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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.01.2014 11.2013.89

22. Januar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·845 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Stralcio dell'appello per versamento tardivo dell'ultima rata di anticipo; motivo giustificativo (mancanza di liquidità) fatto valere tardivamente

Volltext

Incarto n. 11.2013.89

Lugano 22 gennaio 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, giudice presidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2008.818 (divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 dicembre 2008 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro

AP 1;

giudicando sull'appello del 4 luglio 2013 presentato da quest'ultima contro la decisione emessa dal Pretore il 19 giugno 2013;

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 10 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 e AP 1, concedendo al marito il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                         che in esito al divorzio egli ha attribuito in proprietà esclusiva al marito le particelle n. __________ e __________ RFD di __________, con obbligo di assumere l'intero onere ipotecario (nessun compenso essendo dovuto alla moglie), ha obbligato il marito stesso a versare alla moglie fr. 42 250.– e ha diviso a metà tra i coniugi le rispettive pretese di previdenza professionale;

                                         che contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 ottobre 2013 in cui chiede di non dover dividere la propria prestazioni di libero passaggio dal “secondo pilastro”, di mantenere invariata la comproprietà delle particelle n. 381 e 391 o, in subordine, di versarle fr. 7500.– per l'attribuzione dei fondi al marito in proprietà esclusiva, senza conferire a quest'­ul­timo il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                         che, invitata il 20 ottobre 2013 dal presidente della Camera a depositare fr. 800.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presumibili, l'appellante ha chiesto il 4 novembre 2013 di poter pagare la somma a rate;

                                         che il 7 novembre 2013 l'appellante si è vista concedere la possibilità di versare l'anticipo in due rate di fr. 400.– ognuna rispettivamente entro il 25 novembre 2013 e il 16 dicembre 2013, non senza essere avvertita che il ritardo nel pagamento di una rata avrebbe comportato l'irricevibilità dell'appello;

                                         che l'appellante ha corrisposto la prima rata tempestivamente, mentre la seconda è stata addebitata sul suo conto solo il 19 dicembre 2013;

                                         che il 9 gennaio 2014 l'appellante ha riconosciuto di non avere rispettato la seconda scadenza, affermando di non avere avuto a quel momento la liquidità necessaria e di avere versato il secondo anticipo subito dopo avere percepito lo stipendio;

e considerando

in diritto:                        che all'appellante è stata impartita una prima scadenza il 20 ottobre 2013 per versare l'anticipo di fr. 800.– entro il 19 novembre successivo;

                                         che tale scadenza è stata prorogata fino al 25 novembre 2013 per la prima rata (fr. 400.–) e fino al 16 dicembre 2013 per la seconda (fr. 400.–), con l'avvertimento – come detto – che il ritardo nel pagamento di una rata avrebbe comportato l'irricevibilità dell'appello;

                                         che la seconda rata dell'anticipo non è stata versata nemmeno entro il 16 dicembre 2013;

                                         che in condizioni del genere l'appello si rivela irricevibile e sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                        che la lettera 9 gennaio 2014 con cui l'appellante giustifica il ritardo nel pagamento della seconda rata non può entrare in linea di conto come domanda di restituzione del termine, già per la circostanza che la domanda segue di oltre 10 giorni la cessazione dell'impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC), risalente in concreto al 19 dicembre 2013 (quando l'appellante ha ricevuto lo stipendio mensile), i 10 giorni decorrendo anche durante le ferie natalizie (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC) visto il carattere sommario della procedura di restituzione (cfr. art. 148 cpv. 1 e 149 CPC);

                                         che, ciò premesso, le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma che le condizioni economiche verosimilmente difficili dell'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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