Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.10.2014 11.2013.94

6. Oktober 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·808 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Modifica di misure cautelari in pendenza di divorzio: appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Volltext

Incarto n. 11.2013.94

Lugano 6 ottobre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2011.111 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 10 settembre 2010 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

giudicando sull'appello del 25 ottobre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 14 ottobre 2013;

Ritenuto

in fatto:                      che con decreto cautelare del 14 ottobre 2013, emesso in una causa di divorzio promossa il 10 settembre 2010 da AP 1 (1967) contro AO 1 (1972), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto un'istanza cautelare del marito volta a ottenere la custodia dei figli L__________ (3 dicembre 1998) e P__________ (27 giugno 2000), affidati in pendenza di causa alla madre, ponendo le spese processuali di fr. 1150.– (compresi fr. 650.– di costi peritali) a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili;

                                  che contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 ottobre 2012 (recte: 2013) nel quale chiede di accogliere la sua istanza cautelare, di porre le spese processuali e le ripetibili a carico della convenuta e di riformare in tal senso la decisione impugnata;

                                  che nelle sue osservazioni del 27 novembre 2012 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello;

                                  che con sentenza del 4 febbraio 2014 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha, in particolare, affidato i figli L__________ e P__________ alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale;

                                  che entrambi i coniugi hanno appellato la sentenza di divorzio, ma nessuno, e segnatamente AP 1, ha contestato l'affidamento dei figli alla madre, litigiosi essendo nel suo rimedio i soli contributi alimentari;

e considerando

in diritto:                    che l'intervenuta sentenza di divorzio, con la quale in particolare L__________ e P__________ sono stati affidati alla madre, ha reso l'appello dell'istante senza oggetto, la questione dell'attribuzione dei figli pendente causa non avendo più alcun interesse pratico né attuale;

                                  che in tale misura l'appello va quindi tolto dai ruoli (art. 242 CPC);

                                  che, ciò premesso, rimane da statuire sulle spese processuali;

                                  che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

                                  che la ripartizione dipende perciò delle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107);

                                  che, in concreto, nella misura in cui l'appellante non ha impugnato nel merito l'attribuzione dei figli alla madre ha reso egli medesimo caduco il rimedio giuridico;

                                  che, d'altro canto la condotta della convenuta, ancorché ritenuta “eccezionale” dal primo giudice, non andava relegata alla banalità e poteva ragionevolmente indurre il padre a tutelare l'incolumità dei propri figli;

                                  che in tale circostanze, trattandosi altresì di una causa del diritto di famiglia, si giustifica equitativamente di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensare le ripetibili;

                                  che, relativamente ai rimedi giuridici, le decisioni inerenti all'affidamento dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a possibili questioni di valore

decreta:                1.  L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                             2.  Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2013.94 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.10.2014 11.2013.94 — Swissrulings