Incarto n. 11.2012.21
Lugano 20 dicembre 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa n. 482.2011/R.76.2011 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'
avv. RI 1 per sé e in rappresentanza di RI 2, alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona per quanto riguarda la nomina dell' avv. a curatrice educativa della figlia (2009);
giudicando sull'“appello” (ricorso) presentato il 28 febbraio 2012 da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 27 gennaio 2012 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 ottobre 2009 RI 1 (1972) ha dato alla luce una bambina, É__________, che è stata riconosciuta da RI 2 (1968). La Commissione tutoria regionale 8 ha domandato ai genitori il 21 gennaio 2010 se fossero intenzionati a sposarsi, ripetendo la richiesta il 15 luglio successivo. Senza esito, di modo che il 23 marzo 2011 essa ha comunicato loro che avrebbe nominato alla figlia un curatore per salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC), a meno che si giungesse alla firma di una convenzione alimentare per il caso in cui finisse la loro convivenza. Convocati dalla Commissione tutoria regionale a un incontro del 17 maggio 2011, RI 1 e RI 2 hanno dichiarato di non voler sottoscrivere alcun contratto di mantenimento.
B. Con decisione del 4 agosto 2011 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di É__________ una curatela, designando in qualità di curatrice l'avv. __________ con l'incarico di far valere i diritti della minorenne al mantenimento. Contro tale decisione RI 1 e RI 2 sono insorti l'11 agosto 2011 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che statuendo il 27 gennaio 2012 ha respinto il ricorso e posto gli oneri processuali di fr. 400.– a loro carico.
C. Contro la decisione appena citata RI 1 e RI 2 hanno presentato a questa Camera un ricorso (“appello”) del 28 febbraio 2012 in cui chiedono di riformare la decisione impugnata annullando la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale. Invitata a esprimersi, quest'ultima ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera, dal 1° gennaio 2011, con ricorso entro 30 giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). Introdotto entro tale termine, il memoriale di PA 1 e RI 2 è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato che, dandosi genitori non sposati, occorre sollecitare questi ultimi a stipulare un contratto di mantenimento in favore del figlio, facendolo approvare dalla Commissione tutoria regionale, e se ciò non è possibile bisogna salvaguardare i diritti del minorenne designando un curatore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC. Nel caso in esame – essa ha continuato – l'invito ai genitori “di ottemperare ai propri obblighi legali, ampiamente chiariti e descritti (…) è rimasto senza riscontro positivo”, di modo che la Commissione tutoria regionale ha agito correttamente. Per l'Autorità di vigilanza inoltre l'obbligo di sottoscrivere un contratto di mantenimento non costituisce una discriminazione verso le coppie non sposate, ma una misura necessaria poiché in circostanze del genere il rifiuto dei genitori è pregiudizievole per il bene del figlio. Poco importa – essa ha epilogato – che in concreto la madre sia una professionista indipendente, titolare di uno studio legale e notarile, in grado come tale di rappresentare debitamente la figlia e di assicurarne il sostentamento. La Commissione tutoria regionale avrebbe potuto rinunciare all'istituzione di una curatela solo qualora si fosse trattato di regolare la custodia della figlia, ma non per quanto attiene ai contributi alimentari. Onde, in definitiva, la reiezione del ricorso.
3. I ricorrenti lamentano anzitutto che l'Autorità di vigilanza ha violato il loro diritto di essere sentiti per non avere dato riscontro a tutti gli argomenti da loro sollevati e per avere ripreso acriticamente una sentenza del Tribunale federale (DTF 111 II 2) senza tenere conto del caso concreto. Ora, che la decisione di un'autorità amministrativa debba essere motivata è indubbio (art. 26 cpv. 1 LPAmm, applicabile per il rinvio dell'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Il diritto ticinese tuttavia non si sospinge oltre il diritto federale. E senza disattendere i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale un'autorità amministrativa non è tenuta a esprimersi su tutte le doglianze addotte in un ricorso, ma può limitarsi alle argomentazioni rilevanti per il giudizio. Essenziale è che il destinatario possa capire perché essa abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e possa impugnare la decisione davanti all'autorità superiore con cognizione di causa (DTF 134 I 88 consid. 4.1, 132 I 198 consid. 3). Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha applicato la giurisprudenza del Tribunale federale, giungendo alla conclusione che il provvedimento litigioso risulta corretto. La motivazione contenuta nel giudizio impugnato permetteva sicuramente ai destinatari di capire per quali motivi la decisione della Commissione tutoria regionale andasse confermata, tanto che i ricorrenti sono stati senz'altro in grado di riproporre compiutamente le loro argomentazioni davanti a questa Camera, dotata di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Su questo punto il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
4. Nel merito i ricorrenti rammentano che la convenzione inizialmente prevista dalla Commissione tutoria regionale riguardava anche “i diritti di visita ed ogni altro aspetto legato ad una eventuale e futura separazione dei genitori”, ciò che non si giustificava. Essi contestano inoltre che il bene della figlia sia minacciato, sostenendo che i presupposti per la nomina di un curatore non sono dati e che non sussistono conflitti d'interessi tra loro ed É__________. Affermano altresì di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento della figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, tanto più che l'art. 308 cpv. 2 CC è una semplice norma potestativa. A mente loro la sentenza del Tribunale federale su cui si basa l'“ingiustificata prassi di far firmare indiscriminatamente a tutte le coppie non sposate una convenzione” è superata ed è stata mal interpretata, giacché deve limitarsi ai casi in cui la madre non sia in grado di rappresentare gli interessi del figlio, ciò che non vale per É__________, la cui madre è avvocato e notaio. Per i ricorrenti la nomina di un curatore costituisce un'“inaccettabile ingerenza nella vita privata della famiglia”, vìola la parità di trattamento con i genitori sposati ed è contraria alla Convenzione di Nuova York sui diritti del fanciullo.
5. L'autorità tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto, nomina al nascituro o all'infante un curatore che provveda all'accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle circostanze (art. 309 cpv. 1 CC). Di regola il curatore è incaricato anche di far valere i diritti del nascituro o del minorenne al mantenimento (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8 in principio ad art. 308 CC), nel qual caso ci si trova di fronte a una curatela combinata (art. 309 e 308 cpv. 2 CC), sicché il curatore può promuovere un'azione di paternità insieme con un'azione di mantenimento (art. 280 cpv. 3 CC). Poco importa che la madre nubile viva sola o in concubinato: la curatela di paternità va designata per legge “tosto che l'autorità tutoria sia informata del parto”, ove per “tosto” si intende – secondo una prassi invalsa a livello nazionale – il periodo di un mese (Breitschmid, op. cit., n. 5 ad art. 309 con richiami), che taluni autori vorrebbero vedere portato a due o tre mesi (Meier in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 309 con rinvii di dottrina). Il concubinato della madre non garantisce al figlio, in effetti, gli stessi diritti che ha il figlio di genitori sposati (a cominciare dalla presunzione di paternità secondo gli art. 255 segg. CC: I CCA, sentenza inc. 11.2008.69 del 14 febbraio 2012, consid. 7).
6. Ove il figlio di una donna non sposata sia già stato riconosciuto dal padre, l'autorità tutoria si adopera nondimeno per salvaguardarne i diritti alimentari, invitando i genitori a stipulare un contratto di mantenimento. Se non riesce o se i genitori non collaborano, essa nomina un curatore giusta l'art. 308 cpv. 2 CC incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore “di mantenimento”: Breitschmid, op. cit., n. 10 ad art. 308 CC). Secondo alcuni autori l'autorità tutoria deve usare riserbo nella nomina di un curatore nel caso in cui i genitori vivano in concubinato stabile e intendano ottenere l'autorità parentale in comune sul figlio (art. 298a CC), potendosi presumere allora che un contratto di mantenimento possa essere stipulato in breve tempo o almeno in ogni tempo (Meier, op. cit., n. 18 ad art. 308 con rinvii). Tale non sembra essere tuttavia l'orientamento della giurisprudenza (DTF 111 II 7 consid. 2c). Sia come sia, il mero fatto che la madre versi in ottime condizioni finanziarie ancora non dispensa l'autorità tutoria dal promuovere la firma di una convenzione alimentare, giacché il figlio ha un diritto proprio al mantenimento non solo nei confronti di lei, ma di entrambi i genitori (Breitschmid, op. cit., n. 10 in fine ad art. 308 CC). E anche qualora la madre reputi
inutile la nomina di un curatore perché intenda agire essa medesima nei confronti del padre a tutela dei diritti alimentari del figlio, l'autorità tutoria deve rinunciare alla nomina di un curatore solo dopo avere valutato attentamente le circostanze (Breitschmid, loc. cit.; I CCA, sentenza inc. 11.2008.69 del 14 febbraio 2012, consid. 8).
7. Nella misura in cui sostengono di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento della figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, i ricorrenti si valgono – dopo quanto si è appena visto – di una tesi che cade nel vuoto. Anche il figlio di genitori che vivono in concubinato ha un diritto proprio al mantenimento nei confronti di entrambi. E se i genitori dovessero separarsi egli si troverebbe svantaggiato rispetto a un figlio di genitori sposati, poiché il concubinato è una semplice relazione di fatto e nessun giudice interviene a quel momento. Per garantire le pretese del figlio in simile eventualità occorre dunque un contratto di mantenimento approvato dall'autorità tutoria (art. 287 CC) o dal giudice (art. 279 CC) oppure una sentenza che fissi contributi alimentari (DTF 111 II 6 consid. 2b). Anche nel caso di genitori concubini che versano in ottime condizioni economiche l'autorità tutoria deve attivarsi così in favore del figlio e adoperarsi per la sottoscrizione di un contratto di mantenimento. Certo, secondo gli autori cui si è alluso dianzi un concubinato stabile dovrebbe evitare l'intervento dell'autorità tutoria. Non tuttavia perché si possa soprassedere in circostanze del genere alla protezione del figlio, ma perché di regola in caso di concubinato stabile i genitori accondiscendono a equiparare la protezione del loro figlio a quella di un figlio di genitori sposati (cfr. Breitschmid, op. cit., n. 10 in principio ad art. 308 CC). Il contratto di mantenimento può limitarsi allora a disciplinare il mantenimento del figlio in caso di separazione, come ha proposto in concreto la Commissione tutoria regionale ai ricorrenti. Se i genitori tuttavia rifiutano di regolare il mantenimento del figlio anche per tale evenienza, la nomina di un curatore “di mantenimento” diventa inevitabile (Meier, op. cit., n. 18 in fine ad art. 308 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2008.69 del 14 febbraio 2012, consid. 9).
8. Nella fattispecie è pacifico che il concubinato dei ricorrenti è stabile, quand'anche l'autorità parentale sulla figlia sia detenuta dalla sola madre. Che questa sia in grado di rappresentare adeguatamente la figlia e di provvedere da sé al sostentamento di É__________ è inoltre verosimile. Resta il fatto che i genitori rifiutano ogni contratto di mantenimento e che, di conseguenza, la madre non ha alcuna intenzione di agire nei confronti del padre. Entrambi invocano la loro privatezza, la difesa della loro personalità e la parità di trattamento nei confronti delle coppie sposate, asserendo che il bene di É__________ non è minacciato in alcun modo. Dimenticano però che la figlia ha un suo proprio diritto al mantenimento anche nei confronti del padre, non solo della madre (per quanto facoltosa essa possa essere), e va debitamente protetta nel caso in cui i genitori si separino. I bambini di genitori sposati che si separano sono già tutelati sotto questo profilo dall'art. 276 CC. Del resto, come si è appena detto, anche la corrente di dottrina che vede nel concubinato stabile dei genitori un motivo per evitare l'intervento dell'autorità tutoria ammette che qualora i genitori rifiutino di regolare il mantenimento del figlio in caso di separazione la nomina di un curatore “di mantenimento” diventa ineludibile.
9. Relativamente al divieto di discriminazione sancito dall'art. 2 della Convenzione di Nuova York sui diritti del fanciullo (RS 0.107), la censura non ha consistenza. Per tacere del fatto che l'applicabilità diretta di tale norma è controversa (DTF 123 III 449 consid. 2b/bb; sentenza del Tribunale federale 5A_272/2010 del 30 novembre 2010, consid. 3), nemmeno i ricorrenti pretendono che essa conferisca al figlio maggior protezione rispetto al principio dell'uguaglianza giuridica consacrato dall'art. 8 Cost. Per di più, la firma di un contratto di mantenimento non discrimina, bensì tutela É__________ in caso di separazione dei genitori, alla stessa stregua – se non meglio – di un figlio di genitori sposati. Quanto al fatto che la convenzione proposta ai ricorrenti in un primo tempo dalla Commissione tutoria regionale non si limitasse al contributo di mantenimento, ma riguardasse anche il diritto di visita e altri aspetti correlati a una possibile separazione dei genitori, giova rammentare ai ricorrenti che per chiedere l'autorità parentale congiunta (art. 298a cpv. 1 CC) – come essi sembrerebbero intenzionati a fare – è indispensabile una convenzione approvata dell'autorità tutoria sulla partecipazione alle cure del figlio, oltre che sul riparto delle spese di mantenimento (RtiD I-2006 pag. 679 n. 41c). Tale questione trascende, in ogni modo, i limiti dell'attuale procedura.
10. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia). Non si pone invece problema di ripetibili, la curatrice non essendo stata invitata a formulare osservazioni al ricorso.
11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 500.– complessivi sono poste carico dei ricorrenti in solido.
3. Notificazione a:
–; – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.