato dalla Convenzio­ne di Lugano (riveduta), del

                                         30 ottobre 2007 (RS 0.275.12), il creditore può chiedere – come in concreto – che senza contraddittorio “il giudice” pronunci un formale exequatur e decreti un sequestro (quanto alle altre possibilità di esecuzione v. Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2ª edizione, n. 110 ad art. 271). Sapere se, secondo i casi, “il giudice” sia quello dell'esecuzione (come si evince da FF 2009 pag. 1469 a metà, dall'obiter dictum in DTF 135 III 329 in alto e da Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 19 in fine ad art. 39 CLug) oppure quello del sequestro (come sostiene Stoffel, op. cit. n. 105 ad art. 271 LEF) non è chiaro, ma nella fattispecie poco importa, il Pretore essendo tanto giudice dell'esecuzione (art. 37 cpv. 3 LOG) quanto giudice del sequestro (art. 251 lett. a CPC in relazione con l'art. 14 cpv. 1 LALEF e l'art. 37 cpv. 1 LOG). L'exequatur è suscettibile solo di reclamo (art. 327a cpv. 1 combinato con l'art. 309 lett. a CPC) e il termine d'impugnazione è quello dell'art. 43 par. 5 CLug (un mese, rispettivamente due: art. 327a cpv. 3 CPC). Il dispositivo sul sequestro invece può solo formare oggetto di opposizione entro dieci giorni (art. 278 cpv. 1 LEF). Ogni procedura segue allora il suo corso, l'una indipendentemente dall'altra (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 8 in fine ad art. 327a; Rodriguez in: Brunner/Gasser/Schwan­der [curatori], Schweizerische ZPO, Kom­mentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 24 ad art. 327a).

                                   2.   Nel caso specifico il convenuto impugna esclusivamente la dichiarazione di esecutività inerente alla decisione estera e non discute il sequestro come tale. Ora, competente per trattare reclami introdotti contro decisioni in materia di esecuzione nel campo del diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto successorio o dei diritti reali è questa Camera (art. 48 lett. a n. 3 LOG; precedente analogo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.33 del 24 giugno 2013, consid. 1). Il problema è che a ben vedere RE 1 non critica la decisione del Pretore sull'esecutività della decisione italiana. Fa valere unicamente di avere già versato i contributi ali­mentari per il figlio relativi ai mesi di aprile e maggio del 2013, come pure di avere già eseguito nelle mani della moglie “molti altri pagamenti”. Che in sede di reclamo contro il dispositivo sull'esecutività di una decisione estera il convenuto possa eccepire l'estinzione o la prescrizione del debito è tuttavia dubbio (Reiser/Sørensen, Exe­quatur und Arrest im Zusammenhang mit dem revidierten Lugano-Übereinkommen, in: SJZ 107/2011 pag. 457 nota 34; Bovay, La révision de la Con­vention de Lugano et le séquestre, in: JdT 2012 II 96 seg.). Contestazioni del genere possono essere mosse invero, se non direttamente contro il dispositivo sul sequestro, nell'ambito della procedura esecutiva a convalida del sequestro (art. 81 cpv. 1 LEF). Sia come sia, sulla questione non occorre diffondersi per le ragioni che seguono.

                                   3.   Nella misura in cui afferma di avere già versato i contributi alimentari per il figlio relativi ai mesi di aprile e maggio del 2013, intanto, RE 1 non rende neppure verosimile l'assunto. Egli documenta il pagamento del contributo relativo al­l'aprile del 2013 con uno scontrino bancario (accluso al reclamo) datato “04.13” di € 400.– destinati a una “ricarica della carta prepagata intestata a CF titolare __________”. Che tale pagamento sia avvenuto in favore di CO 1 e si riferisca al contributo alimentare di aprile per il figlio rimane tuttavia

                                         un'asserzione. Quanto al contributo successivo, RE 1 uni­sce al reclamo un conteggio di stipendio del maggio 2013 dal quale risulta una detrazione di fr. 505.– a titolo di “contributo alimentare”. Tale deduzione attiene però al contributo ali­mentare del giugno 2013. Il decreto di separazione italiano prevede infatti che il contributo per il figlio dev'essere versato anticipatamente entro il 5 di ogni mese (sopra, lett. A). Il Pretore ha ordinato la trattenuta di stipendio il 13 maggio 2013. La deduzione dallo stipendio di maggio concerne perciò il contributo alimentare di giugno. Anche su questo punto il reclamo è destinato così all'insuccesso.

                                   4.   Per quel che è dei “molti altri pagamenti” che il convenuto pretende di avere eseguito nelle mani di CO 1, tutto si ignora. Non è dato di sapere quanti versamenti egli abbia effettuato, a quando essi risalgano né di quale entità essi fossero. Il reclamante asserisce di potersi valere di testimoni per comprovare quanto adduce, ma a parte la circostanza che egli non fa alcun nome, prima di notificare prove gli incombeva di indicare almeno quanti e quali pagamenti egli avrebbe compiuto. Privo di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), al proposito il reclamo si rivela finanche irricevibile. Ciò che per altro non arreca al reclamante particolare pregiudizio, RE 1 potendo ancora documentare davanti al giudice del rigetto definitivo dell'opposizione, nel quadro dell'esecuzione a convalida del sequestro, che il debito è stato estinto in tutto o in parte.

                                   5.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma il reclamante ha agito da sé solo, senza l'ausilio di un legale, ciò che induce a rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano ripetibili a CO 1, la quale non è stata invitata a formulare osservazioni.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione:

–    (Varese); –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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