Incarto n. 11.2012.141
Lugano, 6 novembre 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per giudicare sull'istanza del 30 ottobre 2012 presentata da
CV 1 (patrocinata dall'avv. PA 1, )
per ottenere la modifica della sentenza emanata il 13 luglio 2012 da questa Camera nella causa inc. 10.2012.5 (rapimento internazionale di minori) che la opponeva a
IS 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
in merito al ritorno in Spagna del figlio
PI 1 (2008), ora in
(rappresentato dalla curatrice avv. RA 1, );
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 luglio 2012 questa Camera ha ordinato a CV 1, su richiesta di CO 1, di assicurare il ritorno in Spagna di PI 1, figlio delle parti, entro il 31 agosto 2012, incaricando l'Autorità di vigilanza sulle tutele di verificare l'esecuzione della decisione e di assistere – ove occorresse – la convenuta, accertando ch'essa ritrovasse a __________ (__________) una sistemazione logistica idonea. Un ricorso presentato il 27 luglio 2012 da IS 1 contro tale decisione è stato respinto in quanto ammissibile il 10 settembre 2012 con sentenza 5A_550/2012 dal Tribunale federale, che ha ordinato a IS 1 di assicurare il ritorno del figlio in Spagna entro il 31 ottobre 2012.
B. Il 30 ottobre 2012 IS 1 ha adito questa Camera con un'istanza nella quale chiede che – conferitole il beneficio del gratuito patrocinio – si soprassieda cautelarmente (già senza contraddittorio) all'ingiunzione nei suoi confronti e che, nel merito, si revochi l'ordine di ritorno del figlio in Spagna. L'istanza non è stata comunicata a CO 1 né alla curatrice del figlio per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'istante si vale l'art. 13 LF-RMA, secondo cui “se dopo la decisione di ritorno le circostanze che l'hanno motivata sono sostanzialmente mutate, il tribunale può, su domanda, modificare la decisione” (cpv. 1) e statuire sulla revoca delle misure d'esecuzione (cpv. 2). La procedura è quella sommaria che disciplina le richieste di ritorno (art. 8 cpv. 2 LF-RMA; FF 2007 pag. 2406 in alto).
2. L'art. 13 LF-RMA consente di rivedere, entro certi limiti, una decisione di rientro e di modificarla. In linea di principio ciò è possibile qualora tra la decisione e la relativa esecuzione sia trascorso qualche tempo. Trattandosi di fatti intervenuti dopo la decisione, in particolare, essi devono avere mutato le circostanze in modo essenziale. Potrebbe entrare in linea di conto, ad esempio, una malattia del minorenne o di una persona vicina che è stata designata per accompagnarlo o di una persona designata per accoglierlo nel Paese di destinazione. Potrebbero entrare in linea di conto anche difficoltà impreviste sorte in quello stesso Paese. Se ritiene che i nuovi fatti non siano sufficienti per rifiutare il ritorno, il tribunale conferma la decisione originaria e adegua le misure di esecuzione (FF 2007 pag. 2405 n. 6.12).
3. Nella fattispecie l'istante sostiene di essersi rivolta “ad inizio settembre 2012” al “Giudice spagnolo” – apparentemente al Tribunale di prima istanza n. 7 di H__________ – per ottenere la modifica dell'accordo stipulato il 10 marzo 2011 con il padre di PI 1,
omologato il 24 marzo 2011 dal Tribunale di prima istanza n. 3 (famiglia) di __________, accordo che le attribuiva la custodia del figlio (guardia y custodia) con esercizio congiunto dell'autorità parentale (patria potestad). Fa valere inoltre che nel frattempo CO 1 ha adito egli medesimo il Tribunale di prima istanza n. 3 di __________, chiedendo la custodia e l'autorità parentale esclusiva su PI 1, ma che con sentenza del 5 ottobre 2012 il giudice unico ha respinto la richiesta, “fermo restando quanto eventualmente concordato a titolo definitivo nel procedimento di modifica delle misure presentato presso il Tribunale di prima
istanza n. 7 di H__________”. A parere dell'istante ciò legittima ora la residenza del figlio in Svizzera, rendendo superate le decisioni emesse il 13 luglio 2012 da questa Camera e il 10 settembre 2012 dal Tribunale federale. A sostegno dell'istanza IS 1 produce altresì certificati medici che attesterebbero un suo impedimento oggettivo di assicurare il ritorno di PI 1 in Spagna.
4. Che l'istante abbia promosso un'azione di modifica per ottenere l'autorità parentale esclusiva sul figlio (della custodia essa è già titolare) davanti alla giurisdizione spagnola è verosimile, anche se nulla figura agli atti. Non consta però – né l'interessata pretende – che l'autorità spagnola abbia accolto la richiesta, fosse solo a titolo cautelare, o che in qualche modo abbia autorizzato il trasferimento del figlio in Svizzera contro la volontà del padre. Quanto alla decisione emessa il 5 ottobre 2012 dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ su istanza di CO 1, essa lascia semplicemente le cose come stanno. Contrariamente all'opinione dell'interessata, quel giudice unico non ha avallato la residenza in Svizzera del figlio. Anzi, ha esortato IS 1 a “osservare rigorosamente quanto convenuto, e senza pregiudizio alle possibili soluzioni da adottare in materia per quanto riguarda la residenza all'estero e le visite del padre”. Ne segue che la situazione è ancora, oggi, quella sulla cui base è stata emanata la sentenza di appello, confermata dal Tribunale federale: la custodia del figlio spetta alla madre, mentre l'autorità parentale va esercitata congiuntamente, in ossequio all'accordo omologato a suo tempo dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________. Che il legale dell'istante a L__________ reputi una vana formalità il ritorno in Spagna del figlio, dando per scontato il conferimento dell'autorità parentale esclusiva alla madre (doc. F), poco sussidia. Palesemente infondata, su questo punto la richiesta di IS 1 non ha consistenza.
5. L'istante allega certificati medici che diagnosticano un suo “malessere generale di tipo Astenia, palpitazione, sensazione di giramento di capo di probabile origine non organica” come “reazione reattiva da probabili problemi sociali e familiari” (doc. G), “palpitazioni e giramenti di testa d'origine verosimilmente multifattoriale: su stato ansioso +/- componente medicamentosa” (doc. H), uno “stato ansioso reattivo alla delicata situazione famigliare” (doc. I e L), un'“ansia parossistica manifestatasi in relazione alla delicata situazione famigliare” (doc. M). Ora, non fa dubbio che l'istante viva male la prospettiva di dover ricondurre il figlio nel Paese dal quale l'ha portato via. Si tratta però di una conseguenza dovuta al suo stesso comportamento, non a una circostanza oggettiva estranea alla vicenda. Per di più, i certificati medici sono lungi dal rendere verosimile l'impossibilità di riaccompagnare il figlio in Spagna. Anche al proposto l'istanza si rivela così priva di buon diritto. Se ne conclude che, destituita di fondamento, la modifica della decisione di ritorno postulata da IS 1è destinata all'insuccesso. Ciò rende senza oggetto la domanda cautelare intesa a sospendere l'ordine di rientro.
6. Nella propria decisione del 13 luglio 2012 questa Camera aveva rinunciato a misure di esecuzione, contando sul fatto che IS 1rispettasse spontaneamente l'ordine impartitole (consid. 8 e 9). La Camera si era limitata così a invitare l'Autorità di vigilanza sulle tutele a verificare l'esecuzione della decisione e ad assistere l'interessata – se necessario – nella ricerca di un alloggio idoneo in Spagna (dispositivo n. 2). Vista la renitenza di lei anche all'ordine di riaccompagnamento confermato (e prorogato) dal Tribunale federale, non si giustificano tuttavia altri indugi. Se poi IS 1 dovesse essere autorizzata dal giudice spagnolo a trasferire il figlio in Svizzera, nulla impedirà un suo rientro nella legalità.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza, l'art. 26 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02) garantendo la gratuità della procedura con cui è chiesto il ritorno (esecuzione compresa), non di azioni intese a ottenere la modifica di una decisione già emanata. Né il diritto federale dispone altrimenti (art. 14 LF-RMA). Quanto al gratuito patrocinio, esso non entra in considerazione già per il fatto che l'istanza non denotava sin dall'inizio alcuna parvenza di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stata intimata per osservazioni (art. 253 CPC). Delle verosimili difficoltà economiche in cui versa
l'istante si tiene conto, nondimeno, moderando le spese processuali.
8. L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA). Sul piano federale essa è impugnabile alla stessa stregua di una decisione in materia di ritorno di minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 584).
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza è respinta e la decisione emessa il 13 luglio 2012 da questa Camera è confermata. A IS 1 è ordinato di assicurare il ritorno del figlio PI 1 in Spagna entro il 30 novembre 2012.
2. A IS 1 è ordinato di non allontanare il figlio dal Cantone Ticino, se non per il ritorno in Spagna.
3. A IS 1 è ordinato di consegnare immediatamente all'Autorità di vigilanza sulle tutele ogni documento di legittimazione del figlio, compreso ogni suo documento di legittimazione su cui dovesse figurare il nome del figlio. Tali documenti le saranno restituiti per il ritorno del figlio in Spagna.
4. A IS 1 è ordinato di annunciare la partenza al Comune di __________ e di comunicare prima della partenza all'Autorità di vigilanza sulle tutele il suo nuovo recapito in Spagna, indirizzo che sarà reso noto a CO 1 per l'esercizio del diritto di visita.
5. A IS 1 è comminata, in caso di disobbedienza agli ordini che precedono, l'applicazione dell'art. 292 CP, secondo cui chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da
un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista da tale articolo è punito con la multa.
6. È ordinato a ogni agente della forza pubblica o a ogni funzionario o ausiliario richiesto di prestare man forte all'Autorità di vigilanza sulle tutele per l'esecuzione della presente decisione.
7. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'istante.
8. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
9. Notificazione a:
– ; – ; – ; – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele. – Ufficio federale di giustizia, Sezione diritto internazionale privato.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.