Incarto n. 11.2014.105
Lugano 8 novembre 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente,
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2004.87 (rivendicazione di proprietà, in subordine scioglimento di comproprietà mobiliare e risarcimento del danno) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 31 agosto 2004 dalla
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
avv. RE 1 e contro avv. dott. AO 3 TERZ 1 (ora patrocinato dall'avv.) e R (rappresentata dalla, , e ora patrocinata dall'avv. RA 3) nel frattempo dimessi dalla lite,
giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2014 presentato dall'avv. RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 3 dicembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Il 31 agosto 2004 la AP 1 ha rivendicato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud dal AO 1, dall'avv. dott. AO 3, dall'avv. AO 4 e dalla R__________ la comproprietà per il 25.11% (e un valore di nominali US$ 270 000 000) di note promissorie (pagherò) emesse dal __________ (“__________”) di __________ e ha chiesto la condanna della R__________ al pagamento di US$ 270 000 000 oltre interessi, postulando in subordine lo scioglimento della comproprietà sui titoli con la suddivisione dei medesimi, oltre a un risarcimento dei danni per US$ 270 000 000 oltre interessi.
B. Al termine di un lungo iter processuale, con decreto del 26 agosto 2014 il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura nei confronti della R__________ per non avere l'attrice versato una cauzione processuale di fr. 5 000 000.– in favore della convenuta. Statuendo il 3 dicembre 2014, il Pretore ha dimesso poi dalla lite per desistenza RE 1 e ha stralciato dai ruoli la causa anche nei suoi confronti riconoscendogli un'indennità d'incomodo di fr. 10 000.–.
C. Contro il decreto di stralcio appena citato l'avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2014 per ottenere l'aumento a fr. 30 000.– dell'indennizzo "prelevando il relativo importo dalla cauzione processuale [di fr. 100 000.–] depositata [in favore di lui e del TERZ 1] per questo scopo". Nelle sue osservazioni del 16 e 27 gennaio 2015 la CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.
D. In esito a un accordo stragiudiziale fra le parti rimaste in causa, con decreto del 15 luglio 2016, passato in giudicato, il Pretore ha tolto dai ruoli l'intera procedura OA.2004.87 dichiarandola senza oggetto e retrocedendo la cauzione processuale di fr. 100 000.–.
E. Il 4 novembre 2016 l'avv. RE 1 ha comunicato di ritirare il reclamo in esito a un accordo con l'attrice e ha chiesto di conseguenza, d'intesa con la controparte, di stralciare il procedimento con assunzione, da parte sua, delle relative spese e compensazione delle ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un rimedio giuridico, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un ricorso di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC). Nulla impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili. È quanto hanno pattuito il reclamante e l'attrice prevedendo la compensazione delle ripetibili. Non v'è ragione per scostarsi da tale accordo.
3. L'ammontare delle spese di reclamo è adeguatamente ridotto, tenuto conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali ridotte di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante, compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).