Incarto n. 11.2014.110
Lugano 10 febbraio 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2014.599 (accertamento dell'identità e dello stato civile) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 30 giugno 2014 da
RE 1 (con recapito presso RA 1)
nella procedura che vede coinvolto il
Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio dello stato civile;
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 18 dicembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. RE 1, sedicente cittadina eritrea di etnia tigrina nata ad __________ il 16 novembre 1978, è giunta in Svizzera il 1° agosto 2010. Sprovvista di documenti, essa ha presentato il giorno stesso una domanda d'asilo al Centro di registrazione e di procedura di __________. Con decisione del 27 ottobre 2010 l'Ufficio federale della migrazione ha respinto la domanda, pronunciando l'espulsione e l'allontanamento della richiedente verso l'Etiopia. Un ricorso presentato il 23 novembre 2010 da RE 1 contro tale decisione è stato respinto il 19 marzo 2012 con sentenza D-8163/2010 dal Tribunale amministrativo federale.
B. Il 24 febbraio 2014 l'Ufficio dello stato civile di __________, preso atto che RE 1 intendeva sposarsi con __________ (1984), cittadino etiope dimorante ad __________, ha invitato l'interessata a far accertare giudizialmente la propria identità e i dati dello stato civile. RE 1 si è rivolta così il 30 giugno 2014 al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo “di poter stabilire la sua identità”. Invitato a formulare osservazioni, l'Ufficio ticinese dello stato civile ha comunicato il 5 agosto 2014 di rimettersi al giudizio del Pretore. Su invito di quest'ultimo, il 28 ottobre 2014 l'istante ha precisato nel seguente modo l'accertamento dei dati richiesti:
RE 1, nata ad __________ il 16 novembre 2011, cittadina eritrea, nubile, figlia di __________ (1951) e di __________ (1957), entrambi cittadini eritrei.
C. Il 7 novembre 2014 l'Ufficio ticinese dello stato civile ha postulato una sospensione della procedura nell'attesa che l'istante presentasse la propria documentazione di stato civile, in originale e legalizzata, oppure motivasse e comprovasse l'eventuale impossibilità di ottenerla. RE 1 ha comunicato al Pretore il 17 novembre 2014 di non essere in grado di presentare simile documentazione “a causa del regime politico” nel suo Paese. Statuendo il 19 novembre 2014, il Pretore ha respinto
l'istanza.
D. Il 2 dicembre 2014 RE 1 ha nuovamente adito il Pretore perché riesaminasse il caso sulla scorta di atti che sarebbero giunti a lei solo quel giorno: due suoi verbali di interrogatorio davanti alla Polizia cantonale a __________, del 3 luglio e del 1° dicembre 2014, e fotocopia di una carta d'identità (illeggibile) che essa avrebbe consegnato in originale al Centro di registrazione e di procedura di __________ quando ha chiesto asilo il 1° agosto 2010. Su invito del Pretore, l'interessata ha confermato il 5 dicembre 2014 che la richiesta andava trattata come domanda di revisione, precisando il 15 dicembre 2014 che il motivo di revisione consiste nei “mezzi di prova” risultanti dal verbale del suo interrogatorio davanti alla Polizia cantonale del 1° dicembre 2014. Con sentenza del 18 dicembre 2014 il Pretore ha respinto la domanda di revisione, senza prelevare spese.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2014 in cui chiede che le “venga concesso l'accertamento di identità”. Il reclamo non è stato notificato all'Ufficio dello stato civile per osservazioni. Così invitata dal presidente di questa Camera, RE 1 ha trasmesso una fotocopia leggibile della tessera
d'identità esibita in fotocopia al Pretore. Tradotto dal tigrino, il contenuto del documento risulta il seguente:
Governo provvisorio dell'Eritrea
Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea (F.P.L.E.)
Carta d'identità Eritrea
Nome RE 1
Sesso Femminile
Data di nascita 1978
Luogo di nascita __________
Carta d'identità n. __________
Occupazione –
Indirizzo –
Regione/città __________
Località/zona __________
Amministrazione –
Luogo e data di emissione __________ 16/11/2007
Timbro e firma dell'autorità competente
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore dichiara inammissibile o respinge una domanda di revisione è impugnabile con reclamo (art. 332 CPC). Si tratta di un reclamo contro un'“altra decisione” nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC, dato nei casi stabiliti dalla legge (Brunner in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 2 ad art. 332; Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 319; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, Berna 2012, n. 7j ad art. 319). Ora, l'art. 48 lett. a LOG (RL 3.1.1.1) circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile, trattandosi di reclami, ai casi in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione (n. 2), ai casi di ritardata giustizia, ai casi in cui sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione (n. 8) e ai casi in cui sia impugnata autonomamente una decisione in materia di spese (n. 8a). La prima Camera civile non è abilitata a statuire invece su reclami contro “altre decisioni” (nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC). Tali reclami andrebbero fatti seguire per competenza alla terza Camera civile, tant'è che l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiama esplicitamente l'art. 319 lett. b CPC. Dato nondimeno che nella fattispecie la sorte del reclamo appare segnata, ciò si risolverebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Conviene pertanto trattare il reclamo senza indugio.
2. Per quel che riguarda il termine di reclamo, v'è chi sostiene che in caso di revisione esso sia di 30 giorni (Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 6 ad art. 332) e chi afferma invece che sia di soli 10 giorni (ad esempio Trezzini in: Commentario al CPC, Lugano 2010, pag. 1413 a metà), come ha indicato il Pretore nella decisione del 18 dicembre 2014. Comunque sia, in concreto la questione può rimanere indecisa, il reclamo essendo stato inoltrato da RE 1 nel termine più breve.
3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha escluso una revisione di quanto deciso il 19 novembre 2014, tanto nella misura in cui l'interessata faceva valere (per la prima volta) di non conoscere la lingua tigrina perché i genitori l'avevano trasferita dall'Eritrea in Etiopia all'età di soli due anni, quanto nella misura in cui essa asseriva che lo Stato eritreo non le rilasciava documenti d'identità. A mente del Pretore mal si capiva in effetti come mai l'interessata non avesse addotto prima simili circostanze, che certo conosceva e che per altro apparivano in contrasto con gli accertamenti dell'Ufficio federale della migrazione. Inoltre, ha soggiunto il primo giudice, il verbale d'interrogatorio del 1° dicembre 2014 è un mezzo di prova completamente nuovo, giacché successivo alla decisione del 19 novembre 2014, e per di più irrilevante, poiché contiene solo affermazioni dell'istante stessa.
4. Riassunte le proprie traversie personali e l'esigenza imprescindibile di far accertare la sua identità per contrarre matrimonio, la reclamante ribadisce di ignorare la lingua tigrina perché, quantunque nata ad __________, in Eritrea, all'età di due anni i genitori l'hanno portata in Etiopia, donde è rientrata solo nel 2006. In Eritrea essa è poi rimasta fino al 2010, dopo di che ha lasciato il Paese. Essa ribadisce altresì di non aver potuto presentare alcun documento d'identità perché l'ambasciata eritrea non la riconosce come cittadina. In condizioni del genere non le rimane – essa conclude – che chiedere di “riesaminare l'istanza di accertamento d'identità”.
Il problema è che, così argomentando, l'interessata perde di vista l'oggetto del reclamo, che è la decisione con cui il Pretore ha respinto la domanda di revisione, non quella con cui il Pretore ha respinto la richiesta d'accertamento dell'identità e dello stato civile. Alla reclamante incombeva di spiegare, in altri termini, perché il Pretore ha negato a torto un motivo di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 CPC, non perché la documentazione da lei presentata con la domanda di revisione fosse rilevante. E nel reclamo RE 1 non spende una parola per contestare la motivazione del Pretore, secondo cui i fatti addotti nella domanda di revisione erano a lei noti già prima che fosse emanata la decisione del 19 novembre 2014, mentre l'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC esige che i fatti rilevanti siano appresi in seguito. Tanto meno l'interessata pretende di avere scoperto nuovi mezzi di prova decisivi solo dopo l'emanazione della decisione pretorile, fermo restando che il verbale d'interrogatorio del 1° dicembre 2014 è addirittura successivo alla sentenza e non può quindi entrare in linea di conto (art. 328 cpv. 1 lett. a in fine CPC: “esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione”). Ne segue che, fuori tema, il reclamo si rivela privo di adeguata motivazione e va dichiarato irricevibile.
5. Alla domanda di revisione del 2 dicembre 2014 RE 1 ha accluso invero – come si è accennato – fotocopia di una carta d'identità a suo nome apparentemente emessa il 16 novembre 2007 dal Governo provvisorio dell'Eritrea, Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea, su cui figurano i dati personali che l'interessata ha chiesto al Pretore di accertare. In proposito il comportamento dell'interessata appare quanto meno ambiguo, ove appena si pensi che essa ha dichiarato il 6 agosto 2010 all'Ufficio federale della migrazione di non possedere alcun documento (doc. E, pag. 4 seg., rubrica 13.2) e che lo stesso Centro di registrazione e di procedura di __________ ha menzionato sul rapporto “nessun documento d'identità consegnato al CR” (doc. E, pag. 5, rubrica 13.3). Solo nella domanda di revisione essa ha poi asserito di avere consegnato l'originale della carta d'identità (acclusa per la prima volta in fotocopia) il 1° agosto 2010 al Centro di registrazione e di procedura di __________. Se non che, quella fotocopia non costituisce “un mezzo di prova” ai fini dell'art. 338 cpv. 2 lett. a CPC, poiché nemmeno la reclamante pretende di averne scoperto l'esistenza solo dopo l'emanazione del giudizio del 19 novembre 2014. Non può quindi entrare in linea di conto per una procedura di revisione.
6. Quanto precede ancora non significa, ad ogni buon conto, che l'istante si veda impedire per sempre il matrimonio senza alcun rimedio. La nota fotocopia della tessera d'identità, in effetti, non è passata al vaglio del Pretore nell'azione – sommaria – volta all'accertamento dell'identità e dello stato civile (art. 88 CPC; Montini in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 42; Lardelli in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 3 ad art. 42). È stata considerata unicamente nella prospettiva della revisione e ritenuta inidonea a tale scopo. L'interessata può quindi reintrodurre un'azione di accertamento su altre basi, ripresentare a tal fine la fotocopia della carta d'identità ed esibire ogni altro documento utile in suo possesso, chiedendo nuovamente al Pretore di constatare la propria identità e il suo stato civile.
Che RE 1 abbia un interesse legittimo all'accertamento è manifesto. Che il diritto al matrimonio e alla famiglia sia garantito dall'art. 14 Cost., dall'art. 12 CEDU e dall'art. 23 Patto ONU-II è fuori discussione. Che di tale diritto possano valersi, a determinate condizioni, anche persone senza permesso di soggiorno in Svizzera è pacifico (DTF 137 I 351; v. anche DTF 138 I 41). Che poi l'identità e lo stato civile della reclamante siano davvero controversi sembra il caso solo per quanto attiene alla cittadinanza, le altre generalità non risultando essere state poste in dubbio nemmeno dal Tribunale amministrativo federale, l'interessata avendo sempre rilasciato le medesime dichiarazioni
(analogamente: sentenza inc. 400 14 135 del 23 settembre 2014 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, sezione civile, in: www.bl.ch/kantonsgericht). Per quanto attiene al matrimonio, poi, la cittadinanza non parrebbe neppure svolgere un ruolo di primo piano, l'interessata potendo sposarsi in Svizzera sia come cittadina eritrea sia come cittadina etiope. Anche sotto il profilo della polizia degli stranieri, in definitiva, l'una o l'altra cittadinanza non sembra determinante, il Tribunale amministrativo federale avendo sì criticato la credibilità della richiedente, salvo lasciare in ultima analisi la questione irrisolta e non escludere che costei possa non essere etiope, ma originaria di un altro Paese. Nel quadro di una nuova azione di accertamento l'esito del giudizio rimane dunque aperto.
7. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerate le particolarità del caso, la precaria situazione finanziaria della reclamante e il fatto ch'essa abbia agito senza l'ausilio di un legale, nondimeno, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.
8. Quanto ai rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la decisione che riguarda lo statuto di una persona è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).