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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.11.2014 11.2012.146

7. November 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·794 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Misure a protezione dell'unione coniugale: stralcio per desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2012.146

Lugano 7 novembre 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

Gianella

sedente per statuire nella causa SO. 2011.4242 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 ottobre 2011 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),  

giudicando sull'appello del 12 novembre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 30 ottobre 2012;

Ritenuto

in fatto:                      che con decisione del 30 ottobre 2012, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1956) e AO 1 (1963) a vivere separato, ha attribuito l'abitazione coniugale di __________ alla moglie, ha affidato i figli A__________ (1997) e

                                  O__________ (2000) alla madre (riservando il diritto di visita paterno, ha obbligato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari:

                                  dal 1° agosto 2011 al 30 settembre 2013:

                                  fr. 3106.– mensili per la moglie ,

                                  fr. 1427.– mensili per A__________ e

                                  fr. 1021.– mensili per O__________,

                                  assegni familiari non compresi.

                                  Dal 1° ottobre 2013 in poi:

                                  fr. 2949.– mensili per la moglie,

                                  fr. 1354.– mensili per A__________ e fr. 1252.– mensili per O__________

                                  assegni familiari non compresi.

                                  ha ordinato il blocco di un conto bancario intestato al marito alla Banca __________, ha ordinato a quest'ultimo istituto di addebitare da tale conto fr. 5555.– mensili versandoli a AO 1 e ha vietato al marito di disporre – senza il consenso della moglie o il nulla osta dell'autorità giudiziaria – delle proprie aspettative ereditarie;

                                  che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 novembre 2012 in cui chiede di fissare il contributo alimentare per la moglie nella misura degli interessi ipotecari dell'abitazione coniugale da lui direttamente pagati, di ridurre a fr. 700.– mensili, rispettivamente a

                                  fr. 600.– mensili i contributi alimentari per A__________ e O__________, di revocare il blocco del conto bancario, l'ordine di trattenuta su tale conto e il divieto di disporre delle proprie aspettative ereditarie;

che nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2012 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                  che il 31 ottobre 2014 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo sottoscritto una convenzione sugli effetti del divorzio, nel frattempo omologata dal Pretore, e di porre – conformemente al punto 9 della convenzione – le spese giudiziarie a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili;

e considerando

in diritto                    che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2. e 5.3.), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

                                  che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che, in merito alle spese giudiziarie, le parti hanno concordato di porre la tassa di giustizia e le spese a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili;

                                  che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale accordo, ma l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                             2.  Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–;

–.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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