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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.12.2015 11.2013.98

1. Dezember 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,515 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Rivendicazione di proprietà mobiliare per vizio del contratto alla base del trasferimento

Volltext

Incarto n. 11.2013.98

Lugano, 1 dicembre 2015/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2010.499 (rivendicazione di proprietà e azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 14 luglio 2010 da

AP 1 (I) (patrocinato dall'avv. dott. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 4 novembre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 settembre 2013;

Ritenuto

in fatto:                A.  Nel 1987 L__________ ha ereditato dal padre V__________, libraio antiquario e collezionista d'arte a __________, un disegno su carta risalente alla prima metà del XVI sec. che il genitore aveva acquistato nei primi anni del Novecento: La b__________, di autore ignoto. L'opera è stata depositata prima in Francia e poi in Svizzera, a __________. Necessitando di liquidità, nel luglio del 2002 AP 1, figlio di L__________ e detentore del disegno, ha affidato alla AO 1 (una società di consulenza amministrativa, commerciale, societaria e fiscale, come pure di partecipazione a imprese commerciali, industriali e finanziarie), il man­dato di curarne la vendita.

                            B.  Per valorizzare adeguatamente l'oggetto occorrevano nondimeno cospicui investimenti. La AO 1. ha riunito così, per il tramite del suo direttore M__________, un pool di finanziatori (“associazione in partecipazione”), tra cui – oltre alla stessa AO 1 – il restauratore P__________ di __________ __________ e il commercialista dott. A__________ di __________, i quali hanno promosso iniziative per sviluppare l'interesse attorno all'opera e favorirne la vendita. AP 1 ha concluso inoltre il 30 luglio 2002 un mandato fiduciario con la AO 1 al fine di costituire una struttura societaria per ottimizzare a livello fiscale il provento dell'operazione. È stata costituita così la T__________, con sede a __________ (Seychelles).

                            C.  Prospettandosi finalmente a distanza d'anni una possibilità di vendita, il 9 maggio 2005 la AO 1 ha stipulato con la F__________ S.p.A., __________, un “mandato a vendere in vostro nome e per mio conto” il citato disegno al prez­zo di € 500 000.–. Essa ha dovuto dichiarare di assumere però le spese dell'asta (circa € 40 000.–) nel caso in cui la vendita non andasse a buon fine, e ciò dopo avere già profuso nell'operazione gli investimenti maggiori. Volendosi adeguatamente tutelare, quello stesso giorno la AO 1 ha concluso con AP 1, P__________ e A__________ il seguente “accordo”:

                                  1. Qualora l'opera La b__________ ora affidata per la vendita a F__________ S.p.A., come da mandato del 9 maggio 2005, dovesse essere venduta da F__________ S.p.A. ad un prezzo netto non capiente rispetto alle richieste di spese, oneri accessori, imposte eventuali rimborsi di eventuali acconti nel frattempo erogati, oppure dovessero [sic] rimanere del tutto invenduta e rifiutata dalla stessa F__________ S.p.A. a titolo di rimborso delle suddette richieste economiche, e qualora F__________ S.p.A. si rivalesse in via principale nei confronti di AO 1 quest'ultima, accollandosi le sopraccitate spese e rimborsi, diverrà unica proprietaria dell'opera menzionata;

                                         2.  Al verificarsi di quanto sopra, nulla sarà da AO 1 preteso nei confronti dei suddetti restanti signori.

                                         __________, 9 maggio 2005

                                  Il tentativo di vendere l'opera per € 500 000.– non ha avuto esito e un secondo tentativo con base d'asta ridotta a  € 300 000.– ha seguito identica sorte. Il 21 aprile 2008 la F__________ S.p.A.. ha quindi restituito il disegno alla AO 1 e ha chiuso la pratica, chiedendo alla AO 1 la rifusione delle spese.

                            D.  Dopo di allora la AO 1 ha tentato di vendere l'opera per conto suo, d'intesa con AP 1, P__________ e A__________ in base a un gentlemen's agreement (accordo sulla parola) affinché tutte le parti coinvolte potessero, in definitiva, ricavare un utile. L'intesa è proseguita fino al luglio del 2009, quando G__________, subentrato a M__________ come direttore della AO 1, ha ricordato a tutti che l'opera apparteneva alla società e che questa non intendeva più investire mezzi nell'operazione. Ciò ha irrigidito i rapporti fra le parti fino a incrinarli. Sta di fatto che il disegno è rimasto invenduto.

                            E.  L__________ è deceduta il 21 ottobre 2009, lasciando come unico erede il figlio AP 1, che il 15 di­cembre 2009 ha chiesto alla AO 1. la consegna del disegno e un rendiconto delle attività compiute in nome e nell'interesse suo o della madre. Il 13 gennaio 2010 la società ha rifiutato la consegna dell'opera, ribadendo di esserne divenuta proprietaria in forza del noto “accordo” firmato il 9 maggio 2005. AP 1 ha notificato il 9 marzo 2010 alla AO 1 un precetto esecutivo civile per ottenere un rendiconto del mandato svolto. Il 16 marzo 2010 l'escussa ha sollevato opposizione. AP 1 ha postulato il rigetto dell'opposizione, ma con sentenza del 12 aprile 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto l'istanza (inc. DI.2010.427).

                             F.  Nel frattempo, il 30 marzo 2010, AP 1 si è nuovamente rivolto al medesimo Pretore perché alla AO 1 fosse ordinato in via cautelare di depositare immediatamente in Pretura il disegno cinquecentesco e “tutta la documentazione inerente a tale opera”, con divieto alla società – sotto comminatoria dell'art. 292 CP al suo amministratore – di spossessarsi di tali beni. Con decreto cautelare dello stesso 30 marzo 2010, adottato senza contraddittorio, il Pretore ha emanato il provvedimento richiesto. Esperito il contraddittorio, con decreto cautelare del 22 aprile 2010 egli ha confermato l'ingiunzione, precisandola nel senso che l'opera andava depositata a spese del­l'istante nei magazzini della __________ AG, __________, al __________ di __________. AP 1 si è visto assegnare un termine fino al 14 luglio 2010 per introdurre l'azione di merito (inc. DI.2010.470).

                            G.  Il 14 luglio 2010 AP 1 ha promosso un'azione di rivendicazione perché fosse accertata la sua proprietà sul disegno e la AO 1 fosse condannata – sotto la comminatoria dell'esecuzione effettiva – a rimettergli l'opera, come pure a “for­nire idoneo rendiconto del mandato eseguito” per conto di lui. Nella sua risposta del 4 ottobre 2010 la convenuta ha proposto di respingere la petizione o, in subordine, di accoglierla limitatamente all'accertamento di proprietà. L'attore ha replicato l'8 no­vembre 2010, confermando la richiesta di giudizio. La AO 1 ha duplicato il 10 dicembre 2010, reiterando la propria posizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 28 febbraio 2011 e l'istruttoria, cominciata l'11 maggio 2011, è terminata il 5 novembre 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinun­ciato, riservandosi conclu­sioni scritte. Nel suo memoriale del 20 febbraio 2013 l'attore ha riaffermato le domande di petizione. Nel proprio allegato, del 20 feb­braio 2013 la convenuta ha mantenuto il suo punto di vista.

                            H.  Statuendo con sentenza del 30 settembre 2013, il Pretore ha respinto la petizione in quanto ammissibile e ha revocato l'assetto cautelare, disponendo che al passaggio in giudicato della decisione l'opera fosse messa a disposizione della convenuta e l'attore sopportasse i costi dell'intervenuto deposito presso la __________ AG. La tassa di giustizia di fr. 15 000.– e le spese sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 30 000.– per ripetibili.

                              I.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 4 novembre 2013 nel quale postula l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2014 la AO 1 propone di respingere l'appello o, in via subordinata, di accoglierlo limitatamente alla rivendicazione di proprietà.

Considerando

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto l'attore ha dichiarato il valore litigioso in “almeno fr. 1 000 000.–” (petizione, pag. 1), somma che non è revocata in dubbio dalla convenuta. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 2 ottobre 2013. Il 1° novembre 2013 essendo festivo nel Ticino (Ognissanti: art. 1 della legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone) e il 2 novembre 2013 cadendo di sabato, il termine di ricorso si è prorogato al 4 novembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Conse­gnato alla Cancelleria civile del Tribunale d'appello l'ultimo giorno utile, l'impugnazione in esame è dunque ricevibile. Analogo principio vale per le osservazioni della convenuta. L'invito a esprimersi è stato notificato al legale di quest'ultima il 16 gennaio 2014. Il termine per esprimersi sarebbe scaduto così sabato 15 febbraio 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato lunedì 17 febbraio 2014, ultimo giorno utile, il memoriale è di conseguenza tempestivo.

                             2.  Nella sentenza impugnata il Pretore ha dichiarato inam­missibile, anzitutto, l'accertamento della proprietà chiesto da AP 1 per il fatto che, postulando l'attore la condanna della AO 1 alla consegna dell'opera, tale accertamento andava già eseguito in via pregiudiziale ai fini della pretesa rivendicazione, sicché la relativa richiesta di giudizio appariva senza interesse. Ciò posto, egli ha respinto la tesi dell'attore, il quale asseriva di non essere vincolato personalmente all'“accordo” del 9 maggio 2005 perché firmato – a suo dire – in semplice rappresentanza della madre. Il primo giudice ha rilevato al proposito che AP 1 non si era legittimato come rappresentante di L__________ nei confronti del direttore M__________ e che, anzi, al momento di costituire la T__________ si era dichiarato proprietario dell'opera, titolarità di cui non aveva mai dubitato nemmeno il suo commercialista A__________.

                                  L'attore invocava sì – ha continuato il Pretore – due documenti che attestavano la sua qualità di rappresentante, ma la AO 1 non risultava esserne a conoscenza. Per di più, nem­meno nella corrispondenza intercorsa fra il 2002 e il 2005 con la convenuta, con il restauratore L__________ e con il commercialista __________ egli si era mai qualificato in veste di rappresentante né aveva mai nominato la madre, se non per gli auguri di rito. La AO 1 poteva presumere così – ha soggiunto il Pretore – che AP 1 fosse proprietario del­l'opera (art. 933 combinato con l'art. 714 cpv. 2 CC). Il Pretore non ha escluso che internamente sussistesse davvero un rapporto di rappresentanza fra madre e figlio, ma – ha rilevato – esso non era stato palesato (art. 32 cpv. 1 CO), né poteva dirsi indifferente per la convenuta sapere con chi essa stesse trattando (art. 32 cpv. 2 CO).

                                  Dagli accertamenti che precedono il Pretore ha dedotto che l'attore non poteva sottrarsi agli obblighi assunti nel­l'“accordo” del 9 maggio 2005 invocando la sua asserita qualità di rappresentante. Quanto all'“accordo” in sé, a mente del Pretore esso non denota una lesione (art. 21 CO), giacché nel corso degli anni la AO 1 aveva anticipato ad AP 1 “ingenti somme senza corrispettivo, destinate pure al sostentamento del­l'attore stesso”. Né si ravvisava l'ipotesi di un errore essenziale (art. 23 CO), poiché l'attore non aveva confidato alcun vizio della volontà neppure al suo legale di allora, l'avv. Al__________ di __________, che pur lo aveva criticato aspramente per avere firmato l'“accordo”. Tanto meno – ha epilogato il Pretore – il successivo comportamento dei firmatari o il cosiddetto gentlemen's agreement indiziava comportamenti “nella direzione di una volontà concludente contraria a quanto lì stabilito”. Circa il rendiconto preteso dal­l'attore, il primo giudice ha rimproverato ad AP 1 di non avere per nulla specificato la richiesta “a fronte della massiccia documentazione messagli a disposizione, sulla base della quale avrebbe, se del caso, potuto argomentare lacune informative”. Onde, in definitiva, il rigetto integrale della petizione.

                             3.  L'appellante contesta di avere sottaciuto al direttore M__________ della AO 1 la sua veste di rappresentante della madre. Fa valere che costui aveva puntualmente annotato il rapporto di rappre­sentanza nei suoi appunti personali dell'estate 2002 e che, sentito come testimone, egli ha ammesso di conoscere la provenienza dell'opera d'arte (“da famigliari di AP 1”). L'attore sottolinea inoltre di essersi dichiarato, al momento di costituire la T__________, semplice “possessore legittimato”, non proprietario del­l'opera (memoriale, punto 1.2). Da svariati documenti si evince inoltre – egli prosegue – che la AO 1 considerava il proprietario dell'opera come un soggetto diverso da lui, tanto da agire ancora nel 2010 come mandataria, “ora chiedendo idonea documentazione a suffragio della legittimazione” di lui come proprietario, “ora avanzando pretese per anticipi, spese e prestazioni”, “ora dichiarando di voler esercitare un diritto di ritenzione sull'opera” (punto 1.3). Quanto alle affermazioni del commercialista __________, secondo l'appellante esse sono smentite sia dagli appunti personali del direttor __________ sia dal comportamento della AO 1 dopo la firma del­l'“accordo” (punto 1.4).

                                  Sempre per quanto attiene all'apprezzamento delle prove, l'attore sottolinea che i due documenti di cui – secondo il Pretore – la AO 1 non sarebbe stata a conoscenza dimostrano ad ogni modo come l'avv. Al__________ sapesse della sua qualità di rappresentante, tanto da rendere attento il commercialista __________ del fatto che l'opera apparteneva a L__________ (memoriale, punto 2). L'appellante non nega che nella corrispondenza intercorsa fra il 2002 e il 2005 con la convenuta, con il restauratore __________ (nel frattempo liquidato) e con il commercialista __________ egli non si sia mai qualificato come rappresentante della madre, ma obietta che ciò sarebbe stato superfluo, il direttor __________ sapendo ciò fin dal­l'estate del 2002, come attestano i suoi appunti personali, e altrettanto sapendo il commercialista __________ (punto 3). Ben essendo cogniti costoro ch'egli non era il proprietario dell'opera, nessun trasferimento di proprietà può essere avvenuto in favore della AO 1, la quale anzi lo ha indotto a firmare un accordo come quello del 9 maggio 2005, “decisamente sproporzionato nei rispettivi rapporti di dare e avere, profittando del suo stato di bisogno e illudendolo a parole con un miglior gentlemen's agreement” (punto 4).

                                  Quanto all'“accordo” del 9 maggio 2005, in particolare, l'appellante ne censura l'indole leonina, denunciando “la spropor­zione tra gli apporti e la sopportazione delle perdite a fronte del beneficio elevatissimo in favore di una sola parte” (punto 5.1). Lesione dimostrata secondo lui dal valore che la stessa con­venuta attribuiva al disegno rispetto all'entità delle prestazioni da essa svolte (punto 5.2). Per di più, la convenuta avrebbe approfittato del suo stato di bisogno, “illudendolo che il gentlemen's agreement occorso tra le parti contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo del 9 maggio 2005 sarebbe stato in ogni tempo mantenuto”, al punto da riconoscergli la proprietà dell'opera ancora negli anni successivi, fino al luglio del 2009, quando egli si è finalmente reso conto dell'errore in cui era caduto e del dolo orchestrato ai suoi danni (punto 5.3). Respingendo la petizione infine – conclude l'appellante – il Pretore ha trascurato senza giustificazione la testimonianza del­l'avv. Al__________, la cui serietà e credibilità non dava adito a dubbi (punto 6).

                             4.  Nella fattispecie la lite verte in primo luogo sulla questione di sapere se AP 1 abbia sottoscritto l'“accordo” del 9 maggio 2005 (doc. 2) a titolo personale o come rappresentante di sua madre. Il Pretore non ha escluso – come detto – che l'attore potesse avere agito in qualità di rappresentante, ma non essendosi egli fatto riconoscere come tale e gli altri contraenti non potendo inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza (senza che fosse loro indifferente la persona dello stipulatore), secondo il Pretore lo stesso AP 1 era diventato direttamente debitore dell'impegno (art. 32 cpv. 2 CO). L'appellante ribadisce invece di avere agito come semplice rappresentante della madre, proprietaria dell'opera, ciò che il direttor __________ e il commercialista __________ sapevano perfettamente.

                                  In realtà poco giova indagare ai fini del giudizio se l'attore abbia impegnato sé medesimo o la madre. Quand'anche egli avesse siglato l'“ac­cor­do” del 9 maggio 2005 quale riconoscibile rappresentante della madre, in effetti (tesi da lui sostenuta nell'appello), con la sua firma egli ha pur sempre obbligato la genitrice, a suo dire proprietaria dell'opera. Certo, L__________ è deceduta il 21 ottobre 2009, ma l'“accordo” non è venuto meno a causa di ciò. E allorché AP 1 è succeduto alla madre come unico erede, la proprietà dell'opera era già passata alla AO 1, essendosi verificate da mesi le previsioni del­l'“accor­do” (opera rimasta invenduta e spese della F__________ S.p.A. a carico della AO 1). Che fino alla morte della madre AP 1 abbia agito in rappresentanza di quest'ultima nulla muta, dunque, alle conseguenze dell'“accor­do”. Per contro, ove l'appellante avesse – come ritiene il Pretore – impegnato sé medesimo, non si vedreb­be come mai, una volta divenuto proprietario dell'opera per successione, egli non dovrebbe adempiere l'impegno. Al riguardo l'appello cade quindi nel vuoto.

                             5.  L'appellante si duole che il Pretore non abbia dato il giusto peso alla testimonianza del suo precedente avvocato, dott. Al__________. Invano si cercherebbe di sapere nondimeno che cosa egli intenda desumere da quella lunga deposizione (verbale dell'11 maggio 2011, pag. 1 segg.). Ad ogni buon conto, se con ciò l'attore intende sostenere di avere agito come indebito rappresentante della madre, la quale non avrebbe mai consentito a ch'egli firmasse l'“accordo” del 9 maggio 2005, l'appellante non potrebbe valersi della sua veste di falsus procurator, invocando un suo stesso abuso, per sottrarsi agli impegni presi (come gli ha ricordato il Pretore). Se per contro l'attore intende dimostrare con tale deposizione che l'“accor­do” del 9 maggio 2005 era di semplice facciata, la reale volontà delle parti consistendo nel solo gentlemen's agreement, egli non fa che riproporre quanto il testimone ha sentito da lui, ripetendo una mera affermazione di parte. Sia come sia, non è dato a divedere perché il Pretore avrebbe trascurato la testimonianza.

                                  Non si disconosce per altro verso che, stando a M__________, il disegno in questione è “proprietà della T__________” (verbale del 17 maggio 2011, pag. 3 in alto), la quale per il tramite del suo direttore Fr__________ se ne afferma proprietaria (autocertificazione senza data nel classificatore doc. 16, 18ª sezione). Non si comprende però a che titolo quella società sarebbe divenuta proprietaria dell'opera e quale utilità avrebbe in tale evenienza la rivendicazione di AP 1, dal momento ch'egli stesso è beneficiario economico della T__________ (deposizione di M__________, verbale citato, pag. 2 in fondo). La AO 1 non si oppone, per vero (né si è opposta in prima sede), a che – in subordine – sia accolto l'accertamento di proprietà chiesto dall'attore. In via principale essa continua nondimeno a postulare il completo rigetto della petizione e la reiezione integrale del­l'ap­pello. Non può dirsi pertanto ch'essa abbia aderito alla richiesta di accertamento.

                             6.  Sostiene l'appellante che, comunque sia, l'“accordo” del 9 maggio 2005 denota una palese sproporzione “tra gli apporti e la sopportazione delle perdite a fronte del beneficio elevatissimo in favore di una sola parte”, ove si consideri il valore che la con­ve­nuta attribuisce al disegno rispetto all'entità delle prestazioni svolte. Tant'è – egli prosegue – che la AO 1 sta cercando di vendere il disegno per fr. 8 000 000.– e gli ha offerto un diritto d'opzione per fr. 1 500 000.–. Ora, chi si ritiene vittima di una lesione deve dichiarare entro un anno dalla stipulazione del contratto che non intende mantenere l'impegno e che esige la restituzione di quanto avesse già dato (art. 21 cpv. 1 CO). Il termine è perentorio e non dipende dal momento in cui la parte si rende conto della sproporzione (Schmidlin in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 15 e 33 ad art. 21). Nella fattispecie l'attore si è prevalso della lesione per la prima volta il 7 ottobre 2009 (doc. F, 3° foglio), oltre quattro anni dopo la firma del­l'“accordo”. La sua dichiarazione era dunque manifestamente tardiva.

                                  Oltre a ciò, manca qualsiasi accertamento in merito agli elementi costitutivi della lesione. Intanto non è chiaro quale sia l'effettivo valore dell'opera, che per la AO 1 valeva ancora nel giugno del 2009 € 12 000 000.– (doc. S), ma che nel 2005 la F__________ S.p.A. non era riuscita a vendere nemmeno per € 300 000.–. Un gallerista di __________ poi ha stimato il valore del disegno tra i 10 e i 15 mila franchi e un esperto di __________ fra i 15 e i 20 mila franchi (deposizione di B__________: verbale del 7 giugno 2011, pag. 3). Relativamente al valore delle prestazioni svolte dalla AO 1, nemmeno l'attore azzarda una cifra. Anzi, egli medesimo definisce le prestazioni “ancora non dimostrate”, dimenticando che gli estremi di una lesione vanno comprovati da chi invoca l'art. 21 cpv. 1 CO, non da chi è accusato di avere abusato dei bisogni, dell'inesperienza o della leggerezza altrui. Se si pensa inoltre che, secondo il Pretore, la AO 1 ha “nel corso del tempo (…), anticipato ingenti somme senza corrispettivo, destinate pure al sostentamento dell'attore” (sentenza impugnata, pag. 8 in basso), ciò che AP 1 non contesta, mal si intravede la manifesta sproporzione lamentata dall'appellante.

                             7.  L'appellante oppone che, comunque sia, la convenuta ha approfittato del suo stato di bisogno, “illudendolo che il gentlemen's agreement occorso tra le parti contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo del 9 maggio 2005 sarebbe stato in ogni tempo mantenuto”. Al punto da riconoscergli la proprietà dell'opera ancora negli anni successivi, fino al luglio del 2009, quando egli si è reso conto finalmente del dolo orchestrato ai suoi danni. Se non che, così argomentando, AP 1 non si confronta con la sentenza del Pretore. Questi ha accertato che con il menzionato “intendimento successivo al passaggio di proprietà” le parti intendevano mantenere la collaborazione “sempre allo scopo di vendere il dipinto (recte: disegno)”, affinché tutti ne ricavassero un utile, quantunque l'opera appartenesse ormai alla sola AO 1 Secondo il Pretore, “i contatti vennero pertanto mantenuti e le ricerche di acquirenti proseguirono come in precedenza, dando quindi adito a malintesi circa la proprietà. Così si spiega anche come mai la AO 1, nel corso di accese discussioni con l'attore, ricordava a quest'ultimo di essere soltanto ʻin fondo in fondoʼ pro­prietaria”. Tale gentlemen's agreement – continua il Pretore – “proseguì finché, nel corso dell'anno 2009, G__________, subentrato a M__________ alla direzione della convenuta, cristallizzò la posizione della società ricordando a tutti gli interessati che l'opera apparteneva alla AO 1, la quale non intendeva più finanziare ulteriormente quell'operazione” (sentenza impugnata, pag. 8).

                                  L'appellante non discute gli accertamenti testé evocati e invano solleva dunque la censura del dolo (art. 28 cpv. 1 CO). Il dolo dev'essere dato, del resto, alla conclusione del contratto (Schmidlin, op. cit., n. 2 ad art. 28 CO). E il Pretore non ha accertato che in concreto l'attore sia stato circuito e indotto a firmare l'“accor­do” del 9 maggio 2005 con false promesse. Al contrario: la AO 1 ha rispettato il gentlemen's agreement consecutivo al noto “accordo”, per lo meno finché M__________ non ha lasciato la carica nel luglio del 2009 a un altro direttore. Anche su questo punto l'appello si rivela così privo di fondamento.

                             8.  Non si ravvisassero i presupposti del dolo, l'appellante fa valere di essere caduto in errore essenziale firmando il ripetuto “accordo” del 9 maggio 2005, errore in cui la AO 1 lo ha indotto comportandosi dopo la firma dell'intesa come se l'intesa non esistesse e lasciandogli credere che il trapasso di proprietà fosse decaduto. Ancora una volta l'appellante dimentica tuttavia che l'errore essen­ziale deve sussistere – come il dolo – già alla stipulazione del contratto (Schmidlin, op. cit., n. 35 e n. 38 ad art. 23 CO), ciò che in concreto egli non pretende.

                                  Comunque sia, nem­meno sotto il profilo dell'errore essenziale AP 1 si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale ha accertato che dopo l'intesa del 9 giugno 2005 i rapporti fra le parti “vennero intrattenuti unicamente nella speranza di vendere il disegno, con il tacito accordo che, se l'occasione si fosse presentata, allora si sarebbe potuta ridiscutere l'attribuzione degli utili ai finanziatori”. Il che – ha concluso il Pretore – “è del tutto compatibile con la sottoscrizione del documento e non va a modificarne gli intenti” (sentenza impugnata, pag. 9 in alto). Se mai – ha rilevato il Pretore – il comportamento della AO 1 dopo il 9 maggio 2005 ha dato adito a malintesi circa la proprietà del­l'opera. Ciò non basta tuttavia per dimostrare che l'appellante si sia trovato in errore essenziale. Che con il senno di poi l'attore rimpianga di avere sottoscritto l'“accordo” del 9 mag­gio 2005, visti i ripetuti insuccessi nei tentativi di vendita, è possibile. Che soggettivamente egli possa avere creduto, nonostante la firma dell'“accordo”, in una rinuncia della AO 1 a valersi della proprietà dell'opera è fors'anche verosimile. Resta il fatto che quando ha siglato l'“accordo” del 9 maggio 2005 egli non ha né frainteso i termini della pattuzione né ignorato i rischi legati alle conseguenze di un'asta infruttuosa se la AO 1 fosse stata chiamata a coprire le spese. Un errore essenziale da parte sua non può dunque entrare in considerazione.

                             9.  Quanto alla richiesta di rendiconto, il Pretore ha rimproverato ad AP 1 – come si è visto – di non avere per nulla specificato la domanda “a fronte della massiccia documentazione messagli a disposizione, sulla base della quale avrebbe, se del caso, potuto argomentare lacune informative” (sentenza impugnata, pag. 9 in basso). Nell'appello l'interessato si limita a ripresentare la richiesta, ma sul rimprovero del Pretore sorvola del tutto. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su quest'ulti­mo punto l'appello si rivela finanche irricevibile.

                      10.  L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                           11.  Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, ha diritto ad un'equa indennità per ripetibili.

                           12.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 12 000.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione:

– avv. dott.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2013.98 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.12.2015 11.2013.98 — Swissrulings