Incarto n. 11.2014.106
Lugano 20 gennaio 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nelle cause CA. 2014.323 e CA. 2014.459 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 27 agosto e 13 novembre 2014 da
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
giudicando sull'appello del 18 dicembre 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 5 dicembre 2014;
Ritenuto
in fatto: che nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 30 giugno 2014 da AP 1 (1979) nei confronti di AO 1 (1968), entrambi cittadini statunitensi (inc. DM.2014.184), con decreto cautelare del 5 dicembre 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha in particolare fissato il seguente diritto di visita paterno sul figlio R__________ (nato il 22 luglio 2014):
il padre trascorrerà con il figlio le vacanze natalizie dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015;
un mese durante il periodo estivo. Durante le vacanze estive del padre con il figlio, il padre provvederà che il figlio e la madre si sentano quotidianamente;
il padre ha il diritto di intrattenere contatti telefonici o via skype giornalieri con il figlio, di preferenza tra le ore 18.00 e le ore 21.00 ora svizzera;
il padre ha il diritto di intrattenere regolari contatti via e-mail con il figlio;
entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio le vacanze all'estero. La madre consegnerà il passaporto del figlio al padre (così come eventuali ulteriori documenti necessari, es. permesso C del figlio), con una settimana di anticipo rispetto all'esercizio di visita del padre e per il tramite dei rispettivi legali delle parti – quando vi sarà il/la curatore/curatrice per il tramite di quest'ultimo
ogni volta che quest'ultimo eserciterà il suo diritto di visita;
che contro tale decreto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 dicembre 2014 in cui chiede, sostanzialmente, la sospensione del diritto di visita paterno;
che il 13 gennaio 2015, durante la decorrenza del termine assegnato a AO 1 per presentare osservazioni all'appello, AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo raggiunto davanti al Pretore un accordo in merito all'assetto cautelare;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tuttavia nella fattispecie per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti si può rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– avv. , ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).