Incarto n. 11.2012.19
Lugano 9 novembre 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa n. 515.2010 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 21 febbraio 2011 dalla
Commissione tutoria regionale 6, Agno
nei confronti di
RI 1 ,
giudicando sul ricorso del 24 febbraio 2012 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2012 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. La Commissione tutoria regionale 6 ha istituito il 24 gennaio 2011 una curatela amministrativa volontaria in favore di RI 1 (1963), nominando come curatrice __________, e il 21 febbraio successivo ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare l'interdizione della curatelata sulla base dell'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente). A sostegno dell'istanza essa ha allegato una richiesta del 1° giugno 2010 in cui l'ufficio sociale del Comune di __________ postulava una valutazione delle capacità psico-cognitive dell'interessata e un'analisi degli interventi possibili, una segnalazione 7 giugno 2010 della fondazione __________, relazioni del 20 settembre, del 4 ottobre e del 7 ottobre 2010 della clinica __________ di __________ e un rapporto medico 8 novembre 2010 del Servizio psico-sociale di __________. RI 1 ha dichiarato il 28 febbraio 2011 di opporsi all'interdizione.
B. Il 27 luglio 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha invitato il dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta, a esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente, l'alcolismo e la necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 7 agosto 2011 lo specialista ha accertato che la paziente “è affetta da una dipendenza cronica dalle bevande alcoliche (ICD 10: F 10.2), in associazione a un incipiente decadimento cognitivo e a cirrosi epatica etiltossica”, ciò che le pregiudica la capacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi personali e gestionali. Per lo psichiatra la curatela amministrativa “potrebbe per il momento bastare nella misura in cui l'interdicenda sia in grado di dimostrare un sufficiente grado di collaborazione e di aderenza alle proposte”. Sentita l'interessata, il 9 settembre 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha deciso di sospendere la procedura per sei mesi. Il 31 gennaio 2012 la Commissione tutoria regionale 6 ha sollecitato la riattivazione della procedura sulla base di un rapporto del Servizio psico-sociale in cui si accertava un deterioramento della situazione della curatelata. Statuendo il 9 febbraio 2012, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.
C. Contro la decisione appena citata RI 1 è insorta il 24 febbraio 2012 a questa Camera con una lettera nella quale afferma di “fare ricorso alla decisione di interdizione con conseguente misura di tutela nei miei confronti”. L'atto non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera, dal 1° gennaio 2011, con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). Tempestivo, lo scritto dell'interessata può dunque essere trattato come ricorso. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2. Un interdicendo è legittimato ad appellare personalmente, nella misura in cui sia capace di discernimento (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 e 11 ad art. 397). Il ricorso deve contenere almeno una concisa esposizione dei fatti con l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni (art. 46 cpv. 2 LPAmm). In materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga egli medesimo contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420 CC).
3. In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione per abuso di sostanze spiritose (art. 370 CC) fondandosi sul citato rapporto del 7 agosto 2011 dello psichiatra __________, dal quale risulta che RI 1 è affetta da dipendenza cronica da bevande alcoliche associata a un incipiente decadimento cognitivo e a cirrosi epatica etiltossica, ciò che pregiudica all'interessata la capacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi personali e gestionali. Appurato un peggioramento della situazione dopo la relazione peritale dovuto ancora all'abuso di bevande alcoliche, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione, “unica misura in grado di salvaguardare gli interessi personali e patrimoniali dell'interessata”.
4. Nella lettera del 24 febbraio 2012 a questa Camera l'interessata afferma di “fare ricorso alla decisione di interdizione con conseguente misura di tutela nei miei confronti”, senza avanzare precise richieste di giudizio e senza spendere una parola sulla motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Essa non si confronta neppure di scorcio tuttavia con i motivi addotti dall'Autorità di vigilanza sulle tutele a sostegno del provvedimento, tant'è che sorvola sui problemi di alcolismo e sulla necessità di durevole assistenza e protezione. In simili condizioni non è dato di capire perché l'interdizione in base all'art. 370 CC sarebbe priva di fondamento o anche solo inopportuna. Pur con tutta la comprensione dovuta a un soggetto che insorge personalmente contro l'istituzione di una tutela, in concreto il rimedio giuridico si
esaurisce praticamente in una dichiarazione di ricorso. Si rivela pertanto, già di primo acchito, irricevibile (art. 46 cpv. 2 LPAmm).
5. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma nel caso precipuo si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato per osservazioni.
6. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è dato ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione a:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
–, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.