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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.03.2012 11.2012.30

26. März 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·944 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Ricusazione del Pretore in una causa disciplinata dalla vecchia procedura

Volltext

Incarto n. 11.2012.30

Lugano, 20 marzo 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa OA.2005.190 (esclusione da una proprietà per piani) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del

4 novembre 2005 dalla

PI 1, () (patrocinata dall'avv. PA 1,)

  contro  

PI 2, (D) unitamente allo stesso PI 6, (D) PI 3, (D) PI 4, (D) PI 5, (F) e IS 1, (D) in comunione ereditaria,

vista la domanda di ricusazione presentata l'11 marzo 2012 da IS 1 nei confronti del Pretore Luca Losa;

Ritenuto

in fatto:                    A.   La PI 1 ha promosso causa il 4 novembre 2005 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro PI 2 e, in comunione ereditaria, lo stesso PI 2, PI 3, PI 4, PI 5 e IS 1 per ottenere la condanna dei convenuti a vendere la proprietà per piani n. 3271 RFD di __________ (sezione di __________), pari a 170.140/1000 della particella n. 225. Nel corso dell'istruttoria, il 14 febbraio 2012, il Pretore ha invitato

                                         IS 1 a tradurre in italiano entro 10 giorni un memoriale da lui introdotto in tedesco e a designare un recapito in Svizzera ove possano compiersi in italiano le notificazioni che lo riguardano.

                                  B.   L'11 marzo 2012 IS 1 ha scritto (per fax e in tedesco) al Pretore, chiedendone la ricusazione. Con ordinanza del 12 mar­zo 2012 il Pretore ha fatto seguire la domanda di ricusazione al Tribunale d'appello, fissando alla PI 1 un termine di cinque giorni per formulare eventuali osservazioni e comunicando di non ravvisare in sé alcun motivo per astenersi dal trattare la lite.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha trasmesso la domanda di IS 1 al Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 CPC ticinese, che de­mandava la cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione di un Pretore alla “Camera civile”. La causa essendo stata avviata sotto l'egida della vecchia procedura, secondo il Pretore anche la domanda di ricusazione va giudicata con lo stesso rito. Il convincimento è erroneo.

                                   2.   Con sentenza pubblicata in DTF 137 III 424 il Tribunale federale ha precisato che a norma dell'art. 405 cpv. 1 CPC i rimedi giuridici ammissibili contro le decisioni incidentali di primo grado sono disciplinati esclusivamente dalla procedura nuova, quand'anche la causa di merito prosegua con il vecchio rito (art. 404 cpv. 1 CPC). E siccome la legge nuova prevede che le decisioni in materia di ricusazione sono soggette a reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC), un'autorità cantonale – fosse pure d'appello – non può giudicare al proposito alla stregua di una giurisdizione unica (consid. 2.3.2 con richiami di dottrina). Nella fattispecie è escluso pertanto che questa Camera possa statuire direttamente sulla domanda di IS 1, come disponeva l'art. 30 cpv. 1 CPC ticinese.

                                   3.   Dal 1° gennaio 2011 il Tribunale di appello può essere chiamato a giudicare in tema di ricusazione, di conseguenza, solo con reclamo (art. 319 segg. CPC) contro una decisione di primo grado (nuovo art. 48 lett. a n. 2 e lett. b n. 2 LOG). Tale decisione compete al Pretore viciniore, conformemente a quanto prevede il nuovo art. 37 cpv. 5 LOG. La domanda di IS 1 andava sottoposta in altri termini al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, abilitato a supplire il Pretore (e il Pretore aggiunto) della giurisdizione di Locarno Campagna (art. 36 cpv. 3 lett. c LOG). La trasmissione al Tribunale d'appello essendo avvenuta su iniziativa del primo giudice, senza che il ricusante abbia in qualche modo approvato la scelta (diversamente: I CCA, decisione inc. 11.2011.138 del 6 ottobre 2011, consid. 3), l'incarto va fatto proseguire d'ufficio al giudice competente.

                                   4.   La particolarità della fattispecie giustifica in concreto di non prelevare spese (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), l'interessato non avendo adito questa Camera spontaneamente. Non è il caso nemmeno di assegnare ripetibili all'PI 1, che sulla competenza funzionale del Tribunale d'appello a giudicare la ricusazione non è stata invitata a esprimersi.

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusazione – anche se la decisione non ha carattere finale, come in concreto, e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).

Per questi motivi,

decide:                    1.   La domanda di ricusazione è trasmessa al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per competenza.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione:

–(D); –,.

                                         Comunicazione:

                                         –,(D);

                                         –,(D);

                                         –,(D);

                                         –,(F);

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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