Incarto n. 11.2013.103
Lugano 9 dicembre 2013/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2010.627 (diritto di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 2 settembre 2010 da
AP 1
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 25 novembre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 6 novembre 2013;
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 2 settembre 2010 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di ordinare a AO 1 – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP – l'eliminazione di una condotta da lui posata sulla particella n. 391 RFD di __________, proprietà dell'attore, e il ripristino a regola d'arte di un muro a confine danneggiato per la lunghezza di 7 m;
che con decreto del 6 novembre 2013 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che il 25 novembre 2013, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello volto a ottenere l'annullamento del decreto di stralcio e la continuazione della causa o, in subordine, la riforma del giudizio impugnato nel senso di porre la tassa di giustizia e le ripetibili a carico del convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondergli fr. 1000.– a titolo di ripetibili e fr. 1000.– a titolo di indennità;
che il memoriale non è stato notificato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che né il Pretore né le parti hanno indicato il valore litigioso della causa, il quale non sembra raggiungere la soglia di fr. 10 000.– da cui dipende la ricevibilità dell'appello giusta l'art. 308 cpv. 2 CPC;
che nelle circostanze descritte ci si potrebbe domandare se il memoriale non vada sottoposto alla Camera civile dei reclami, verosimilmente competente a trattarlo per ragione di valore (art. 48 lett. d n. 1 LOG);
che, comunque sia, nella fattispecie una simile trasmissione si risolverebbe in un mero esercizio di forma, l'appello rivelandosi manifestamente irricevibile;
che infatti un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione, solo il dispositivo sulle spese giudiziarie potendo formare oggetto di reclamo in virtù dell'art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con numerosi richiami di dottrina);
che l'efficacia dell'acquiescenza, della desistenza o della transazione all'origine dello stralcio di una causa dal ruolo può essere contestata unicamente con una domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), qualunque sia il vizio – formale o sostanziale – invocato (desistenza: I CCA, sentenze inc. 11.2013.90 del 31 ottobre 2013, consid. 2; inc. 11.2013.20 del 22 aprile 2013, consid. 2; transazione: DTF 139 III 134 consid. 1.3 con rimandi);
che ciò vale anche ove l'attore contesti l'esistenza stessa della desistenza, facendo valere – come nel caso in rassegna – il difetto di qualsiasi dichiarazione scritta di abbandono della pretesa, il nuovo diritto distinguendosi al proposito dalla vecchia procedura (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 352);
che nella fattispecie pertanto il decreto di stralcio impugnato, fondato in parte sulla pretesa acquiescenza del convenuto riguardo all'eliminazione della condotta e per il resto sulla pretesa desistenza dell'attore per quanto concerne il rifacimento del muro a confine, non può essere appellato, ma può solo formare oggetto – come figurava nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto stesso – di una domanda di revisione sulla scorta dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;
che, ciò posto, l'appello in esame va dichiarato inammissibile e trasmesso al Pretore, autorità che ha statuito da ultimo sulla causa (art. 328 cpv. 1 CPC), perché lo tratti come domanda di revisione;
che sulle spese e le ripetibili il Pretore statuirà nuovamente in esito al giudizio sulla domanda di revisione, confermando o riformando il dispositivo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.66 del 23 settembre 2013, consid. 4);
che le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, l'attore risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
che non si pone problema di ripetibili alla controparte, il rimedio giuridico non essendo stato intimato per osservazioni;
che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la decisione odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso non pare raggiungere la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. Trattato come appello, l'atto è irricevibile.
2. Trattato come domanda di revisione, l'atto è rinviato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per essere esaminato a tale stregua.
3. Non si riscuotono spese.
4. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).