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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.2014 11.2012.104

12. August 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,146 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Liquidazione del regime matrimoniale; art. 205 cpv. 2 CC: compenso dovuto per l'attribuzione in intero di un immobile in comproprietà dei coniugi

Volltext

Incarto n. 11.2012.104

Lugano 12 agosto 2014/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Gianella

sedente per statuire nella causa OA.2007.501 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 luglio 2005 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

e  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 14 settembre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 luglio 2012, come pure sull'appello incidentale del 31 ottobre 2012 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto:                A.  AP 1 (1956) e AO 1 (1961) si sono spo­sati a __________ l'11 febbraio 1983. Dal matrimonio sono nati P__________ (1983) ed E__________ (1990). Nell'ambito di una procedura a prote­zione dell'unione coniugale intentata dalla moglie il 23 ottobre 2003, all'udienza del 26 novembre successivo i coniugi si sono accordati sull'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito (la particella n. 570 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, compresa la quota coattiva A pari a 15/100 della particella 569). I coniugi si sono separati nel dicembre del 2003, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con il figlio E__________ a __________.

                            B.  Il 27 luglio 2007 AP 1 e AO 1 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza comune di divorzio corredata di un accordo parziale del 19 luglio 2007. Tale accordo prevedeva l'affidamento di E__________ alla madre, la regolamentazione delle relazioni personali paterne e il riparto a metà della prestazione d'uscita accumulata dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. All'udienza del 5 maggio 2008 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguen­ze litigiose del divorzio. Avendo ribadito tale volontà dopo il termine bimestrale di riflessione, essi sono stati invitati dal Pretore a presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nel suo memoriale del 12 gennaio 2009 AO 1 ha rivendicato la proprietà esclusiva dell'immobile a __________, dichiarando di assumere l'onere ipotecario liberandone la moglie. Nel rispettivo allegato di quella stessa data AO 1 ha proposto invece di vendere il fondo e di suddividerne a metà il ricavo, con obbligo per il marito di versarle almeno fr. 500.– mensili “per l'utilizzo esclusivo dell'abitazione coniugale dal mese di dicembre 2003 compreso sino al momento della vendita”.

                            C.  L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 10 marzo 2009 e l'istruttoria, durante la quale l'arch. __________ è stato chiamato il 9 giugno 2011 ad allestire una perizia sul valore venale della particella n. 570 RFD di __________ (referto delucidato il 7 ottobre successivo), è terminata il 14 marzo 2012. Al dibattimento finale del 3 maggio 2012 AP 1 ha ribadito le proprie domande, mentre AO 1 ha proposto anch'essa di attribuire l'immobile al marito, tenuto ad assumere l'intero debito ipotecario, ma ha preteso un conguaglio di fr. 167 956.30 oltre al versamento di fr. 362.50 mensili dal 1° dicembre 2003 fino allo scioglimento della comproprietà per l'uso dell'immobile.

                            D.  Con sentenza del 13 luglio 2011 il Pretore ha pronun­ciato il divorzio, ha omologato la convenzione sugli effetti accessori, ha attribuito l'immobile di __________ in proprietà esclusiva del marito e ha obbligato quest'ultimo ad assumere l'intero onere ipotecario, versando alla moglie una liquidazione di fr. 128 978.15. La tassa di giustizia di fr. 12 000.– e le spese con sono state poste per tre quarti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui il marito è stato tenuto a rifondere fr. 5000.–  per ripetibili.

                            E.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre 2012 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di ridurre a fr. 96 383.15 il compenso dovuto alla moglie per l'attribuzione del noto immobile. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2012 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale postula il versamento di fr. 362.50 mensili dal 1° dicembre 2003 al 14 settembre 2012 per l'uso dello stabile. AP 1 ha concluso il 3 gennaio 2013 per la reiezione dell'appello incidentale.

Considerando

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno, l'appello è ricevibile soltanto se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione rico­nosciuta nella decisione impugnata è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità del compenso dovuto per l'attribuzione esclusiva della nota comproprietà. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è pervenuta al legale del marito il 17 luglio 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa dal 15 luglio al 15 agosto 2011 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello principale introdotto il 14 settembre 2012 è ricevibile, come ricevibile è l'appello incidentale del 31 ottobre 2012 (art. 313 cpv. 1 CPC), l'invito a formulare osservazioni essendo stato notificato al patrocinatore della moglie il 2 ottobre 2012.

                             2.  Litigioso rimane, in concreto, il compenso dovuto a AO 1 per l'attribuzione esclusiva dell'ex abitazione coniugale al marito, l'indennizzo a carico di quest'ultimo per l'occupazione dell'immobile dal 1° dicembre 2003 al 14 settembre 2012 e il riparto delle spese giudiziarie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza inc.11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 2 con rinvio). Ora, nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che le parti concordavano sull'attribuzione dell'intera particella n. 570 al marito. Egli ha accertato altresì che l'acquisto del fondo e la costruzione dell'abitazione coniugale erano costati fr. 530 000.– complessivi, finanziati per

                                  fr. 477 000.– grazie a un mutuo ipotecario, per fr. 47 087.45 facendo capo a beni propri del marito e per il resto con sussidi federali e cantonali. Ciò premesso, visto il valore venale dell'immobile fissato peritalmente in fr. 770 000.–, il Pretore ha riconosciuto a AO 1 un conguaglio di fr. 167 956.30

                                  (fr. 770 000.–, meno il debito ipotecario di fr. 387 000.– e beni propri del marito per fr. 47 087.45, diviso 2). Egli non ha tenuto conto invece dei sussidi federali e cantonali, dato che “il trapasso di proprietà da un coniuge all'altro nell'ambito della liquidazione e scioglimento del regime dei beni non è considerato come un caso di vendita”, sicché “un eventuale rimborso menzionato e documentato dall'attore non ha alcuna rilevanza nel caso in esame”.

                                  Quanto alla pretesa fatta valere dalla moglie per l'uso esclusivo dello stabile da parte del marito dal 1° dicembre 2003, il Pretore non ne ha tenuto calcolo nella liquidazione del regime dei beni perché – egli ha spiegato – l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito era già avvenuta nella protezione dell'unione coniugale senza riconoscere alla moglie alcun indennizzo. Secondo il Pretore, una pretesa della moglie in tal senso poteva giustificarsi

                                  unicamente se costei avesse comprovato un mutamento di situazione rispetto a quel momento, ciò che tuttavia non era avvenuto. Inoltre, ha continuato il Pretore, la casa è attribuita al marito sin dal 2003 e da allora l'interessata non aveva rivendicato nulla, né ha mai lamentato una situazione logistica privilegiata del marito per quel che è dei contributi alimentari. E in ogni modo, valutando la sua richiesta, si sarebbe dovuto tenere in considerazione il principio per cui dopo il divorzio le parti hanno il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente. Infine – ha epilogato il Pretore – la convenuta avrebbe potuto esigere in ogni tempo lo scioglimento della comproprietà e partecipare “ad eventuale reddito ipotetico dell'abitazione coniugale”. In definitiva, constatati acquisti del marito per fr. 90 000.– (corrispondenti all'ammortamento dell'ipoteca) e della moglie per fr. 167 956.30, il Pretore ha riconosciuto a quest'ultima una liquidazione di fr. 128 978.15 (fr. 167 956.30 più fr 90 000.–, diviso 2).

                              I.  Sull'appello principale

                             3.  L'appellante si duole che il Pretore non abbia tenuto conto del rimborso dei sussidi federali e cantonali ottenuti per l'acquisto della comproprietà. Egli ricorda che l'Ufficio federale delle abitazioni e l'Ufficio dell'abitazione del Cantone Ticino hanno confermato come in caso di vendita dell'immobile per un importo superiore a fr. 540 000.– i sussidi vadano restituiti. Dal valore venale dell'immobile stabilito dal perito (fr. 770 000.–) dev'essere dedotto così, a parere dell'appellante, l'ammontare di sovvenzioni per complessivi fr. 130 380.–, onde una spettanza della moglie di fr. 102 766.30. Ciò riduce la pretesa di lei in liquidazione del regime dei beni a fr. 96 383.15.

                                  a)   Dal fascicolo processuale si evince che il 17 agosto 1994 l'Ufficio federale delle abitazioni ha riconosciuto a AP 1 e AO 1 un aiuto in virtù della legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP: RS 843) nella forma di una fideiussione dell'importo massimo di fr. 132 000.–, oltre che una riduzione di base sotto forma di anticipazioni decrescenti (rimborsabili) intese a ridurre gli oneri iniziali secondo un piano degli oneri e una riduzione suppletiva sotto forma di contributi a fondo perso (richiamo IV: decisione nell'incarto dell'Ufficio dell'abitazione; cfr. anche doc. I). Il 12 agosto 1994 l'Ufficio dell'abitazione del Cantone Ticino ha stanziato a sua volta un sussidio cantonale di fr. 63 600.– elargiti tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 2004 (doc. L). Da un piano di pagamento del 28 maggio 2005 si desume che i coniugi hanno fruito di una riduzione base e di una riduzione suppletiva, mentre da un analogo piano del 24 agosto 2008 risulta che dal 1° gennaio 2007 in poi essi hanno beneficiato solo della riduzione suppletiva, quella di base essendo stata rimborsata. Il 27 febbraio 2008 l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) ha poi comunicato il 27 febbraio 2008 agli interessati che in caso di vendita dell'immobile a un prezzo superiore a fr. 539 000.– la riduzione suppletiva sarebbe stata da restituire e che il totale dei sussidi ammontava a fr. 66 780.– (doc. R). Analoga comunicazione ha rilasciato il 4 marzo 2008 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (doc. S).

                                  b)  Secondo l'art. 37 cpv. 1 LCAP, cui rinvia l'art. 48, per coprire la differenza tra gli oneri dei proprietari e la pigione con riduzione di base, la Confederazione concede anticipazioni fruttifere d'interesse, rimborsabili e garantite da pegno immobiliare. Tali anticipazioni costituiscono la “riduzione di base” (art. 13 cpv. 1 OLCAP: RS 843.1). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 LCAP la riduzione suppletiva consiste in un contributo annuo costante non rimborsabile versato dalla Confederazione. Gli appartamenti o le case la cui proprietà sia stata acquisita mediante l'aiuto federale non possono, per la durata dell'aiuto ma almeno per 25 anni, essere distratti dalla loro destinazione o alienati con utile senza l'approvazione della Confederazione (art. 50 cpv. 1 LCAP). Il divieto di distrazione dalla destinazione e il divieto di alienazione, come pure un diritto di compera e di prelazione vincolato a tali divieti, devono essere menzionati, per la durata della loro validità, nel registro fondiario come limitazioni di diritto pubblico della proprietà (art. 50 cpv. 3 LCAP). L'alienazione di un oggetto in proprietà costruito o acquistato con l'aiuto federale è sempre possibile, a condizione che si rimborsino la fideiussione e le anticipazioni percepite, interessi compresi. Si devono restituire inoltre le riduzioni suppletive se la vendita dell'oggetto permette di conseguire un guadagno (art. 38 OLCAP).

                                        Sul piano cantonale la concessione di aiuti per il promovimento all'accesso alla proprietà è vincolata all'ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale (art. 44 della legge sull'abitazione, LA: RL 6.4.10.1 e art. 38 del relativo regolamento d'applicazione: RL 6.4.10.1.1). L'alienazione di abitazioni sussidiate è ammissibile alle condizioni stabilite dal diritto federale applicato per analogia (art. 35 LA).

                                  c)   Alla luce di quanto precede, oggi come oggi (momento della liquidazione del regime dei beni: art. 214 cpv. 1 CC) l'appellante non è tenuto a rimborsare contributi a fondo perso erogati dalla Confederazione o dal Cantone Ticino. La proprietà fondiaria non può pertanto ritenersi gravata di un onere che ne sminuisca il valore venale. Certo, nel caso in cui alienasse l'immobile prima del 30 giugno 2019 a un prezzo superiore a fr. 539 000.– l'appellante dovrà rimborsare il sussidio federale di complessivi fr. 66 780.– e quello cantonale di complessivi fr. 63 600.–. Egli tuttavia non ha mai prospettato di dovere o di voler vendere il bene. Anzi, ha “manifestato una relazione stretta e sempre coerente con l'immobile, la cui proprietà egli ha intenzione di mantenere nel tempo continuandovi ad abitare anche futuro” (memoriale del 12 gennaio 2009 contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati del divorzio, pag. 5). Tanto da scartare esplicitamente l'eventualità di una vendita, “operazione improponibile” proprio per il rimborso dei sussidi (loc. cit., pag. 6). Né un'alienazione del fondo appare verosimile per ipotetici problemi finanziari o perso­nali dell'appellante. In simili circostanze non v'è ragione di scostarsi, ai fini del giudizio, dal valore venale di fr. 770 000.– fissato dal perito. Privo di consistenza, l'appello è destinato quindi all'insuccesso.

                             II.  Sull'appello incidentale

                             4.  AO 1 ribadisce la pretesa di fr. 362.50 mensili dal 1° dicembre 2003 al 14 settembre 2012 a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'abitazione coniugale da parte del marito, rimproverando al Pretore di non avere accolto la sua richiesta quantunque il marito non l'avesse contestata. Essa sottolinea che AP 1 ha beneficiato dell'immobile a condizioni del tutto favorevoli, dovendo far fronte solo a oneri ipotecari e ammortamenti per fr. 1475.– mensili complessivi, mentre il perito ha stimato il reddito della proprietà fondiaria in fr. 2200.– mensili. E a suo parere la rivendicazione è ammissibile nel quadro della liquidazione del regime dei beni, poco importando che il marito fruisca della proprietà fin dal 2003 grazie a misure protettrici dell'unione coniugale.

                                  a)   Nella fattispecie AO 1 ha fatto valere la pretesa in questione la prima volta con il memoriale del 12 gennaio 2009 contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti litigiosi del divorzio. AP 1 ha inoltrato al Pretore, da parte sua, un proprio memoriale di rivendicazioni contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti litigiosi del divorzio, senza contestare l'allegato della moglie, ma ciò non significa che in tal modo abbia automaticamente riconosciuto le pretese di lei. Il precedente citato dall'appellante (Cocchi/ Trez­zini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 78) si riferiva all'ipotesi in cui una parte in causa presentasse una risposta, ma non contestasse le argomentazioni avversarie mediante indicazioni concrete, il che equivaleva a un'ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC ticinese). Nel caso specifico il marito non ha reagito al memoriale della moglie, lasciandosi precludere da mezzi di difesa. Ma ciò non bastava per ritenere “ammessi come veri i fatti adotti dall'attore” (sentenza del Tribunale federale 5P.205/1995 dell'11 luglio 1995, consid. 3; Cocchi/Trez­zini, op. cit., n. 16 ad art. 184 CPC ticinese con rinvio alla nota 667). In altri termini: la preclusione non esonerava l'attore dall'obbligo di sostanziare le proprie allegazioni di fatto, né comportava un alleggerimento dell'onere probatorio (Cocchi/Trez­zini, op. cit., n. 1 ad art. 169 CPC ticinese con rinvio alla note 618 e 619 e n. 5 ad art. 170). In concreto a AO 1 continuava dunque a incombere l'obbligo di dimostrare l'esistenza e l'ammontare della pretesa.

                                  b)  Nel caso precipuo l'attribuzione al marito della particella n. 570 RFD (compresa la quota coattiva A pari a 15/100 della particella 569) è avvenuta nell'ambito della procedura a tutela dell'unio­ne coniugale e si fondava, con ogni evidenza, sull'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC. AP 1 ha occupato così l'immobile in forza del diritto matrimoniale, indipendentemente dallo statuto che il bene poteva avere nel quadro dei diritti reali (Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 321 n. 656; Hausheer/ Reus­ser/Gei­­ser in: Berner Kommentar, edizione 1996, n. 34 ad art. 176 CC). L'appellante non invoca alcuna norma del diritto matrimoniale, dei diritti reali o del diritto delle obbligazioni che preveda il versamento di un indennizzo per l'occupazione di un immobile in comproprietà assegnato a un coniuge nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale. A quali disposizioni essa ancori la sua pretesa, del resto, non è dato a divedere. Ne discende che in mancanza di qualsiasi fondamento la rivendicazione non può essere accolta. Anche l'appello incidentale, destituito di fondamento, vede quin­di la sua sorte segnata.

                            III.  Sulle spese giudiziarie

                             5.  Le spese processuali degli appelli seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ogni parte rifonderà inoltre a quella avversaria un'adeguata indennità, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Le richieste degli appellanti volte a modificare il riparto degli oneri processuali e delle ripetibili di primo grado non hanno portata propria, essendo subordinate all'accoglimento della rispettiva impugnazione. Tale ipotesi non verificandosi in concreto, le domande si rivelano senza oggetto.

                            IV.  Sui rimedi giuridici a livello federale

                             6.  Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

                                  2.  Le spese dell'appello principale, di fr. 1500.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                             3.  Le spese dell'appello incidentale, di fr. 1500.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                             4.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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