Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2012 11.2012.108

4. Dezember 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,944 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Competenza per materia della prima Camera civile a trattare reclami

Volltext

Incarto n. 11.2012.108

Lugano, 4 dicembre 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa CA.2011.56 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza dell'8 marzo 2011 da

 RE 1    RE 2    RE 3    RE 4    RE 5    RE 6    RE 7    RE 8   e  RE 9 (patrocinati dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 CO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ) CO 4 ora in  CO 2   CO 3 (patrocinati dall'avv.  PA 3 ) e CO 5 ora   (patrocinata dall'avv.  PA 4 ),

visto il reclamo (“appello”) del 22 agosto 2011 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7, RE 8 e RE 9 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 agosto 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   L'8 marzo 2011 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7, RE 8 e RE 9 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza di provvedimenti cautelari per ottenere che CO 1, CO 2, la ditta CO 3, la CO 4 e la CO 5 fossero tenuti a comunicar loro entro 24 ore – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “l'intero contenuto di tutte le affermazioni, disegni e ogni altro messaggio della imminente campagna preelettorale preannunciata da CO 1 su __________ del 6 marzo 2001 (recte: 2011) riguardante i cittadini o le cittadine italiane aventi lo statuto di frontaliero del Cantone Ticino, in modo da permettere a questi ultimi di esaminare se gli stessi siano lesivi della loro personalità, rispettivamente del diritto della concorrenza”. In via supercautelare essi hanno chiesto che l'ordine fosse impartito immediatamente, senza sentire i convenuti. Con decreto cautelare emesso l'indomani il Pretore ha respinto quest'ultima domanda, citando le parti all'udienza del 21 marzo 2011 per il contraddittorio.

                                  B.   Alla discussione del 21 marzo 2011 è risultato che la “campagna preelettorale” cui si riferivano gli istanti consisteva in un'inser­zione pubblicitaria nel frattempo apparsa sul __________ di domenica 20 marzo 2011 (“__________... Vota __________”), in cartelloni reclamistici (graficamente identici all'inserzione pubblicitaria) destinati a essere affissi sul territorio ticinese e in una pagina Internet (identica anch'essa all'inserzione pubblicitaria) nel sito “__________”. Constatato ciò, gli istanti hanno dato atto che la loro richiesta era da considerare “evasa”, ma hanno chiesto che le spese e le ripetibili fossero poste a carico dei convenuti. Questi hanno contestato la pretesa. Statuendo l'11 agosto 2011, il Pretore ha dichiarato l'istanza cautelare senza oggetto, ha addebitato la tassa di giustizia (fr. 350.–) con le spese agli istanti e ha compensato le ripetibili.

                                  C.   Contro il dispositivo appena citato sugli oneri processuali e le ripetibili gli istanti hanno presentato un appello del 22 agosto 2011 in cui propongono che “tasse, spese giudiziarie nonché indennità ripetibili vengono accollate integralmente ai convenuti”. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni. Con decisione del 12 settembre 2012 la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha trasmesso gli atti del procedimento a questa Camera “per competenza” (inc. 13.2012.74). Tale Camera non avendo alcuna facoltà di attribuire competenze ad altri collegi (può tutt'al più dichiarare irricevibili rimedi giuridici a essa introdotti), occorre verificare se la prima Camera civile sia effettivamente abilitata a entrare nel merito del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Gli istanti non contestano che la loro richiesta volta a ottenere dai convenuti “tutte le affermazioni, disegni e ogni altro messaggio della imminente campagna preelettorale” annunciata sul __________ del 6 marzo 2011 sia divenuta senza oggetto o – meglio – senza interesse giuridico già davanti al Pretore. Insorgono unicamente contro il dispositivo con cui il primo giudice ha posto a loro carico la tassa di giustizia (fr. 350.–) e le spese, compensando le ripetibili. Ora, una decisione in materia di spese giudiziarie (vale a dire in materia di spese processuali e ripetibili) è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante recla­mo (art. 110 CPC). Analoga disciplina prevede l'art. 103 CPC per le decisioni in materia di anticipazione delle spese e di prestazione della cauzione, come pure l'art. 121 CPC per le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio. Ciò premesso, in concreto l'appello degli istanti può essere trattato esclusivamente come reclamo.

                                   2.   Ove un giudizio di primo grado sia litigioso solo sulle spese processuali e le ripetibili, il relativo pronunciato si considera – emanato che sia come giudizio a sé stante o nell'ambito della sentenza di merito – un'“altra decisione” a norma dell'art. 319 lett. b CPC. E, più precisamente, un'“altra decisione” nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC, poiché impugnabile con reclamo per legge (l'art. 110 CPC appunto). Al proposto la dottrina è unanime (Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Ba­silea/Ginevra 2010, n. 3 in principio ad art. 110; Isaak Meier, Schweizerisches Zivilprozess­recht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 470 a metà; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1403 lett. A; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 8 ad art. 110 e Jeandin, n. 18 lett. e ad art. 319). Mal si intravede, per vero, come la sussunzione giuridica potrebbe essere diversa.

                                   3.   L'art. 48 lett. a della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria (LOG: RL 3.1.1.1) circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile, trattandosi di reclami:

                                         –  ai casi in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione,

                                         –  ai casi in cui una parte si dolga di ritardata giustizia e

                                         –  ai casi in cui sia impugnata una decisione del giudice dell'esecuzione

                                         in procedimenti relativi al diritto delle persone, al diritto di famiglia, al diritto successorio o ai diritti reali. Il testo dell'art. 48 lett. a n. 2 e n. 8 LOG è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni. La prima Camera civile non è abilitata a statuire su reclami contro decisioni di altra indole, nemmeno nelle discipline di sua pertinenza.

                                         Simmetricamente è circoscritta – del resto – la competenza per materia della seconda Camera civile, abilitata a giudicare reclami solo nel caso in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione, nel caso in cui una parte si dolga di ritardata giustizia e nel caso in cui sia impugnata una decisione del giudice dell'ese­cu­zione, sempre che si tratti di procedimenti relativi al diritto delle obbligazioni, alla circolazione stradale, al contratto d'assicurazione, alla responsa­bilità civile delle imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, alla responsabilità civile derivante da impianti di trasporto in condotta e al diritto della concorrenza

                                         sleale (art. 48 lett. b n. 2 e n. 5 LOG). La seconda Camera civile non è abilitata a statuire invece su reclami contro decisioni di altra indole, nemmeno nelle discipline di sua pertinenza.

                                   4.   L'art. 48 lett. c LOG attribuisce di contro alla competenza per materia della terza Camera civile:

                                         –  “i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia” (n. 1), come pure

                                         –  “i reclami di competenza di altre camere della Sezione di diritto civile, demandatele dal presidente della Sezione” (n. 2).

                                         Il testo di legge è chiaro e non autorizza esegesi. La terza Camera civile è chiamata a statuire su tutti i reclami che non rientrano nella competenza per materia di altre Camere, indipendentemente dalla materia stessa, e sui reclami che competerebbero per materia ad altre Camere, ma che il presidente della Sezione civile le demanda (“valvola di sfo­go”: messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009 sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 15, in: www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/pdf/6313m.pdf).

                                   5.   In concreto il reclamo verte – come detto – su un'“altra decisione” nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC. Rientra appieno, quindi, nella competenza per materia della terza Camera civile, l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiamando esplicitamente l'art. 319 lett. b CPC. Nel suo giudizio del 12 settembre 2012 tale Camera reputa che le “decisioni” cui si riferisce l'art. 48 lett. c n. 1 LOG siano solo quelle incidentali e invoca il messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009 sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero, come pure il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero. Su questo punto in effetti il messaggio del Consiglio federale, che parla di “decisioni incidentali” a proposito dell'art. 319 lett. b CPC (art. 316 lett. b del disegno di legge), può apparire equivoco (FF 2006 pag. 6748). Sta di fatto che per definizione le “altre decisioni” dell'art. 319 lett. b CPC non sono né finali, né parziali, né incidentali, né provvisionali (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC).

                                         Si aggiunga che, contrariamente a quanto la terza Camera civile adduce, il messaggio n. 6313 del Consiglio di Stato non cade nell'apparente equivocità del messaggio del Consiglio federale, ma si limita a esemplificare quali “decisioni” rientrano nelle previsioni dell'art. 319 lett. b CPC (pag. 15 in alto). Quando illustra poi la competenza per materia della terza Camera esso precisa che questa si sarebbe dovuta occupare “di evadere tutti i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali previste dall'art. 319 lett. b CPC, ad eccezione di quelle sulla ricusa” (pag. 15 a metà). L'apparente equivocità che denota il messaggio del Consiglio federale non può quindi essere presa a espediente, ora, per concepire extra legem una competenza per materia della prima Camera civile.

                                   6.   Ne segue che la prima Camera civile non è abilitata a giudicare il reclamo degli istanti. Ciò non significa che costoro siano privi di tutela giurisdizionale: impugnando la decisione di questa Camera, essi possono ridiscutere anche la decisione della terza Camera civile, che non è passata in giudicato (cfr. DTF 138 III 482 con rinvio all'art. 100 cpv. 5 LTF per analogia). Vista la natura della controversia, inoltre, non si prelevano spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre sulle ripetibili postulate degli appellanti statuirà la Camera competente per materia.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un'azione principale in tema di protezione della personalità non avrebbe avuto carattere pecuniario (DTF 127 III 483 consid. 1a, con rinvio), onde la proponibilità di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Trattato come reclamo, l'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione:

–    ; –    ;  –    ;  –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2012.108 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2012 11.2012.108 — Swissrulings