Incarto n. 11.2012.67
Lugano 4 marzo 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2011.31 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 1° marzo 2011 da
AO 1,
contro
AP 1, nata AP 1, (patrocinata dall'avv. PA 1,),
giudicando sull'appello del 25 giugno 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 maggio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1953) e AP 1 (1957) si sono sposati a __________ il 7 agosto 1987. Dal matrimonio sono nati M__________ (16 luglio 1988), V__________ (26 gennaio 1990) e P__________ (21 luglio 1992). Con sentenza del 4 luglio 2006 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio, disciplinandone le conseguenze (inc. OA.2004.223). L'11 aprile 2007 questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato il 28 agosto 2006 da AP 1, fissando il contributo alimentare per lei in fr. 555.– mensili dall'agosto del 2010 fino al pensionamento, con ordine alla Cassa di compensazione AVS __________ di dedurre tale importo dalla rendita d'invalidità spettante marito (inc.11.2006.86). A quel momento AO 1, invalido dal 1990, riscuoteva indennità assicurative. AP 1 percepiva a sua volta una rendita d'invalidità del 50% ed esercitava un'attività lucrativa a tempo parziale consistente nella distribuzione di materiale pubblicitario. Il 25 luglio 2010 AO 1 si è risposato.
B. Il 1° marzo 2011 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la soppressione del contributo alimentare in favore della ex moglie. Nella sua risposta del 4 giugno 2011 AP 1 ha proposto di respingere l'azione. In sede di replica e duplica le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 30 agosto 2011 e l'istruttoria si è chiusa il 2 marzo 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 27 marzo 2012 l'attore ha riaffermato le proprie domande. Nel proprio, del 30 marzo 2012, la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Statuendo con sentenza del 23 maggio 2012, il Pretore ha soppresso il contributo alimentare dal 1° febbraio 2011 e ha revocato l'ordine di trattenuta alla Cassa di compensazione __________. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'attore un'indennità di fr. 200.–.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 giugno 2012 per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 2 agosto 2012 AO 1 propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 16 agosto 2012 AP 1 conclude una volta di più per l'accoglimento del proprio ricorso.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di conseguenze di un divorzio stabilite con decisione passata in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su richiesta unilaterale (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori in tale materia sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, trattandosi di modifiche che vertano su pretese pecuniarie (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC), queste raggiungano il valore di fr. 10 000.–. Ciò che è il caso nella fattispecie, il Pretore avendo accertato il valore litigioso in fr. 72 705.–. Quanto alla tempestività, il giudizio impugnato è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 24 maggio 2012. Il termine per appellare sarebbe scaduto così sabato 23 giugno 2012, salvo protrarsi al lunedì seguente in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Il 3 gennaio 2013 AO 1 ha comunicato a questa Camera che l'ex moglie lavora durevolmente per le __________, con relativo incremento delle sue entrate. AP 1 non ha preso posizione al proposito. Sull'ammissibilità di tale argomentazione non soccorre tuttavia attardarsi, giacché AO 1 non chiede a questa Camera di assumere nuove prove (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). E siccome le pretese economiche tra coniugi sono rette dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), non spetta a questa Camera esperire indagini d'ufficio al riguardo. Nelle condizioni descritte nulla osta all'esame dell'appello.
3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che il nuovo matrimonio dell'attore, oltre a non essere un motivo per modificare il contributo di mantenimento, non incide sulla capacità finanziaria di lui, il quale conserva una disponibilità sufficiente per continuare a erogare fr. 555.– mensili. D'altro lato egli ha accertato che la convenuta è in grado di sopperire alla copertura del proprio fabbisogno minimo, potendo contare su entrate per complessivi fr. 3201.70 mensili (fr. 900.– della mezza rendita invalidità, fr. 2001.70 da attività lucrativa e fr. 300.– dalla sostanza) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3159.20 mensili. In considerazione di ciò, egli ha deciso la soppressione del contributo litigioso dal 1° febbraio 2011.
4. Per quel che riguarda il reddito da attività dipendente, l'appellante contesta che la sua situazione economica sia mutata in maniera rilevante e duratura. Essa riconosce che la media degli stipendi percepiti nel 2011 ammonta a fr. 2000.– mensili, ma spiega che tale introito eccezionale era dovuto alla supplenza di colleghe da lei assicurata per entrambi i datori di lavoro. La convenuta rimprovera poi al Pretore di avere computato nelle sue entrate fr. 300.– mensili come reddito della sostanza, mentre nella sentenza di divorzio tale reddito era stato esplicitamente escluso perché la sostanza era destinata a garantirle il mantenimento dopo il pensionamento. A suo parere quindi il primo giudice
avrebbe dovuto fondarsi sulle medesime basi di calcolo poste a fondamento della sentenza di divorzio. AP 1 contesta infine che il proprio fabbisogno minimo sia diminuito a fr. 3159.– mensili, sostenendo che esso è aumentato anzi a fr. 3272.– mensili, il Pretore avendo trascurato costi ammessi dal giudice del divorzio.
5. Le premesse per la riduzione o la soppressione di un contributo di mantenimento sulla base dell'art. 129 cpv. 1 prima frase CC sono già state riassunte dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 2). Al riguardo basti rammentare che la modifica o la soppressione di un contributo presuppone un cambiamento ragguardevole e duraturo della situazione economica dell'una o dell'altra parte rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato, onde l'esigenza di una regolamentazione diversa. La procedura persegue un adattamento alle nuove circostanze e non è intesa a correggere decisioni precedenti. Ove ravvisi i presupposti dell'art. 129 cpv. 1 CC il giudice fissa il nuovo contributo di mantenimento secondo equità e sulla base dei criteri dell'art. 125 CC, tenendo conto del modo in cui era stato fissato il contributo originario (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 con riferimenti; RtiD I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.169 del 7 agosto 2012, consid. 4).
6. Relativamente al reddito da attività dipendente, decisivo è – di regola – quello conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (comprese quelle per lavoro straordinario), se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4,
I-2004 pag. 596 n. 80c). Fattori aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2012.20 del 16 ottobre 2013, consid. 3a).
a) Al momento della sentenza di divorzio questa Camera aveva accertato le entrate dell'appellante in complessivi fr. 1734.– mensili (fr. 834.– dalla mezza rendita d'invalidità, fr. 900.– da attività lucrativa) e aveva imposto alla medesima dall'agosto del 2008 un'estensione dell'attività lucrativa al 50%, imputandole un reddito di complessivi fr. 2634.– mensili (fr. 834.– dalla mezza rendita d'invalidità, fr. 1800.– da attività lucrativa: sentenza inc. 11.2006.86 dell'11 aprile 2007, consid. 7a e 10). Attualmente non è contestato che AP 1 lavori a tempo parziale per lo __________ come ausiliaria di pulizia e per la ditta __________ come addetta alla distribuzione di materiale pubblicitario. Dagli atti risulta che tra il gennaio e il settembre del 2011 essa ha guadagnato, in media, fr. 1176.50 mensili dalla __________ e fr. 825.20 mensili dallo __________, per complessivi fr. 2001.70 (doc. 6).
b) In merito a quanto percepito dallo __________, dal fascicolo processuale si evince che fino al 31 marzo 2011 l'interessata lavorava al 31%, mentre in seguito le è stato ridotto il grado d'occupazione al 20.2%, corrispondente a 34 ore mensili, per uno stipendio lordo di fr. 20.40 orari (doc. 4). Dal 30 maggio al 17 ottobre 2011 AP 1 ha poi rimpiazzato una collega di lavoro (doc. 4.1 e 19). Tale supplenza costituisce però un evento unico e temporaneo che non può entrare in linea di conto per la determinazione del reddito. Né consta – o l'istante pretende – che prima di allora l'ex moglie svolgesse abitualmente e con regolarità ore supplementari. In circostanze del genere non si giustifica di fissare le entrate di lei in base alla media dei salari percepiti da gennaio a settembre 2011 (come ha fatto il Pretore), tanto meno se si pensa che la riduzione del grado d'occupazione dall'aprile del 2011 appare rilevante e duratura. Dovendo formulare una prognosi, in mancanza di dati completi non rimane che stimare il reddito facendo capo a quanto prevede il contratto di lavoro (34 ore mensili a fr. 20.40 lordi l'una), cui si aggiunge la quota di tredicesima (art. 2a cpv. 2 del regolamento sul personale ausiliario dello Stato: RL 2.5.4.1.4), per uno stipendio netto presumibile di fr. 690.– mensili arrotondati.
c) Per quel che attiene allo stipendio ricevuto dalla __________, dagli atti si desume che nel giugno del 2011 l'interessata ha effettivamente guadagnato più del solito, avendo “effettuato delle sostituzioni” (doc. 5). Ma ciò non si è più ripetuto, sicché quanto eccede la media salariale per quel mese costituisce un'entrata occasionale. Ciò posto, il reddito medio da tale attività va accertato in fr. 1075.– mensili arrotondati. In ultima analisi, nel 2011 le entrate di AP 1 ammontano a complessivi fr. 2665.– mensili (fr. 900.– dalla mezza rendita AI, fr. 690.– dallo __________ e fr. 1075.– dalla __________).
d) Nelle condizioni descritte gli introiti dell'appellante per rapporto al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio (che imputava all'appellante un reddito di fr. 2634.– mensili) si rivelano sostanzialmente invariati. Né si può dire che AP 1 non metta debitamente a frutto la sua capacità lucrativa residua del 50%, le sue entrate da attività dipendente risultando sostanzialmente in linea con quanto questa Camera aveva prospettato (fr. 1800.– mensili: consid. 7a in fine e 10). Contrariamente a quanto crede AO 1, poi, non tutte le rendite ricevute dall'ex moglie per i figli possono essere considerate come reddito di lei, essendo in parte destinate ai figli. Ne discende che, non ravvisandosi un'apprezzabile modifica delle circostanze rispetto ai tempi del divorzio, su questo punto l'appello appare provvisto di buon diritto.
7. Quanto alla resa del capitale ottenuto in liquidazione del regime dei beni, nella citata sentenza dell'11 aprile 2007 questa Camera aveva rilevato che dall'agosto del 2010 in poi AP 1 accusava un ammanco nel fabbisogno minimo di fr. 556.– mensili, seppure mitigato “dal reddito della sostanza ottenuta in liquidazione del regime matrimoniale, che l'appellante stessa valuta in fr. 300.– mensili” (consid. 10). Dall'agosto del 2010 fino al pensionamento di lei il marito era stato tenuto così a erogare un contributo alimentare di fr. 555.– mensili “necessari ad AP 1 per disporre del fabbisogno minimo”. Nella definizione di quel contributo non era stato tenuto in considerazione il reddito della sostanza (verosimilmente per garantire alla moglie un modesto margine sul fabbisogno minimo, calcolato alla stregua del minimo esistenziale del diritto esecutivo). AO 1 non aveva impugnato tale sentenza e non può tornare adesso sulla questione. Per di più, la Camera aveva constatato che dopo il pensionamento AP 1 avrebbe dovuto finanziare il proprio debito mantenimento facendo capo alla sostanza ottenuta in liquidazione del regime dei beni con prelievi di fr. 1000.– mensili, “tenuto conto degli interessi che matureranno nel frattempo”. Ciò posto, nella misura in cui nessun fatto nuovo è da allora intervenuto (sopra, consid. 5), nemmeno soccorrono le premesse per una modifica del contributo alimentare. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque fondato.
8. Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di riconoscerle fr. 13.– mensili per la tassa rifiuti e fr. 100.– mensili per la manutenzione e l'uso del veicolo, come ai tempi del divorzio. Se non che, davanti al Pretore la convenuta stessa ha documentare esborsi per fr. 3159.20 mensili. Pretese fatte valere per la prima volta in questa sede non sono ammissibili se non alle condizioni dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, le quali non ricorrono tuttavia nella fattispecie.
9. Alla luce di quanto precede, con entrate per fr. 2665.– mensili complessivi e un fabbisogno minimo di fr. 3160.– mensili l'appellante denota tuttora un ammanco di 495.– mensili. La sua situazione è sì migliorata rispetto al momento del divorzio, ma non in misura tale da giustificare una soppressione del contributo alimentare. È vero che, di per sé, la somma di fr. 555.– mensili fissata in origine andrebbe lievemente ridotta. Per tacere del fatto nondimeno che ci si può domandare se ciò sia rilevante ai fini dell'art. 129 CC, il giudizio su un'azione di modifica non si esaurisce in termini meramente aritmetici, ma implica anche una valutazione di equità (RtiD I-2009 pag. 617 consid. 4). E in concreto non va dimenticato che la disponibilità dell'attore ammonta tuttora a fr. 716.– mensili, mentre la convenuta, pur dovendo usare un'automobile a scopi professionali, non si vede riconoscere alcunché per il carburante. Tutto ponderato, non sussistono dunque i requisiti perché AO 1 possa invocare il diritto a una modifica del contributo alimentare per la convenuta. Ne discende che, fondato, l'appello merita accoglimento e che la decisione del Pretore va riformata di conseguenza.
10. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1 rifonderà all'appellante, che ha formulato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto al dispositivo sugli oneri processuali e sulle ripetibili di primo grado, non si deve trascurare che al momento in cui l'attore ha promosso causa AP 1 aveva un grado d'occupazione presso lo __________ del 31%, ciò che le consentiva di guadagnare almeno fr. 1050.– mensili. L'attore poteva quindi avere buoni motivi per rivolgersi al Pretore. Soccorrendo motivi d'equità (art. 107 lett. f CPC), tutto sommato si giustifica di porre a carico dell'attore due terzi dei costi, il resto dovendo essere sopportato da quest'ultima, alla quale l'attore rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
11. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.–, da anticipare dall'attore, sono poste per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese processuali di appello, di complessivi fr. 1000.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
– –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).