Incarto n. 11.2012.125
Lugano 27 marzo 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa DM.2011.88 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 novembre 2011 da
AP 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 18 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 5 ottobre 2012;
premesso che con sentenza del 14 maggio 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1961) e AO 1 nata __________ (1965), omologando una convenzione in cui questi convenivano di esercitare sui figli L__________ (nato il 25 novembre 1993) e S__________ (nata il 30 giugno 1995) l'autorità parentale in comune e la custodia congiunta in ragione di quattro giorni la settimana presso la madre e tre giorni la settimana presso il padre, il quale si impegnava a versare per ciascun figlio un contributo indicizzato di fr. 1400.– mensili fino ai 12 anni, aumentato a fr. 1600.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari compresi;
ricordato che con petizione del 23 novembre 2011 AP 1 ha chiesto al Pretore la modifica – già in via cautelare – di tale sentenza per vedersi attribuire la custodia esclusiva dei figli e sopprimere dal 1° luglio 2011 il contributo alimentare dovuto a L__________ e S__________, entrambi stabilitisi durevolmente da lui nel maggio del 2011;
rammentato che L__________ è diventato maggiorenne il 25 novembre 2011 e che con “decreto supercautelare” del 17 febbraio 2012 il Pretore ha affidato la custodia di S__________ al padre, sopprimendo il contributo alimentare per lei e ordinando una perizia volta ad accertare la reale volontà della figlia, come pure le capacità parentali dei genitori;
accertato che con decreto cautelare emesso dopo il contraddittorio del 5 ottobre 2012, il Pretore ha confermato la soppressione del contributo alimentare per S__________ dal 1° maggio 2011 al 30 settembre 2012, ma ha ripristinato la custodia congiunta prevista nella sentenza di divorzio, ha condannato AP 1 a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili (assegni familiari compresi) e ha istituito una curatela educativa per vigilare sul rispetto della decisione, aiutando “S__________ ad affrontare la nuova situazione e a rapportarsi con entrambi i genitori”, per coadiuvare questi ultimi nell'educazione della figlia e per sorvegliare il corretto accudimento di lei anche in caso di assenza del padre;
preso atto che contro il decreto predetto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 18 ottobre 2012 in cui ha chiesto – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di riformare la decisione impugnata, affidandogli la custodia esclusiva di S__________ (riservato il diritto di visita della madre) e sopprimendo il contributo alimentare per la figlia;
constatato che nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2012 AO 1 ha proposto di respingere la richiesta di effetto sospensivo;
osservato che tale richiesta è stata accolta dal presidente della Camera con decreto dell'8 novembre 2012;
rilevato che il 14 marzo 2013 le parti hanno raggiunto un'intesa nel senso di lasciare S__________ “alla custodia del padre fino al 30 giugno 2013, data del raggiungimento della maggiore età”, con conseguente stralcio della procedura dai ruoli;
posto che il 14 marzo 2013 il Pretore ha trasmesso copia del citato accordo a questa Camera, chiedendo – in esecuzione del medesimo – di “dichiarare privo d'oggetto l'appello, ritenuto che tasse e spese restano a carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate”;
considerato che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli per transazione (art. 241 cpv. 3 CPC);
stabilito che per quanto attiene agli oneri processuali non v'è ragione di scostarsi dagli accordi presi dalle parti, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.