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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.10.2014 11.2012.61

20. Oktober 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,700 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Stralcio dai ruoli di una causa per transazione

Volltext

Incarto n. 11.2012.61

Lugano, 20 ottobre 2014/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2012.47 (provvedimenti cautelari: garanzia) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 31 gennaio 2012 da

 avv. AP 2  avv. AP 3, e  AP 1, (patrocinati dall'avv. PA 2)  

contro  

AO 1, (patrocinata dall'avv. PA 1,),

giudicando sull'appello presentato il 6 giugno 2012 dall'avv. AP 2, dall'avv. AP 3 e dalla AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 29 maggio 2012;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con petizione del 25 febbraio 2009 la AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché condannasse l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP 1 a consegnarle due cartelle ipotecarie al portatore di fr. 500 000.– ognuna gravanti le particelle n. 595, 600 e 965 RFD di __________ (“Villa __________”), intestate a C__________. Contestualmente essa ha chiesto di ordinare ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – il deposito dei titoli in Pretura. Quest'ultima richiesta è stata accolta con decreto cautelare emesso dal Pretore “nelle more istruttorie” il 30 settembre 2009. I convenuti non

                                  avendo ottemperato all'ingiunzione, con decreto cautelare del 6 novembre 2009 il Pretore ha requisito le due cartelle ipotecarie al Tribunale d'appello, dove si trovavano depositate per una procedura in via di realizzazione del pegno.

                            B.  Il 31 gennaio 2012 l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP 1 si sono rivolti al Pretore per ottenere che la AO 1 fosse tenuta a prestare una garanzia di fr. 537 500.– a copertura dei danni suscettibili di derivare dal citato decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie”. Statuendo il 7 febbraio 2012 sulle richieste cautelari della AO 1 dopo contraddittorio, il Pretore ha confermato i due decreti del 30 settembre e del 6 novembre 2009. La prestazione della garanzia postulata dall'avv. AP 2, dall'avv. AP 3 e dalla AP 1 è stata respinta il 29 maggio 2012. Le spese di quest'ultima decisione (fr. 300.–) sono state poste a carico dei richiedenti, tenuti a rifondere alla AO 1 fr. 4300.– per ripetibili.

                            C.  Contro il rigetto della richiesta di garanzia l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP 1 hanno presentato un appello il 17 febbraio 2012 a questa Camera, sollecitando la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la loro richiesta e di condannare la AO 1 a prestare una cauzione di fr. 537 500.– a copertura dei danni suscettibili di derivare dal noto decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie”. Subordinatamente essi hanno concluso per l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Chiamata a esprimersi, la AO 1 ha proposto di respingere l'appello nella misura in cui fosse ricevibile.

                            D.  Il 18 settembre 2014 l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP 1 hanno comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo che ha posto fine al contenzioso con la AO 1, allegando copia della transazione inviata la vigilia al Pretore per essere registrata a verbale. Chiede perciò, d'intesa con la AO 1, che la procedura di appello sia stralciata dai ruoli sic­come priva d'oggetto.

Considerando

in diritto:              1.  Una transazione, un'acquiescenza o una desistenza hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), di modo che il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Parimenti il giudice stralcia la causa dal ruolo se il procedimento termina per altri motivi (art. 242 CPC). “Transazione” nel senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC significa transazione giudiziale, sottoposta al giudice per essere verbalizzata. Come tale, essa vincola poi il giudice in materia di spese (art. 109 cpv. 1 CPC). Una transazione stragiudiziale invece rimane un contratto di diritto privato e non equivale a una decisione, tant'è che in sede ese­cutiva essa costituisce un titolo di rigetto meramente provvisorio dell'opposizione (sentenza del Tribunale federale 4A_191/2013 del 5 agosto 2013, consid. 3.1 con richiami).

                             2.  Ciò premesso, dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, ma non per transazione (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 109 e 15 seg. ad art. 241; Naegeli in: Oberhammer, Kurz­kom­mentar ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 5 ad art. 241; Liebster in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizio­ne, n. 7 in fine ad art. 241). Sulle spese egli applicherà pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda e terza frase o l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume – su tal punto – il carattere di una transazione giudiziale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 109 CPC).

                             3.  Nella fattispecie le parti hanno chiesto al Pretore di registrare la transazione dell'8 settembre 2014 a verbale e di stralciare la causa di merito dal ruolo, mentre in appello chiedono di stralciare il procedimento dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto, salvo accludere alla loro lettera del 18 settembre 2014 copia della transazione e instare perché sulle spese la Camera si attenga a quanto esse hanno pattuito. In proposito i convenuti dichiarano di assumere le spese “già versate tramite acconti”, mentre quelle “eccedenti tale importo verranno divise tra le parti appellanti e la parte appellata in ragione di metà ciascuno”, compensate le ripetibili. Nelle circostanze descritte la clausola della convenzione che concerne le spese va registrata a verbale anche per quanto riguarda il processo di secondo grado e la causa stralciata dai ruoli per transazione, non per sopraggiunta carenza d'oggetto. Quanto alle spese dell'odierno decreto, l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole.

Per questi motivi,

decreta:                 I.  Si prende atto del seguente accordo:

                                  Aufteilung der Gerichtskosten und der Parteientschädigungen

                                         5.  Jede Partei übernimmt die Gerichtskosten, die von ihr in den Verfahren, die nach Kenntnis der Parteien am 2. Juni 2014 noch nicht beendet waren, vor dem 2. Juni 2014 bezahlt worden sind. Jede Partei erklärt, dass nach ihrer Kenntnis keine unbezahlten Gerichtskosten bestehen, die vor dem 2. Juni 2014 entstanden sind und von denen die Partei vor dem 2. Juni 2014 Kenntnis hatte.

                                         6.  Gerichtskosten, die nach dem 2. Juni 2014 entstanden sind oder von denen die Parteien erst nach dem 2. Juni 2014 Kenntnis erlangt haben, werden in dem Umfang, in dem diese die bereits von einer Partei geleisteten Anzahlungen übersteigen, jeweils zu Hälfte zwischen AO 1 und der Partei AP 2 geteilt. Dies gilt insbesondere auch mit Bezug auf das Verfahren 08.CG.2011.389. Die Parteien erklären, dass sie nach dem 2. Juni 2014 nur solche Prozesshandlungen vorgenommen haben, die im Einklang mit dieser Vereinbarung stehen. Hinsichtlich des von AO 1 in den Verfahren OA.2009.100 und DI.2009.250 bei dem Bezirksgericht Lugano hinterlegten Garantiebetrages von Fr. 40 000.– sind die Parteien sich darüber einig, dass dieser Garantiebetrag nicht als Gerichtskostenzahlung im Sinne dieser Vereinbarung anzusehen ist. Die Parteien sind sich insoweit darüber einig, dass der Garantiebetrag an AO 1 auszuzahlen ist, sofern AO 1 ihrer Verpflichtung zur Zahlung der von ihrgemäss dieser Vereinbarung zu tragenden Gerichtskosten nachgekommen ist. AO 1 steht es frei, das Gericht zu bitten, den hinterlegten Garantiebetrag mit dem Anteil der Gerichtskosten zu verrechnen, den AO 1 gemäss dieser Vereinbarung zu tragen hat. Unter der Bedingung, dass AO 1 die von ihr gemäss dieser Vereinbarung zu tragenden Gerichtskosten vollumfänglich bezahlt hat, erklärt die Partei AP 2 hiermit die Zustimmung zur Freigabe des sich beim Gericht befindlichen Garantiebetrags an AO 1. Bezüglich der Zustimmung zur Freigabe wird die Partei AP 2 AO 1 zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung die als Anlage B beigefügte Erklärung im Original und ordnungsgemäss unterzeichnet übergeben. AO 1 verpflichtet sich, dieses Schreiben erst dem Bezirksgericht Lugano zu übersenden, wenn sie ihren Zahlungsverpflichtungen aus dieser Vereinbarung betreffend die Gerichtskosten vollumfänglich nachgekommen ist.

                                         7.  Jede Partei trägt ihre Rechtsanwaltskosten selbst. Die Parteien verzichten auf die Geltendmachung von Parteientschädigungen in den noch hängigen und/oder abgeschlossenen Verfahren. Dies gilt insbesondere auch mit Bezug auf das Verfahren 08.CG.2011.389 sowie für Rechtsanwaltskosten, die in früheren Entscheidungen festgesetzt und von der begünstigten Partei nicht einkassiert wurden.

                                         8.  Die Parteien verpflichten sich, die nach dem 2. Juni 2014 entstandenen Gerichtskosten innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Entscheidung über die Erledigung des letzten hängigen Verfahrens gemäss der Aufstellung unter Ziffer 3. auszugleichen. Für Gerichtskosten, die vor dem 2. Juni 2014 entstanden sind, von denen die Parteien aber erst nach dem 2. Juni 2014 Kenntnis erlang haben, verpflichten sich die Parteien, die von dem jeweiligen Gericht festgesetzten Fristen einzuhalten.

                             II.  La causa è stralciata dai ruoli per transazione.

                            III.  Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dagli appellanti, sono solidalmente poste a carico di questi ultimi, compensate le ripetibili.

                           IV.  Notificazione:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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