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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.07.2014 11.2013.11

24. Juli 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,345 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Modifica di sentenza di divorzio: temerarietà dell'azione

Volltext

Incarto n. 11.2013.11

Lugano 24 luglio 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2012.66 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 gennaio 2013 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 28 gennaio 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 17 gennaio 2013;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con sentenza del 17 febbraio 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio tra AO 1 (1966) e AP 1 (1970), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui AO 1 si impegnava a versare per la figlia M__________ (nata il 9 luglio 2002) un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili fino al 12° compleanno, aumentati a fr. 1450.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2008.220). Il 29 settembre 2009 AO 1 è diventato padre di T__________, avuto da __________.

                            B.  Il 14 maggio 2012 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore per ottenere, già in via cautelare, la riduzione del contributo alimentare per la figlia a fr. 750.– mensili dal 7° al 12° compleanno e a fr. 930.– mensili dal 13° compleanno alla maggiore età, assegni familiari non compresi. Nella sua risposta del 14 giugno 2012 la convenuta ha proposto di respingere l'azione, chiedendo di dichiararla temeraria, di corrisponderle congrue ripetibili e ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza del 9 luglio 2012, indetta per la discussione cautelare, le parti hanno replicato e duplicato mantenendo i rispettivi punti di vista.

                            C.  L'istruttoria cautelare si è chiusa il 19 ottobre 2012. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 16 novembre 2012 esse hanno riaffermato le rispettive domande, la convenuta postulando inoltre il versamento di una provvigione ad litem di fr. 5000.– e un'indennità per ripetibili di almeno fr. 5000.–. Statuendo il 17 gennaio 2013, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 1000.– a carico dell'istante e compensando le ripetibili. AO 1 è stato tenuto inoltre a versare alla convenuta una provvigione ad litem di fr. 2500.–.

                            D.  Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 gen­naio 2013 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere dichiarata l'istanza temeraria con obbligo per l'istante di rifonderle fr. 8409.75 a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2013 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare conteso (fr. 49 440.–: sentenza impugnata, consid. 8). La decisione del Pretore inoltre è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 21 gennaio 2013. Presentato il 28 gennaio seguente, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

                             2.  Il Pretore non ha dichiarato temeraria l'istanza cautelare perché “il fatto di non aver dimostrato né aver potuto dimostrare le proprie argomentazioni non costituisce ancora un agire con manifesta ingiustizia”. L'appellante ribadisce la propria richiesta, facendo valere – in sintesi – che alla base dell'azione non vi era alcun fatto nuovo, rilevante, duraturo o imprevedibile, AO 1 avendo confermato la convenzione di divorzio quando la sua compagna era già incinta. Essa rimprovera all'istante inoltre di non avere indicato il proprio reddito né il proprio fabbisogno al momento del divorzio, ciò che impedisce ogni raffronto con la situazione attuale. In definitiva l'appellante reputa l'istanza cautelare assurda e destituita fin dall'inizio “delle più remote possibilità di successo”, chiedendo a questa Camera, nel caso in cui la temerarietà fosse respinta, di menzionare i casi ritenuti temerari al fine di colmare “la sua lacuna giuridica”.

                             3.  Secondo l'art. 52 CPC tutte le persone che partecipano al procedimento devono agire secondo buona fede. Ognuno può far valere in giudizio le pretese che crede legittime, ma non può comportarsi in maniera abusiva o contraddittoria (Göksu in: Brunner/ Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 30 ad art. 52; Bohnet in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 52 ad art. 52). Ciò premesso, una condotta processuale abusiva o in malafede non è più sanzionata dalla nuova procedura civile con una formale dichiarazione di temerarietà, come disponeva il vecchio art. 152 CPC ticinese. Chi agisce con manifesta ingiustizia si vede dichiarare l'azione irricevibile o ritornare l'atto processuale senza formalità (art. 132 cpv. 2 CPC; Sutter-Somm/Chevalier in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 31 ad art. 52; Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 16 ad art. 52; Hurni in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, Berna 2012, n. 70 ad art. 52; Kaufmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 128). La richiesta dell'appellante intesa a far dichiarare temeraria l'istanza avversaria cade pertanto nel vuoto.

                                  È vero che la malafede e la temerarietà processuali possono comportare, oltre alla non entrata in materia, l'addebito di spese processuali nelle procedure gratuite (art. 115 CPC) e la pronuncia di sanzioni disciplinari nei confronti della parte o del suo patrocinatore (art. 128 cpv. 3 CPC). In concreto però la procedura non era gratuita e, quand'anche avesse chiesto al Pretore di infliggere sanzioni disciplinari all'istante o al suo patrocinatore (ciò che nella fattispecie non ha fatto), la convenuta non avrebbe potuto impugnare l'eventuale rinuncia del giudice (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 542 ad art 128 con riferimenti alla nota 1549; Fischer in: Baker & McKenzie [curatori], Schwei­zerische ZPO, Berna 2010, n. 16 ad art. 128). Al proposito l'appello è quindi destinato all'insuccesso, mentre non è compito di questa Camera prestare consulenza giuridica all'appellante, elencando esempi di temerarietà “per colmare le sue lacune giuridiche”.

                             4.  Quanto alle ripetibili (che la convenuta rivendicava in fr. 5000.–), il Pretore le ha compensate, “vista la breve istruttoria eseguita a quello stadio della procedura”, obbligando tuttavia l'istante a ero­gare alla convenuta una provvigione ad litem di fr. 2500.–. L'appellante censura la compensazione delle ripetibili, sottoli­neando che l'attore è risultato del tutto soccombente e come tale andava tenuto a rifonderle almeno fr. 8409.75. Essa ritiene inoltre che lo stanziamento della provvigione ad litem sia irrilevante, giacché essa riguarda la causa di merito ed è “solo un anticipo per i costi che va restituito”.

                                  a)   Che AO 1 sia uscito sconfitto dal procedimento cautelare da lui promosso il 14 maggio 2012 è pacifico. Sta di fatto che la convenuta si è vista riconoscere una provvigio­ne ad litem di fr. 2500.–. Certo, in una causa di stato la provvigione è un anticipo destinato a essere restituito in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali (I CCA, sentenza inc.11.2011.14 del 5 dicembre 2013, consid. 4g con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_784/2008 del 20 novembre 2009, consid. 2) o alla liquidazione del regime matrimoniale, salvo che a ciò ostino motivi di equità dovuti alla situazione finanziaria dei coniugi (RtiD I-2012 pag. 882 consid. 19 con rinvio). L'istituto trae origine infatti dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 o 163 CC: cfr. RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 con richiami) e – tranne casi particolari estranei alla fattispecie – non è più dato dopo il divorzio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 280 ad art. 145vCC; Czitron, Die vorsorglichen Mass­nah­men während des Scheidungsprozesses, tesi, S. Gallo 1995, pag. 18).

                                  b)  Se in concreto si considera che AO 1 ha promosso un'azione volta alla modifica della sentenza di divorzio, non una causa di stato, v'è effettivamente da domandarsi in virtù di quale norma il Pretore aggiunto abbia obbligato l'istante a stanziare una provvigione ad litem. L'istante però non ha impugnato il decreto su tal punto, di modo che l'interrogativo può rimanere aperto. Determinante è che, non avendo promosso una causa di stato, AO 1 non può valersi del diritto matrimoniale per esigere il rimborso di quella provvigione nel processo di merito. Tutt'al più, trattandosi della tutela giuridica di un minorenne, l'indennità in questione potrebbe intendersi come “partecipazione alle spe­se di rappresentanza in causa”, l'obbligo di mantenimento verso un figlio minorenne comprendendo – per principio – anche le spese processuali (DTF 127 I 206 consid. 3d con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014, consid. 12 con richiami). Ma anche in tal caso, essendo volta al finanziamento delle spese di patrocinio, l'indennità rientrerebbe nel debito mantenimento del figlio e l'istante non potrebbe pretenderne la restituzione.

                             c)  Rimane da esaminare l'ammontare dell'indennità, che l'appellante chiede di portare a fr. 8409.75. Se non che, davanti al Pretore la convenuta non aveva rivendicato più di fr. 5000.– (memoriale conclusivo, pag. 10). Nella misura in cui eccede tale importo, la pretesa è pertanto nuova e, non adempiendo i requisiti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, irricevibile. Per il resto, l'interessata calcola le ripetibili applicando l'aliquota del 15% al valore litigioso di fr. 49 440.–, più il 5% per le spese e l'8% di IVA. Così facendo, essa dimentica tuttavia che nelle “procedure civili speciali” (tra cui rientra il rito sommario dei provvedimenti cautelari, il termine di “procedimento speciale” riconducendosi al vecchio Codice di procedura civile ticinese) le ripetibili sono fissate tra il 20 e il 70% di quelle dovute per il merito (art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). E per la causa di merito, che in concreto l'appellante medesima definisce assurda e destituita fin dall'inizio “delle più remote pos­sibilità di successo”, l'aliquota medio-bassa del 12% apparirebbe già generosa (per valori litigiosi compresi tra fr. 20 000.– e fr. 50 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede una tariffa dal 10 al 20%). Ne seguirebbe un onorario (di merito) attorno ai fr. 5930.–. Il procedimento cautelare non potendosi definire più impegnativo – né l'appellante asserisce il contrario – l'aliquota medio-bassa del 35% risulta senz'altro adeguata, onde un onorario attorno ai fr. 2050.–. Aggiunte le spese fisse (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), si ottiene la cifra di fr. 2500.– assegnata dal Pretore. Una maggiorazione delle ripetibili per temerarietà dell'istanza non entra più in linea di conto – come detto – sotto l'egida del diritto processuale civile svizzero (I CCA, sentenza inc. 11.2011.62 del 2 agosto 2013, consid. 11). Ne segue che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

                             5.  Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sulla questione delle ripetibili, che il Pretore ha compensato, salvo assegnare in luogo e vece delle ripetibili una singolare provvigione ad litem non rimborsabile, si può comprendere tuttavia che la convenuta sia stata indotta in buona fede ad appellare. Soccorrono quindi giusti motivi per rinunciare al prelievo di spese (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC), mentre l'attore ha diritto a un'indennità per ripetibili, seppure commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello (una trentina di righe generiche, senza alcun accenno a norme di legge).

                                  Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante, sulla questione della temerarietà il rimedio giuridico appariva fin dall'inizio senza la minima possibilità di buon esito (art. 117 lett. b CPC). Può comprendersi invece che essa abbia appellato sulla questione delle ripetibili (apparentemente compensate, ma in realtà sostituite da una provvigione ad litem non risarcibile). Per far valere adeguatamente le sue ragioni le sarebbe bastato però un breve esposto che a un legale solerte e speditivo avrebbe richiesto poco più di un paio d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del noto regolamento). Aggiunte le spese fisse (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), va riconosciuta così al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 500.– arrotondati.

                             6.  Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della causa di merito tuttora pendente raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato nel senso dei considerandi.

                             2.  Non si riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 300.– per ripetibili.

                             3.  AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 500.–.

                             4.  Notificazione a:

– avv.; – avv.; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (consid. 5 e dispositivo n. 3, in estratto).

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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