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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.10.2012 11.2012.121

26. Oktober 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·682 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2012.121

Lugano 26 ottobre 2012      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa SO.2011.432 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 28 giugno 2011 da

AP 1 , (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 12 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 2 ottobre 2012 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         premesso che con decisione del 2 ottobre 2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato AO 1 (1962) e la moglie AP 1 nata __________ (1969) a vivere separati dal 1° ottobre 2009, ha affidato le figlie A__________ (nata il 15 luglio 1996) e V__________ (nata il 30 maggio 2002) alla madre e ha regolato il diritto di visita paterno, obbligando AO 1 a versare i seguenti contributi alimentari mensili:

                                         dal 1° agosto al 31 dicembre 2011:

                                         fr. 3744.55 per la moglie,

                                         fr. 1340.– per V__________ e

                                         fr. 1790.– per A__________, assegni familiari compresi;

                                         dal 1° gennaio al 31 maggio 2012:

                                         fr. 3016.25 per la moglie,

                                         fr. 1273.80 per V__________ e

                                         fr. 1656.60 per A__________; assegni familiari compresi;

                                         dal 1° giugno 2012 in poi:

                                         fr. 2694.55 per la moglie,

                                         fr. 1340.– per V__________ e

                                         fr. 1790.– per A__________, assegni familiari compresi,

                                         come pure la retta della scuola privata seguita da A__________;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 ottobre 2012 volto a ottenere un aumento del contributo alimentare per sé a fr. 4522.80 mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2011 e a fr. 4210.20 mensili dal 1° gennaio 2012 in poi, oltre all'annullamento della riduzione del contributo alimentare per le figlie dal 1° gennaio al 31 gennaio 2012;

                                         accertato che il 24 ottobre 2012 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, “avendo cambiato opinione”;

                                         ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

                                         considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

                                         stabilito che in materia di ripetibili giova attenersi a quanto le parti hanno liberamente pattuito, compensando le rispettive indennità;

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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