Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.10.2014 11.2012.58

9. Oktober 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,562 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Restituzione del termine per l'appello: istanza tardiva

Volltext

Incarto n. 11.2012.58

Lugano 9 ottobre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2006.180 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 12 dicembre 2006 da

IS 1 (già patrocinata dall'avv.)  

contro  

CO 1 ();

giudicando sull'appello del 15 maggio 2012 presentato da IS 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 21 febbraio 2012;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con sentenza del 21 febbraio 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1963) e IS 1 (1967), ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita acquisita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale e ha rinviato la liquidazione del regime dei beni a un procedimento separato. La decisione non contempla né contributi alimentari per le figlie N__________ (1990) e J__________ (1991) né contributi alimentari tra coniugi. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 940.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attrice fr. 5000.– per ripetibili.

                            B.  Contro la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 maggio 2012, inviato il 19 maggio 2012, in cui chiede di considerare l'atto tempestivo e di correggere o rettificare talune indicazioni figuranti nella motivazione del giudizio impugnato (data di nascita e nome della figlia N__________, rinuncia a contributi alimentari per sé e per le figlie, domicilio coniugale al momento della separazione). Il 29 giugno 2012 essa ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato comunicato ad CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono impugnabili perciò con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata intimata il 21 febbraio 2012 ed è stata notificata all'allora legale dell'attrice l'indomani (attestazione Track & Trace n. __________). Il termine di ricorso è pertanto scaduto infruttuoso il 23 marzo 2012. Consegnato alla posta il 19 maggio 2012, l'appello in esa­me risulta di conseguenza tardivo.

                             2.  L'appellante postula in sostanza una restituzione del termine di ricorso, sostenendo di essere venuta a sapere della decisione impugnata solo il 24 aprile 2012, quando si è recata in Pretura per ritirare determinati documenti prodotti nella causa di divorzio, scoprendo che nel frattempo la sentenza era stata emanata e l'incarto trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire la metà della prestazione d'uscita acquisita da ciascun coniuge durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Ora, giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC “ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura”. La domanda deve essere presentata però entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'appellante medesima riconosce di essersi vista consegnare la sentenza impugnata quello stesso 24 aprile 2012 dalla sua patrocinatrice, cui essa ha fatto visita subito dopo avere lasciato la Pretura (memoriale, pag. 1). Che essa non si sia potuta attivare nei dieci giorni successivi non è preteso nemmeno nell'appello. Anche l'istanza di restituzione del termine si rivela dunque tardiva e va dichiarata irricevibile.

                             3.  Si aggiunga, a mero titolo abbondanziale, che le censure sollevate dall'appellante cadrebbero nel vuoto quand'anche il memoriale potesse – per ipotesi – essere vagliato nel merito.

                                  a)   L'appellante fa valere che la data di nascita della figlia N__________ è il 5 gennaio e non il 5 novembre 1990, come il Pretore ha indicato più volte nella sentenza. Il che è vero, ma non muta assolutamente nulla ai fini del giudizio impugnato. Solo i dispositivi di una decisione possono for­mare oggetto

                                       di ricorso, proprio perché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b). L'unica eccezione – estranea alla fattispecie – riguarda l'eventualità in cui un ricorso sia accolto o respinto “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo (DTF 126 III 355 consid. 1 in principio; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2010.97 del 17 agosto 2010, consid. 2). In concreto l'appellante non chiede di modificare il dispositivo della sentenza impugnata, ma solo le motivazioni. Ciò non è ammissibile proprio perché le motivazioni non esplicano alcun effetto sul giudicato. IS 1 conserva il diritto, ad ogni buon conto, di allegare in qualsiasi momento nel seguito della procedura che la corretta data di nascita di sua figlia N__________ è il 5 gennaio 1990.

                                  b)  L'interessata lamenta altresì che in un punto della sentenza impugnata il Pretore abbia chiamato sua figlia A__________ anziché N__________. Anche tale doglianza è fondata, ma non influisce minimamente ai fini del giudizio per le ragioni testé esposte. Al riguardo non giova ripetersi.

                                  c)   Afferma l'appellante di non avere mai rinunciato a contributi alimentari per le figlie, né fino alla maggiore età né fino al termine degli studi. In realtà il Pretore non ha accertato alcunché di diverso. Ha rilevato soltanto che in pendenza di causa entrambe le figlie erano diventate maggiorenni e che di conseguenza IS 1 poteva postulare contributi alimentari per le medesime solo con l'assenso di queste ultime (sentenza impugnata, pag. 5). Dichiarare in simili circostanze che l'appellante non ha mai rinunciato a chiedere contributi per le figlie non avrebbe comportato alcuna modifica della sentenza pretorile e non avrebbe avuto senso. L'appellante conserva evidentemente il diritto di chiedere contributi alimentari per le figlie dopo la maggiore età, purché proceda con l'accordo di costoro.

                                  d)  Considerazioni analoghe valgono nella misura in cui l'appellante chiede di dichiarare che essa non ha rinunciato a contributi alimentari per sé di propria iniziativa, ma solo perché, vista la situazione, ogni pretesa a tal fine sarebbe stata destinata all'insuccesso. Le ragioni per cui IS 1 ha rinunciato a contributi di mantenimento in suo favore non influiscono minimamente tuttavia sul giudizio del Pretore. Anche al proposito l'appello sarebbe mancato di consistenza.

                                  e)   Infine l'appellante sottolinea che al momento della separazio­ne, nel maggio del 1992, il domicilio coniugale si trovava a __________, nel Canton __________, mentre secondo il Pretore la separazione è avvenuta in __________ (sentenza impugnata, consid. 2). Se non che, il luogo in cui erano domiciliati i coniugi al momento della separazione non sarebbe stato di alcun influsso sul pronunciato del Pretore. Che “questo dato determina (…) la inabilità dell'autorità giudiziaria __________”, come asserisce l'appellante, poco importa, il Pretore essendosi ritenuto – appunto – competente a statuire (sentenza impugnata, consid. 1). Una volta ancora la decisione impugnata sarebbe dunque resistita alla critica.

                                  Se ne conclude che, comunque sia, le questioni sollevate dall'appellante nel suo memoriale non avrebbero giustificato alcuna “revisione” o “correzione” della decisione impugnata.

                             4.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Priva di formazione giuridica, l'appellante ha agito nondimeno di propria iniziativa senza l'ausilio di un legale in una causa del diritto di famiglia. Viste le circostanze, si giustifica così, per equità (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. c e f CPC), di prescindere da ogni incasso. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata nell'appello. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ad CO 1 per osservazioni. Non è il caso nem­meno di notificare l'odierna decisione ad CO 1 per via di commissione rogatoria, la presente sentenza risolvendosi in un giudizio di non entrata in materia.

                             5.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile sui temi trattati nell'appello non dipende da questioni di valore a norma dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'istanza di restituzione in intero è irricevibile.

                             2.  L'appello è irricevibile.

                             3.  Non si riscuotono spese.

                             4.  La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

                             5.  Notificazione a.

                                  Comunicazione:

–; – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2012.58 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.10.2014 11.2012.58 — Swissrulings