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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.08.2014 11.2012.54

19. August 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,324 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale

Volltext

Incarto n. 11.2012.54

Lugano 19 agosto 2014/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.773 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 ottobre 2011 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 29 maggio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 15 maggio 2012;

Ritenuto

in fatto:                A.  AP 1 (1958) e AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 22 giugno 1993. Dal matrimonio sono nati E__________, il 2 luglio 1993, e A__________, il 12 dicembre 2000. In seguito a un incidente della circolazione avvenuto il 17 agosto 2002 il marito è rimasto invalido al 70% e percepisce prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità, dalla sua cassa pensione (rendita d'invalidità LPP) e dall'Assicurazione contro gli infortuni. I coniugi sono comproprietari, un mezzo ciascuno, delle particelle n. 1278 e 1279 RFD di __________. Sulla prima si trova l'abitazione coniugale in cui il marito gestisce, con un tasso d'occupazione del 20–25%, un esercizio pubblico (“__________”) per la __________, __________, cui i coniugi hanno appigionato i locali. AO 1 è anch'essa invalida (65%) a causa del citato infortunio e riceve rendite dall'Assicurazione per l'invalidità e dalla sua cassa pensione (rendita d'invalidità LPP). Da allora essa non esercita più alcuna attività lucrativa. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2011, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento a __________.

                            B.  Il 14 ottobre 2011 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Vallemaggia con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, proponendo l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito, postulando l'affidamento di A__________ (riservato il diritto di visita paterno), come pure un contributo alimentare indicizzato di fr. 2500.– mensili per sé e uno di fr. 688.– mensili per A__________, oltre alla pronuncia della separazione dei beni. Identiche domande essa ha formulato già in via cautelare. Il Pretore ha comunicato alle parti il 17 ottobre 2011 che intendeva ricusarsi e ha trasmesso gli atti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per competenza. Le parti non hanno reagito alla comunicazione.

                            C.  All'udienza del 28 ottobre 2011, indetta dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per il contraddittorio, AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ha accettato l'attribuzione dell'alloggio coniugale e la pronuncia della separazione dei beni, ma ha rivendicato l'affidamento di A__________ (riservato il diritto di visita materno), la primogenita essendo già maggiorenne, e ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, offrendo solo in subordine un contributo di fr. 286.85 mensili. Egli ha instato altresì per il beneficio del gratuito patrocinio. In sede di udienza i coniugi si sono poi dati atto di vivere separati e si sono accordati provvisionalmente sull'assegnazione dell'abitazione coniugale al marito, sull'affidamento di A__________ a quest'ultimo (riservato il diritto di visita materno) e su un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la moglie dal novembre del 2011 in poi.

                            D.  Con replica scritta del 9 novembre 2011 AO 1 ha rinunciato al contributo alimentare per A__________, ma ha preteso un contributo alimentare per sé di fr. 1840.– mensili (o almeno di fr. 1660.– mensili) e il versamento delle rendite completive AI e LPP per il figlio. AP 1 ha duplicato per scritto il 30 novembre 2011, rivendicando a sua volta il pagamento diretto delle rendite completive AI e LPP per il figlio e rifiutando una volta ancora qualsiasi contributo alla moglie, salvo offrire in subordine contributi alimentari compresi tra fr. 261.15 (o fr. 386.55) mensili e fr. 608.10 (o fr. 733.50), rispettivamente un contributo mensile di fr. 775.65 (o di fr. 901.05) per sei mesi al massimo. Egli ha chiesto inoltre di ingiungere alla moglie di attivarsi per trovare un'attività lucrativa, con l'avvertimento che allo scadere di sei mesi le si sarebbe imputato un reddito di almeno fr. 1100.– netti. All'udienza del 19 gennaio 2012, destinata al seguito del contraddittorio, i coniugi hanno confermato l'assetto cautelare pattuito il 28 ottobre 2011.

                            E.  Terminata l'istruttoria, il 13 marzo 2012, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 26 aprile 2012 AO 1 ha ribadito le proprie domande di replica, ma ha aumentato a fr. 2360.– mensili la richiesta di contributo alimentare per sé e ha instato affinché le spese straordinarie per il figlio fossero poste a carico dei genitori in proporzione alle rispettive disponibilità economiche. Nel proprio allegato del 7 maggio 2012 AP 1 ha riaffermato a sua volta le richieste di duplica, tranne offrire alla moglie un contributo alimentare di fr. 859.75 mensili o, in subordine, nell'ipotesi in cui il figlio fosse stato affidato a quest'ultima, di fr. 125.40 mensili per il figlio. Non si è opposto infine a un contributo alimentare di fr. 1165.50 mensili per la moglie, purché limitato alla durata di sei mesi.

                             F.  Statuendo il 15 maggio 2012, il Pretore ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 17 agosto 2011, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, cui ha affidato A__________ (riservato il diritto di visita materno) con il diritto di continuare a percepire le rendite completive AI e LPP in favore del figlio, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 2100.– mensili per la moglie dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2012 e di fr. 1950.– mensili dal gennaio del 2013, ha pronunciato la separazione dei beni e ha respinto le richieste di gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 1600.– complessivi sono state poste per tre quarti a carico del marito e per il resto a carico della moglie, alla quale il convenuto è stato tenuto a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

                            G.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 29 mag­gio 2012 a questa Camera per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riduzione a fr. 1000.– mensili del contributo alimentare per la moglie dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2012 e a fr. 850.– mensili dal gennaio del 2013 in poi. Egli sollecita inoltre l'accoglimento della sua richiesta di gratuito patrocinio in prima sede. L'appello non è stato oggetto di notificazione per osservazioni.

Considerando

in diritto:               I. Sull'appello

                             1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari in discussione. Il giudizio impugnato inoltre è stato notificato al patrocinatore dell'appellante il 16 maggio 2012. Il 26 maggio 2012 essendo di sabato, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 28 maggio 2012, lunedì di Pentecoste, onde la sua protrazione all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Introdotto martedì 29 maggio 2012, l'appello in esame è quindi tempestivo.

                             2.  Al memoriale l'appellante acclude nuovi documenti: un certificato medico del 13 agosto 2007 attestante lo stato di salute della moglie che il Servizio __________ ha trasmesso all'Ufficio AI del Cantone Ticino (doc. B), una comunicazione del 25 febbraio 2011 con cui tale Ufficio ha confermato al 65% il grado d'invalidità di AO 1 (doc. C) e una nota professionale dell'avv. PA 1 per le prestazioni fornite al convenuto fino al 23 maggio 2012 (doc. D). Ora, nuovi mezzi di prova sono propo­nibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2011.117 del 4 di­cem­bre 2013, consid. 2). Nella fattispecie i documenti in rassegna potevano – eccettuato il conteggio di una minima parte delle pre­stazioni eseguite dal patrocinatore dopo la chiusura del­l'istrut­toria (doc. D) – essere sottoposti al Pretore (art. 229 cpv. 3 CPC). L'appellante del resto non pretende il contrario, né spiega perché gli sarebbe stato impossibile produrli prima della chiusura del­l'istruttoria il 13 marzo 2012. Ciò basterebbe per dichiarare i documenti irricevibili. Sia come sia – e come si vedrà in seguito – simile documentazione non appare di rilievo per il giudizio. Nelle circostanze descritte conviene quindi procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

                             3.  Litigioso rimane in questa sede il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6220.– mensili arrotondati (fr. 1378.– mensili di rendita AI, fr. 517.66 mensili di rendita LPP, fr. 773.– mensili di indennità LAINF, fr. 800.– mensili da attività lucrativa, fr. 2750.– mensili

                                  di reddito dalla sostanza) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3100.– mensili arrotondati (minimo esisten­ziale del diritto

                                  esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 800.– [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 307.–, assicurazione dello stabile fr. 132.95, imposte fr. 500.–). Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 1153.– mensili (fr. 1053.– mensili di rendita AI, fr. 100.– mensili di rendita LPP) e il fabbisogno minimo in fr. 2618.– mensili (minimo esistenziale del diritto ese­cutivo fr. 1200.–, locazione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 318.–, abbonamento “arcobaleno” per quattro zone fr. 100.–, imposte fr. 200.–).

                                  Relativamente ai fabbisogni in denaro dei figli, il primo giudice ha calcolato quello di A__________ in fr. 1517.– mensili dal novembre del 2011 fino al dicembre del 2012 (13° compleanno) e in fr. 1815.– mensili dopo di allora sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui si ispira da un ventennio la giurisprudenza ticinese. Ricordato che tale fabbisogno è coperto da rendite completive per fr. 1125.– mensili, egli ha constatato che a carico dei genitori rimangono fr. 392.– mensili dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2012 e fr. 690.– mensili dal 1° gennaio 2013 in poi. Il Pretore ha escluso invece la figlia E__________ (divenuta maggiorenne il 2 luglio 2011) dal bilancio familiare perché il suo stipendio da apprendista (fr. 1550.– mensili) e le rendite completive in suo favore riversate al padre bastano a finanziarne il fabbisogno, non senza dedurre in ogni modo dal costo dell'alloggio paterno la quota di un terzo compreso nel fabbisogno della ragazza.

                                  In definitiva, accertata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1263.– mensili dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2012 e di fr. 965.– mensili in seguito, il primo giudice ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2100.– mensili dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2012 e di fr. 1950.– mensili dal 1° gennaio 2013 in poi.

                             4.  L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere imputato all'istante alcun reddito da attività lucrativa. Ricorda che l'Assicurazione invalidità ha riconosciuto AO 1 abile al lavoro nella misura del 35%, che costei – oltre a essere relativamente giovane – non deve più occuparsi della famiglia (i figli vivono con lui), che essa potrebbe quindi mettere a frutto la propria capacità lucrativa residua nell'ambito della ristorazione, settore in cui ha lavorato fino al 2003, e guadagnare almeno fr. 1100.– mensili per un'attività di 12–14 ore settimanali al 35%. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che l'interessata, senza particolare formazione, è rimasta inabile al lavoro tra il 50 e il 100%

                                  dalla data dell'incidente stradale e non è in grado di riprendere un'attività lucrativa, né ora né entro sei mesi, di modo che si è limitato a imputarle il reddito effettivamente conseguito.

                                  a)   Nella fattispecie la moglie risulta avere lavorato regolarmente come cameriera sin nel 1989 anche dopo il matrimonio (benché non sia chiaro con quale grado d'occupazione), da ultimo coadiuvando il marito, gestore dell'osteria situata nello stabile in cui si trovava l'abitazione familiare. Sta di fatto che dopo il 2003, in esito al citato infortunio stradale del 17 agosto 2002 che ha visto coinvolto anche il marito, essa non ha più svolto alcuna attività lucrativa. Inabile al lavoro al 100% dal 17 agosto 2002, al 75% dal 18 gennaio 2003, al 50% dal 1° febbraio 2003, nuovamente al 100% dal 19 febbraio 2004, per finire AO 1 è stata riconosciuta invalida al 65% dal luglio del 2004 (decisione 17 novembre 2004 dell'Ufficio AI Ticino nel fascicolo “documenti richiamati” IV/A). Tutto quanto si può esigere da lei sarebbe quindi – ed è quanto chiede l'appellante – un'attività al 35% compatibile con le sue capacità e possibilità.

                                  b)  In realtà v'è da domandarsi se nel caso specifico soccorrano estremi del genere. Al momento della separazione (agosto del 2011), per vero, l'interessata non lavorava più da otto anni. In questo lasso di tempo l'appellante non risulta avere preteso che essa ritrovasse un impiego al 35%. E la fine della vita in co­mune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della fa­miglia lo permettano, il tenore di vita precedente (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; con riferimento all'esercizio di un'attività lucrativa: RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con rimandi). Nella fattispecie il bilancio familiare non è in ammanco. Ci si può seriamente domandare così se, nonostante una capacità lucrativa teorica del 35%, l'istante possa essere tenuta, dopo otto anni di inattività, a conseguire un guadagno. Sia come sia, si risolvesse anche il quesito affermativamente, l'appello è destinato all'insuccesso per le motivazioni che seguono.

                                  c)   Intanto non si deve trascurare che al momento della separazione AO 1 aveva 45 anni compiuti e che a quell'età un coniuge rimasto lontano per molto tempo dal mondo del lavoro non si presume più potersi reinserire in una professione (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2 con rinvii). Spettava dunque all'appellante rendere verosimile in che modo la moglie potesse mettere a frutto la sua capacità lucrativa residua nel caso specifico. AP 1 reputa che essa potrebbe tornare ad attivarsi nel comparto della ristorazione, ma un guadagno potenziale non va determinato in astratto. Non basta asserire che la moglie potrebbe impiegarsi come cameriera in __________, “gradita meta turistica per gli svizzeri tedeschi e germanici” (appello, pag. 5 in basso), per rendere automaticamente verosimile un reddito di fr. 1100.– mensili. Occorre indicare quali possibilità d'impiego si prospettino concretamente nel settore della ristorazione a una cameriera di oltre 45 anni con disturbi psichici che la rendano invalida al 65% (per tacere del fatto che simili turbe sono soggette a recrudescenze). Invano si cercherebbe un accenno in tal senso nell'appello.

                                 d)  Non si disconosce che – come detto – l'Assicurazione Invalidità ha valutato il grado d'incapacità lucrativa dell'istante nel 65%. Non si deve dimenticare nemmeno, però, che secondo l'art. 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA: RS 830.1) il grado d'invalidità prescinde dalla concreta situazione dell'impiego sul mercato del lavoro (DTF 134 V 71 consid. 4.2.1). Sapere se una persona invalida sia concretamente collocabile compete all'assicurazione contro la disoccupazione. L'Assicurazione Invalidità esamina solo se quella persona sia in grado di sfruttare economicamente la propria forza lavoro residua in un mercato (astratto) nel quale vi sia corrispondenza tra posti disponibili e offerta d'impiego (U. Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ª edizione, pag. 323 seg.). I criteri per la definizione di un reddito ipotetico sono altri. Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

                             5.  Quanto al suo fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto la spesa di fr. 200.– mensili esposta per la manutenzione ordinaria dello stabile in cui abita. Il primo giudice ha ritenuto che le fatture prodotte dal convenuto si riferis­sero principalmente a lavori eseguiti fra il 2007 e il 2008, senza per altro che risultassero essere state saldate né che si fossero resi necessari interventi di manutenzione più recenti e costanti (sentenza impugnata, pag. 16). Inoltre, stando al Pretore, “anche in ragione dell'onere complessivo d'alloggio già riconosciuto, non è verosimile che l'abitazione coniugale comporti spese di manutenzione di fr. 200.– mensili” (loc. cit.). L'appellante obietta che qualsiasi stabile richiede lavori di manutenzione, tant'è che l'autorità fiscale gli ha regolarmente riconosciuto la deduzione fissa di fr. 2400.– annui, e che la mancanza di giustificativi recenti si spiega con il fatto che i piccoli lavori di manutenzione sono eseguiti da lui personalmente.

a)   Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, un coniuge che vive in casa propria deve assumere, per comune esperienza, la manutenzione ordinaria dello stabile, alla stregua di qualsiasi proprietario immobiliare. Certo, chi fa valere determinate spese deve anche renderle verosimili. Tuttavia una documentazione lacunosa ancora non significa che spese di manutenzione corrente non esistano. Mancando dati affidabili, il giudice procede per apprezzamento (I CCA, sentenza inc. 11.2010.27 del 23 marzo 2010, consid. 4), come quando valuta un presunto onere d'imposta in difetto di risultanze attendibili (in materia fiscale: sentenza del Tribunale federale 5P.217/1997 del 14 lu­glio 1997, consid. 2c). Tanto più che la stima dei costi di manutenzione non consiste in una semplice media delle spese già affrontate, ma deve tenere conto anche degli interventi ordinari da finanziare in proiezione, sull'arco degli anni. Si conviene che una valutazione per apprezzamento impone cautela, non dovendosi privilegiare un coniuge che non si cura di documentare le proprie uscite rispetto a un coniuge diligente. In una procedura sommaria fondata sulla verosimiglianza come quella che presiede all'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale, nondimeno, le deduzioni forfettarie riconosciute dell'autorità fiscale per la manutenzione corrente degli immobili possono costituire un buon punto di riferimento (I CCA, sentenza inc. 11.2011.158 del 14 novembre 2013, consid. 7c).

b)  D'altro lato questa Camera ha avuto occasione di ricordare che le spese di ordinaria manutenzione immobiliare da includere nel fabbisogno minimo di un coniuge non possono fare astrazione dal costo dell'alloggio nel suo insieme, giacché un coniuge non può pretendere di vedersi riconoscere alti oneri di manutenzione se poi il suo costo dell'alloggio complessivo risulta esagerato rispetto a quello inserito nel fabbisogno minimo dell'altro coniuge (sentenza inc. 11.2010.27 del 23 marzo 2010, consid. 5). In concreto il Pretore ha riconosciuto tanto una spesa di fr. 800.– mensili com­plessivi nel fabbisogno minimo della moglie per la locazione di un appartamento a __________ quanto una spesa di fr. 800.– mensili complessivi nel fabbisogno minimo del marito per il costo dell'alloggio in comproprietà con la moglie a __________ (sopra, consid. 3). Ch'egli non abbia tenuto conto della manutenzione corrente è invero discutibile. L'appellante non contesta però che, a prescindere dalla criticabile motivazione della sentenza, nel risultato si giustifichi di riconoscere la stessa spesa per l'abitazione a entrambe le parti, tenuto calcolo anche della circostanza che i piccoli interventi ordinari sono eseguiti personalmente da lui. Il principio della parità di trattamento fra coniugi anche in campo logistico, del resto, è corretto (cfr. RtiD II-2009 pag. 644 n. 16c consid. 6 con rinvii). Tralasciando la motivazione, nell'esito la decisione impugnata sfugge dunque a censura.

                             II. Sul gratuito patrocinio davanti al Pretore

                             6.  Una decisione che rifiuta o revoca – in tutto o in parte – il gratuito patrocinio è impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC). Se la relativa decisione interviene tuttavia – come in concreto – nel quadro di una sentenza finale appellabile e il richiedente impugna anche il contenuto di quest'ultima, il diniego parziale o totale del beneficio può essere contestato direttamente con l'appello (art. 110 CPC per analogia; I CCA, sentenza inc.11.2012.66 del 23 settembre 2013, consid. 4 con richiamo).

                                  a)   Il Pretore ha rifiutato a AP 1 il gratuito patrocinio con l'argomento che il bilancio coniugale gli lascia una mezza eccedenza di fr. 482.50 mensili, sufficiente per far fronte alla retribuzione del difensore, stimata in fr. 6000.–, entro un anno o due al massimo. Quanto alle spese processuali di fr. 1600.–, poste per tre quarti a carico del convenuto, il Pretore ha rilevato che il richiedente può far capo alla propria sostanza immobiliare, mentre le ripetibili di fr. 3000.– in favore della moglie non sono, comunque sia, coperte dal beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, consid. 10).

                                  b)  L'appellante eccepisce che il suo patrocinatore gli ha inviato il 29 maggio 2012 una nota professionale di fr. 9558.– (doc. D di appello), ripete di dover assumere tre quarti delle spese processuali (fr. 1200.–) e rammenta di dover rifondere alla controparte fr. 3000.– per ripetibili, onde un carico finanziario di complessivi fr. 13 758.–. Lamenta poi che, imponendogli il Pretore di usare tutta la mezza eccedenza del bilancio familiare per rimunerare il proprio avvocato, egli non può fare un solo regalo ai figli né promuoverne gli hobby né sovvenzionarne la formazione. Ad ogni modo – egli soggiunge – la mezza eccedenza di fr. 425.– mensili non è sufficiente per estinguere un debito di fr. 13 758.– nemmeno in due anni.

                                  c)   Che un margine disponibile mensile di fr. 425.– calcolato sul reddito del richiedente basti per reputare quest'ultimo in grado di saldare una nota professionale di fr. 6000.– appare dubbio, ove appena si pensi che in processi “relativamente semplici” il patrocinatore deve poter essere rimunerato nel lasso di un anno, non di due (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine). Che il gratuito patrocinio non esenti dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC) ancora non significa, per altro, che l'obbligo di rifusione non entri in linea di conto trattandosi di valutare se il richiedente sia “provvisto dei mezzi necessari” (nell'accezione dell'art. 117 lett. a CPC) per coprire le spese processuali. Sotto questo profilo la decisione del Pretore può anche apparire opinabile. Se essa merita conferma è per la seconda motivazione addotta, con cui il richiedente non si confronta nemmeno di scorcio.

                                  d)  I costi di una procedura a tutela dell'unione coniugale sono a carico delle parti; l'assistenza giudiziaria dello Stato è puramente sussidiaria (come nelle cause di divorzio: RDAT II-1998 pag. 17 consid. 1). Per valutare se i coniugi siano “provvisti dei mezzi necessari” a tal fine si esamina in primo luogo se essi fruiscano di redditi sufficienti. Ove ciò non sia il caso, si esamina se essi dispongano di sostanza ipotecabile o realizzabile (DTF 118 Ia 369). Al limite, la sostanza può anche essere in comproprietà con terzi (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 25 ad art. 117). L'impossibilità di ottenere un mutuo ipotecario ancora non significa che il coniuge richiedente possa conservare il bene. Anzi, dandosene le circostanze, per sopperire ai costi del processo il coniuge può vedersi costretto anche a un'alienazione (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2010.95 del 30 dicembre 2010, consid. 6; sentenza inc. 11.2009.116 del 13 novembre 2012, consid. 4c).

                                  e)   Nella fattispecie il richiedente è proprietario, insieme con la moglie, delle particelle n. 1278 (abitazione coniugale) e 1279 RFD di __________. Egli non pretende di non poter aumentare il carico ipotecario della propria quota di comproprietà per sovvenire alle spese del processo, alla retribuzione del suo legale e alle ripetibili, come gli ha prospettato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 19 a metà). Al contrario: egli passa la motivazione sotto completo silenzio. In circostanze siffatte il suo appello si rivela già di primo acchito destituito di ogni parvenza di esito favorevole e vede la propria sorte segnata.

                            III.  Sulle spese giudiziarie e sul gratuito patrocinio in appello

                             7.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Data la situazione economica verosimilmente difficile in cui questi versa, si prescinde tuttavia per equità – e a titolo eccezionale – da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. c ed f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1.

                                  Circa la richiesta di gratuito patrocinio in appello, vale quanto si è appena addotto per il mancato ottenimento del beneficio dinanzi al Pretore (consid. 6). Ad ogni buon conto, in concreto l'appello appariva senza possibilità di buon diritto fin dall'inizio, tanto da non essere stato comunicato alla controparte per osservazioni (art. 117 lett. b CPC).

                            IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

                             8.  Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'importo e la durata dei contributi alimentari controversi. L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è respinta.

                             4.  Notificazione:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2012.54 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.08.2014 11.2012.54 — Swissrulings