Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.04.2013 11.2013.20

22. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,350 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Stralcio di una causa dal ruolo: la desistenza può formare oggetto unicamente di una domanda di revisione

Volltext

Incarto n. 11.2013.20

Lugano 22 aprile 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2012.245 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 agosto 2012 da

 AP 1  ,   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 18 febbraio 2013 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 17 gennaio 2013;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1954) e AP 1 (1960), divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ il 1° settembre 2010. Lo sposo aveva già un figlio, ora maggiorenne, avuto

                                         da una precedente relazione. Dalle nozze non è nata prole. Il

                                         21 agosto 2012, nel corso di un'udienza indetta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per la discussione di un'istanza a protezione dell'unione coniugale promossa il 24 maggio 2012 da AP 1 (inc. SO.2012.2239), i coniugi hanno raggiunto un' intesa sull'assetto della vita separata. Inoltre essi hanno chiesto seduta stante la pronuncia del divorzio, valendosi di una convenzione in cui demandavano al giudice la decisione sui punti rimasti litigiosi relativi alla liquidazione del regime matrimoniale, al contributo alimentare per la moglie, al riparto degli averi di previdenza e alle spese processuali (inc. DM.2012.245).

                                  B.   In occasione della successiva udienza, tenutasi il 17 gennaio 2013 per l'audizione dei coniugi, AP 1 ha dichiarato che non intendeva confermare la propria volontà di divorziare, desiderando prima informarsi sui suoi diritti. Preso atto di ciò, AO 1 ha ritirato l'istanza comune di divorzio, riservandosi di intentare un'azione unilaterale. La moglie ha ritirato a sua volta la domanda di divorzio. Al termine dell'udienza il Pretore ha stralciato così la procedura dai ruoli per desistenza e ha posto le spese giudiziarie di fr. 400.– solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  C.   Contro il decreto di stralcio AP 1 è insorta con un appello del 18 febbraio 2013 a questa Camera in cui propone di dichiarare nullo il decreto stesso, subordinatamente di annullarlo, e di ritornare gli atti al Pretore perché fissi una nuova udienza. Essa postula altresì una provvigione ad litem di fr. 5000.– per la proce­dura di divorzio o il conferimento del gratuito patrocinio. L'appello non è stato intimato per osservazioni. Il 12 aprile 2013 AO 1 ha chiesto al presidente della Camera la revoca dell'effetto sospensivo all'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellante chiede di dichiarare nullo – subordinatamente di annullare – il decreto di stralcio, facendo valere di non essere stata in grado di condurre la propria causa senza l'ausilio di un patrocinatore d'ufficio, di cui aveva chiesto la nomina prima e durante l'udienza del 17 gennaio 2013 sia per difficoltà linguistiche sia per difetto di cognizioni giuridiche. Essa motiva la mancata conferma della volontà di divorziare con l'incapacità di valutare le conseguenze giuridiche dei propri atti, sostenendo di avere ritirato la domanda di divorzio per errore essenziale, ignara della circostanza che in realtà il Pretore avrebbe dovuto impartire ai coniugi un termine per promuovere azione unilaterale di divorzio.

                                   2.   La Camera esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico (Kunz in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 41 (2) e n. 42 ad art. 308 segg.). Ora, una transazione, così come un'acquiescenza o una desistenza contenuta in un verbale firmato dalle parti ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC). In tal caso il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (sentenza del Tribunale federale 4A_605/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 1.2 destinato a pubblicazione con numerosi richiami di dottrina). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). Tutt'al più, si può contestare l'efficacia della transazione che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo, ma unicamente con una domanda di revisione (sentenza del Tribunale federale 4A_605/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 1.3 destinato a pubblicazione con rimandi). Altrettanto vale per l'acquiescenza o la desistenza, che sotto questo profilo sono equiparate a una transazione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC).

                                         Nella fattispecie il Pretore ha decretato lo stralcio della procedura dal ruolo dopo avere constatato che i coniugi avevano ritirato l'istanza comune di divorzio e firmato il verbale d'udi­en­za del

                                         17 gennaio 2013 contenente la loro dichiarazione. Il decreto di stralcio, come detto, non può essere impugnato. L'interessata poteva solo contestare l'efficacia della propria desistenza introducendo una domanda di revisione sulla base dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. L'appello da lei presentato si rivela così irricevibile. Quanto alle spese giudiziarie, esse non sono di per sé contestate, AP 1 chiedendone l'annullamento solo in esito al postulato annullamento del decreto di stralcio. L'appello in esame non può nemmeno essere considerato, dunque, alla stregua di un reclamo.

                                   3.   L'appellante sollecita una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Se non che, in con­creto l'appello appariva sprovvisto sin dall'inizio di ogni probabilità di buon esito. Certo, AP 1 ha appellato quattro giorni prima che il Tribunale federale emanasse la sentenza citata dianzi. Già da tempo però la dottrina (menzionata nella decisione stessa del Tribunale federale) era praticamente unanime nel ritenere un decreto di stralcio come un atto non impugnabile. Di identico orientamento era, del resto, la giurisprudenza relativa alla vecchia procedura ticinese (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1, 486 consid. 1). Nelle condizioni descritte una provvigione di causa per la procedura di secondo grado non entra in linea di conto (sentenza del Tribunale federale 5A_784/2008 del 20 novembre 2009, consid. 4.4 con rinvii). Per ragioni analoghe non può trovare accoglimento nemmeno la richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC).

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo, moderando le spese. Non si giustifica invece di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni.

                                   5.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza con cui AO 1 chiede di revocare l'effetto sospensivo all'appello della moglie.

                                   6.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una causa di divorzio può formare oggetto di un ricorso in materia civile sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), tranne – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – che siano litigiose solo conseguenze di natura pecuniaria.

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   La richiesta di provvigione ad litem è respinta.

                                   4.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   5.   Notificazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2013.20 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.04.2013 11.2013.20 — Swissrulings