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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.01.2015 11.2012.113

28. Januar 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,334 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Protezione della personalità: reclamo contro una decisione in materia di esecuzione

Volltext

Incarto n. 11.2012.113

Lugano 28 gennaio 2015/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2012.3321 (esecuzione di una decisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con domanda del 31 luglio 2012 dall'

avv. RE 1  

contro  

CO 1, al quale è subentrato in causa l'erede unico e AP 2 (patrocinati dall'avv. RA 1),

giudicando sul reclamo del 28 settembre 2012 presentato dall'avv. RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 14 settembre 2012;

Ritenuto

in fatto:                A.  Nell'ambito di un'azione a protezione della personalità promossa il 1° febbraio 2012 dall'avv. RE 1 (inc. SE.2012.40), con decreto cautelare del 23 aprile 2012 (inc. CA. 2012.54) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha vietato a CO 1, a quel tempo direttore responsabile del settimanale __________, e alla CO 2, editrice del periodico, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.–,

                                  di pubblicare, stampare, distribuire, mediante il settimanale __________, articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili con le modalità espressive riportate nei doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 16, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di RE 1.

                                         Il presente dispositivo si estende anche a tutte le pubblicazioni connesse con il settimanale __________, in specie lo “strillo” (manchette) appeso all'esterno delle cassette di distribuzione.

                            B.  Il 31 luglio 2012 RE 1 RE 1 si è rivolto al Pretore con una domanda di esecuzione per ottenere la condanna di CO 1 e della CO 2, ognuno singolarmente, a una multa disciplinare di fr. 15 000.– per avere trasgredito

                                  il divieto cautelare, facendo apparire sul __________ articoli intitolati “La morale a senso unico dell'i…o lic iur!”, il 20 maggio 2012, “____________________”, il 3 giugno 2012, e “L'i…o lic iur intasa la Corte dei reclami penali!!”, il 15 luglio 2012. Nelle loro osservazioni del 13 agosto 2012 CO 1 e la CO 2 hanno postulato la reiezione della richiesta. Statuendo con decisione del 14 settembre 2012, il Pretore ha respinto la domanda e ha posto le spese processuali di fr. 200.– a carico dell'avv. RE 1, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 600.– complessivi per ripetibili.

                            C.  Contro la sentenza appena citata l'avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 settembre 2012 per ottenere l'accoglimento della propria domanda di esecuzione e la conseguente riforma della decisione impugnata. Nelle loro osservazioni del 17 ottobre 2012 CO 1 e la CO 2 propongono di respingere il reclamo. AP 1 è deceduto in pendenza di appello, il 7 marzo 2013. Suo unico erede è il figlio __________.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni emanate dai Pretori in materia di esecuzione delle sentenze sono impugnabili mediante reclamo (art. 309 lett. a CPC). Trattandosi di procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). Competente per materia a giudicare il reclamo è, in controversie relative a protezione della personalità, la prima Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 8 con rinvio al n. 1 LOG). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 18 settembre 2012. Introdotto il 28 settembre 2012, ultimo giorno utile, il memoriale in rassegna è pertanto tempestivo.

                             2.  CO 1 è deceduto il 7 marzo 2013, in pendenza di appello. Avesse anche disatteso, di conseguenza, il decreto cautelare del 23 aprile 2012 egli non può più essere sanzionato disciplinarmente. Ne segue che, seppure per circostanze successive alla sua introduzione, la domanda di esecuzione nei confronti di lui va respinta già per tale motivo. Il reclamo rimane attuale invece per quanto riguarda la CO 2, fermo restando che una multa disciplinare a norma dell'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC può essere irrogata anche a una persona giuridica (D. Staehelin in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 21 in fine ad art. 343; Kellerhals in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 50 ad art. 343).

                             3.  Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto anzitutto che trascendeva l'indole meramente sommaria di una procedura davanti al giudice dell'esecuzione domandarsi se negare la qualifica di “invasato” a RE 1 – anziché affermarla – nel primo articolo di giornale trasgredisse il divieto del 23 aprile 2012, la risposta all'interrogativo implicando la questione di sapere se “simile modalità espressiva” fosse “stata oggetto dell'allegazione soggiacente delle parti, sia essa esplicita o implicita” (sentenza, pag. 2 in basso). La nota in calce al primo articolo (NB: “i…o” sta per “illustrissimo” e non per “invasato”, come potrebbe pensare qualcuno da cui ci distanziamo fermamente) caratterizzava invero – a mente del Pretore – una preterizione, che a suo tempo il reclamante non aveva chiesto di proibire. Quanto la parola spezzata “i…o” figurante nel titolo del primo e del terzo articolo, il Pretore non l'ha reputata contraria al divieto, come non ha considerato ricadere nelle previsioni del decreto cautelare l'aggettivo “innominabile” usato nel secondo articolo (sentenza, pag. 2 in fondo). Onde, in definitiva, il rigetto della domanda di esecuzione.

                             4.  Il reclamante ribadisce – in sintesi – che i tre articoli pubblicati dal __________ contengono “allegazioni vietate” in maniera esplicita e specifica dal Pretore. Egli ricorda che l'uso del termine “invasato” è stato espressamente proibito, ciò che non lascia spazio in sede esecutiva ad alcuna valutazione o interpretazione. Né è lecito pretendere – continua il reclamante – che una vittima di lesioni della personalità elenchi previamente nelle sue richieste al giudice tutte le possibili figure retoriche cui potrebbero far capo nei suoi confronti i responsabili di un organo di stampa, tanto meno ove si pensi che l'individuo oggetto delle pubblicazioni è la parte processualmente più debole. Per di più – egli soggiunge – la decisione impugnata tutela un comportamento abusivo, poiché l'impiego di figure retoriche per opera del __________ è inteso proprio a eludere il divieto cautelare. A torto il Pretore avrebbe respinto così la sua domanda di esecuzione e rifiutato di infliggere ai convenuti una multa disciplinare.

                             5.  La giurisprudenza di questa Camera ha già avuto modo di rammentare, sotto l'egida del vecchio Codice di procedura civile, che una prestazione di cui è chiesta l'esecuzione deve non solo corrispondere al titolo su cui si fonda, ma essere anche sufficientemente definita, il giudice dell'esecuzione non potendo ricorrere a ele­menti estrinseci al titolo per interpretarla (RtiD I-2005 pag. 742 consid. 4 e pag. 743 consid. 6 in fine con rinvii). O sulla prestazione richiesta – in altri termini – il titolo è chiaro, formale ed

                                  esplicito o la prestazione non è eseguibile. Analogo principio si applica all'attuale art. 336 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2011.23 del 22 ottobre 2013, consid. 6 con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 4A_269/2012 del 7 dicembre 2012, consid. 3.2 e riferimenti).

                                  Non va diversamente in materia di protezione della personalità. Azioni inibitorie, volte cioè a proibire lesioni imminenti o il ripetersi di lesioni imminenti (art. 28a cpv. 1 n. 1 cpv. 1 CC), possono mirare a solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii). Anzi, gli ordini o i divieti devono essere precisati in modo tale da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 221 n. 582a con rinvio a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 in fon­do con rinvii). Il convenuto ha diritto di sapere con precisio­ne sin dall'inizio che cosa si pretenda da lui e quali estremi possano giustificare una sanzione a suo carico (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 marzo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 361 n. 758 e pag. 363 n. 762).

                             6.  Nel caso in esame il Pretore ha vietato ai convenuti “di pubblicare, stampare, distribuire, mediante il settimanale __________, articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili con le modalità espressive riportate nei doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 16, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di RE 1”. Difficil­mente si può immaginare una proibizione più generica. Tutto si ignora intanto su quali sarebbero concretamente “le modalità

                                  espressive riportate nei doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 16”, i quali consistono in fotocopie di interi articoli pubblicati dal __________. E non spetta al giudice del­l'esecuzione – come detto – procedere a ricerche o interpretazioni. Certo, taluni stralci dei doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 sono segnati o sottolineati in blu. Anche a supporre tuttavia che il decreto cautelare del 23 aprile 2012 intendesse riferirsi a quei passaggi (cui il reclamante neppure allude), il divieto non poteva vertere su qualsiasi “modalità espressiva” che trattasse del convenuto da lungi o da presso, ma andava delineato almeno nei suoi tratti essenziali. Un intervento del giudice in virtù dell'art. 28 cpv. 1 CC, tanto più se munito di comminatorie penali o disciplinari, non deve restringere in effetti la libertà di stampa e di espressione oltre il necessario (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225 n. 591 con rimandi).

                                  Altrettanto indeterminato, se non ancor più vago, è poi il divieto di pubblicazioni “con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di RE 1”. Quali sarebbero le “altre forme” cui il Pretore intendesse riferirsi rimane un quesito aperto, mentre sapere se tali forme – ammesso e non concesso di individuarle – potessero rivelarsi “inammissibilmente svalutative” per l'attore era un'eventualità rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione, cui sarebbe toccato l'apprezzamento nella prospettiva di applicare una sanzione. Se non che, come si è appena spiegato, un divieto giudiziale non può configurarsi alla stregua di una delega in bianco al giudice del­l'esecuzione (o all'autorità penale). Assolutamente generico, il decreto cautelare del 23 aprile 2012 non poteva quindi fungere da base per l'inflizione di una multa disciplinare. Ancorché per ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore, la decisione impugnata resiste dunque alla critica.

                             7.  Il ricorrente asserisce che per lo meno l'uso dell'aggettivo “invasato” era stato vietato in modo esplicito dal Pretore, ma a torto. Il decreto cautelare del 23 aprile 2012 non conteneva – come si è visto – alcun termine chiaro di cui fosse vietata la reiterazione. Si conviene che una vittima di lesioni della personalità non può pronosticare in partenza, quando sollecita l'intervento del giudice (art. 28 cpv. 1 CC), tutti i termini offensivi che potrebbero essere adoperati nei suoi confronti. Ciò non giustifica tuttavia divieti generalizzati. D'altro lato il giudice non è tenuto a proibizioni letterali o finanche acribiche. Determinante è che dal divieto giudiziale si evinca in modo univoco, tanto per il destinatario quanto per il giudice dell'esecuzione, quali affermazioni siano vietate. Ingiurie e calunnie sono protette dal Codice penale. Altri comportamenti vanno debitamente definiti e non impediscono alla vittima di chiedere, dandosene gli estremi, l'emanazione di ulteriori divieti al giudice.

                             8.  Se ne conclude che, destinato all'insuccesso, il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e le controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili. Non si disconosce che il reclamante è stato indotto a postulare l'esecuzione del noto decreto cautelare per la generalizzata formulazione del divieto, che conferiva essenzialmente pieni poteri al giudice dell'esecuzione. Non si deve trascurare nemmeno, tuttavia, che nella sua istanza cautelare del 1° febbraio 2012 (contestuale alla petizione) l'attore stesso aveva sollecitato un divieto totale e assoluto di pubblicare, stampare e distribuire mediante __________ qualsivoglia notizia che lo coinvolgesse “sul contenuto e lo sviluppo della presente causa”. Se statuendo sull'istanza cautelare il Pretore aveva poi tentato – senza riuscire – di arginare in qualche modo il postulato divieto in ossequio al principio della proporzionalità, ciò non influisce ora sul giudizio in materia di spese e ripetibili.

                             9.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa odierna non si esaurisce in una controversia di carattere patrimoniale

                                  (I CCA, sentenza inc. 11.2012.101 del 23 dicembre 2014, consid. 1 con rinvii). Un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile, di conseguenza, senza riguardo a questioni di valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alle controparti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

                             3.  Notificazione:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione:

                                  –;

                                  – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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