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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.07.2016 11.2014.17

15. Juli 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,716 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Omologazione di convenzione sugli effetti del divorzio con stralcio degli appelli dai ruoli

Volltext

Incarti n. 11.2014.17 11.2014.18

Lugano 15 luglio 2016/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2010.111 (divorzio su azione di un coniuge, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 10 settembre 2010 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 6 marzo 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 febbraio 2014 (inc. 11.2014.17) e sull'appello del 7 marzo 2014 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2014.18);

Ritenuto

in fatto:                A.  Con sentenza del 4 febbraio 2014 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio fra AP 1 (1967) e AO 1 (1972), ha ordinato a quest'ultima di liberare l'alloggio coniugale (particella n. 692 RFD di __________, di proprietà del marito) entro il 31 luglio 2014, assegnandole i mobili e le suppellettili che si trovavano nell'abitazione, ha riconosciuto alla medesima un conguaglio di fr. 44 590.– in liquidazione della previdenza professionale, ha affidato alla stessa i figli L__________ (nata il 3 dicembre 1998) e P__________ (nato il 27 giugno 2000) con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha confermato una curatela educativa in favore dei ragazzi. Egli ha condannato inoltre AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari indicizzati, con facoltà di dedurre fr. 2100.– mensili per l'uso del proprio immobile finché la moglie fosse rimasta nel medesimo:

Fino al 30 giugno 2016:

fr. 2775.– mensili per la moglie,

fr. 2100.– mensili per L__________, assegno familiare compreso e

fr. 1950.– mensili per P__________, assegno familiare compreso;

Dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017:

fr. 1350.– mensili per la moglie,

fr. 2250.– mensili per L__________, assegno familiare compreso e

fr. 2080.– mensili per P__________, assegno familiare compreso;

Dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018:

fr. 1875.– mensili per la moglie e

fr. 2460.– mensili per P__________, assegno familiare compreso;

Dal 1° luglio 2018 al 31 agosto 2032:

fr. 2425.– mensili per la moglie; e

Dal 1° settembre 2032 in poi:

fr. 1400.– mensili per la moglie.

                                  La spese processuali di complessivi fr. 6985.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                            B.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 marzo 2014 per ottenere che i contributi alimentari per moglie e figli siano ridotti come segue:

Fino al 30 giugno 2016:

fr. 1140.– mensili per la moglie,

fr. 1864.– mensili per L__________, assegno familiare compreso e

fr. 1546.– mensili per P__________, assegno familiare compreso;

Dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017:

fr. 2250.– mensili per L__________, assegno familiare compreso e

fr. 1880.– mensili per P__________, assegno familiare compreso;

Dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018:

fr. 2260.– mensili per P__________, assegno familiare compreso.

                                  In subordine egli ha chiesto di ridurre il contributo per la moglie di fr. 69.– mensili e quello per il figlio P__________ di fr. 200.– mensili (inc. 11.204.17).

                            C.  AO 1 ha appellato a sua volta il 7 marzo 2014 la sentenza del Pretore, rivendicando un diritto di abitazione sull'alloggio coniugale fino al 30 giugno 2020, da iscrivere nel registro fondiario sulla particella n. 692 RFD di __________ (Residenza __________) “limitatamente all'appartamento sito all'ultimo piano dell'immobile” e autorizzando in compenso il marito a dedurre dai contributi per lei e i figli fr. 2400.– mensili (inc. 11.2014.28).

                            D.  Il 13 maggio 2016 AP 1 ha trasmesso alla Camera una convenzione del 9 maggio 2016 in cui le parti si sono accordate sulle questioni rimaste litigiose e chiedono l'omologazione del­l'accordo, come pure lo stralcio dei due appelli dal ruolo. Esaminata l'intesa, il giudice delegato di questa Camera ha ritenuto necessario emendare la regolamentazione sul contributo alimentare per i figli, di modo che ha riformulato i punti in questione, e ha invitato le parti a completare la convenzione, precisando in conformità all'art. 282 lett. a CPC quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge siano stati presi in considerazione per il calcolo dei contributi di mantenimento. Le parti hanno aderito alla riformulazione e per il calcolo del capitale di mantenimento per la moglie hanno dichiarato il 7 e 14 giugno 2016 di riconoscere i parametri di reddito e di sostanza indicati dal Pretore nella sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:              1.  I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

                             2.  Una convenzione sulle conseguenze del divorzio è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice e deve figurare nel dispositivo della decisione (art. 279 cpv. 2 CPC). Prima di omologare l'accordo il giudice si assicura che i coniugi abbiano firmato la convenzione “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”, verificando che l'intesa sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1 CPC). Che in concreto le parti abbiano concluso l'accordo “di loro libera volontà e dopo matura riflessione” non fa dubbio, tanto più che erano assistite dai rispettivi legali e hanno avuto a disposizione svariati mesi per elaborare l'intesa (decreto di sospensione delle cause, del 2 febbraio 2016). La convenzione inoltre risulta chiara e completa per quel che riguarda i punti rimasti controversi in appello, distinguendo in particolare tra contribuiti alimentari per la moglie e per i figli, senza trascurare le modalità di pagamento (Stein-Wigger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, 2ª edizione, vol. II, appendice CPC, n. 14 segg. ad art. 279).

                             3.  Quanto all'adeguatezza, il giudice verifica che la convenzione non si scosti in misura importante da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendo egli tutelare la parte economicamente più debole da atti di leggerezza, di inesperienza o di condiscendenza (RtiD II-2014 pag. 876 n. 43c consid. 6a con rinvii). L'omologazione va rifiutata solo in caso di sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alla regolamentazione legale (sentenza del Tribunale federale 5A_683/2014 del 18 marzo 2015 consid. 5.1 con riferimenti). Non incombe al giudice per contro indagare su eventuali vizi occulti del consenso o su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta inadeguatezza), tranne ove applichi il principio inquisitorio “illimitato”, ossia in materia di filiazione e di previdenza professionale (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii). Anche per quel che attiene alla situazione della moglie, al cui riguardo vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), il giudice verifica nondimeno l'ammontare del contributo con pieno potere di cognizione ove il fabbisogno minimo di lei rimanga – in tutto o in parte – scoperto, sussistendo il rischio che in simile eventualità le casse pubbliche siano chiamate poi a colmare l'ammanco (RtiD II-2006 pag. 685 consid. 2).

                             4.  La convenzione in rassegna non desta perplessità per quel che è dell'abitazione coniugale (punto 2). AO 1 ha avuto quasi due anni di tempo per trovare una nuova sistemazione e liberare l'abitazione in proprietà del marito. Neppure le modalità di riconsegna denotano inadeguatezza. Nulla osta nemmeno all'impegno delle parti di ritirare e far cancellare le reciproche procedure esecutive “a titolo di conguaglio spese di riscaldamento e accessori appartamento Residenza __________” (punto 5 della convenzione) o alla disciplina dei contributi alimentari arretrati, a proposito dei quali la moglie si dice integralmente tacitata (punto 6 della convenzione; sull'omologabilità di accordi aggiuntivi cfr. Schwander in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n. 7 ad art. 279; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizio­ne, pag. 736 n. 11.51).

                             5.  Riguardo al contributo di mantenimento per la moglie (punto 3 della convenzione), è incontestata la di lei capacità lucrativa al 50% fino al 30 giugno 2016 e al 100% dopo di allora. Con un reddito imputabile che ammonterà dal 1° luglio 2016 ad almeno fr. 3000.– mensili (sentenza impugnata, pag. 47), il rischio che le casse pubbliche debbano farsi carico dell'interessata appare remoto. Infatti, oltre alla capacità lucrativa predetta, AO 1 potrà contare su un capitale di fr. 450 000.– (di cui fr. 150 000.– già versati al momento della sottoscrizione, fr. 150 000.– che saranno versati allo sgombero dell'appartamento e i rimanenti fr. 150 000.– che saranno pagati entro il 30 giugno 2018: convenzione, punti 3.2.1 a 3.2.4).

                             6.  Per il resto il contributo alimentare pattuito in favore della moglie non risulta manifestamente inadeguato. Il Pretore ha appurato il reddito del marito in fr. 11 800.– mensili, il debito mantenimento di lui in fr. 5050.– mensili, il reddito della moglie (come detto) in fr. 3000.– mensili dal 1° luglio 2016 e il debito mantenimento di lei in fr. 4350.– mensili fino al 30 giugno 2017, in fr. 4875.– mensili fino al 30 giugno 2018 e in fr. 5425.– mensili dopo di allora (sentenza impugnata, pag. 48, 50 e 51). Le parti non mettono in discussione tali accertamenti, come non contestano la loro sostanza comune di fr. 40 066.– (loc. cit., pag. 39) cui fanno riferimento anche nella convenzione. Alla luce di ciò, il capitale di mantenimento di fr. 450 000.– destinato a AO 1, corrispondente a una rendita vitalizia di circa fr. 1790.– men­sili (Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 342, tavola 25, età del marito 49 anni, età della moglie 44 anni, fattore di capitalizzazione 20.98), non appare manifestamente sproporzionato rispetto al contributo ottenibile in mancanza di accordo. Il disavanzo della moglie (fr. 85.– mensili dal 1° luglio 2017 e fr. 635.– mensili dal 1° luglio 2018) dev'essere rapportato al debito mantenimento di lei ed è compensato dal fatto che essa può disporre dell'intera somma ed è tutelata dal rischio di morte prematura o di insolvibilità del marito (Gloor/ Spycher in: Basler Kom­mentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 7 e 8 ad art. 126). Anche al proposito, dunque, nulla osta all'omologazione della convenzione.

                             7.  Relativamente all'obbligo contributivo per i figli (punto 4 della convenzione) le parti condividono la valutazione del Pretore, il quale ne ha stimato il fabbisogno in denaro sulla scorta della tabella 2014 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo, adattando le singole posizioni alle circostanze del caso specifico. Le parti si sono conformate inoltre a quanto il giudice delegato della Camera ha avuto modo di spiegare nel decreto del 31 maggio 2016 con richiamo alla giurisprudenza pubblicata in DTF 139 III 404 in alto, 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Onde l'omologabilità dell'accordo.

                             8.  La convenzione può essere approvata anche per quanto riguarda gli oneri processuali (suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate) in appello, fermo restando che la tassa di giustizia va moderata, giacché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTF).

Per questi motivi,

decide:                  I.  Le cause inc. 11.2014.17 e 11.2014.18 sono congiunte.

                             II.  È omologata la seguente convenzione sulle conseguenze del divorzio trasmessa alla Camera il 13 maggio 2016 ed emendata il 7 e il 14 giugno 2016.

                                         CONVENZIONE

                                         che sottoscrivono i signori

                                         AO 1, __________

                                         (patrocinata dall'avv. PA 2, __________)

                                         e

                                         AP 1, __________

                                         (patrocinata dall'avv. PA 1, __________)

                                         Premesso:

                                         che il 4 febbraio 2014 è stato pronunciato il divorzio dei coniugi __________ con sentenza del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         che contro la suddetta sentenza entrambe le parti hanno presentato i seguenti appelli, ancora pendenti presso il Tribunale d'appello:

                                         che con appello del 7 marzo 2014 (inc. 11.2014.18) la signora AO 1 ha impugnato il dispositivo n. 2 della suddetta sentenza;

                                         che con appello del 6 marzo 2014 (inc. 11.2014.17) il signor AP 1 ha impugnato i dispositivi n. 7 e 9 della sentenza di divorzio;

    Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

1.  Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

      Ad evasione integrale dei rispettivi appelli (inc. 11.2014.17 e 18) le parti convengono quanto segue:

2.   Abitazione “Residenza __________”

Ad integrale modifica del dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio 4 febbraio 2014 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna (inc. OA.2010.111) le parti convengono quanto segue:

2.1   La signora AO 1 si impegna con la sottoscrizione della presente convenzione a liberare l'abitazione già coniugale di __________, presso la “Residenza __________”, in via __________, entro e non oltre ed inderogabilmente il 30 giugno 2016. Per tale data la signora AO 1 lascerà l'appartamento, la cantina e il posteggio libero da ogni oggetto e pulito. La moglie non prenderà a carico spese di sistemazione e/o riparazione né di tinteggiatura. Qualora dovesse lasciare degli oggetti, le saranno detratte le spese come da paragrafo 2.4. Le parti concordano che come d'uso verrà allestito un verbale di consegna controfirmato alla presenza dell'amministrazione dello stabile.

2.2   Sino al 30 giugno 2016 il compenso per l'utilizzo dell'abitazione di __________, stabilito dalla sentenza 4 febbraio 2014 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna (pari a fr. 2100.– mensili) sarà pagato come segue:

–   il mese di aprile 2016 è pagato integralmente dal signor AP 1,

–   il mese di maggio 2016 è pagato integralmente dalla signora AO 1,

–   il mese di giugno 2016 è pagato in ragione di ½ dalla signora AO 1 e ½ a carico del signor AP 1.

2.3   La signora AO 1 potrà lasciare l'appartamento anche prima del termine inderogabile del 30 giugno 2016, per la fine di ogni mese, con preavviso di un mese.

2.4   Qualora la signora AO 1 non dovesse liberare i locali entro la data pattuita sopra, e meglio entro il 30 giugno 2016, il signor AP 1 potrà avviare immediatamente la procedura di sfratto.

Inoltre, in tal caso la signora AO 1 sarà tenuta a versare, a titolo di penale per l'occupazione, l'importo mensile pari a fr. 5000.– (cinquemila) sino al termine della procedura di sfratto e sino a liberazione completa dei locali.

Le parti stabiliscono già sin d'ora che in caso di mancata consegna dell'abitazione nel termine sopra indicato, l'importo pari a fr. 150 000.– (di cui al punto 3.2.2.) sarà trattenuto sul conto terzi dell'avv. PA 2 sino a consegna delle chiavi. Inoltre, da detto importo saranno direttamente dedotti fr. 5000.– mensili quale penale e costo d'occupazione come sopra stabilito e spese come al punto 2.1 e 2.2. (eventuale sgombero).

3.   Contributi alimentari a favore della moglie

Ad integrale modifica del dispositivo n. 7 della sentenza di divorzio, in merito ai contributi alimentari per la moglie le parti pattuiscono quanto segue:

3.1   Il signor AP 1 si impegna a versare a titolo di contributo di mantenimento per la moglie, signora AO 1, un importo omnicomprensivo in capitale, pari a fr. 450 000.–(quattrocentocinquantamila) (ex art. 126 cpv. 2 CC).

3.2   L'importo pari a fr. 450 000.– sarà versato con le seguenti modalità:

3.2.1  Fr. 50 000.– (cinquantamila) al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Le parti concordano che l'importo sopra menzionato sarà versato dal signor AP 1 prima della sottoscrizione della convenzione, sul conto terzi del­l'avv. PA 2, a titolo fiduciario e infruttifero di interessi.

         L'importo sarà liberato dal legale a favore della signora AO 1 non appena quest'ultima avrà sottoscritto il presente accordo.

         Da tale importo potrà essere dedotto, da parte del signor AP 1, il contributo alimentare del mese di aprile 2016 (pari a fr. 2775.–) che la signora AO 1 ha già ricevuto per sé, prima della firma del presente accordo.

         Nel caso di mancata sottoscrizione da parte della signora AO 1, l'avv. PA 2 provvederà a riversare l'importo pari a fr. 47 225.– al signor AP 1 entro e non oltre cinque giorni lavorativi a contare dal versamento.

         Qualora il presente accordo non fosse, per denegata ipotesi, omologato dal Tribunale d'appello, ad evasione dei rispettivi appelli delle parti (inc. 11.2014.17 e 18) l'importo di fr. 50 000.–, dedotti i contributi alimentari già maturati (pari a fr. 2775.– mensili) incassato dalla signora AO 1 sarà considerato quale anticipo per i contributi alimentari futuri a lei dovuti.

3.2.2  Fr. 100 000.– (centomila) al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Le parti concordano che l'importo sopra menzionato sarà versato dal signor AP 1 prima della sottoscrizione della convenzione, sul conto terzi del­l'avv. PA 2, a titolo fiduciario e infruttifero di interessi. L'importo sarà liberato dal legale a favore della signora AO 1, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla conferma dell'omologa del presente accordo da parte del Tribunale d'appello ad evasione dei rispettivi appelli delle parti (inc. 11.2014.17 e 18).

         Il contributo alimentare per la signora AO 1, già stabilito nella sentenza di divorzio 4 febbraio 2014, pari a fr. 2775.– mensili, verrà pertanto a decadere integralmente a far tempo dal 1° aprile 2016 (compreso).

3.2.3  Fr. 150 000.– (centocinquantamila) al momento della liberazione dell'appartamento di __________ (“Residenza __________”).

         Le parti concordano che il signor AP 1 provvederà a far accreditare l'importo pattuito al più tardi entro il 27 giugno 2016, a titolo fiduciario infruttifero di interessi, sul conto terzi dell'avv. PA 2, la quale provvederà a liberare i fondi a favore della signora AO 1 non appena sarà in possesso della ricevuta di consegna delle chiavi e verbale di consegna di Casa __________ da parte dell'amministrazione. Qualora il signor AP 1 non dovesse far accreditare l'importo di fr. 150 000.– nei termini previsti (27 giugno 2016), sarà da lui dovuta una penale di fr. 5000.– al mese di ritardo e la clausola di cui al punto 2.4, secondo paragrafo, non sarà applicabile.

3.2.4  Fr. 150 000.– (centocinquantamila) verranno versati entro e non oltre il 30 giugno 2018 sul conto terzi dell'avv. PA 2, a titolo fiduciario e infruttifero di interessi.

         A garanzia di quest'ultima rata il signor AP 1 consegnerà nella mani dell'avv. PA 2, a titolo fiduciario al momento della firma della presente convenzione, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da una primaria banca svizzera, escutibile a far tempo al 30 giugno 2018.

         Detta garanzia bancaria sarà riconsegnata dall'avv. PA 2 al signor AP 1, a ricezione dell'importo di fr. 150 000.–, come al primo paragrafo di questo punto e prima della liberazione dei fondi a favore della moglie.

4.   Contributo alimentare a favore dei figli L__________ e P__________

Le parti aderiscono alla proposta di riformulazione dei contributi alimentari a favore dei figli del 31 maggio 2016. Di conseguenza AP 1 verserà a AO 1 i seguenti importi:

Fino al 30 giugno 2016: fr. 1850.– mensili per L__________ e fr. 1750.– mensili per P__________.

Dal 1° luglio 2016 fino al termine della formazione scolastica o professionale di L__________: fr. 2000.– mensili per L__________ e fr. 1830.– mensili per P__________.

Dal termine della formazione scolastica o professionale di L__________ fino al termine della formazione scolastica o professionale di P__________: fr. 2210.– mensili per P__________.

I contributi alimentari vanno adeguati all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2015 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del febbraio 2014 (114.9 punti).

Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo alimentare.

5.   Accordi diversi

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si impegnano a ritirare, rispettivamente a far cancellare, le seguenti procedure esecutive reciproche:

–  esecuzione n. __________, pari a fr. 6423.45, del 9 novembre 2015, fatta spiccare dalla __________ per conto del signor AP 1 a titolo di conguaglio spese di riscaldamento e accessori appartamento “Residenza __________” per gli anni 2014 e 2015;

– esecuzione n. __________, pari a fr. 46'666.50, del 11 giugno 2015, fatta spiccare dalla __________, per conto del signor AP 1 a titolo di conguaglio spese di riscaldamento e accessori appartamento “Residenza __________” per gli anni 2007-2013/2014.

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno pertanto atto di rinunciare in modo definitivo alle pretese di cui alle suddette procedure esecutive, dichiarandosi integralmente tacitate a tal proposito, e questo fino al 30 giugno 2016 compreso.

6.   Contributi alimentari arretrati

Con la sottoscrizione della presente convenzione la signora AO 1 rinuncia a incassare gli arretrati a titolo di contributi alimentari per moglie e figli, dichiarandosi pertanto integralmente tacitata a questo titolo.

7.   Tasse, spese e ripetibili

Le parti concordano che eventuali spese relative alla procedura di appello verranno prese a carico delle stesse in ragione di metà ciascuno, mentre ciascun appellante si assumerà le proprie spese legali.

8.   Disposizioni finali

La presente convenzione, stesa in tre esemplari, una per le parti e una per il Giudice, entra in vigore al momento della sua sottoscrizione e regola i rapporti tra le parti in corso di procedura.

Questo accordo verrà sottoposto al Tribunale d'appello, per omologa e modifica dei dispositivi n. 2 e 7 della sentenza di divorzio del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, del 4 febbraio 2014, come sopra indi­cato.

9 maggio 2016

(firmato)                                            (firmato)

AO 1                                                 AP 1 11 maggio 2016                                 13 maggio 2016

(firmato)                                            (firmato)

avv. PA 2                                          avv. PA 1

                            III.  I dispositivi n. 2 e 7 della sentenza impugnata sono sostituiti dalla convenzione che precede. Tutti gli altri dispositivi rimangono invariati.

                           IV.  Le parti danno atto che la convenzione sopra riprodotta si fonda sui seguenti elementi (art. 282 cpv. 1 lett. a CPC):

                                  Reddito di AP 1:

                                  fr. 11 800.– mensili netti

                                  Debito mantenimento di AP 1:

                                  fr. 5050.– mensili

                                  Reddito di AO 1:

                                  fr. 3000.– mensili netti dal 1° luglio 2016

                                  Debito mantenimento di AO 1:

                                  fr. 4350.– mensili fino al 30 giugno 2017,

                                  fr. 4875.– mensili fino al 30 giugno 2018 e

                                  fr. 5425.– mensili dopo di allora.

                                  Sostanza comune delle parti: fr. 40 066.–.

                            V.  Gli appelli di AP 1 e di AO 1 sono stralciati dai ruoli.

                           VI.  Le spese processuali di complessivi fr. 800.– sono solidalmente poste a carico degli appellanti, compensate le ripetibili.  

                          VII.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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