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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.07.2013 11.2013.25

17. Juli 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·543 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Misure a tutela dell'unione coniugale, stralcio

Volltext

Incarto n. 11.2013.25

Lugano 17 luglio 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, giudice presidente

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa SO.2012.2929 (protezione dell’unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 luglio 2012 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1    

giudicando sull'appello dell’8 marzo 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 27 febbraio 2013;

Ritenuto

in fatto:                          che con decreto cautelare del 27 febbraio 2013 emesso nella citata procedura di protezione dell'unione coniugale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha in particolare istituito una curatela di rappresentanza nel senso degli art. 394 e 395 CC a favore di S__________, figlia delle parti (dispositivo n. 2);

                                         che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 marzo 2013 per ottenere che il dispositivo n. 2 venisse annullato;

                                         che nelle sue osservazioni del 26 marzo 2013 AO 1 si è rimessa al giudizio della Camera;

                                         che nell’ambito di una transazione raggiunta dalle parti

                                         nell’udienza del 1° luglio 2013, AP 1 ha dichiarato di ritirare l’appello (verbale, punto 1./10);

e considerando

in diritto:                        che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

                                         che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che per motivi d’equità il giudice può adottare una diversa ripartizione (art. 107 CPC);

                                         che nella fattispecie, tenuto conto dello spirito collaborativo dimostrato dalle parti, si giustifica di rinunciare a prelevare spese processuali e ad assegnare ripetibili alla moglie, la quale si è del resto rimessa al giudizio della Camera;

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–    ; –     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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