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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.04.2015 11.2014.109

27. April 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·742 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2014.109

Lugano 27 aprile 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2014.630 (esecuzione di decisioni) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 3 ottobre 2014 da

CO 1 CO 2 (patrocinati dall'avv. dott. PA 2)  

contro

RE 1 e RE 2 (patrocinati dall'avv. PA 1)

Ritenuto

in fatto:                      che in esecuzione di una sentenza emanata il 18 dicem­bre 2013 da questa Camera, la quale ordinava a RE 1 e RE 2 di chiudere una finestra da loro praticata nella parete nord del loro edificio posto sulla particella n. 196 RFD di __________ (inc. 11.2011.70), con decisione del 24 ottobre 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ingiunto ai convenuti di chiudere la finestra in questione, comminando loro una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento (inc. SO.2014.630);

                                  che in esito a una richiesta del 2 dicembre 2014 di CO 1 e CO 2, i quali lamentavano come RE 1 e RE 2 avessero semplicemente applicato alla finestra un pannello opaco in polimetilmetalcrilato, senza murare l'apertura, con decisione dell'11 di­cembre 2014 il Pretore ha inflitto solidalmente ai convenuti una multa disciplinare di fr.10 000.–, senza riscuotere spese e compensando le ripetibili;

                                  che contro la decisione appena citata RE 2 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2014 in cui chiedono di riformare la sentenza impugnata annullando la multa loro irrogata e fissando loro – eventualmente – un nuovo termine di un mese per chiudere la finestra “ai sensi dei considerandi”;

                                  che il reclamo non è stato oggetto di notificazione a CO 1 e CO 2;

                                  che il 17 aprile 2015 RE 1 e RE 2 hanno comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo “per intervenuto accordo tra le parti” e di porre a loro carico le spese giudiziarie, compensate le ripetibili;

e considerando

in diritto:                    che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

                                  che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

                                  che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole;

                                  che non si pone problema di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a formulare osservazioni;

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                             2.  Le spese processuali di fr. 150.– sono poste in solido a carico di RE 1 e RE 2.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv. dott..  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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