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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.02.2014 11.2012.4

17. Februar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,034 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Filiazione: contributo di mantenimento a carico di un padre residente all'estero

Volltext

Incarto n. 11.2012.4

Lugano, 17 febbraio 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2009.440 (accertamento di paternità e azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 14 luglio 2009 da

 AO 1 (2008), (rappresentata dal curatore avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.   PA 1 ),

giudicando sull'appello del 12 gennaio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 dicembre 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1968) ha dato alla luce il 30 agosto 2008 una bambina, AO 1, cui il 5 maggio 2009 la Commissione tutoria regionale 3 ha designato un curatore nella persona dell'avv. PA 2, incaricato di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC). Il 14 luglio 2009 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse accertata la paternità di AP 1 (1965), cittadino italiano, con obbligo per quest'ultimo di versarle un contributo alimentare indicizzato di fr. 1315.– mensili dalla nascita fino al compimento dei sei anni, di fr. 1475.– mensili fino al compimento dei dodici anni e di fr. 1785.– mensili fino alla maggiore età.

                                  B.   AP 1 non ha presentato un memoriale di risposta e non è comparso nemmeno all'udienza preliminare del 19 settem­bre 2011. Nel corso dell'istruttoria è stata eseguita – tra l'altro –

                                         un'analisi del DNA, dalla quale la paternità del convenuto è risultata probabile al 99.99999681%. Al dibattimento finale del 17 ottobre 2011 AO 1 ha confer­mato le proprie domande, riducendo non­dimeno a fr. 1000.– mensili indicizzati il contributo alimentare richiesto. AP 1 è rimasto assente ingiustificato, salvo trasmettere al Pretore taluni documenti il 29 novembre e il 13 dicembre 2011, facendo valere che i suoi redditi erano diminuiti rispetto a quelli degli anni precedenti e che la madre di AO 1 è proprietaria di un lussuoso caseggiato a __________ (Como).

                                  C.   Statuendo il 16 dicembre 2011, il Pretore ha accertato la paternità del convenuto e ha condannato quest'ultimo a versare alla figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 400.– mensili dalla nascita fino alla maggiore età (eventuali assegni familiari non compresi). La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 1800.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 500.– per ripetibili ridotte.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 gennaio 2012 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di annullare il contributo di mantenimento a suo carico. Nelle sue osservazioni dell'11 aprile 2012 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In tema di filiazione l'art. 295 cpv. 1 CPC prevede ora l'applicabilità della procedura semplificata a tutte le azioni indipendenti, comprese quelle di paternità e di mantenimento (Steck in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 5 ad art. 295). Ciò premesso, dal 1° gennaio 2011 le decisioni emanate dai Pretori in tali materie sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è pervenuta al legale del convenuto il 19 dicembre 2011 (timbro postale sulla busta d'intimazione). Data la sospensione dei termini intercorsa dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), l'appello in esame, presentato il 12 gennaio 2012, è tempestivo. Quanto al valore litigioso, esso eccede senz'altro fr. 10 000.–, ove appena si consideri il contributo alimentare di fr. 400.– mensili dovuto alla figlia per 18 anni, dalla nascita fino alla maggiore età. Anche sotto questo profilo l'appello è di conseguenza ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude un conteggio del suo stipendio del novembre 2011 (già trasmesso al Pretore il 29 novembre 2011), copia di un contratto 6 agosto 2003 riguardante l'acqui­sto di una proprietà immobiliare a __________ da parte di __________ e i risultati di un'“ispezione ipotecaria” relativa a tale proprietà (atti già trasmessi al Pretore il 13 dicembre 2011). Il 18 apri­le 2013 egli ha poi fatto seguire a questa Camera i suoi conteggi di stipendio dell'intero 2012. Ci si può domandare se

                                         tali documenti siano ricevibili. Gli atti inviati al Pretore sono stati prodotti invero dopo la chiusura dell'istruttoria, senza che il convenuto abbia postulato né un'assunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 1 CPC ticinese) né una restituzione del termine per addurre nuovi mezzi di difesa (art. 138 CPC ticinese), tanto che il primo giudice li ha ritenuti improponibili (sentenza impugnata, pag. 2 a metà). Che quei documenti siano ammissibili in appello è altrettanto dubbio, vista la loro incerta ricevibilità davanti all'autorità di primo grado.

                                         Circa i documenti successivi all'emanazio­ne della sentenza impugnata, prodotti il 18 apri­le 2013 dinanzi a questa Camera, v'è da interrogarsi se siano stati “immediatamente addotti” (nel senso dell'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC), ove appena si pensi che i conteggi di stipendio più recenti, relativi al mese di dicembre, datano dell'11 gennaio 2013. Con ogni verosimiglianza quindi la decisione odierna andrebbe presa sulla base dello stesso materiale processuale vagliato dal Pretore. Ad ogni modo, si volessero pur considerare i docu­menti citati, questi non muterebbero l'esito del giudizio, come si vedrà in appresso (consid. 4b, 4d e 7).

                                   3.   Nella fattispecie il Pretore ha determinato il contributo alimentare in questione dopo avere stimato il fabbisogno in denaro di AO 1 sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1315.– mensili fino ai sei anni, in fr. 1480.– mensili fino ai 12 anni e in fr. 1795.– mensili fino ai 18 anni, già dedotta la quota per cura e educazione prestata in natura dalla madre. Il primo giudice ha accertato inoltre che __________ non svol­ge alcuna attività lucrativa, ma percepisce fr. 1400.– mensili dalla locazione di un immobile in comproprietà con la sorella (particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________) e riceveva un assegno di prima infanzia di fr. 1400.– mensili, nel frattempo decaduto, il tutto per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2382.– men­sili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari fr. 800.–, premio della cassa malati al netto del sussidio cantonale fr. 190.–, assicurazione stabili fr. 42.– mensili).

                                         Quanto a AP 1, il Pretore ha accertato ch'egli lavora come autista di bus per la __________ di __________ e guadagna circa € 2300.00 mensili, somma da cui va dedotta una trattenuta di € 346.50 destinata al rimborso di un mutuo da lui contratto per sistemare la propria abitazione, onde un reddito di € 1954.00 netti, pari a circa fr. 2345.– mensili. Calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 1570.– mensili (minimo esistenziale

                                         del diritto esecutivo svizzero ridotto del 20% per tenere conto

                                         del minor costo della vita in Italia fr. 1080.–, costo dell'alloggio fr. 450.–, tasse sui terreni fr. 40.– mensili), il Pretore è giunto alla conclusione ch'egli può versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 400.– mensili, riservando un importo analogo al mantenimento dell'altra figlia, M__________, avuta dalla sua compagna. E siccome il versamento di fr. 400.– mensili copre appena un quarto del fabbisogno in denaro di AO 1, egli ha ritenuto superfluo indagare sulla sostanza di __________, la quale deve – comunque sia – finanziare l'ammanco facendo capo a sé medesima.

                                   4.   L'appellante contesta anzitutto l'ammontare del proprio reddito, determinato dal Pretore in fr. 2345.– mensili, affermando di non capire come sia stata accertata quella cifra. Egli lamenta che la somma di € 2500.00 mensili lordi da cui si è dipartito il Pretore non trovi riscontro negli atti e sia smentita anzi dal conteggio di stipendio del gennaio 2011, come pure da quanto ha dichiarato la responsabile del personale della __________. Sostiene dipoi che, considerata la trattenuta di € 364.90 mensili per il rimborso del menzionato prestito, egli ha in realtà un margine dispo­nibile di appena fr. 1523.20 mensili netti, addirittura insufficiente per sovvenzionare il suo proprio fabbisogno minimo, sicché nessun contributo alimentare può essere posto a suo carico.

                                         a)   Il Pretore non ha spiegato come sia giunto al predetto importo di € 2300.00 mensili netti (sentenza impugnata, pag. 4). Apparentemente egli si è fondato sulla testimonianza rilasciata dalla responsabile delle risorse umane presso l'__________, secondo cui nel 2010 l'imponibile fiscale dell'appellante risultava di circa € 28 000.00 (deposizione 30 marzo 2011 per rogatoria di __________, risposte n. 4 e 5), pari a € 2333.33 mensili. Sta di fatto che il reddito menzionato dalla testimone non sembrerebbe decisivo – da sé solo – per stabilire la disponibilità del convenuto, il quale stando ai certificati di stipendio è tassato alla fonte. E nel­l'ipotesi di tributi prelevati alla fonte, senza che il dipendente possa opporvisi, occorre tenere conto anche in caso di ristrettezze economiche dell'onere fiscale gravante il debitore alimentare (sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 5.3).

                                         b)   Da parte sua l'appellante quantifica il proprio reddito netto in € 1269.33 mensili, pari a fr. 1523.20, sulla scorta del conteggio relativo allo stipendio del gennaio 2011 (€ 1.088.00 netti), cui aggiunge la tredicesima e la quattordicesima mensilità (doc. 3). Egli medesimo riconosce tuttavia un guadagno netto di circa € 1500.00 mensili “variabili anche in base agli straordinari” (interrogatorio formale per rogatoria del 18 febbraio 2011, risposta n. 5). La nota responsabile delle risorse umane, inoltre, ha precisato che alla retribuzione fissa mensile si aggiungono “indennità variabili legate alle presenze e alla mansione” (loc. cit., risposta n. 5). Un singolo conteggio di stipendio, pertanto, non è sufficiente per stabilire con un minimo di affidabilità il reddito mensile medio dell'interessato sull'arco dell'anno. Due conteggi – volendo considerare anche quello dell'11 novembre 2011 prodotto in appello (sopra, consid. 2) – sono più eloquenti, ma ancora non bastano per trarre deduzioni che si sospingano oltre la mera apparenza.

                                         c)   Ben più significativo è in concreto il certificato unico dei dipendenti (CUD) 2010, il quale attesta per il 2009 un reddito annuo del convenuto di € 29 029.27, un'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) di € 6430.41, un'addizionale regionale al­l'Irpef di € 315.40 e un'addizionale comunale al­l'Irpef di complessivi € 150.96 (doc. 2, 1° foglio). Il reddito che figura in tale certificato può reputarsi corrispondere più fedelmente a quanto il convenuto ha percepito al netto dei contributi previdenziali, guadagno su cui sono poi calcolate l'Irpef, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale che il datore di lavoro trattiene e versa al­l'erario. Il reddito annuo conseguito da AP 1 al netto dei contributi previdenziali e delle imposte alle fonte risulta così di € 22 132.50, pari a € 1877.40 mensili, ovvero fr. 2765.– circa (al tasso di cambio medio di fr. 1.50 per € 1.00 che vigeva nel corso del 2009: v. ‹http://www.cambioeuro.it/grafico-euro-franco-svizzero› oppure ‹http://it.loobiz.com/grafico/euro+franco-svizzero›). La cifra di fr. 2345.– mensili cui è giunto il Pretore sfugge dunque alla critica.

                                         d)   L'esito è meno favorevole tenendo calcolo dei documenti esi­biti in appello (sopra, consid. 2). Dai conteggi di stipendio prodotti il 18 aprile 2013 si evince in effetti che nel 2012 il convenuto ha guadagnato complessivamente € 19 451.00 netti, tredicesima e quattordicesima comprese, per una media di € 1620.90 mensili. Come si vedrà ancora (consid. 5), nondimeno, dallo stipendio il datore di lavoro ha dedotto, da gennaio a novembre, € 364.90 mensili riversati direttamente a un istituto di credito per il rimborso del prestito testé evocato (voce P64: “delegazione di pagamento”). Reintegrata quella trattenuta, nel 2012 l'appellante consta avere guadagnato in media € 1955.40 mensili netti, nominalmente più del 2009, ma per finire meno di allora ove si consideri l'intervenuta rivalutazione del franco svizzero. Al tasso di cambio medio di fr. 1.20 per € 1.00 (lo stesso applicato dal Pretore), ciò corrisponde pur sempre, in ogni modo, a uno stipendio netto di fr. 2345.– mensili, come il primo giudice ha accertato nella sentenza impugnata.

                                   5.   In secondo luogo l'appellante fa valere che dal suo stipendio il datore di lavoro trattiene € 364.90 mensili (“delegazione di pagamento”), riversati a un istituto di credito in restituzione di un mutuo (€ 30 000.00) risalente al 2007. Il Pretore non ha trascurato tale detrazione, “pari alla trattenuta per un debito contratto a suo tempo dal convenuto con Prestitempo per la sistemazione del­l'abitazione” (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Dagli atti risulta in effetti che il 20 luglio 2007 AP 1 ha ottenuto da un istituto di credito un prestito di € 30 000.00 rimborsabile in 120 rate di € 364.90 mensili “trattenute in busta paga” (doc. 5) a titolo di “finanziamento per la copertura del mutuo della casa” (interrogatorio formale, loc. cit., risposta n. 6). L'esistenza della trattenuta è stata ribadita anche dalla responsabile del personale (verbale 30 mar­zo 2011 di __________, risposta n. 5).

                                         Ora, obblighi di mantenimento nei confronti dei figli prevalgono – di regola – sul rimborso di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto). Se si pensa tuttavia che nel caso specifico il mutuo è stato acceso per sistemare l'abitazione, il rimborso rateale potrebbe equipararsi a un costo dell'alloggio. Resta il fatto che nel fabbisogno minimo del convenuto il Pretore ha già inserito un          “onere locativo” di fr. 450.– mensili (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). E l'interessato, che abita in casa propria, non ha fatto valere ulteriori costi all'infuori della rata per il rimborso del mutuo e di una tassa di € 400.00 annui sui suoi terreni (interrogatorio formale, loc. cit., risposta n. 9) che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo nella proporzione di fr. 40.– men­sili. La trattenuta di € 364.90 mensili, pertanto, è già compresa nel­l'esborso di 450.– mensili per “oneri locativi” inclusi dal primo giudice nel fabbisogno minimo del convenuto e non può essere dedotta dal reddito un'altra volta.

                                   6.   L'appellante fa valere inoltre che con i mezzi a sua disposizione egli non è neppure in grado di sopperire al proprio fabbisogno minimo, sicché nessun contributo può essere messo a suo carico. Ch'egli abbia diritto di vedersi garantire l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, una volta assolti gli obblighi alimentari verso i figli, è indiscusso (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2 con riferimenti). Come il Pretore ha rilevato, però, con un reddito medio di fr. 2345.– mensili (quello a lui più sfavorevole, del 2012) e un fabbisogno minimo di fr. 1570.– egli conserva una disponibilità di fr. 775.– mensili. Ciò è sufficiente per erogare il contributo alimentare di fr. 400.– mensili in favore di IAO 1 e per destinare fr. 375.– mensili all'altra figlia, M__________ (nata apparentemente nel 2009), la quale vivendo a __________ (interrogatorio formale del 18 febbraio 2011, loc. cit., risposta n. 9) ha un fabbisogno in denaro di almeno il 10% inferiore a quello di un minorenne residente in Svizzera. La parità di trattamento nei confronti delle due bambine è così rispettata (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 con richiami; RtiD II-2010 pag. 640 consid. 12 con rinvii).

                                   7.   Il convenuto rimprovera infine al Pretore di avere trascurato che __________ possiede immobili in Svizzera e all'estero, compreso un lussuoso immobile a __________, di modo che avrebbe dovuto valutare meglio la situazione economica di lei prima di imporgli il versamento di contributi alimentari. La critica è infondata. È vero che il mantenimento di un figlio spetta a entrambi i genitori secondo le rispettive possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 consid. 6), ma è altrettanto vero che il Pretore non ha disconosciuto tale principio. Anzi, proprio a tale riguardo ha sottolineato che il contributo alimentare di fr. 400.– mensili a carico del convenuto garantisce appena un quarto del fabbisogno medio in denaro di AO 1, ciò che rendeva superfluo indagare sulla sostanza di __________, la quale deve – comunque sia – finanziare la differenza attingendo alle proprie risorse. Con simile argomentazione l'interessato nemmeno si confronta. Certo, __________ è comproprietaria di uno stabile a __________ con la sorella, ma il reddito di quel fondo parrebbe ormai il suo solo introito (accertato dal Pretore in fr. 1400.– mensili: sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Quanto a eventuali entrate dalla proprietà a __________, neppure l'appellante prospetta la benché minima cifra. Ne segue che mal si comprende perché __________ dovrebbe finanziare più dei tre quarti del fabbisogno in denaro della figlia. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile.

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite del curatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

                                   9.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–     ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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