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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.10.2015 11.2013.67

14. Oktober 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,323 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Provvedimenti cautelari; diritto di essere sentito

Volltext

Incarto n. 11.2013.67

Lugano 14 ottobre 2015/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa CA.2013.212 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza del 18 giugno 2013 da

AO 1 AO 2 e AO 3 e AO 6 e AO 9 (D), AO 7 e AO 10 (patrocinati dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 3),

giudicando sull'appello del 19 agosto 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore l'8 agosto 2013;

Ritenuto

in fatto:                A.  Il 23 aprile 2004 AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, AO 6 e AO 5, AO 8, AO 9, AO 7 e AO 10, titolari di proprietà per piani costituite sulla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, hanno convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, __________ M__________ e il dott. __________ D__________, titolari di proprietà per piani costituite sulla confinante particella n. __________, per far accertare che una rampa d'accesso situata sulla loro particella n. __________ è gravata di un diritto di passo e non di un diritto di superficie in favore della contigua particella n. __________ (inc. OA.2004.251).

                            B.  Su richiesta dei comproprietari della particella n. __________ appena citati, il Pretore ha ingiunto il 2 giugno 2009 in via cautelare a __________ M__________ e a __________ D__________ – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “non posteggiare personalmente e di impedire ai loro ospiti/for­nitori/fami­liari di posteggiare (riserva fatta del carico e scarico di merci o persone), sino alla definizione della causa ordinaria n. OA.2004.251, veicoli di ogni tipo” sulla rampa in questione (inc. DI.2009.267). Adita da __________ D__________ ed __________ M__________, questa Camera ha accolto il 13 novembre 2012 un appello del primo, che era già stato dimesso dalla lite dinanzi al Pretore, e ha dichiarato privo d'oggetto un appello del secondo, deceduto il 31 luglio 2010 in pendenza di ricorso, stralciando la procedura dal ruolo (inc. 11.2009.97). Proprio nel novembre del 2012 AP 1 ha acquistato per successione la compro­prietà di __________ M__________ sulla particella n. __________ ed è subentrata in tale veste nella causa OA.2004.251.

                            C.  Il 18 giugno 2013, in concomitanza con lavori di rifacimento del manto di asfalto sulla nota rampa, l'accesso alla medesima è stato temporaneamente chiuso con una doppia striscia di nastro da cantiere da operai intervenuti su incarico di AP 1. Il giorno stesso AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, AO 6 e AO 5, AO 8, AO 9, AO 7 e AO 10 hanno adito nuovamente il Pretore, chiedendo in via cautelare di ordinare alla vicina – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e con clausola di esecutività – di togliere immediatamente i nastri da cantiere che impedivano il passaggio sulla rampa e di astenersi dal­l'impedire in qualsiasi modo l'accesso alla medesima. Con decreto emanato senza contraddittorio quello stesso 18 giugno 2013 il Pretore ha accolto la richiesta e ha convocato le parti alla discussione del 2 luglio 2013 (inc. CA.2013.213).

                            D.  Il 26 giugno 2013 la convenuta ha scritto al Pretore che non avrebbe potuto partecipare all'udienza del 2 luglio 2013, che ad ogni buon conto i lavori erano ormai terminati e che la rampa era tornata agibile ancor prima della presentazione dell'istanza, il nastro di cantiere essendo stato tolto da ignoti. Essa ha postulato così lo stralcio della procedura dal ruolo e l'addebito delle spe­se agli istanti, compensate le ripetibili. In subordine, ove il Pretore avesse inteso continuare la procedura, essa ha chiesto di rinviare l'udienza a un'altra data, riservandosi di prendere posizione sulle allegazioni avversarie in quella sede. Il Pretore ha annullato così l'udienza del 2 luglio 2013, invitando il 27 giugno 2013 gli istanti a presentare eventuali osservazioni scritte entro 15 giorni. Il 15 luglio 2013 costoro hanno ribadito la loro domanda e si sono opposti allo stralcio della procedura dal ruolo.

                            E.  Statuendo l'8 agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto

                                  l'istanza, nel senso che ha ordinato a AP 1 – in forma immediatamente esecutiva, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno di inadempi­mento – “di astenersi, direttamente o per il tramite di terzi, dal­l'impedire in qualsiasi modo l'accesso alla rampa sita integralmente sul mappale __________ RFD di __________”. Egli non ha prelevato spese e ha compensato le ripetibili.

                             F.  Contro il decreto cautelare predetto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 agosto 2013 nel quale chiede di respingere l'istanza avversaria e di revocare il provvedimento superprovvisionale del 18 giugno 2013. In subordine essa postula l'annullamento del decreto impugnato e il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio. Nelle loro osservazioni del 23 settembre 2013 gli istanti propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie patrimoniali – il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 9 agosto 2013. Depositato il 19 agosto 2013, l'appello in esame è pertanto ricevibile. Quanto al valore litigioso, il Pretore non ha accertato alcunché. Ove si consideri tuttavia l'interesse pecuniario degli istanti ad accedere con veicoli alle loro proprietà per piani passando dalla rampa, già sotto questo profilo il valore litigioso di fr. 10 000.– può presumersi raggiunto.

                             2.  Giusta l'art. 261 cpv. 1 CPC chi rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo e che la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Il provvedimento può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente, segnatamente può consistere in un divieto o in un ordine giudiziale di eliminare uno stato di fatto contrario al diritto (art. 262 lett. a e b CPC).

                             3.  Nel decreto impugnato il Pretore, accertato che i lavori al manto stradale della rampa erano stati ultimati e che l'accessibilità del passo era stata ripristinata, ha considerato la domanda intesa a far rimuovere i nastri da cantiere ormai priva d'oggetto. Riguardo alla seconda domanda, tendente a garantire l'accesso alla rampa, il primo giudice l'ha accolta con l'argomento che la convenuta vi aveva aderito, dichiarando non essere sua intenzione impedire l'accesso al manufatto “nei termini degli ordini indirizzati a suo tempo al defunto sig. M__________, di cui è l'erede unica (e dispone pertanto in questa veste della legittimazione passiva)”. Onde l'accoglimento parziale dell'istanza e la parziale revoca del provvedimento superprovvisionale emanato il 18 giugno 2013.

                             4.  L'appellante censura una violazione del suo diritto di essere sentita per avere, il primo giudice, emesso il decreto impugnato senza convocare le parti a un contraddittorio e senza averle dato modo altrimenti di formulare osservazioni all'istanza. Inoltre essa si duole di una decisione insufficientemente motivata (appello, pag. 3 e 5) e nega di avere mai aderito al­l'istan­za avversaria, lamentando un errore manifesto del Pretore nell'accertamento dei fatti (loc. cit., pag. 3 seg.). Essa contesta altresì che gli ordini e i divieti diretti nel passato a __________ M__________ possano fondare la sua legittimazione passiva nel procedimento cautelare, definito senza nesso con la causa ordinaria (loc. cit., pag. 5 e 7). Si duole dipoi che non vi sia identità fra gli istanti e gli attuali comproprietari della particella n__________, come pure che il potere di rappresentanza del legale delle controparti sia dubbio, la procura risalendo a quasi dieci anni addietro, non senza addurre ulteriori argomenti (loc. cit., pag. 5 seg.) che nelle loro osservazioni le controparti reputano irricevibili perché nuovi, mentre sarebbero stati da sottoporre anzitutto al Pretore (memoriale, pag. 6 seg.).

                             5.  La prospettata violazione del diritto di essere sentito va esaminata in primo luogo, poiché nel caso in cui risultasse fondata comporterebbe l'annullamento del decreto impugnato già per tale motivo (DTF 140 I 75 consid. 9.3 con richiami). A mente della convenuta nella fattispecie il vizio di forma è evidente, il Pretore avendo statuito sull'istanza cautelare delle controparti senza averle dato la facoltà di esprimersi, nonostante la sua richiesta di indire un'udienza ove la procedura non fosse stata tolta dal ruolo (memoriale, pag. 3). La doglianza è fondata.

                                  a)   Come si è visto, con decreto cautelare emanato il 18 giugno 2013 senza contraddittorio il Pretore ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva – di togliere immediatamente i nastri da cantiere che impedivano di passare sulla rampa e di astenersi dall'intralciare in qualsiasi modo l'accesso alla medesima, non senza convocare le parti a un'udienza del 2 luglio 2013. La convenuta ha instato il 26 giu­gno 2013 – come si è accennato – per un rinvio dell'udienza, soggiungendo che in ogni modo i lavori alla rampa erano terminati e che la procedura andava stralciata dal ruolo. In subordine, ove il Pretore avesse inteso continuare la procedura, essa ha chiesto di rinviare l'udienza, riservandosi di prendere posizione sulle allegazioni degli istanti in quella sede. Il Pretore ha annullato così il 27 giugno 2013 l'udienza prevista e ha chiamato gli istanti – come detto – a presentare osservazioni alla richiesta di AP 1, osservazioni nelle quali costoro hanno ribadito la loro richiesta cautelare, opponendosi allo stralcio della procedura dal ruolo. Visto ciò, il Pretore ha emesso senza indugio il decreto impugnato.

                                  b)  A ragione l'appellante fa valere che il Pretore ha disatteso il suo diritto di esprimersi. Invero, delle due l'una: qualora condividesse la comunicazione di AP 1 e reputasse la procedura senza oggetto, il primo giudice avrebbe dovuto togliere la causa dal ruolo (art. 242 CPC); qualora invece ritenesse – come in effetti ha ritenuto – la procedura ancora attuale, gli incombeva di attenersi a quanto prescrive

l'art. 265 cpv. 2 CPC dopo l'emanazione di un decreto superprovvisionale: convocare le parti a un'udienza o assegnare alla parte convenuta un termine per presentare osservazioni scritte. Tanto più che nella menzionata comunicazione del 26 giugno 2013 AP 1 sollecitava esplicitamente la convocazione a un'udienza nel caso in cui la procedura non fosse stralciata dal ruolo. In nessun caso, comunque sia, il primo giudice poteva emanare un decreto cautelare dopo contraddittorio senza indire il contraddittorio (orale o scritto che fosse).

                                  c)   Il Pretore opina, certo, che nella comunicazione del 26 giugno 2013 AP 1 avesse aderito alla richiesta degli istanti nella misura in cui dichiarava non essere sua intenzione impedire l'agibilità alla rampa. Se non che, in quello scritto la convenuta sosteneva di non avere intralciato deliberatamente l'accesso al manufatto, ma di essersi limitata a eseguire la normale manutenzione del manto stradale, alla stessa stregua di quanto soleva fare il suo dante causa __________ M__________. Tale intervento – essa sottolineava – si esaurisce in qualche ora di lavoro e nel passato non aveva mai dato adito a rimostranze (pag. 2 in fondo). Mal si comprende come tali giustificazioni potessero interpretarsi come adesione ai divieti cautelari postulati dagli istanti. Se mai si trattava di argomentazioni e scusanti la cui pertinenza e credibilità doveva passare – appunto – al vaglio di un contraddittorio. Contraddittorio che deve ancora essere indetto.

                                  d)  Se ne conclude che nella fattispecie l'appello merita acco­glimento nella sua domanda subordinata, onde l'annullamento del decreto cautelare impugnato e il rinvio degli atti al Pretore perché indica il contraddittorio e statuisca di nuovo (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). In quella sede il primo giudice verificherà anche la legittimazione attiva degli istanti (comprese le eventuali sostituzioni di parte per intervenute alienazioni di proprietà per piani: art. 83 cpv. 1 CPC), che la convenuta revoca in dubbio, e la legittimazione della convenuta, che la medesima contesta.

                             6.  Le spese e le ripetibili dell'attuale giudizio seguono la soccombenza degli istanti (art. 106 cpv. 1 CPC), i quali hanno proposto a torto di respingere l'appello. Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà al momento in cui emanerà il nuovo decreto cautelare.

                             7.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà a chi intenda presentare ricorso in materia civile rendere verosimile che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.–.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è accolto nella sua domanda subordinata, il decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché indica il contraddittorio cautelare e statuisca di nuovo.

                             2.  Le spese processuali di fr. 750.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a carico degli istanti, che rifonderanno all'appellante fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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